MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n° P851/4106 sott. 40/A

Roma, 23 luglio 2001
 

OGGETTO: D.M. 31 marzo 1984 - Depositi distinti (Punto 1.2 dell’allegato) - Chiarimenti.
 

Il D.M. 31 marzo 1984 al Titolo I, punto 1.2 dell’allegato, stabilisce che:
“ai fini della determinazione della capacità complessiva dei depositi di cui al precedente punto 1.1, due o più serbatoi a servizio della stessa utenza sono considerati depositi distinti quando si verificano le seguenti condizioni:
a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 metri;
b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi il punto di travaso, eventuali vaporizzatosi e riduttori di pressione di primo stadio”.
La condizione di cui al punto a) identifica quindi nella distanza tra i serbatoi uno dei requisiti per configurare la distinzione dei depositi.
A seguito dei quesiti pervenuti su tale argomento si chiarisce che la suddetta distanza è da intendersi come distanza di sicurezza interna, stante che i serbatoi sono a servizio della stessa utenza, e può pertanto essere ridotta fino alla metà sulla base di quanto stabilito dal D.M. 31 marzo 1984 al punto 4.4.2 (Distanze di sicurezza interne).