Tipologia: CCNL
Data firma: 27 giugno 2019
Validità: 27.06.2019 - 26.06.2022
Parti: Conflavoro PMI, Anapi Pesca, Agripesca- Confcommercio Imprese per l'Italia e Confsal Pesca-Confsal
Settori: Agroindustriale, Pesca e imprenditoria ittica
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Validità del contratto
Campo di applicazione
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso
Art. 2 - Periodo di prova (personale non imbarcato)
Art. 3 - Mansioni lavorative
Art. 4 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 5 - Attuazione normativa
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro, reperibilità
Art. 8 - Sospensione del lavoro
Art. 9 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 10 - Banca delle ore
Art. 11 - Modalità di fruizione
Art. 12 - Lavoro straordinario
Art. 13 - Lavoro notturno dei lavoratori non imbarcati
Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 15 - Permessi retribuiti
Art. 16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 17 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 18 - Lavoro festivo
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Diritto allo studio- patti formativi
Art. 21 - Congedi per formazione
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 - Normale retribuzione
Art. 25 - Tipologie di retribuzione
Art. 26 - Minimi di paga
Art. 27 - Assorbimenti
Art. 28 - Trattamento personale a provvigione
Art. 29 - Tredicesima mensiltà e Quattordicesima
Art. 30 - Pagamento Corrispettivo Ratei
Art. 31 - Anzianità di servizio e aumenti periodici
Art. 32 - Indennità dì cassa e maneggio di denaro
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Malattia
Art. 35 - Obblighi del lavoratore
Art. 36 - Periodo di comporto
Art. 37 - Trattamento economico per malattia
Art. 38 - Infortunio
Art. 39 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 40 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 41 - Aspettativa
Art. 42 - Congedi parentali
Art. 43 - Congedi e permessi per handicap
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Trasferte, ritiro patente, risarcimento danni
Art. 46 - Rimborso spese chilometrico
Art. 47 - Trasferimento
Art. 48 - Distacco
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 50 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 51 - Preavviso
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
Contrattazione di prossimità
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata
Contratti flessibili
Lavoro part time

Art. 54 - Tipologie di lavoro a tempo parziale
Art. 55 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 56 - Assunzione
Art. 57 - Clausole di flessibilità ed elastiche
Art. 58 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 59 - Retribuzione
Art. 60 - Consistenza dell'organico aziendale
Art. 61 - Diritto di precedenza
Lavoro intermittente
Art. 62 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 63 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 64 - Assunzione
Art. 65 - Indennità di disponibilità
Art. 66 - Retribuzione
Lavoro a tempo determinato
Art. 67 - Requisiti di applicabilità
Art. 68 - Apposizione del termine
Art. 69 - Periodo di Prova
Art. 70 - Durata e proroghe
Art. 71 - Proporzione numerica
Art. 72 - Diritto di precedenza
Art. 73 - Retribuzione
Somministrazione
Art. 74 - Sfera di applicabilità
Art. 75 - Proporzione numerica
Art. 76 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
Art. 77 - Retribuzione
Telelavoro e lavoro agile

Art. 78 - Definizione
Art. 79 - Sfera di applicabilità
Art. 80 - Disciplina del rapporto
Art. 81 - Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 82 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 83 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 84 - Orario di lavoro
Art. 85 - Retribuzione
Istituti sindacali
Art. 86 - Rappresentanze Sindacali
Art. 87 - Permessi Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 88 - Assemblea
Art. 89 - Referendum
Art. 90 - Trattenute sindacali
Rapporti tra le parti sindacali

Art. 91 - Ente Bilaterale Paritetico E.BI.MARE

 

Art. 92 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 93 - Finanziamento Ente Bilaterale Paritetico E.BI.MARE
Art. 94 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 95 - Fondi
Fondo interprofessionale per la formazione continua
Fondo di Solidarietà

Art. 96 - Osservatorio Nazionale
Art. 97 - Osservatori Territoriali
Art. 98 - Commissione di Conciliazione Nazionale
Art. 99 - Conciliazione delle controversie in sede sindacale
Art. 100 - Controversie collettive
Art. 101- Classificazione del personale
Appendici
1. Disciplina del personale imbarcato
A - Pesca costiera ravvicinata-Mediterranea o d’altura-Costiera locale

Art. l - Periodo di prova
Art. 2 -Orario di Lavoro
Art. 3 - Premio di produzione
Art. 4 - Rientro del marittimo al porto d'imbarco o d'ingaggio
Art. 5 - Prelazione alla riassunzione
Art. 6 - Sostituzioni
Art. 7 - Orario di lavoro a terra - (pesca Mediterranea)
Art. 8 - Orario di lavoro per minori
Lavoro straordinario-domenicale-festivo-notturno
Art. 9 - Ore di lavoro festivo
Art. 10 - Ore di lavoro notturno occasionale
Art. 11 - Ore di lavoro notturno festivo
Art. 12 - Ore di lavoro notturno ordinario
Art. 13 - Lavoro straordinario
Art. 14 - Lavoro a turni
Art. 15 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 16 - Lavoro notturno
Art. 17 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 18 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 19 - Banca delle ore
Art. 20 - Flessibilità e soste
Art. 21 - Tipologie contrattuali
Art. 22 - Lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Formazione professionale
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Lavoratori studenti
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Festività
Art. 28 - Permessi
Art. 29 - Permessi straordinari
Art. 30 - Permessi non retribuiti
Art. 31 - Riposo giornaliero
Art. 32 - Malattia-Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 33 - Trattamento economico
Art. 34 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 35 - Retribuzione
Art. 36 - Precisazione ex Art. 25, punto 6, del CCNL
Art. 37 - Retribuzioni per i marittimi della Piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958
Art. 38 - Vitto e Panatica
Art. 39 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 40 - Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 41- Indennità di perdita di corredo e strumenti
Art. 42 - Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 43 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 44 - Tabella d'armamento per la sicurezza della vita in mare
Art. 45 - Tabella d'armamento per l'esercizio dell'attività di pesca
B - Pesca oceanica
Art. 1 - Qualifiche
Art. 2 - Periodo di prova e preavviso in giorni di effettiva prestazione lavorativa
Pesca Oceanica - 2019
Art. 3 - Indennità di perdita di corredo e strumenti
Art. 4 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Art. 5 - Assicurazioni
2. Apprendistato
Obblighi del datore di lavoro
Doveri dell'apprendista
Trattamento normativo
Rinvio alla legge
3. Commissioni paritetiche di conciliazione
Art. l - Composizione e sede della Commissione Nazionale
Art. 2 - Convocazione della Commissione Nazionale
Art. 3 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
Art. 4 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
Art. 5 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 6 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 7 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 8 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
Art. 9 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 10 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 11 - Convocazioni delle parti
Art. 12 - Istruttoria
Art. 13 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 14 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 15 - Decisioni
Art. 16 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 17 - Risoluzione della lite in via arbitrale


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e della imprenditoria ittica

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Giugno, in Roma, presso la sede della Agripesca, in Via Lucino n. 10, tra Conflavoro PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese […], Anapi Pesca Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca […], Agripesca Federazione delle Imprese Agricole, della Pesca e della Acquacoltura - Confcommercio Imprese per l'Italia […] e Confsal Pesca […], con l'assistenza della Confsal […], si è addivenuti al rinnovo anticipato del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e della imprenditoria ittica siglato il 05 dicembre 2017, costituente parte integrante del presente accordo e, per tutta la durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.

Campo di applicazione
Il presente CCNL, valido dal 27 giugno 2019 sino al 26 giugno 2022, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato o campagne di pesca posti in essere dalle
Aziende del settore Pesca marittima costiera, locale e ravvicinata, mediterranea o d'altura, oceanica (personale imbarcato con la legge n. 413/1984) e maricoltura, acquacoltura, itticoltura, pesca turistica, pesca sportiva, vallicoltura
(personale non imbarcato) nonché attività sussidiarie intese quali attività non prevalenti rispetto all'attività principale e che siano utilizzate per:
Trattamento e vendita prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati
Riparazione o costruzione attrezzi pesca come reti, ami, lenze fisse, trappole fisse ancorate o fissate e trappole mobili
Riparazione o costruzione strumenti azionati a mano o da altra forza di propulsione: fiocine e arpioni
Attività complementari quali: magazzino per la conservazione, manipolazione e vendita diretta del pescato, riparazione e manutenzione scafi e motori, pulizie a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini/integrative e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione ed in reazione agli imbarchi sui natanti si fa riferimento sempre alle norme di previdenza e assicurazione che garantiscono ai lavoratori l'applicazione degli ammortizzatori sociali classici (cig in deroga e ordinaria e trattamenti di disoccupazione) nonché la malattia e l'infortunio della legge sul lavoro in mare.
L'articolato si applica altresì all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima intendendo come membro dell’equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato ancorché formalmente assoggettato alla legge n. 250/1958 (la cosiddetta piccola pesca).
Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 154/2004, le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente CCNL, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.
A titolo esemplificativo si riportano le specifiche figure principali del settore:
Armatore: è il titolare dell'impresa nelle sue varie forme, che gestisce l'attività di imprenditore ittico ai sensi di legge. Può anche essere proprietario e marittimo, registrato di una nave. Se la nave è stata noleggiata a scafo nudo o è gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona giuridica o fisica che gestisce la nave. All'armatore spetta il compito di vigilanza ed assunzione del personale marittime del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Comandante/Capo Barca: è la persona a cui è affidato il comando;
Lavoratore marittimo: è qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

In ottemperanza al disposto di cui all'Art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 5 - Attuazione normativa
Le Parti stipulanti considerano le norme di tutela previste dal D.Lgs. n. 81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presse CCNL e alle Strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi, anche a livello territoriale, che ne assumano la responsabilità. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata attraverso piattaforme @learning anche per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'ASR del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro, reperibilità
1) La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario dì lavoro giornaliero.
3) Le Parti, mediante specifico accordo aziendale, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
4) L'adozione del lavoro in turni avvicendati (15 e 18) e a ciclo continuo deve essere comunicata ai lavoratori con un anticipo di almeno 5 giorni, specificando la relativa schematizzazione dei turni, una eguale comunicazione dovrà essere data tempestivamente in caso di ripresa del lavoro in turni precedentemente sospeso; la maggiorazione unica per le ore di lavoro prestate in turni avvicendati è del 10% della normale retribuzione di cui all'Art. 26.
5) Per i lavoratori non mobili comandati fuori sede rispetto al luogo o ai luoghi dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo nel luogo in cui deve svolgersi la prestazione e dura per tutto il tempo in cui si svolge la prestazione stessa.
6) Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'Art. 45 del presente CCNL, salvo diverso accordo aziendale o individuale.
7) Per i lavoratori mobili l'orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo nel luogo in cui deve svolgersi la prestazione e dura per tutto il tempo in cui si svolge la prestazione stessa.
8) Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore, salvo diverso accordo aziendale o individuale, per l'attività lavorativa che si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, sia in sede che fuori sede.
9) Oltre i necessari servizi di porto, il personale dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro; inoltre il personale, ove fosse richiesto o previsto nella propria mansione, dovrà provvedere alla pulizia degli alloggi.
10) Tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle attività ovvero per garantire la sicurezza degli altri collaboratori, nonché tutti gli adempimenti legali, fiscali e/o amministrativi, annuali o periodici possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
11) Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in maniera tale che siano visibili a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda agli uffici competenti. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
Reperibilità
12) Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzato dalla necessità e dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nei più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le disposizioni aziendali.
13) Uno specifico regolamento aziendale definirà le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per l'obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; analoga regolamentazione potrà essere definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura, mettendo a loro disposizione t presidi più idonei.
14) La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull'intesa fra le parti ma, ove le particolarità del servizio svolto dall'azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.
Dichiarazione a verbale
Le Partì si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' Art. l del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa o di un ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi. I lavoratori di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale del 20% della paga base.

Art. 9 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
1) In considerazione di particolari situazioni di servizio, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane.
2) Pertanto, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi la media delle 173 ore nell'arco di un periodo di dodici mesi.
3) Peraltro le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, tramite versamento e prelievo nella Banca delle ore.
4) Le ore lavorate in eccedenza rispetto a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne abbia richiesto l’utilizzo entro il semestre successivo e l'azienda lo consenta.
5) La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori.
6) L'azienda deve Informare 1 lavoratori della volontà di utilizzare l'istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni di massima sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.

Art. 10 - Banca delle ore
1) Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di fruire dei riposi compensativi di cui all'Art. 14, che sono a disposizione del singolo lavoratore, e le ore di cui all'Art. 9 c. 3 convengono di istituire la banca delle ore.
2) Tutte le tipologie di lavoro extra ordinario, per flessibilità e reperibilità, potranno confluire nella Banca delle ore.

Art. 12 - Lavoro straordinario
1) Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'Art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2) È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a: casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o al servizio;
eventi particolari come mostre, campagne, concorsi, progetti, gare, ecc. con termini vincolanti di scadenza.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del predetto limite delle 250 ore.
3) Previo accordo con il lavoratore una quota non superiore al 50% del monte ore previsto dal precedente punto 2, potrà confluire nella Banca delle ore, al netto della maggiorazione economica oraria, che sarà liquidata al lavoratore di volta in volta.
4) Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
6) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 20% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell'Art. 18 c. 2 del presente CCNL.
7) Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
[…]

Art. 13 - Lavoro notturno dei lavoratori non imbarcati
1) Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
[…]

Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
1) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Ai sensi degli artt. 2 e 3 Legge n. 370/1934 e Art. 9 c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 66/2003, si prevede per le aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica quando queste svolgono attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno e l'inizio del turno successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
c) attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
2) Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) I servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
b) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
c) attività di cui all'Art. 7 della Legge n. 370/1934, fermo restando che, ai sensi dell'artt. 1 della stessa Legge n. 370/1934, questa non si applica:
- alla moglie, al parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
- ai lavoranti al proprio domicilio;
- al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;
d) attività indicate agli artt. 11, 12 e 13 D.Lgs. n. 114/1998 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), e di cui all'Art. 3 Legge n. 323/2000 (stabilimenti termali).
3) Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
4) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 20% sulla quota oraria della retribuzione di cui all'Art. 26, fermo restando il diritto del lavoratore di godere dei riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
5) Qualora una delle festività elencate all'Art. 18 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il lavoratore straniero in relazione al precedente punto 3, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di cui all'Art. 25 unitamente alla retribuzione mensile.

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Premessa

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1. osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che la Azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2. svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
3. conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Azienda evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso la Azienda stessa;
[…]
6. evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della Azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della Azienda, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7. rispettare, ove prescritto, l'obbligo di indossare la divisa o gli indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, debitamente forniti dall'Azienda;
8. rispettare tutte le disposizioni in uso presso la Azienda;
9. eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro;
10. fuori dal normale orario di lavoro, mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.
1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
[…]
11) Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
I) inosservanza dell'orario di lavoro;
II) assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
III) negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
IV) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
L'importo della multa è commisurato dal datore di lavoro.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, nell'arco del biennio, dà facoltà - all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
d. Sospensione: vi si incorre per:
I) inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro;
II) assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
[…]
IV) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
V) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
VI) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
Vili) esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
IX) insubordinazione verso 1 superiori;
[...]
XI) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
In caso di mancanze che abbiano dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione nell'arco del biennio il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
I) assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
II) assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
III) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
IV) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini o rifiuto ingiustificato della trasferta;
V) danneggiamento grave al materiale o all'immagine aziendale;
VI) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità e alla salute delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
IX) esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro, o potenziale sviamento della clientela;
X) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
XI) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
XIV) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]
XVI) altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell'Art. 70 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003.
[…]
16) Le parti condividono l'esigenza di poter adeguare o implementare la lista delle esemplificazioni delle mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze delle aziende o quando esse non siano chiaramente identificabili tra quelle richiamate dal presente articolo.
17) L'azienda che intende adeguare o implementare la lista in questione, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di adeguare la regolamentazione delle mancanze disciplinari.
[…]

Contrattazione di prossimità
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata

1) Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale o territoriale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali.
2) Rientrano nell'ambito della contrattazione aziendale tutti gli istituti contrattuali, secondo il principio di prevalenza del contratto aziendale, approvato dalla maggioranza dei dipendenti, sul CCNL, fermi restando i limiti della legge nazionale e le regolamentazioni comunitarie e internazionali. Ferma altresì restando la sorveglianza delle Parti stipulanti secondo le procedure che verranno stabilite con successivo accordo.

Contratti flessibili
Lavoro part time
Art. 59 - Retribuzione

1) Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e posizione organizzativa. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile.
[…]

Art. 60 - Consistenza dell'organico aziendale
In tutti i casi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Art. 61 - Diritto di precedenza
1) Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo diverse disposizioni di legge.
2) I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
3) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'Art. 3 c. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
6) Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del d.lgs. n. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
[…]

Lavoro intermittente
Art. 63 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente

[…]
4) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 64 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi, in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre a quanto previsto dall'Art. l del presente CCNL:
[…]
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2) Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonché all'Ente Bilaterale territoriale mediante sms, fax o posta elettronica.

Lavoro a tempo determinato
Art. 67 - Requisiti di applicabilità

1) Il contratto di lavoro a tempo determinato è destinato a soddisfare le esigenze variabili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei lavoratori per svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori interessati a svolgere tale attività, anche in forme di telelavoro o lavoro agile, per i quali casi si richiamano le norme di legge applicabili.
[…]
5) L'assunzione a tempo determinato finalizzata alla sostituzione di un lavoratore/lavoratrice può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affianca mento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
[…]

Art. 71 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
2) Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per un periodo biennale;
b. da imprese start-up innovative di cui all’Art. 25 c. 2 e 3 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato perìodo previsto dal comma 3 del suddetto Art. 25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'Art. 21 c. 2 del d.lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3) Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratori nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti.
4) In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a. al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b. al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
5) Annualmente l'azienda fornirà alla RSA indicazioni in merito al numero totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, distinti per causale, e il numero totale delle ore di lavoro rispettivamente prestate.

Somministrazione
Art. 74 - Sfera di applicabilità

1) Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
2) Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 75 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che l'imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
2) Fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 71, 1 e 75, 1, qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l'azienda abbia necessità di superare i limiti previsti, potrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all'Ente Bilaterale che valuterà se ricorrono I presupposti per la concessione di una deroga, in base agli elementi forniti dall'istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel caso in cui non ci sia risposta nel suddetto termine la richiesta si intende accolta.

Art. 76 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1) Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al d.lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]
3) Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 300/1970.
[…]

Telelavoro e lavoro agile
Art. 78 - Definizione

1) Il telelavoro è l’attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda. Il lavoro agile è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente in parte con presenza fisica all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ovvero in forme remotizzate.
2) Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza costante o prevalente del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
a. autisti;
b. operatori di vendita;
c. lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3) Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell'abitazione dei telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
4) Il centro di telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.
5) Per il lavoro agile, fatte salve le evoluzioni normative, valgono le stesse tipizzazioni del precedente punto 3).

Art. 79 - Sfera di applicabilità
1) Il telelavoro e il lavoro agile hanno carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l’accettazione della modalità di telelavoro o lavoro agile non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente concordata all'atto della assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
2) L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro o sul lavoro agile deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro o del telelavoro, a tempo parziale, determinato, indeterminato o intermittente.
3) L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme dì esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
4) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, dare disdetta dell’accordo e chiedere il ritorno allo svolgimento stabile dell'attività lavorativa presso l’azienda.
5) Nel caso di accordo per il tempo determinato, il telelavoro o il lavoro agile potrà essere disdettato, prima della scadenza del termine, da parte dell’azienda soltanto in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative ma, salvo il caso di giustificato motivo, con un preavviso non inferiore a 30 giorni o 90 giorni in caso di lavoratori disabili.
6) Nel caso di accordo per il tempo parziale valgono le regole del part time.
7) Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il rapporto presenziale con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo presenziale sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura, logistica o mancanza di infrastrutture telematiche sicure non possono essere svolte stando al di fuori dell'azienda stessa.
8) Gli accordi di telelavoro o di lavoro agile sottoscritti dai lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall’azienda.

Art. 80 - Disciplina del rapporto
1) Il telelavoro o lavoro agile con modalità domiciliare o remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non possono pertanto trovare applicazione rispetto ai lavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2) Il telelavoro o il lavoro agile può svolgersi anche con contratto part-time, a tempo determinato o intermittente, qualunque sia il modo in cui si espleta.
3) Il telelavoro e il lavoro agile sono semplicemente una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore e il lavoratore agile fanno infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è, in tutto o in parte, esterno all'azienda.
4) È comunque facoltà dell'azienda adottare un periodo di paga diverso da quello mensile e una retribuzione globalizzata, comprendente l'incidenza di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione della premialità e del welfare aziendale, forfettizzata al 30%.

Art. 81 - Diritti e doveri del telelavoratore
1) Al telelavoratore e al lavoratore agile sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell'azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.
2) Il telelavoratore e il lavoratore agile devono essere messi nelle condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3) La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore o al lavoratore agile, per quanto compatibile con le particolarità della prestazione.
4) Al telelavoratore e al lavoratore agile è posto l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature eventualmente fornite e delle infrastrutture di accesso.
5) L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni.
6) L'accordo di cui al punto precedente individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 82 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1) La postazione del telelavoratore o del lavoratore agile e I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro, salvo diversi accordi.
2) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quanto riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore o dal lavoratore agile per fini professionali.
3) Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore e il lavoratore agile in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, a cui debba attenersi.
4) Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e delle attrezzature di lavoro, fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo, tramite software, all'insaputa del telelavoratore o del lavoratore agile.
5) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia [backup], la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
6) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l’isolamento del telelavoratore e del lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
7) L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro o di lavoro agile, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere stato informato e di conoscere le prescrizioni di sicurezza e Igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare; fermo restando che tali informazioni e prescrizioni possano essere fornite in forme telematiche con appositi tutorial.
8) Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
9) Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 83 - Dotazioni strumentali e utenze
1) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro agile, salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[…]
3) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro o lavoro agile e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
4) In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore o il lavoratore agile dovranno darne immediata comunicazione all'azienda, tramite l’invio telematico della copia della denuncia di furto presentata presso l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. La denuncia e la relativa comunicazione devono essere effettuate entro il giorno stesso della scoperta del furto.
5) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale o individuale prima dell'inizio del contratto di telelavoro o di lavoro agile.

Art. 84 - Orario di lavoro
1) Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.
2) Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l'Art. 3 (orario normale di lavoro), Art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro), Art. 5 (lavoro straordinario), Art. 7 (riposo giornaliero), Art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n. 66/2003.
3) Il lavoratore agile seguirà, salvo le intese modificative anche occasionali, lo schema di lavoro, in alternanza tra presenza nel o nei luoghi di lavoro e assenza dagli stessi, previsto dagli accordi iniziali e dalle successive modificazioni concordate.

Art. 85 - Retribuzione
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore agile non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

Istituti sindacali
Art. 86 - Rappresentanze Sindacali

1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a. di RSA costituite ai sensi dell'Art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b. di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL;
[…]

Art. 88 - Assemblea
1) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dai datore di lavoro anche in forme di videoconferenza.
2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con tre giorni di anticipo.
3) Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orarlo di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4) Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6) Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione.
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Rapporti tra le parti sindacali
Art. 91 - Ente Bilaterale Paritetico E.BI.MARE

1) Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale, in sigla E.BI.MARE costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito. Inoltre costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
2) E.BI.MARE è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3) A tal fine E.BI.MARE attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche In collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione ai CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
g. istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 96 e 97 del presente CCNL, e ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luoghi di lavoro;
j. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'Art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
q. svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all' obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività- A tale fine l'E.BI.MARE istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
r. Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’Art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
s. Dare comunicazione all’Inail dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
4) E.BI.MARE svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, In sigla CIS, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5) Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.B.IMARE dispone un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, E.B.IMARE può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
7) E.BI.MARE potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'Istruttoria avviene attraverso l'istituzione di un'apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato In seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi E.BI.MARE potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 92 - Enti Bilaterali Territoriali
1) E.BI.MARE Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
[…]
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
[…]
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
[…]
2) E.BI.MARE Territoriale, svolge Inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part- time e lavoro intermittente.
3) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l'E.BI.MARE. Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale.
4) E.BI.MARE Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Art. 96 - Osservatorio Nazionale
1) L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - E.BI.MARE può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2) A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale - E.BI.MARE inviando a quest'ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli E.BI.MARE Territoriali;
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all'E.Bl.MARE Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento.

Art. 97 - Osservatori Territoriali
1) E.BI.MARE Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolga, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
2) A tal fine, l'Osservatorio Territoriale:
a. programma ed organizza, al livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dall'Associazioni imprenditoriale in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art. 9 della Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'Art. 4 c. 4 della Legge n. 628/1961;
b. ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari - nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
e. cura la raccolta e l'invio degli accordi di secondo livello all'Osservatorio Nazionale, di norma con cadenza annuale.

Appendici
1. Disciplina del personale imbarcato
A - Pesca costiera ravvicinata-Mediterranea o d’altura-Costiera locale
Art. 2 - Orario di Lavoro

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende della pesca marittima, è necessariamente commisurata alle esigenze specifiche del settore: per esso si rinvia alla normativa vigente in materia. Di norma, durante la navigazione l'orario giornaliero è di otto ore per tutto il personale ma potrà essere regolato dalle esigenze del momento.

Art. 6 -Sostituzioni
In caso assenza imprevedibile che determini il mancato raggiungimento del numero minimo per la sicurezza della vita in mare, si può provvedere alla sostituzione rispettando tutte le norme e procedure previste in materia.

Art. 7 - Orario di lavoro a terra - (pesca Mediterranea)
Qualora l’equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra l'orario normale di Iavoroèdi8ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti. I pasti durante la permanenza dei lavori vengono assicurati dall'armatore a proprio carico. Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti. Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso ai marittimi che partecipano ai lavori verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto.
Qualora i lavori fossero effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non potrà essere inferiore a quanto previsto sopra. Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione della parte.

Art. 8 - Orario di lavoro per minori
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell'attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia. In ogni caso, i lavoratori minori di età sono esentati da prestazioni di lavoro notturno.

Lavoro straordinario-domenicale-festivo-notturno
Art. 11 - Ore di lavoro notturno festivo

[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Art. 13 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 160 {centosessanta) ore annue. Il socio e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia stato autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. […]
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro ne può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 15 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo il normale orario di lavoro. Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo pari al numero delle festività trascorse in navigazione. In caso di semi-festività (24 dicembre e sabato prima di Pasqua) sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Art. 16 - Lavoro Notturno
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 17 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 18 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.

Art. 19 - Banca delle ore
Le Parti convengono, al fine di mettere i lavoratori dipendenti in grado di fruire, in modo retributivo o come permessi compensativi, delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro, di istituire la "banca ore" come conto individuale per ciascun socio o lavoratore dipendente.
Net conto ore confluiscono le ore di prestazione supplementari e straordinarie da utilizzarsi entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun socio o lavoratore dipendente o in retribuzione o come premessi compensativi. Con accordo aziendale verrà determinata la pratica attuazione dell'istituto della banca ore. Le ore accantonate sia del mese corrente che totali accantonate fruite e non sono da evidenziarsi in busta paga.

Art. 20 - Flessibilità e soste
A causa della tipologia produttiva l'azienda potrebbe trovarsi di fronte all’esigenza di praticare prestazioni lavorative in regime dì flessibilità in occasione di eventi di natura eccezionale.
La flessibilità può essere negativa:
in caso di mancata richiesta di mercato;
di previsioni non programmate;
interventi urgenti a seguito di guasti;
La flessibilità può essere positiva:
operazioni promozionali;
assenze eccezionali di personale;
massima domanda di prodotti sul mercato;
produzione che richiede un numero superiore di mano d’opera.
In caso di flessibilità negativa verrà corrisposta sempre la retribuzione minimale ma verrà defalcato il numero di ore non prestate dall’accantonamento in banca ore.
In caso di flessibilità positiva verranno corrisposte sempre le quaranta ore di retribuzione con accreditamento in banca ore delle ore prestate in eccedenza.

Art. 21 - Tipologie contrattuali
È data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
La convenzione d’imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. Territoriali firmatarie del presente contratto.
Se dovessero essere stipulate non in conformità con il presente articolato, il rapporto di lavoro sarà comunque regolato dal medesimo CCNL.
L’armatore effettuerà direttamente gli avvicendamenti nel rispetto delle norme di carattere generale.
Le convenzioni d’imbarco devono essere stipulate ai sensi della legge vigente in materia.
Copia delle convenzioni d’imbarco dovranno essere depositate, a cura degli armatori, presso le autorità marittime competenti e dovranno essere messe a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Art. 22 - Lavoro a tempo determinato
In tutte le Aziende comprese nell’ambito di applicazione di cui all'Art. l del presente CCNL, hanno l’obbligo di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale per le seguenti ipotesi:
a) per sostituzioni dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie ed In tutti I casi in cui il lavoratore dipendete assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno della Azienda operino lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l’aspettativa;
c) in periodi di intensificazione dell'attività;
d) per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
e) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente;
[…]
Le Aziende o cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a dame preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione indicata nel presente CCNL.
Per quanto non previsto nel presente articolato può essere integrato nell’accordo aziendale.

Art. 23 - Formazione professionale
Problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella successione di piani di applicazione del Regolamento attuativo dei decreti legislativi n. 271/1999, 272/1999 e 298/1999.
Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all’aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, le Aziende realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
a) un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neoassunti,
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e I nuovi metodi di lavoro;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.
Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di inserimento o reinserimento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, il contratto può avere una durata dai 9 ai 18 mesi e può essere stipulato a condizione che sia finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.

Art. 24 - Apprendistato
Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento dell'occupazione giovanile.
L'apprendistato è finalizzato all'acquisizione da parte di giovani lavoratori sia delle competenze inerenti il ruolo amministrativo sia tecnico operativo attraverso un periodo di tirocinio.
Per il minore che frequenti un corso di scuola secondaria o professionale è prevista, in alternativa all'apprendistato, esclusivamente la figura del part time in quanto è l'unica che permetta la frequenza dei medesimi corsi.
- proporzione numerica
Le parti convengono che l'azienda può occupare come apprendisti non più del sessanta per cento del personale specializzato o qualificato in essere presso di essa.
In deroga per le aziende che non hanno personale specializzato o qualificato o ne hanno meno di cinque, essa può assumere fino a te apprendisti.
- assunzione
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione:
tipo di prestazione lavorativa oggetto del contratto che dovrà essere eseguita dal prestatore e la relativa durata;
il piano formativo individuale pari ad ore 120 annue;
del periodo di prova;
la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro in base ai risultati della formazione aziendale o extra aziendale;
la durata dell'eventuale periodo di prova;
la disciplina del rapporto è strettamente connessa al sistema di riforma dell'istruzione prevista dalla legge n. 53/2003.
del livello di inquadramento iniziale;
Non vengono computati oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova:
i dimissionari;
i licenziati per giusta causa;
chi rifiuta di rimanere in servizio.
L'assunzione dell'apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
Si conviene che la durata del periodo di prova è uguale a quella prevista per il lavoratore specializzato.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Salvo disposizioni vincolanti in materia val quanto segue:

Livello da conseguire

Durata Massima

[…]

Quarto

trentasei mesi

[…]

Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che la durata è pari a quanto appresso riportato:
Titolo di Studio                             Ore di Formazione Media Annuale
Scuola dell'obbligo                                          20
Attestato di Qualifica Professionale                100
Diploma di scuola media superiore                  80
Diploma di laurea                                            60
Il datore di lavoro che intende effettuare assunzioni mediante contratto di apprendistato avrà la facoltà di scegliere ex a seconda delle finalità che il prestatore intende perseguire fra tre differenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: è destinato ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni che non siano più soggetti agli obblighi scolastici. La sua durata non potrà superare i tre anni. L'eventuale minor durata sarà decisa in base alla qualifica da conseguire, dal titolo di studio dell'apprendista e dai crediti formativi e professionali posseduti
b) contratto di apprendistato professionalizzante: si caratterizza per un'attività di apprendimento tecnico-professionale. Va utilizzato per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni ed ha una durata massima, in ragione della qualificazione da conseguire, pari a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dal presente CCNL.
Il periodo di prova non potrà essere superiore a quello previsto per la qualifica da conseguire.
Profili ed attività oggetto dell'apprendistato professionalizzante:
contestualizzare la propria attività professionale in base alle norme e alle leggi che regolamentano il settore della nautica e della pesca;
prevenire e risolvere le situazioni di pericolo prestando un adeguato pronto soccorso
Conoscere i complementi di patente nautica;
[…]
interagire con le diverse condizioni climatiche;
[…]
guidare un'imbarcazione a motore;
utilizzare gli strumenti e le attrezzature di bordo;
riconoscere, in funzione dell'adeguamento del lavoro, le varie tipologie di imbarcazioni;
Nozioni di primo soccorso;
le teorie della navigazione;
Normativa nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro specificamente per quanto concerne le attrezzature da utilizzare sulle imbarcazioni per la messa in sicurezza;
[…]
la personalizzazione dei servizio e dell'imbarcazione;
Nozioni di meteorologia, lettura, interpretazione e ricerca di carte metereologiche e previsioni del tempo;
Nozioni di biologia marina relative alla conformazione costiera, comunità ed ecosistemi marini, zone umide costiere;
Nozioni di cartografia (anche elettronica), rilevamenti e posizioni, strumentazione elettronica di riferimento e suo utilizzo, GPS;
Strumentazione di bordo;
Le tecniche di manovre a motore, ancoraggio e ormeggio;
Attrezzistica, manutenzione e piccoli interventi sul motore, impianto idraulico ed elettrico, lo stivaggio, la cambusa, ancore e catene;
la preparazione dell'imbarcazione, l'uso e la manutenzione del motore ausiliario.
la navigazione notturna.

Livello da conseguire

Durata massima

[…]

Secondo

Cinque anni*

[…]

Terzo

Cinque anni*

[…]

 *per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dal presente CCNL
L'eventuale formazione interna potrà essere determinata dall'ente bilaterale.
c) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part time a condizione che la prestazione garantisca il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. Al termine periodo di formazione, il datore di lavoro rilascerà un attestato sulle competenze professionali acquisite del lavoratore.
Per quanto non espressamente contemplato in disposizioni normative valgono le presenti disposizioni contrattuali.

Art. 26 - Riposo settimanale
I lavoratori dipendenti hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Se nella settimana per causa di forza maggiore non è stata effettuata l'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, a livello aziendale verranno concordati i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per le giornate di sabato e domenica.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità.
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Il periodo di riposo conseguente ad inattività per causa di forza maggiore è assorbito soltanto dal turno di riposo successivo.
Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 31- Riposo giornaliero
Per la natura specifica dell'attività inevitabilmente legata all'aleatorietà della cattura e sistemazione del pescato, ecc., l'orario di lavoro giornaliero dovrà essere regolato in base alle esigenze specifiche del momento contingente di pesca considerando, in ogni caso, la previsione del riposo giornaliero.

Art. 38 - Vitto e Panatica
I viveri da consumare a bordo sono di spettanza dell'armatore e dovranno essere adeguati a garantire una sana e sufficiente alimentazione. L'armatore provvederà a consegnare le stoviglie e le posate. Il valore del vitto, ai fini previdenziali, è pari ad €.325,00 mensili. Se non fosse possibile la consumazione del pasto l'importo giornaliero della panatica sostitutiva e convenzionale è di €.30,00.

Art. 40 - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali divise per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, la spesa relativa è a carico della azienda.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Eventuali modificazioni da lui fatte arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione daranno diritto alla Azienda di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Art. 42 - Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere principi informativi delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi.

Art. 43 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La partecipazione dei lavoratori all'attività di prevenzione, in una logica di diritti e doveri, ha un ruolo importante per l'individuazione e l'attuazione delle misure atte a tutelare l'integrità fisica e la salute nei luoghi di lavoro.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, permette di evidenziare e rappresentare le istanze, le problematiche e le necessità di informazione e chiarimenti espresse dai lavoratori.
Per quanto concerne la nomina/elezione, il numero, le attribuzioni/agevolazioni e la formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento a quanto contenuto nel d.lgs. n. 81/2008.

Art. 44 - Tabella d'armamento per la sicurezza della vita in mare
Le tabelle minime d'armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo dì nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Art. 45 - Tabella d'armamento per l'esercizio dell'attività di pesca
Le tabelle d'armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali locali firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima.

B - Pesca oceanica
Nota a verbale- Le Parti, vista la specificità della normativa inerente la Pesca Oceanica ritengono opportuno disciplinare separatamene e specificamente suddetta tipologia. Pertanto gli istituti e le determinazioni che seguono sono da riferirsi, In deroga a quanto previsto per le medesime specificità in parte generale o speciale per il personale

Art. 4 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Durante la navigazione l'orario di lavoro è normalmente di otto ore giornaliere per tutto il personale. Il servizio di guardia verrà diviso i tre turni di otto ore e 16 ore franche alternando 4 ore di guardi a con otto franche. La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore ad 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore in macchina. Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di otto ore secondo le esigenze di servizio.

2. Apprendistato
Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l'istituto dell'apprendistato sia un valido strumento tanto per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo quanto per l'incremento dell'occupazione giovanile.
L'apprendistato è finalizzato all'acquisizione da parte di giovani lavoratori sia delle competenze inerenti il ruolo amministrativo che tecnico operativo attraverso un periodo di tirocinio.
Per il minore che frequenti un corso di scuola secondaria o professionale è prevista, in alternativa all'apprendistato, esclusivamente la figura del part time in quanto è l'unica che permetta la frequenza dei medesimi corsi.
Proporzione numerica
Le parti convengono che l'azienda può occupare come apprendisti non più del sessanta per cento del personale specializzato o qualificato in forza. Tuttavia le aziende che non hanno lavoratori specializzati o qualificati o ne hanno meno di tre, potranno assumere fino a tre apprendisti.
Assunzione
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione, oltre quanto previsto in generale, di:
tipo di prestazione lavorativa oggetto del contratto che dovrà essere eseguita dal prestatore e la relativa durata;
plano formativo individuale pari ad ore 120 annue;
durata dell'eventuale periodo di prova;
del livello di inquadramento iniziale;
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro in base ai risultati della formazione aziendale o extra aziendale;
L'assunzione dell'apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova. Si conviene che la durata del periodo di prova è uguale a quella prevista per il lavoratore specializzato. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Il datore di lavoro che intende effettuare assunzioni mediante contratto di apprendistato avrà la facoltà di scegliere, a seconda delle finalità che il prestatore intende perseguire fra tre differenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: è destinato ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni che non siano più soggetti agli obblighi scolastici. La sua durata non potrà superare i tre anni. L'eventuale minor durata sarà decisa in base alla qualifica da conseguire, dal titolo di studio dell'apprendista e dai crediti formativi e professionali posseduti. La disciplina del rapporto è strettamente connessa al sistema di riforma dell'istruzione prevista dalla legge n. 53/2003.
b) contratto di apprendistato professionalizzante: si caratterizza per un'attività di apprendimento tecnico-professionale. Va utilizzato per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni ed ha una durata massima, in ragione della qualificazione da conseguire, pari a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dal presente CCNL ti periodo di prova non potrà essere superiore a quello previsto per la qualifica da conseguire.
Profili ed attività oggetto dell'apprendistato professionalizzante:
contestualizzare la propria attività professionale in base alle norme e alle leggi che regolamentano il settore;
prevenire e risolvere le situazioni di pericolo prestando un adeguato pronto soccorso;
[…]
utilizzare gli strumenti e le attrezzature di bordo;
riconoscere, in funzione dell'adeguamento del lavoro, le varie tipologie di imbarcazioni;
Normativa nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
la personalizzazione del servizio;
Attrezzistica, manutenzione e piccoli interventi sul motore, impianto idraulico ed elettrico, lo stivaggio, la cambusa, ancore e catene;
la preparazione dell'imbarcazione, l'uso e la manutenzione del motore ausiliario.
Elementi di navigazione notturna e di segnali da terra.
 

Livello da conseguire

Durata massima

[…]

Secondo

Cinque anni*

[…]

Terzo

Cinque anni*

[…]

IV

Tre anni

[…]

* per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dal presente CCNL
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che la durata è pari a quanto appresso riportato:
Titolo di Studio             Ore di Formazione Media Annuale
Scuola dell'obbligo                               20
Attestato di Qualifica Professionale     100
Diploma di scuola media superiore        80
Diploma di laurea                                 60
c) Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: secondo le vigenti disposizioni in materia.
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part time a condizione che la prestazione garantisca il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
Al termine periodo di formazione, il datore di lavoro rilascerà un attestato sulle competenze professionali acquisite del lavoratore.
Obblighi del datore di lavoro
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che proceda all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l’obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal contratto;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
A tutti gli effetti non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista. ,
Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona (tutor) da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare coni assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione
formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda;
e. frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previste dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori, salvo specifiche disposizioni.
Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto In materia di apprendistato, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni vigenti in materia.