Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2019, n. 32521 - Caduta nella botola aperta e lesioni per il marito della committente. Le norme sulla prevenzione infortuni si applicano anche ai "terzi"


 

 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 26/06/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Napoli il 22 dicembre 2017 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 28 settembre 2011, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto M.G. responsabile del reato di lesioni colpose gravissime con violazione della disciplina antinfortunistica, commesso il 17 ottobre 2006, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica.
2. In estrema sintesi, il fatto, come ricostruito dai Giudici di merito.
La proprietaria di un immobile aveva affidato i lavori di ristrutturazione dello stesso alla ditta edile N.A.R., mentre i lavori di pavimentazione erano stati affidati alla ditta del pavimentista M.G., che aveva alle sue dipendenze il lavoratore A., il quale, durante i lavori di stesura del massetto, aveva rimosso una botola in legno che copriva un foro nel pavimento, dove doveva essere posta una scala di collegamento tra i piani, ma senza porre alcun segnale di pericolo atto a delimitare il buco o a segnalarne la presenza. Il marito della proprietaria e committente, E.B., salito al primo piano, precipitava nel foro riportando lesioni gravissime.
M.G. era ritenuto responsabile in quanto piccolo imprenditore svolgente in autonomia le attività della sua ditta che non ha vigilato sul rispetto da parte di un proprio dipendente delle misure di sicurezza per evitare infortuni.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge.
3.1. Con il primo censura violazione dell'art. 590, comma 3, cod. pen. e conseguente difetto di procedibilità in ordine al reato addebitato all'imputato.
Ad avviso del ricorrente, infatti, l'art. 590 cod. pen. mirerebbe a tutelare solo i lavoratori e non i soggetti estranei alle attività produttive, quale sarebbe il committente del lavoro, essendo la persona offesa la persona offesa il marito della proprietaria dell'appartamento: mancherebbe, in conseguenza, la condizione di procedibilità.
3.2. Mediante l'ulteriore motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 590 cod. pen., reato che non sussisterebbe, difettando i requisiti, oggettivi e soggettivo, dello stesso.
In primo luogo, M.G. sarebbe un mero lavoratore dipendente della ditta cui lo stesso E.B., p.o., aveva commissionato i lavori; né sarebbe emersa prpva che M.G. abbia agito come soggetto dotato di poteri di ingerenza, gestione ed autonomia tali da farne un subappaltatore.
Al di là del contratto scritto - si osserva - i materiali utilizzati da M.G. erano interamente e direttamente forniti dalla società appaltatrice ed i lavori di M.G. erano seguiti direttamente dalla ditta appaltatrice di N.A.R., tanto che, come si legge alla p. 4 della sentenza, vi erano nel cantiere dipendenti di tale ditta.
La condotta della vittima sarebbe, poi, imprevedibile ed atipica.
Il cantiere, diversamente da quanto si legge in sentenza, era munito di avvertimenti e recinzioni atte ad impedire l'ingresso di estranei al suo interno.
Inoltre, i lavori che in quel momento erano in corso imponevano che la botola rimanesse aperta.
Infine, non era compito di M.G. - si assume - mettere in sicurezza la botola ma della società appaltante.
Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il ricorso, in un primo momento assegnato alla Sez. 7 in ragione della ritenuta tardività dello stesso, è stato restituito alla Sezione competente per la trattazione nel merito, verificata la tempestività della proposta impugnazione.
 

 

Diritto

 


l. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. In primo luogo, esso si limita a reiterate le doglianze svolte nell'atto di appello, che hanno trovato già idonea risposta nella sentenza impugnata.
1.2. Inoltre, è costruito in larga parte in fatto, in altra parte incentrato su un'affermazione di diritto manifestamente infondata (che, cioè, le norme sulla prevenzione infortuni riguardino solo i lavoratori e non anche i "terzi": infatti, è pacifico che in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Marano, Rv. 267606¬01; Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947-01; Sez. 4, n. 14175 del 08/11/2005, dep. 2006, Zucchiati, Rv. 233949-01), comunque è strutturato in maniera meramente avversativa rispetto alle ricostruzioni e alle valutazioni dei Giudici di merito nella doppia conforme (cioè: M.G. sarebbe stato privo dei poteri e delle responsabilità datoriali; i materiali sarebbero stati forniti dalla ditta di N.A.R.; l'agire della persona offesa sarebbe stato imprevedibile; il cantiere sarebbe stato recintato e munito di avvertimenti; era necessario nel concreto contesto tenere la botola aperta etc.). 
2. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
 

 

P.Q.M.
 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2019.