MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n. P1274/4135 sott. 5

Roma, 20 ottobre 1998
 

OGGETTO: Ascensori elettrici con macchinario installato all’interno del vano corsa. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi.


Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco hanno recentemente ricevuto richieste di pareri su progetti di insediamenti civili ed industriali che prevedono l’installazione di ascensori elettrici privi del locale macchinario, essendo questo posizionato all’interno del vano corsa ed hanno formulato quesiti sulla ammissibilità di tale soluzione ai fini della prevenzione incendi.
La normativa di prevenzione antincendi sugli ascensori, a decorrere dal D.P.R. n. 1497/1963, si è sempre posta l’obiettivo di realizzare il vano di corsa degli ascensori in modo da garantire la compartimentazione antincendio dell’edificio servito, al fine di limitare la propagazione verticale dell’incendio e dei prodotti della combustione.
Con riferimento al locale del macchinario, i requisiti antincendio previsti sono gli stessi del vano di corsa.
Ciò premesso, la soluzione impiantistica di cui in oggetto è da considerare ammissibile alla luce di quanto stabilito dalla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 settembre 1995, n. 213).
La suddetta direttiva, al fine di consentire la libera circolazione di tutti i tipi di ascensore, ha stabilito di armonizzare le disposizioni nazionali in materia a decorrere dal 1° luglio 1997 fissando:
- i requisiti essenziali di sicurezza e salute cui devono rispondere gli ascensori tenendo presenti tutti i rischi, causati dagli ascensori stessi, cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione;
- le procedure per valutare la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.
Tale direttiva non richiede come requisito essenziale tassativo l’installazione del macchinario in apposito locale, separato dal vano di corsa.
Pertanto non può essere frapposto alcun ostacolo alla commercializzazione e messa in servizio di ascensori che adottino la soluzione priva del locale macchinario, purché dispongano di:
- attestato dell’esame CE del tipo, rilasciato da un organismo notificato, che sancisca la conformità alle disposizioni della direttiva stessa (ai fini della commercializzazione);
- dichiarazione CE di conformità, rilasciata dall’installatore di cui all’art. 1, comma 4, della direttiva e redatta secondo le previsioni dell’Allegato II della medesima (ai fini della messa in esercizio).
Quanto sopra premesso e ferma restando l’osservanza delle vigenti disposizioni di protezione antincendio del vano di corsa (compartimentazione, aerazione) i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, nell’espletamento dell’attività di prevenzione incendi, accetteranno come ammissibili soluzioni che prevedono l’installazione del macchinario all’interno del vano di corsa, a condizione che sia comprovata la conformità dell’ascensore alla direttiva 95/16/CEE, acquisendo:
- in fase di richiesta di parere sul progetto, l’attestazione dell’esame CE del tipo, rilasciata da organismo notificato;
- in fase di richiesta del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, la dichiarazione CE di conformità rilasciata dall’installatore.