MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Lettera circolare
PROT. n° P1545/4106/1 sott. 38

Roma, 11 dicembre 2003
 

OGGETTO: Pubblicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi. -


Si informano le SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003, è stato pubblicato il seguente decreto del Presidente della Repubblica: “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione”.
Con riferimento alla nuova regola tecnica allegata al D.P.R. di cui sopra, si forniscono le seguente indicazioni.
In primo luogo si fa notare che il nuovo regolamento riporta alcune modifiche rispetto al testo diffuso in allegato alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999.
Tali modifiche sono state apportate per armonizzare la regola tecnica con le disposizioni del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 recante attuazione della direttiva Comunitaria n. 97/23/CE (PED) - emanato successivamente all’approvazione dello schema di regolamento da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.
In tale ottica la regola tecnica allegata al D.P.R. è stata opportunamente rivista e sono state abrogate alcune delle disposizioni del D.P.R. n. 208/71 (articolo 7 del nuovo regolamento), come modificato dai successivi D.P.R. n. 28/79 e n. 1024/86.
Al fine di garantire una univoca interpretazione del testo si evidenze che, per quanto riguarda le disposizioni del D.P.R. n. 208/71 non abrogate espressamente, le stesse, qualora in contrasto con la indicata direttiva comunitaria, sono da considerarsi comunque superate in virtù del principio generale di prevalenza delle fonti legislative.
Quanto detto riguarda in particolare le disposizioni inerenti le modalità costruttive, l’approvazione, il collaudo e le modalità di installazione dei prodotti ricadenti nel campo di applicazione delle direttiva comunitarie di interesse.
In particolare, per il serbatoio, le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 208/71 sono ovviamente superate dalla marcatura CE ovvero dalla valutazione di conformità di cui al D.Lgs. n. 93/2000. Pertanto la condizione di installazione in cassa di contenimento di cemento armato (articolo 3 del D.P.R. n. 208/71) non può considerarsi l’unica modalità di protezione del serbatoio contro i rischi della corrosione poiché tali aspetti sono già considerati nella valutazione di conformità effettuata ai sensi della Direttiva PED.
Si fa presente, invece, che ai fini della sicurezza antincendio il serbatoio deve comunque essere interrato, così come stabilito dallo stesso articolo 3 del D.P.R. n. 208/71, in quanto la valutazione di conformità resa ai sensi della direttiva PED non esaurisce tutti gli aspetti connessi con la sicurezza antincendio.
Resta ferma la possibilità per gli interessati di richiedere l’approvazione in deroga di progetti di impianti che prevedano l’installazione di serbatoi parzialmente o completamente fuori terra, purché totalmente ricoperti in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, con un idoneo spessore di materiale di ricoprimento.
Gli stessi ragionamenti valgono per le disposizioni riguardanti i requisiti costruttivi e la messa in opera delle tubazioni rigide, di cui agli articoli 13 e 15 del D.P.R. n. 208/71, e per quelle flessibili, qualora in dotazione all’impianto, di cui all’articolo 16, comma 5, del medesimo provvedimento.
Per quanto concerne gli apparecchi di distribuzione l’approvazione di tipo rilasciata da questa Amministrazione è stata sostituita dalla marcatura CE, attestante la conformità alla Direttiva n. 94/9/CE (ATEX).
Al riguardo si informano le SS.LL. che è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale di prossima emanazione nel quale, modificando l’articolo 12 del D.P.R. n. 208/71, si chiarisce l’aspetto sopra richiamato.
Si precisa, infine, che sono fatte salve le deroghe concesse sulla base delle indicazioni contenute nella lettera circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999.