MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° P884/4134 sott. 1

Roma, 19 maggio 1998
 

OGGETTO: Circolare del Ministero dell’interno n. 73 del 29 luglio 1971 - Chiarimenti inerenti il punto 1.3 - Dimensioni.
 

Pervengono a questo Ministero quesiti relativi alla corretta interpretazione del punto 1.3 della circolare n. 73 del 29 luglio 1971, in ordine alle modalità di determinazione dell’altezza del locale caldaia nei casi in cui l’intradosso del soffitto non sia piano.
Al riguardo, ai fini di assicurare la necessaria uniformità applicativa ed in attesa della definizione della nuova normativa che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si precisa che l’altezza di 2,5 m deve essere computata come altezza media dell’area comprendente il generatore termico e la zona ad esso adiacente, fino alla distanza di 0,6 m dal generatore stesso.
In detta area deve essere assicurata comunque un’altezza minima di 2 m da osservarsi nei confronti di qualsiasi sporgenza dall’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto.
Sono fatte salve, in ogni caso, le distanze minime tra l’involucro della caldaia e il soffitto del locale previste allo stesso punto 1.3 della circolare in oggetto.