Tipologia: Protocollo
Data firma: 25 luglio 2019
Validità: 31.12.2020
Parti: Banca Popolare di Bari e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, BPBari
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Protocollo delle politiche commerciali e organizzazione del lavoro

In Bari, in data 25 luglio 2019, tra Banca Popolare di Bari, anche in qualità di Capogruppo e in nome e per conto delle aziende interessate […], e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin

Premesso che
- in data 8 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra ABI e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria, l’Accordo Nazionale sulle Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro, che qui si intende integralmente richiamato;
- in data 17 ottobre 2017 è stato sottoscritto il Regolamento della Commissione Nazionale ex Accordo Nazionale 8 febbraio 2017 sulle politiche commerciali e organizzazione del lavoro;
- l’Accordo Nazionale 8 febbraio 2017 prevede l'avvio di una fase di confronto al fine di definire intese a livello aziendale o di Gruppo, per quelle Imprese o Gruppi di Imprese presso cui non siano già stati definiti specifici accordi in materia;
- l’applicazione di tali principi avverrà attraverso l'individuazione di azioni e comportamenti atti a favorire lo sviluppo di politiche commerciali sostenibili, rispettose della personalità e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori in un clima aziendale di trasparenza e collaborazione;
- in conformità agli impegni declinati nell'Accordo Nazionale, le politiche commerciali del Gruppo Banca Popolare di Bari vogliono favorire rapporti con la clientela volti a creare relazioni durature, positive e costruttive, basate sulla fiducia e sulla capacità di rispondere alle esigenze della clientela con competenza, trasparenza ed efficienza, nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei valori etici;
- per quanto sopra, tutti i comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità devono essere improntati alla massima integrità, onestà, correttezza, lealtà, equità, obiettività, tutela della persona, trasparenza, riservatezza e responsabilità nell’uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ambientali e sociali;

- le parti ritengono che i valori, i principi e gli obiettivi sopra enunciati abbiano una valenza generale all’interno del Gruppo BPBari;
- il confronto tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali è volto a sostenere un clima aziendale positivo per favorire, in un mercato globale basato sulla competitività, politiche commerciali responsabili e sostenibili, coerenti con l’etica professionale, rispettose della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nonché delle esigenze e della centralità dei clienti;
- le Parti sono consapevoli della stretta correlazione causa-effetto tra pressioni commerciali e stress lavoro-correlato;
le Parti hanno convenuto quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Commissione Paritetica Gruppo Banca Popolare di Bari
Con riferimento al verbale di incontro del 21 novembre 2018 ed all’art. 5 del Protocollo in Materia di Relazioni Sindacali del 9 novembre 2016, le Parti confermano la costituzione della Commissione Paritetica di Gruppo per le Politiche Commerciali Sostenibili che assume anche tutte le funzioni ed i compiti previsti per le Commissioni Aziendali e di Gruppo dall’Accordo 8 febbraio 2017 e che rappresenterà l'organismo deputato a:
• garantire il confronto tra le parti in merito alle tematiche del presente Accordo;
• esaminare le segnalazioni ricevute, di cui al successivo art. 3, garantendo massima riservatezza e l’anonimato del segnalante;
• indirizzare e favorire l'attuazione coerente di quanto previsto nel presente accordo;
• verificare e monitorare le misure messe in atto per il rispetto del presente Accordo, con particolare riguardo a quelle finalizzale a rimuovere comportamenti difformi o anomali nonché agli eventuali interventi volti a migliorare il clima aziendale e la qualità dei rapporti tra le lavoratrici ed i lavoratori;
• interloquire con la Commissione Nazionale, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo Nazionale 8 febbraio 2017 e, ove necessario, informare la Commissione Nazionale.
La Commissione, per l'espletamento della propria attività, potrà ricorrere al supporto delle funzioni aziendali competenti nelle materie di volta in volta affrontate.
Resta fermo quanto previsto dal Regolamento Nazionale del 17 ottobre 2017 in caso di questioni che non abbiano trovato composizione nelle sedi aziendali o di gruppo.
Ad integrazione di quanto previsto nel ricordato art. 5 dell'accordo 9 novembre 2016, si precisa che la Commissione sarà composta da due componenti per ogni Organizzazione Sindacale del Gruppo Banca Popolare di Bari firmataria del presente Accordo, mentre l’Azienda potrà nominare due esponenti per ogni società del Gruppo.
La Commissione, che si insedia entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo, si riunisce di norma ogni sei mesi o a richiesta di almeno una delle parti; in quest’ultimo caso dovrà riunirsi entro 20 giorni dalla richiesta.
Nella prima sessione di insediamento, la Commissione procederà alla stesura di un regolamento funzionale coerente con il presente verbale di accordo.

Art. 3 - Segnalazioni dei comportamenti ritenuti non coerenti
Le parti concordano sul l'importanza di prevedere delle modalità di ascolto attivo delle lavoratrici e dei lavoratori; a tale fine viene istituita un’apposita casella di posta elettronica (***) abilitata a ricevere le segnalazioni delle lavoratrici e dei lavoratori che potranno pervenire anche per il tramite dei rappresentanti sindacali.
La Commissione analizza e classifica le segnalazioni pervenute; una volta accertate le violazioni. l’Azienda comunicherà, in tempi congrui, i provvedimenti adottali o da adottare al fine di eliminare l’anomalia nonché le opportune misure organizzative finalizzate a prevenire comportamenti inadeguati.
Al fine di preservare chi effettua la segnalazione da azioni discriminatorie o in genere penalizzanti è garantita la massima riservatezza, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di privacy.

Art. 5 - Monitoraggio e analisi dei dati commerciali
Al fine di evitare comportamenti non conformi ai principi e alle norme enunciati nell’Accordo Nazionale dell' 8 febbraio 2017 nonché nel presente Accordo, le parti convengono che nel , Gruppo Banca Popolare di Bari il monitoraggio e l’analisi dei dati commerciali avvenga secondo le seguenti modalità:
- le comunicazioni aziendali dovranno essere improntale al rispetto della normativa vigente, evitando messaggi, verbali o scritti, che possano risultare fuorviami o vessatori nei confronti delle lavoratrici c dei lavoratori, lesivi della loro dignità e professionalità;
- l'intera trattazione del Monitoraggio e della rilevazione dei dati commerciali dovrà avere luogo nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge 300/1970 nonché delle altre normative, con particolare riguardo alle indicazioni del Garante sulla Privacy.
- i contatti aziendali (telefonate, e-mail. sms. messaggi tramite piattaforme elettroniche) dovranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di strumenti aziendali, entro gli attuali limiti di utilizzo, improntati al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, evitando gli abusi, l’eccessiva frequenza e le ripetizioni, nel pieno diritto alla disconnessione;
- le riunioni di orientamento commerciale, incluse le “call conference" e le “riunioni informali", dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa ed etica, convocate con adeguato preavviso e svolgersi nel rispetto di quanto previsto in tema di orario di lavoro dal CCNL tempo per tempo vigente, evitando orari a ridosso della fine dell'orario di lavoro;
[…]

Art. 6 - Disconnessione
Nella effettuazione della prestazione lavorativa deve essere assicurato il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro.
Le comunicazioni inerenti la prestazione lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: funzionali, organizzative, commerciali) possono avvenire, sia in entrata che in uscita, solo per il tramite di mezzi strumentali e canali dell'Azienda e solo durante l’orario della prevista prestazione lavorativa.

Dichiarazione delle OO.SS.
Con riferimento all'art. 2 del presente Verbale di Accordo, le Organizzazioni Sindacali esprimono l'auspicio e formulano la richiesta che lo svolgimento delle attività riconducibili alla Funzione di Referente - di cui all’art. 9, comma 10, dell’Accordo Nazionale dell’8 febbraio 2017 - avvenga con il coinvolgimento della Funzione di Compliance.
Raccomandano inoltre che:
- lo stress lavoro-correlato sia consideralo anche con riferimento all’impatto delle politiche commerciali, dei sistemi premiami, dei carichi operativi, dell’organizzazione del lavoro e delle previsioni di cui all'Accordo Nazionale dell’8 febbraio 2017;
- l’Azienda, nell’ottica di favorire un positivo clima interno, diffonda il testo del presente Accordo mediante la pubblicazione sul portale aziendale, rimarcandone il rispetto da parte di tutti i dipendenti del Gruppo.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo invitano l’Azienda a fornire adeguata informazione e coinvolgimento anche sui seguenti temi:
- migliore formazione sulla sicurezza, introducendo moduli sullo stress lavoro-correlato;
- disturbi post-traumatici da stress;
- rischi psico-sociali in genere.