Ministero dell'interno
Decreto 17 giugno 1987, n. 280
Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi.
G.U. 16 luglio 1987, n. 164

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;
Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;
 

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 è modificato come segue:

CATEGORIE A E B
Classe 6ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

CATEGORIA C
Classe 10ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.
 

Art. 2.

Resta invariato quanto disposto dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 per le altre classi di depositi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI