MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Lettera circolare
PROT. n° P1172/4101 sott. 72/C1 (17)

Roma, 09 ottobre 2003
 

OGGETTO: Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5 come componenti di impianti di rivelazione di incendio.


Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti volti a conoscere di quale tipo di certificazione debbano essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Al riguardo, in relazione a quanto disposto con la circolare 26 gennaio 1993, n. 24, con il decreto ministeriale 4 maggio 1998 e con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, in considerazione della recente pubblicazione sulla G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 e dell’inizio del periodo di consistenza con le prescrizioni nazionali di settore a decorrere dal 1 aprile 2003, si fa presente quanto segue:
1 . i rivelatori di fumo e/o di calore dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (D.P.R. 21.4.1993, n. 246), possono essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi già dal 1 aprile c.a., per l’uso conforme alla loro destinazione;
2. i decreti interminísteriali di cui all’art. 6 commi 3 e 4 del D.P.R. 246/1993 devono essere ancora emanati e conterranno le eventuali prescrizioni transitorie delle Autorità italiane relative al periodo di consistenza, al termine del quale potranno essere commercializzati unicamente prodotti marcati CE.
Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998 all. II punto 3.2. in materia di documentazione tecnica da allegare alle domande di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi relativamente agli impiantì di rivelazione d’incendio, si ritiene che, fino alla pubblicazione dei predetti decreti interministeriali, possano essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per l’uso conforme alla loro destinazione, oltre che i rivelatori citati al punto 1, anche i rivelatori di fumo e/o di calore muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato/rapporto di prova, attestante la rispondenza alle norme EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme a queste equivalenti, emesso, da organismi/laboratori di prova legalmente riconosciuti in uno dei Paesi Membri dello Spazio Economico Europeo. Restano ovviamente validi i certificato rilasciati dall’ex Centro Studi Esperienze Antincendio.