MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n° P713/4108 sott. 22/3

Roma, 25 luglio 2000
 

OGGETTO: Parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse
 

Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all’attenzione di questa Direzione Generale la problematico relativa al parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.
Come noto il testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.
Il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all’art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.
Pertanto, tenuto conto dei citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m² in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m² in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l’introduzione di un parcamento di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.
I Comandi Provinciali nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli; un’apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.
Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell’assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.