MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n° P80/4112 sott. 53

Roma, 23 gennaio 2002
 

OGGETTO: Annullamento del decreto del Ministro dell’Ambiente n° 246/1999 recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati - Precisazioni sugli impianti di distribuzione stradale di carburante.
 

La Corte Costituzionale con sentenza emessa il 5 luglio 2001, depositata in Cancelleria il 19 luglio 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale) n. 29 del 25 luglio 2001, ha annullato il decreto regolamentare del Ministero dell’Ambiente n. 246 del 24 maggio 1999, recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati.
A seguito dell’annullamento del citato decreto n. 246/1999, sono emerse alcune problematiche in merito alla capacità massima dei singoli serbatoi già installati o da installare presso impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi per autotrazione.
Infatti sulla base dei requisiti previsti dall’art. 7 del citato decreto n. 246/1999 la capacità massima dei singoli serbatoi interrati era stata stabilita in 50 m³ per i liquidi infiammabili, compresi i carburanti per autotrazione.
Con lettera-circolare P1610/4122 sott. 53, del 18 dicembre 1998, fu chiarito che l’articolo 7, comma 7, lettera a), del decreto sui serbatoi interrati, costituiva modifica al decreto del Ministro dell’interno 17 giugno 1987, n. 280, per quanto attiene le capacità dei serbatoi interrati presso gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.
Pertanto con l’annullamento del decreto n. 246/1999, ritrova piena vigenza il citato decreto del Ministro dell’Interno n. 280/1987 che prevede capacità massime pari a 15 m³ o 25 m³ per il gasolio e 10 m³ o 25 m³ per le benzine, in funzione della localizzazione urbana o extraurbana degli impianti.
Su tale problematica, in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale per il quale sono peraltro già in corso contatti tra gli uffici legislativi delle Amministrazioni interessate, si forniscono di seguito gli indirizzi da seguire nell’espletamento dell’attività di prevenzione incendi.
Per gli impianti ove sono stati già installati serbatoi da 50 m³, e che debbono essere sottoposti a collaudo da parte delle apposite Commissioni comunali o regionali di cui fanno parte rappresentanti dei Comandi Provinciali VV.F., si ritiene che i predetti serbatoi possano essere utilizzati, limitando il loro riempimento entro i limiti di capacità consentiti dal D.M. n. 280/1987.
Tale criterio è da ritenersi esteso anche nel confronti di nuove installazioni purché venga dimostrato da parte degli interessati di aver commissionato l’acquisto dei serbatoi, rispondenti al requisiti di cui all’art. 7 del D.M. n. 246/1999, nel periodo di vigenza del decreto stesso.