MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° P687/4113 sott. 87

Roma, 22 giugno 1999
 

OGGETTO: Installazione di sistemi di recupero vapori presso impianti di distribuzione carburanti già esistenti. Chiarimenti in merito agli adempimenti di prevenzione incendi. -
 

Il decreto del Ministero dell’ambiente 20 gennaio 1999, n. 76, (G.U. del 29 marzo 1999, n. 73) stabilisce le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell’obbligo di attrezzare con dispositivo di recupero vapori di benzina gli impianti preesistenti di distribuzione carburanti.
Pervengono a questo Ufficio, sia da Comandi Provinciali VV.F., sia da Associazioni del settore, quesiti volti a chiarire se gli interventi eseguiti per l’installazione dei suddetti sistemi di recupero vapori, vadano considerati quali modifiche dell’impianto e pertanto comportino l’obbligo di avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 37/98.
Al riguardo si precisa che la problematico trova risposta, per gli impianti già esistenti, nelle disposizioni riportate all’art. 5, comma 2, del decreto del Ministero dell’ambiente 16 maggio 1996 (G.U. 5 luglio 1996, n. 156) ove, alla lettera e), è previsto che il concessionario dell’impianto notifichi alle autorità competenti l’avvenuta installazione del sistema di recupero vapori, senza che ciò comporti a priori, l’interruzione dell’attività di erogazione. La notifica dovrà essere completa della documentazione prevista alle lettere a), b), c), e d) del comma citato, al fine di comprovare anche il rispetto del decreto del Ministero dell’interno 31 luglio 1934 in materia di sicurezza antincendio.
Pertanto, qualora non intervengano altre modifiche inerenti gli elementi pericolosi dell’impianto o variazioni delle capacità di stoccaggio dei carburanti, i Comandi Provinciali VV.F. sono tenuti alla sola acquisizione, agli atti del fascicolo, della documentazione di cui sopra.