Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2019, n. 32475 - Amputazione del braccio con una fresa. Blocco del sistema di sicurezza "motor stop"


Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 14/02/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Brescia il 15 luglio 2015, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato il 5 giugno 2013 dal Tribunale di Mantova, appellata dall'imputato, sentenza con cui R.R. è stato riconosciuto responsabile, in cooperazione colposa con altri (M.R. e B.M., di cui si dirà, entrambi separatamente giudicati), del reato di lesioni colpose gravissime, con violazione della disciplina antinfortunistica, e, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e la diminuente per il rito, condannato a pena di giustizia, riconosciuta anche l'attenuante del risarcimento del danno, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
2. Il fatto storico, in estrema sintesi, come ricostruito dai giudici di merito.
R.P. prestava attività lavorativa quale operaio alle dipendenze della ditta s.a.s. "Area verde" di B.M. (socio accomandatario), ditta che aveva ricevuto l'incarico di svolgere alcune attività di giardinaggio.
Il 21 ottobre 2009 un altro dipendente della "Area verde", M.R., che stava guidando un motocoltivatore al quale era stata attaccata una fresa livellatrice MTL75 (da ora in poi: fresa) provvista di cinque coppie di coltelli, chiamò il collega R.P., che era intento a preparare il terreno con un rastrello, chiedendogli di liberare la fresa dalle erbacce raccolte. Accingendosi R.P. all'operazione richiesta, M.R. premette la frizione, così fermando momentaneamente la rotazione degli erpici della fresa: il collega, dunque, infilò l'intero braccio all'interno della fresa tentando di ripulire gli erpici dalla vegetazione ma a M.R. sfuggì la frizione, sicché la macchina ripartì mutilando l'arto della vittima sino all'ascella.
Dall'istruttoria è emerso che M.R. (che ha definito la propria posizione mediante applicazione di pena su richiesta) aveva, di sua iniziativa, bloccato il - pur previsto - sistema di sicurezza, detto "motor stop", che avrebbe consentito il moto della macchina soltanto in presenza di operatore che tiene premuta la frizione, mediante apposizione di una cordicella che "ingannava" il sistema.
All'odierno ricorrente R.R. è stato addebitato di avere costruito la fresa in questione, poi messa a disposizione dei lavoratori dal legale rappresentante della ditta "Area verde", B.M. (che ha definito la sua posizione mediante applicazione di pena su richiesta), senza il rispetto delle necessarie misure di sicurezza sub specie di idonee protezioni per chi vi operasse (art. 23 del d. lgs. 23 aprile 2008, n. 81), in particolare lasciando una pericolosa apertura nella zona posteriore, priva di protezioni, apertura attraverso la quale era possibile, come in effetti accaduto nel caso di specie, venire a contatto con gli erpici. 
3. Ricorre per la cassazione della sentenza R.R., tramite difensore, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia difetto di motivazione e violazione di legge.
In particolare, si censura la sentenza per "illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si attribuisce alla condotta omissiva contestata all'Imputato efficacia concausale nella verificazione dell'evento" (p. 2 del ricorso).
Richiamata da parte del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza della penale responsabilità dell'Imputato, si assume che la Corte territoriale avrebbe non correttamente inteso i motivi di appello e si sottolinea che l'infortunio è avvenuto durante la fase di manutenzione della macchina, in particolare di pulizia delle lame dalla terra e dall'erba che vi erano rimasta incastrate, ma che il manuale di manutenzione e di uso della macchina fresatrice prescrive di arrestare sempre il motore del motocoltivatore prima di procedere ad operazioni di manutenzione e pulizia, non esistendo sistemi di pulizia alternativi a quello che comporta il contatto diretto tra il corpo dell'operatore ed i coltelli dell'erpice.
Poiché la A.S.L. ha accertato che l'evento non si sarebbe verificato se il motore fosse stato spento o in folle, consegue, ad avviso del ricorrente, che la responsabilità dell'evento sarebbe unicamente da addebitare all'operatore, il quale, per un proprio errore, ha consentito il riavvio del motore e che, inoltre, aveva applicato un rudimentale sistema che eludeva il meccanismo di sicurezza in effetti installato e funzionante.
Erronea ed illogica sarebbe l'affermazione della Corte territoriale circa l'essere la condotta del ricorrente causa concorrente dell'infortunio, anche per avere i giudici di merito trascurato che la fresatrice è strutturalmente priva di motore e che deve essere necessariamente impiegata insieme ad un motocoltivatore, dalla cui attivazione e dal cui funzionamento dipendono l'attivazione e la messa in moto delle lame. In conseguenza, non avrebbe senso prevedere la segregazione con barriere o altro della parti mobili del motore, che è, appunto installato sul motocoltivatore, che è macchina diversa dalla fresatrice, mentre l'accesso alle lame per effettuare la pulizia non sarebbe evitabile, ciò che non ha nulla a che fare, però, con la esposizione a parti mobili del motore.
La scriteriata scelta di effettuare la pulizia a motore acceso, in contrasto con le istruzioni e, in ultima analisi, con la logica, peraltro provocando inutilmente consumo di carburante, rumore e cattivo odore di gas di scarico, con contestuale elusione del sistema di sicurezza, sarebbe, dunque, l'unica causa efficiente del grave infortunio, non addebitabile al datore di lavoro ma a M.R., poiché - si assume - «in assenza di detta condotta l'evento con certezza [...] non si sarebbe verificato. L'apertura della parte posteriore della macchina non ha invece svolto alcun ruolo concausale perché, in ogni caso, l'operatore doveva obbligatoriamente accedere alle lame dell'erpice per effettuare le operazioni di pulizia e qualora a tale parte fossero state applicate delle protezioni, le stesse avrebbero dovuto essere rimosse [comunque]» (cosi alle pp. 8-9 del ricorso).
 

 

Diritto

 


1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al tema delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso e alla inutilità della segregazione della parti mobili della macchina, essendo emerso dall'istruttoria, per concorde informazione fornita dai Giudici di merito, che il collega dell'infortunato, M.R., ha "ingannato" il macchinario apponendo una cordicella e così bloccando il (pur previsto dal costruttore R.R.) sistema di sicurezza detto "motor stop" che consentiva il moto della macchina soltanto in presenza di un operatore che tiene premuta la frizione (v. p. 9 della sentenza impugnata e pp. 1-2 della sentenza del Tribunale).
Sussistono, dunque, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 21 ottobre 2009 + sette anni e sei mesi = 21 aprile 2017 + sette mesi di sospensione = 21 novembre 2017; sentenza di appello del 15 luglio 2015 - motivazione depositata il 24 settembre 2015; atti trasmessi alla S.C. il 5 ottobre 2018).
E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè semplice presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 14/02/2019.