Ministero dell'interno
Decreto 14 dicembre 1993
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
G.U. 28 dicembre 1993, n. 303

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della D.G.P.C. e S.A. nonché delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze;
Vista la norma UNI-VVF 9723, concernente la resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - prove e criteri di classificazione;
Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura ai fini della prevenzione incendi;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
 

Decreta:

Art. 1.
Classificazione

La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723.
Il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI-CNVVF 9723.
 

Art. 2.
Utilizzazione

Le porte ed altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
La dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, quinto comma, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.
 

Art. 3.
Definizioni

a) Per "omologazione" si intende la procedura tecnico- amministrativa con la quale sono effettuate le prove sul prototipo del prodotto, è certificata la classe di resistenza al fuoco del medesimo ed è emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
b) Per "laboratorio" si intende il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.
c) Per "certificato di prova" si intende il rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto ad esame.
d) Per "produttore" si intende il fabbricante del prodotto nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.
e) Per "dichiarazione" di conformità si intende la dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del Marchio di conformità di cui all'art. 3.6.
f) Per "marchio di conformità" si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto conforme a quanto stabilito al punto 16 della norma UNI 9723 e riportante altresì gli estremi dell'atto di omologazione.
g) Per "prototipo omologato" si intende il campione, parte del campione medesimo e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova.
 

Art. 4.
Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:
il produttore inoltra al Laboratorio la domanda corredata della documentazione tecnica occorrente;
verificata la correttezza della documentazione di cui sopra, il Laboratorio richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova nonché il pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime;
l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e la ricevuta del versamento di cui sopra entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del Laboratorio che, ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;
decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
entro centoventi giorni dall'iscrizione della pratica, il Laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.
2. Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata del certificato di prova.
Valutata la documentazione presentata, il Ministero dell'interno provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.
Semestralmente, il Ministero dell'interno renderà noto l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.
Indipendentemente da ciò, al fine di permettere anche l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.
3. Invio della documentazione.
Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
 

Art. 5.
Commercializzazione CEE

Le porte e altri elementi di chiusura legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
A tal fine, per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che provvederà al rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art. 3, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, motivando l'eventuale diniego.
L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.
 

Art. 6.
Obblighi e responsabilità per il produttore

Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti, sotto la personale responsabilità civile e penale:
garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
emettere per ogni prodotto la dichiarazione di conformità;
apporre sul prodotto il marchio di conformità.
 

Art. 7.
Controlli

Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre a controllo, anche con metodi a campione, i prodotti.
Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.
A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione del prodotto, il produttore si impegna a consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi, ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.
 

Art. 8.
Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile, su istanza del produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.
L'omologazione decade se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.
I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.
Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:
viene rilevata la non conformità di esemplare di prodotto al prototipo omologato;
il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 6 o 7.
L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.
 

Art. 9.
Ricorsi

Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione o di diniego sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
 

Art. 10.
Norme transitorie

1. Ai fini dell'art. 2 del presente decreto, a decorrere dalla data del 1 gennaio 1995 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte o elementi di chiusura i cui prototipi siano omologati.
2. Per l'ottenimento dell'omologazione potranno essere utilizzati anche i certificati emessi, da laboratori autorizzati, in conformità alla norma UNI-CNVVF 9723 dal 1 gennaio 1990 alla data di emanazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro: MANCINO