Ministero dell'interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Prot. n. P 1126 / 4101 sott. 106/53                                                             Roma, 9 settembre 2002
LETTERA CIRCOLARE
 

-AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

e, per conoscenza:

-AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO
SEDE
-AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
SEDE
-AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
SEDE
-AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
SEDE
-AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI
SEDE

 

OGGETTO: Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale per anziani.-
 

Pervengono richieste di chiarimento sull'assoggettabilità delle attività in oggetto ai controlli periodici di prevenzione incendi, nonché in ordine alle disposizioni tecniche da applicare ai fini della sicurezza antincendio.
A quest'ultimo riguardo, sono altresì rappresentate disuniformità d'indirizzo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Per quanto concerne il primo aspetto, va ricordato il contenuto della lettera circolare prot. n. P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994, con la quale è stato chiarito che le case di riposo per anziani (nella cui fattispecie possono ritenersi ricomprese le diverse tipologie di presidi socio assistenziali a carattere residenziale), se di ricettività superiore a 25 posti letto, sono soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricadenti nel punto 86 (ospedali, case di cura e simili) del D.M. 16 febbraio 1982.
La “ratio” dell'interpretazione va correlata alle oggettive condizioni degli ospiti che, ancorché autosufficienti, presentano generalmente una vulnerabilità fisica e/o psico-motoria superiore alla norma, non compensabile adeguatamente con gli apprestamenti di sicurezza previsti per altre tipologie di attività comportanti la presenza di persone (alberghi, locali di pubblico spettacolo, etc.).
Va peraltro considerato che l'emananda regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, diffusa in bozza con ministeriale n. P341/4122 sott. 46 del 15 aprile 2002, comprende nel suo campo di applicazione le attività elencate all'art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, tra cui le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.
Queste ultime, inoltre, sono espressamente menzionate nell'intestazione dei titoli II, III e IV della regola tecnica di imminente emanazione.
 

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(d'Errico)