Tipologia: Accordo
Data firma: 28 maggio 2004
Parti: Federchimica, Farmindustria e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil, Ugl-Chimici, Failc-Confail
Settori: Chimici, Az. Chimiche e affini, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Informazioni a livello aziendale/territoriale.
Previdenza complementare e assistenza sanitaria.
Decorrenza anzianità.
Contrattazione di 2° livello.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 40 - Malattia e infortunio.
• B) Conservazione del posto durante l'assenza.
• C) Trattamento economico durante l'assenza.
Deleghe in materia di mercato del lavoro (D.lgs n. 368/01 - D.lgs. n. 276/03 )
• A) Contratto a tempo determinato.
• B) Lavoro a tempo parziale.
• C) Contratto di apprendistato
o 1) Formazione formale
a) Tematiche tipiche della formazione interna.
b) Tematiche demandabili alla formazione esterna.
o 2) Impresa formativa
 o 3) Organismo bilaterale chimico
o 4) Contratto di apprendistato professionalizzante (art. 49, D.lgs. n. 276/03)
a) Denominazione contrattuale:
b) Durata:
c) Formazione.
d) Inquadramento e trattamento retributivo.
• D) Contratto di inserimento
o 1) Inquadramento e trattamento retributivo.
o 2) Elementi caratterizzanti il contratto.
o 3) Progetti di inserimento.
o 4) Condizioni per la stipulazione di nuovi contratti di inserimento.
Deleghe in materia di orario di lavoro (D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66/03)
Art. 8 - Orario di lavoro.
• Premessa
• E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
• H) Lavoro notturno, festivo e a turni
Art. 30 - Lavoratori discontinui.

Accordo nazionale sulle deleghe legislative in materia di mercato del lavoro e orario di lavoro demandate dai d.lgs n. 368/01, n. 276/03, n. 66/03 alla contrattazione collettiva

In data 28 maggio 2004 tra Federchimica, Farmindustria e Fulc nazionale (Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil), Ugl-Chimici, Failc-Confail, si è convenuto il seguente Accordo che, ove non diversamente indicato, decorre dal 1 luglio 2004.

Premessa
[…]
In relazione a quanto sopra le parti convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore un monitoraggio sull'applicazione dei nuovi strumenti contrattuali e normativi al fine di realizzare una adeguata valutazione della loro applicazione a livello aziendale/ territoriale.
Tale monitoraggio sarà in particolare finalizzato:
- alla preparazione di interventi di natura contrattuale anche in relazione ai decreti attuativi delle vigenti norme;
- alla definizione di pareri congiunti da proporre ai soggetti cui è demandata la definizione dei criteri attuativi delle norme di legge.
[…]

Informazioni a livello aziendale/territoriale.
Le parti, in considerazione della opportunità di una adeguata informazione a livello aziendale sulle modalità e grado di utilizzo dei contratti speciali, convengono che, semestralmente, le imprese informeranno la RSU con riferimento alle diverse tipologie contrattuali, indicando in particolare:
(1) numero, tipologia e finalizzazione dei contratti
(2) durata dei contratti
(3) qualifica professionale dei lavoratori interessati
(4) interventi formativi realizzati
(5) dati relativi ai contratti confermati
Nel caso di gruppi industriali o imprese/unità produttive con più di 100 addetti l'informativa di cui sopra sarà effettuata secondo quanto previsto alla parte II del CCNL relativa alle relazioni industriali.
Le imprese presso le quali non sono costituite rappresentanze sindacali potranno adempiere all'informativa facendo confluire i rispettivi dati alle sezioni territoriali dell'Osservatorio di cui alla parte I, punto 2) del CCNL.

Le parti inoltre convengono le seguenti innovazioni alle norme contrattuali:

Contrattazione di 2° livello.
Per i contratti di inserimento, di apprendistato e a tempo determinato troverà applicazione la contrattazione di 2° livello secondo criteri e modalità definiti nell'ambito della stessa.

Deleghe in materia di mercato del lavoro (D.lgs n. 368/01 - D.lgs. n. 276/03 )
A) Contratto a tempo determinato.

In relazione all'attuazione delle deleghe previste dal D.lgs n. 368/01 in materia di contratto a tempo determinato l'art. 3, lett. C) del vigente CCNL è sostituito come segue.
[…]
3) I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell'impresa.

C) Contratto di apprendistato
Le parti convengono che il contratto di apprendistato dovrà rappresentare un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche elevate da inserire nell'impresa.
Le parti inoltre chiariscono che, in attesa della piena operatività delle norme di legge, le vigenti norme contrattuali in materia di apprendistato (art. 3 A, CCNL 12.2.02), assumono valore di norma transitoria, fatta eccezione per il trattamento di malattia che a far data dall'1.7.04 sarà quello disciplinato dal presente accordo.
Considerato il ruolo centrale della formazione per questa tipologia contrattuale, le parti convengono in merito quanto segue.

1) Formazione formale
Le parti condividono la necessità di valorizzare per ogni tipologia di contratto la formazione svolta internamente all'impresa anche con modalità in affiancamento che andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future disposizioni di legge.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente essere oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna.
In via esemplificativa le parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:

a) Tematiche tipiche della formazione interna.
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi - Valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale e accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica al mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura/Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda - Collocazione del lavoratore nella organizzazione dell'impresa - Comunicazione in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica e automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.

b) Tematiche demandabili alla formazione esterna.
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo - Nozioni e applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di un'adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese anche sulla base delle linee guida predisposte dall'OBC.

2) Impresa formativa
L'impresa formativa è quella impresa che in relazione alle proprie risorse è in grado di esprimere una capacità formativa interna. Per essere considerata tale dovrà quindi essere in condizione di erogare formazione e avere risorse umane idonee a trasferire competenze.
In relazione a ciò risulta determinante la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate. Tale figura, anche attraverso la previsione di una adeguata formazione specifica, realizzata anche sulla base delle indicazioni dell'OBC, sarà riferimento e supporto per l'apprendista.

3) Organismo bilaterale chimico
L'OBC definirà:
- linee guida per la formazione sia interna che esterna all'impresa e in particolare curerà la predisposizione di moduli formativi della durata di 8 ore per i tutor aziendali mirati a trasferire competenze inerenti il contesto normativo di riferimento e la metodologia (capacità relazionali/coaching). Tali corsi potranno essere differenziati in relazione alla tipologia di apprendistato e alle caratteristiche dei lavoratori da seguire. Un tutor formato attraverso il corso specifico predisposto dall'OBC potrà trasferire le competenze acquisite ad altro tutor in ambito aziendale;
- profili formativi e linee guida della formazione in relazione alle professionalità presenti a livello settoriale da sottoporre alle Regioni per gli adempimenti previsti dalle norme di legge.

4) Contratto di apprendistato professionalizzante (art. 49, D.lgs. n. 276/03)
c) Formazione.

In relazione alla modalità della erogazione e alla articolazione della formazione, le parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
(1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche 'on the job' e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor;
(2 ) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati nell'ambito dei moduli predisposti dall'OBC possono erogare la formazione interamente al loro interno;
(3) le 120 ore annue di formazione (interna/esterna) previste dal D.lgs. n. 276/03 devono intendersi come annue medie;
(4) al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.

D) Contratto di inserimento
[…]
In relazione a tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e all'Accordo interconfederale 11.2.04 tranne per quanto di seguito previsto.

2) Elementi caratterizzanti il contratto.
Il contratto individuale di inserimento/reinserimento dovrà contenere i seguenti elementi:
[…]
(e) la descrizione dell'attività da svolgersi;
[…]
(g) l'indicazione del trattamento economico e normativo;
(h) il progetto individuale di inserimento o reinserimento. In particolare la durata della formazione, la tipologia della formazione - formazione esterna/interna che dovrà prevedere 32 ore prevalentemente dedicate, in relazione all'attività da svolgere, alle tematiche della sicurezza - i contenuti formativi, le modalità di erogazione della formazione, il luogo di svolgimento della formazione.

Deleghe in materia di orario di lavoro (D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66/03)
Art. 8 - Orario di lavoro.

Le disposizioni di seguito convenute non modificano le vigenti norme contrattuali tranne quelle espressamente variate.
All'art. 8 del vigente CCNL sono apportate le seguenti modifiche.

Premessa
La durata normale dell'orario è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche ....................................................................
I regimi di orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini ..................................................................
In relazione ai commi 4 e 5, art. 4, D.lgs n. 66/03, si conviene che la durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, su un periodo di 12 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie.
I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente ............................................................

H) Lavoro notturno, festivo e a turni
[…]
2) In caso di introduzione del lavoro notturno secondo quanto previsto all'art. 12, D.lgs. n. 66/03, l'impresa informerà preventivamente, anche nell'ambito di appositi incontri, la RSU costituita nell'unità produttiva sulle ragioni tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro dell'adozione del nuovo orario di lavoro e l'impatto sui lavoratori.
La fase di confronto va conclusa entro 15 giorni di tempo dall'informativa e per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di mancanza di RSU l'informativa deve essere inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL per il tramite della locale Associazione territoriale e il relativo confronto dovrà esaurirsi entro 10 giorni dall'informativa. Per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di rispetto della suindicata procedura l'informativa annuale periodica alla Direzione provinciale del lavoro competente non dovrà essere inviata.
3) In relazione all'art. 15, comma 2, D.lgs. n. 66/03, in caso di inidoneità al lavoro in orario notturno il lavoratore sarà adibito ad altre mansioni equivalenti se esistenti e disponibili applicando le previsioni contrattuali in materia di mobilità/passaggio di mansioni (artt. 5 e 6 del CCNL). Nel caso in cui non fossero esistenti e disponibili all'interno dell'impresa mansioni equivalenti al fine di salvaguardia del posto di lavoro e col consenso del lavoratore stesso resta ferma la possibilità di demansionamento su posizioni di lavoro esistenti e disponibili in altre categorie.
[…]
5) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'impresa.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
Nel caso di cui sopra e qualora situazioni eccezionali lo richiedessero ove il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire interamente del periodo di riposo giornaliero è possibile derogare alle previsioni dell'art. 7, D.lgs n. 66/03, relative al periodo minimo di 11 ore di riposo.
Tale deroga è inoltre consentita, alle condizioni di legge in termini di riposi compensativi, in caso di prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità, come definita a livello aziendale, per emergenze.
Quanto sopra non intende modificare prassi aziendali in atto.
[…]

Art. 30 - Lavoratori discontinui.
B) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario di lavoro normale non deve superare le 48 ore settimanali.
[…]