Categoria: 2006
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 maggio 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Federchimica, Farmindustria e Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal
Settori: Chimici, Az. Chimiche e affini, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale
• 1) Livello nazionale
• 2) livello territoriale
• A) - Sezione sicurezza salute ambiente
• B) - Mercato del lavoro
• C) - Sezione ricerca e sviluppo
• D) - Sezione PMI
Parte V - Previdenza complementare - Fonchim
Parte VI - Faschim

1) - Normativa
2) - Confluenze di altri settori
3) - Permessi ed assemblee
4) - Contribuzioni
5 - Nucleo familiare/superstiti iscritti
6) - Forme di assistenza sanitaria aziendali
7) - Clausola di salvaguardia
Parte VII - Formazione
• Premessa
• 1) - Investimento per la formazione
• 2) - Formazione continua
• 3) - Patto formativo
• 4) - Formazione individuale
• 5) - Organismo bilaterale nazionale per la formazione chimica
Art. 58 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro
• Premessa
• Informazioni a livello aziendale / territoriale
Art. 3 - Apprendistato
• Premessa

• Formazione formale
o A) - Tematiche tipiche della formazione interna
o B) - Tematiche demandabili alla formazione esterna
• Impresa formativa
• Apprendistato professionalizzante
o A) - Denominazione contrattuale
o B) - Durata
o C) - Formazione
o D) - Tutor aziendale
o E) - Piano formativo individuale
o F) - Valutazione e certificazione esiti formativi
o Profili formativi e figure professionali nell'ambito delle aree funzionali
o Specificità settoriali:
▪ A) - Ceramica e abrasivi
▪ B) - Lubrificanti e GPL
o Inquadramento e trattamento retributivo
o Specificità settoriali: lubrificanti e gpl
o Condizioni per la stipula di nuovi contratti
o Ambito di applicazione e impegni tra le parti
Appendice ... - Aree funzionali e figure professionali - Settore chimico
Appendice ... - Apprendistato: Specificità settori ceramica e abrasivi
Appendice ... - Apprendistato: Specificità settori lubrificanti e GPL
Art. 3 - Somministrazione a tempo determinato
Art. 8 - Orario di lavoro
• 3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7.
• C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
• D) (Esposizione orario)
• E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
Norma transitoria
• F) Conto ore individuale
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 18 - CCNL e contrattazione aziendale
• Regolamento commissione nazionale contrattazione
o 1) - Compiti e funzioni
o 2) - Composizione
o 3) - Funzionamento e svolgimento dell'attività
o 4) - Attività di segreteria
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 40 - Malattia e infortunio
Art. 41 - Trattamento per maternità/paternità
Art. 51 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 52 - Licenziamento per mancanze
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
Capitolo VIII - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente
Premessa
• Sviluppo sostenibile e strategia ambientale
Art. 43 - I principali soggetti per la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente a livello aziendale
A) - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA
o 1) - Ruolo e attribuzioni
o 2) - Numero di RLSSA
o 3) - Permessi retribuiti
o 4) - Formazione
• Dichiarazioni a verbale al punto A
• B) - Ruolo della RSU
• C) - Ruolo dei lavoratori
• D) - Ruolo del datore di lavoro e dei suoi delegati
• E) - Ruolo del medico competente
• Nota a verbale all'articolo 43
Art. 44 - La gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente a livello aziendale
• A) - La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

• Norma transitoria
• B) - Sistemi di gestione e Responsible Care
• C) - Appalti
o Appalti nella grande manutenzione programmata
• D) - Analisi dei quasi incidenti
• E) - Prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro
Art. ... - Modalità per la ricollocazione dei lavoratori inidonei
Appendice ... - Salvaguardia degli impianti: Linee guida
Premessa

Parte VIII - Impegni per il settore delle fibre chimiche
Specificità settoriali ceramica e abrasivi
Computo delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 14 - Ferie
Trattamento economico
▪ Una tantum
▪ Elemento aggiuntivo della retribuzione
▪ Valore punto da applicarsi per il rinnovo di secondo biennio (2008/2009)
▪ Indennità in cifra per effettive prestazioni in turno notturno
▪ Minimi contrattuali
Incrementi in euro del trattamento contrattuale
▪ Settore chimico e chimico- farmaceutico
▪ Settore fibre
▪ Settori ceramica e abrasivi
▪ Settori lubrificanti e gpl

Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e gpl del 12 febbraio 2002

In data 10 Maggio 2006 tra Federchimica, Farmindustria e Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal si è convenuto il presente Accordo di rinnovo del CCNL sopra richiamato relativo al quadriennio 1/1/2006 - 31/12/2009 per la materia normativa e al biennio 1/1/2006 - 31/12/2007 per la materia retributiva che, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale

Le Parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti l'azione dei propri rappresentati e l'applicazione a tutti i livelli delle norme contrattuali convengono, alla luce delle esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale quale ambito di conoscenza, analisi e studio, a supporto dell'attività negoziale per assicurare coerenza tra i risultati dell'attività di approfondimento svolta nell'ambito dell'Osservatorio e le impostazioni adottate ai tavoli negoziali.
Le Parti ritengono inoltre necessario rafforzare la loro capacità di sensibilizzazione esterna sulle esigenze settoriali. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso:
- una migliore attività di informazione e indirizzo nei riguardi dei soggetti istituzionali, e non, esterni al settore;
- una più incisiva azione delle Parti nell'ambito dell'Osservatorio Permanente per l'industria chimica costituito presso il Ministero delle Attività produttive e quindi nei confronti delle altre Istituzioni. A tal fine si conviene sulla opportunità di calendarizzare incontri specifici dell'Osservatorio Nazionale prima della realizzazione degli incontri dell'Osservatorio Permanente.
L'Osservatorio contrattuale - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Con riferimento al nuovo regolamento europeo sulle sostanze e preparati chimici (REACH) al fine di facilitarne l'applicazione le Parti condividono:
- la costituzione di un apposito gruppo di lavoro che dovrà approfondire le modalità per agevolare le imprese, in modo particolare le PMI, nella gestione dei significativi impatti che l'applicazione del Regolamento comporta sulla loro competitività;
- l'impegno, in considerazione del tessuto produttivo italiano caratterizzato dalla significativa presenza di imprese di dimensioni medio piccole, ad agevolare la realizzazione nel nostro Paese di un centro di ricerca per l'analisi delle sostanze ai fini della loro registrazione.
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un ruolo attivo e propositivo delle Parti, anche in collaborazione con le Istituzioni interessate a livello nazionale/regionale.
Con riferimento al D.Lgs. 152/06 (c.d. Codice Ambientale) le Parti, considerata la valenza dello stesso per lo sviluppo sostenibile del Settore, condividono la costituzione di un gruppo di lavoro, da realizzarsi entro il prossimo luglio, che dovrà approfondire la materia e monitorarne gli aspetti di maggiore rilevanza per consentire alle Parti firmatarie di fornire a tutti i livelli il proprio contributo per una sua positiva applicazione.

1) Livello nazionale
.......... omissis ..............
Terzo alinea: le problematiche occupazionali e della sicurezza derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di delocalizzazioni di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive;
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Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti.
Il sistema dell'Osservatorio si articola sul livello nazionale e territoriale. Le Parti con l'obiettivo di favorire l'integrazione e il coordinamento tra i due livelli e valorizzare la partecipazione delle rispettive strutture territoriali e delle RSU definiranno a livello nazionale programmi al fine di:
- migliorare la qualità e la quantità dei dati informativi relativi alle aree territoriali individuate nell'ambito dell'Osservatorio di cui al successivo punto 2.
- monitorare e valutare congiuntamente l'applicazione delle norme del CCNL.
In particolare a livello nazionale e territoriale sarà oggetto di esame congiunto delle Parti quanto segue.
.......... omissis ..............
Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale per il settore farmaceutico le Parti costituiscono una specifica sezione per le tematiche inerenti l'attività di informazione scientifica del farmaco che, in incontri semestrali che si avvieranno a partire dalla seconda metà del 2006:
- svolgerà esami congiunti dei vari aspetti concernenti l'attività lavorativa degli ISF, anche in considerazione dell'evoluzione normativa in atto;
- monitorerà le dinamiche contrattuali esistenti nel settore, i livelli occupazionali, le innovazioni organizzative in atto;
- acquisirà informazioni sulla attività formativa svolta anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di tutela della privacy;
.......... omissis ..............
lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale. A tal fine le Parti potranno promuovere o partecipare a momenti di confronto, anche sistematico, con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali degli altri Paesi della UE per realizzare obiettivi di reciproca informazione, formulazione di pareri comuni su problematiche d'interesse del settore chimico, supporto all'attività delle Parti sociali per la implementazione della politica sociale della Unione Europea.
Nell'ambito di una Commissione bilaterale saranno avviati a partire da settembre 2006 i lavori per definire una proposta per la revisione del sistema di inquadramento e dei parametri contrattuali.
Tali lavori, che si concluderanno entro giugno 2007, partiranno dalla sintesi condivisa in materia dalle Parti nel seminario congiunto dell'ottobre 2002 e dovranno anche approfondire e valutare:
- soluzioni utili a superare eventuali criticità emerse con riferimento alla categoria "B";
- le figure professionali dei lavoratori turnisti a ciclo continuo con ruolo di guida per i quali la responsabilità assume rilevanza e criticità in relazione alla complessità degli impianti;
[…]
- soluzioni specifiche per le PMI che tengano conto, nei contenuti e nelle modalità applicative, della loro realtà operativa/organizzativa.

Le Parti nell'ambito di specifiche Commissioni:
a) verificheranno l'esistenza di aree territoriali nelle quali la presenza di imprese dei settori rappresentati sia caratterizzata da condizioni di omogeneità merceologica, dimensionale, produttiva e organizzativa. L'esito di tale verifica potrà essere funzionale alla sopra richiamata attività delle Parti in materia di politica industriale nonché alla eventuale individuazione di specifiche linee guida per la contrattazione di 2° livello da definire nell'ambito delle articolazioni territoriali dell'Osservatorio che saranno individuate.
b) approfondiranno le tematiche inerenti molestie sessuali e mobbing al fine di definire linee guida in materia.
c) avvieranno i necessari approfondimenti per elaborare riferimenti utili a orientare l'impegno del settore sul tema della responsabilità sociale partendo dalla valorizzazione del modello di relazioni che le Parti si sono date e delle conseguenti scelte contrattuali compiute che testimoniano l'impegno sociale del settore.
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2) livello territoriale
.......... omissis ..............
Terzo alinea: le problematiche occupazionali e della sicurezza derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di delocalizzazioni di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive...
.......... omissis ..............
Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale sono costituite le seguenti sezioni:

A) - Sezione sicurezza salute ambiente
Le Parti, riconfermando il comune forte impegno per la massima sicurezza e salute sul lavoro e la compatibilità ambientale delle attività produttive settoriali, convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale.
A tal fine, la Sezione Sicurezza, Salute e Ambiente, formata da delegazioni delle Parti stipulanti che, previa informazione reciproca, potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire gli approfondimenti richiesti dai temi in esame, perseguirà i seguenti obiettivi:
- promuovere, presso le autorità competenti, iniziative finalizzate a superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
- individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l'ambiente e la sicurezza nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie, elementi e proposte da fornire anche alle rispettive Confederazioni con riferimento all'esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva responsabilizzazione;
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle imprese, degli RLSSA, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza e salute sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e percorsi formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con il livello territoriale, interconfederale e Fondimpresa.
La realizzazione degli obiettivi indicati viene attuata mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- facilitare l'applicazione delle norme contrattuali e di legge con modalità partecipative attraverso la realizzazione di linee guida per la corretta gestione della sicurezza, salute e tutela dell'ambiente come previsto in premessa al capitolo VIII;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, salute e ambiente, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti; in particolare nel caso di problematiche attinenti siti produttivi caratterizzati dalla presenza di stabilimenti multisocietari, comprese le imprese di appalto, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, a livello territoriale saranno ricercati adeguati livelli di coordinamento per l'attuazione di misure di prevenzione, sicurezza e protezione comuni;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia sicurezza salute e ambiente;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico:
1) problematiche specifiche di comparti merceologici suscettibili di rilevanti conseguenze per i comparti stessi;
2) problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni o chiusure di impianti che assumano particolare rilevanza. Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle loro azioni;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
- costituire una anagrafe degli RLSSA, nel rispetto del D.Lgs.196/2003, al fine di agevolarne lo scambio di esperienze ed informazioni oltre che informare sull'attività formativa programmata e realizzata congiuntamente e promuoverne la diffusione.
- tenere aggiornata l'anagrafe degli RLSSA sulla base delle comunicazioni delle imprese inerenti le relative elezioni e decadenze;
- aggiornare le linee guida per la formazione dell'RLSSA, tenuto conto dell'esperienza realizzata, delle innovazioni legislative e contrattuali intervenute in particolare relative al loro ruolo, nonché della necessità di raccordo e coordinamento tra i corsi introduttivi al ruolo di RLSSA e i moduli formativi annuali di 8 ore come previsti al punto 4 dell'articolo 43.
- adeguare i contenuti e le formule operative dei corsi congiunti realizzati a livello nazionale favorendone la diffusione, anche mediante il coinvolgimento delle strutture imprenditoriali e sindacali interessate;
- promuovere la realizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neoassunti, predisponendo apposite linee guida ed orientando opportunamente le imprese ed i lavoratori. Tale attività di promozione e realizzazione di attività formative sarà svolta in collaborazione con l'Organismo Bilaterale Chimico per la formazione;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento agli RLSSA, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dalla Sezione dell'Osservatorio. A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali e sindacali territoriali;
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- affrontare in un'ottica preventiva i temi degli incidenti e delle malattie professionali sulla base degli elementi conoscitivi disponibili per individuare possibili aree di miglioramento;
- seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base delle norme nazionali, comunitarie e in mancanza delle tabelle ACGIH. Allo scopo è istituito presso Federchimica un servizio informativo cui le Parti potranno riferirsi per l'acquisizione e l'aggiornamento dei limiti di esposizione ai fattori di rischio di cui sopra. A questo proposito sarà approfondita la possibilità di definire procedure e modalità informative che diffondano tra i lavoratori e i loro rappresentanti la conoscenza e la consapevolezza della validità dell'utilizzo di questo strumento;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento o dall'applicazione delle norme Europee individuando, se del caso, iniziative specifiche con l'obiettivo di semplificare e facilitare gli adempimenti connessi con le stesse;
- effettuare entro giugno 2007 i necessari approfondimenti al fine di definire congiuntamente linee guida che aiutino la individuazione a livello aziendale del rischio chimico moderato;
- relativamente al programma Responsible Care realizzare le previsioni di cui al punto "B" dell'articolo 44 e in particolare:
1) prevedere annualmente uno specifico incontro sul Programma Responsible Care dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti e individuazione di possibili aree di intervento di comune interesse anche con riferimento a specifiche situazioni territoriali e a eventuali estensioni dei processi di certificazione,
2) definire apposite linee guida che facilitino la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al Programma nell'ambito delle procedure previste a livello nazionale per la sua implementazione a livello aziendale.
- in materia di quasi incidenti definire le modalità dell'informativa da parte del livello aziendale sull'applicazione della norma di cui alla lettera "D" dell'articolo 44 nonché ricevere e analizzare le informazioni contenute nelle informative stesse.

D) - Sezione PMI
Le Parti, considerata la rilevanza delle Piccole e Medie Imprese, intendendosi per tali quelle fino a 100 addetti, nel contesto dei settori rappresentati sia per il profilo produttivo sia per quello occupazionale, ritengono opportuno costituire una specifica Sezione dell'Osservatorio Nazionale.
In tale ambito, che potrà avere anche articolazioni territoriali nelle province caratterizzate da una significativa presenza di PMI, saranno approfondite le problematiche e le esigenze specifiche delle PMI nell'intento di contribuire alla ricerca di strumenti e modalità operative utili ad accrescerne competitività vitalità e dimensione, nel sempre più complesso contesto di mercati e competizione internazionale.
Gli esiti condivisi di tali approfondimenti, sia per quanto concerne gli aspetti di politica industriale sia sotto il profilo della semplificazione normativa e operativa, saranno tenuti in considerazione dalle Parti per le scelte negoziali da realizzare nonché opportunamente evidenziati nell'ambito dell'Osservatorio Permanente per l'industria chimica costituito presso il Ministero delle Attività produttive e se del caso nei confronti di altre Istituzioni.

Parte VII - Formazione
Premessa

Le Parti considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.

1) - Investimento per la formazione
Con l'obiettivo di promuovere e favorire tale formazione le Parti concordano la possibile utilizzazione di 1,5 giornate di riposi spettanti ai sensi dell'articolo 13 per la partecipazione a progetti formativi:
- collettivi, concordati a livello aziendale e/o territoriale anche secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2;
- individuali, nell'ambito del Patto formativo di cui al successivo paragrafo 3.
Gli accordi aziendali che definiranno i progetti formativi collettivi di cui trattasi prevederanno contestualmente le modifiche necessarie agli orari e alle schematizzazioni di turno già concordate ferma restando la possibilità dei progetti formativi individuali nell'ambito del Patto formativo di cui al successivo paragrafo 3.
Le imprese concorreranno, in modo paritetico, con ulteriori 1,5 giornate, alla effettiva realizzazione dei progetti formativi di cui sopra.
Le Parti si danno atto che le giornate di formazione di cui ai commi 1 e 4 del presente punto 1 sono da considerare a tutti gli effetti utili ai fini del computo del premio presenza.

2) - Formazione continua
L'Organismo Bilaterale per la Formazione Chimica, di cui al successivo paragrafo 4, provvede alla diffusione di significative esperienze e moduli di formazione continua e fornisce informazioni sulle fonti di finanziamento utilizzabili.
Anche sulla base di tali informazioni, appositi piani di formazione continua, possono essere realizzati attraverso:
- iniziative promosse da accordi tra le competenti strutture territoriali mirate ad agevolare la realizzazione di azioni formative di interesse dei lavoratori e delle imprese, in particolare delle PMI;
- azioni concordate a livello aziendale a seguito di rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate congiuntamente alle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive strutture territoriali.
Le iniziative aziendali e territoriali potranno fare riferimento ad accordi quadro realizzati a livello nazionale.
I piani di formazione continua, da pianificare con cadenza annuale, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere:
- le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili con l'attività lavorativa nel caso di coincidenza con l'orario di lavoro;
- l'entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente che, salvo diversa previsione aziendale, non potrà superare il 5% dell'organico (3% per le PMI con un numero di dipendenti fino a 100);
- l'eventuale utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche e di quelle rese disponibili da Fondimpresa;
- la partecipazione, tendenzialmente paritetica, dei lavoratori ai costi di frequenza attraverso:
a) quanto previsto al precedente punto 1;
b) l'utilizzazione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali;
- la salvaguardia della non adesione individuale, che dovrà essere valutata dalle Parti.
Le iniziative formative promosse a livello territoriale saranno portate a conoscenza delle imprese e delle RSU direttamente dalle Parti che le hanno concordate.
Entro i termini richiesti le imprese, d'intesa con le RSU, formalizzeranno l'eventuale adesione e tutti gli elementi necessari per la partecipazione.
Le imprese nelle quali non fosse costituita la RSU potranno aderire all'iniziativa con le modalità individuate dagli accordi.
Le imprese, anche per il tramite del livello territoriale, comunicheranno all'OBC i piani di formazione continua realizzati.

3) - Patto formativo
Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa predisposta dall'OBC sulle agibilità/opportunità contrattuali concernenti la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo.
Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo, utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di Patto. Il Patto formativo dovrà prevedere:
- l'impegno dell'impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di formazione continua di cui al paragrafo 1;
- l'impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso:
1) eventuali modifiche dell'orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all'attività formativa;
2) la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra- lavoro, entro i limiti previsti al richiamato paragrafo 1.
- il rilascio di apposita certificazione predisposta dall'OBC, attestante l'attività formativa alla quale il lavoratore ha partecipato, da utilizzare ad integrazione del proprio curricolo formativo anche in occasione di nuove opportunità di lavoro.
Il Patto formativo sarà operativo e determinerà l'attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore.
É fatta salva per il lavoratore e la RSU, in caso di mancata proposta di Patto formativo da parte dell'impresa, la possibilità di attivare la richiesta di partecipare a specifiche iniziative formative promosse a livello territoriale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto della opportunità che il percorso formativo delineato nel Patto tenga in considerazione, laddove funzionale all'attività e al ruolo ricoperto nell'impresa, le conoscenze connesse con il titolo di studio conseguito.

4) - Formazione individuale
.......... omissis ..............

5) - Organismo bilaterale nazionale per la formazione chimica
Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, convengono che il livello nazionale svolga un ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto, monitoraggio delle attività formative dei livelli aziendali e territoriali oltre che di rapporto con il livello interconfederale.
A tal fine le Parti si impegnano a regolamentare l'attività dell'Organismo Bilaterale entro il 2006 per renderlo operativo dal gennaio 2007.
L'OBC, che si finanzierà attraverso i servizi erogati, ha l'obiettivo di assumere un ruolo di indirizzo, di analisi dei fabbisogni formativi settoriali, di progettazione dell'attività formativa e di formazione degli operatori.
In particolare l'OBC, anche mediante la collaborazione di esperti individuati di comune, è preposto all'attuazione delle seguenti funzioni e compiti:
- tenere rapporti con le Istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla formazione professionale, gli enti bilaterali territoriali e Fondimpresa e le sue articolazioni territoriali;
- portare a conoscenza delle imprese e delle RSU le esperienze di formazione continua più significative realizzate nel settore;
- promuovere, d'intesa con le competenti strutture territoriali, iniziative formative locali fornendo la necessaria collaborazione;
- assistere le imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione continua, anche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata esperienza e competenza;
- definire le modalità, in armonia con quanto previsto in materia dalle norme di legge, per il riconoscimento dell'attività formativa svolta dal lavoratore attraverso la predisposizione di apposita certificazione spendibile anche sul mercato del lavoro;
- collaborare con la Sezione Ambiente dell'Osservatorio nazionale sia per l'adempimento degli impegni formativi sui temi di sicurezza, salute e ambiente sia per la realizzazione della pubblicazione delle linee guida prevista al capitolo VIII del presente contratto;
- curare la predisposizione di moduli di formazione, anche a distanza, su temi formativi di interesse per i lavoratori dell'industria chimica, farmaceutica e degli altri settori rappresentati;
- realizzare moduli sulle problematiche della chimica da utilizzare per la formazione di formatori e tutors preposti alla erogazione di attività formative per il lavoratori del settore con particolare riferimento a quanto previsto in materia di apprendistato;
- avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico in materia di formazione;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione sulla formazione continua riguardanti i settori rappresentati;
- predisporre e curare la realizzazione di apposite iniziative formative rivolte alle RSU come previsto al punto 10 dell'articolo 58 del CCNL.
Le Parti si danno atto che per il finanziamento dell'OBC saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che il complesso della normativa del presente capitolo è stato convenuto anche nell'ambito delle deleghe previste dagli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000.

Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro
Informazioni a livello aziendale / territoriale

Le Parti, in considerazione della opportunità di una adeguata informazione a livello aziendale sulle modalità e grado di utilizzo dei contratti speciali, convengono che semestralmente le imprese informeranno la RSU con riferimento alle diverse tipologie contrattuali, indicando in particolare:
1) il numero, la tipologia e la finalizzazione dei contratti;
2) la durata dei contratti;
3) la qualifica professionale dei lavoratori interessati;
4) gli interventi formativi realizzati;
5) i dati relativi ai contratti confermati;
6) le prospettive complessive di stabilizzazione.
Nel caso di Gruppi industriali o imprese/unità produttive con più di 100 addetti l'informativa di cui sopra sarà effettuata secondo quanto previsto alla Parte II del CCNL relativa alle relazioni industriali.
Le imprese presso le quali non sono costituite rappresentanze sindacali potranno adempiere all'informativa facendo confluire i rispettivi dati alle sezioni territoriali dell'Osservatorio di cui alla Parte I, punto 2) del CCNL.

Art. 3 - Apprendistato
Premessa

[…] le Parti convengono che il contratto di apprendistato, tipologia contrattuale nella quale la formazione ha un ruolo fondamentale, dovrà rappresentare un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche elevate da inserire nell'impresa.

Formazione formale
Le Parti condividono la necessità di valorizzare per ogni tipologia di contratto la formazione svolta internamente all'impresa anche con modalità in affiancamento che andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future disposizioni di legge.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna.
In via esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:

A) - Tematiche tipiche della formazione interna
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi - Valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica al mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura / Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda - Collocazione del lavoratore nella organizzazione dell'impresa - Comunicazione in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica ed automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.

B) - Tematiche demandabili alla formazione esterna
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo - Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese anche sulla base delle linee guida predisposte dall'OBC.

Impresa formativa
L'impresa formativa è quell'impresa che in relazione alle proprie risorse è in grado di esprimere una capacità formativa interna. Per essere considerata tale dovrà quindi disporre di locali idonei alla finalità formativa, essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire competenze. In relazione a ciò risulta determinante la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate che sarà riferimento e supporto per l'apprendista.

Apprendistato professionalizzante
C) - Formazione

In relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le Parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche on the job e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor;
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati nell'ambito dei moduli predisposti dall'OBC possono erogare la formazione interamente al loro interno;
3) le 120 ore annue di formazione (interna/esterna) previste dal D.Lgs. n. 276/03 devono intendersi come annue medie.
Nell'ambito dell'OBC saranno definite linee guida per la formazione sia interna sia esterna all'impresa e in particolare si curerà la predisposizione di moduli formativi della durata di 8 ore per i tutor aziendali mirati a trasferire competenze inerenti il contesto normativo di riferimento e la metodologia (capacità relazionali/coaching).
Tali corsi potranno essere differenziati in relazione alla tipologia di apprendistato e alle caratteristiche dei lavoratori da seguire.
Un tutor formato attraverso il corso specifico predisposto dall'OBC potrà trasferire le competenze acquisite ad altro tutor in ambito aziendale.

D) - Tutor aziendale
Il tutor aziendale ha il compito di:
- partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell'apprendista;
- facilitare l'apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi (nella formazione formale e non formale);
- facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze;
- assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale;
- facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale;
- al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
Il tutor designato dall'impresa partecipa all'attività formativa realizzata direttamente dall'OBC o ad altra attività formativa realizzata anche a livello aziendale, che sia comunque coerente con le linee guida in materia dell'OBC.
In attesa della definizione entro il 2006 da parte dell'OBO di quanto di sua competenza, in via transitoria, il tutor potrà essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento superiore rispetto a quello di destinazione dell'apprendista.

E) - Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Tale piano formativo individuale dovrà:
a) essere coerente con il profilo formativo di riferimento;
b) delineare il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con il profilo formativo di riferimento e con le competenze possedute;
c) indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro e l'articolazione della formazione formale;
d) contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste.
Il Piano formativo individuale verrà allegato al contratto di apprendistato, formandone parte integrante e sostanziale.

F) - Valutazione e certificazione esiti formativi
In attesa delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Welfare la formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.

Profili formativi e figure professionali nell'ambito delle aree funzionali
I profili formativi individuano le competenze necessarie alle figure professionali contrattualmente individuate nell'art. 4 del CCNL.
Tali competenze, che devono essere conseguite mediante l'esperienza di lavoro e l'attività formativa formale articolata dal piano formativo individuale, sono suddivise in:
a) competenze professionali generali di carattere trasversale e comuni a tutte le figure professionali;
b) competenze specifiche caratteristiche e proprie delle aree funzionali di seguito individuate per il settore chimico, chimico farmaceutico e delle fibre chimiche:
1) ambiente, sicurezza, qualità;
2) amministrazione/controllo/sistemi informativi;
3) ingegneria;
4) logistica;
5) manutenzione;
6) commerciale/marketing;
7) risorse umane e organizzazione;
8) produzione;
9) ricerca, tecnologia e sviluppo;
10) servizi vari;
11) commerciale/vendite;
12) informazione medico- scientifica.
Per una più agevole applicazione della presente norma in appendice .... al CCNL è riportata la tabella riassuntiva delle figure professionali contrattuali articolate nelle sopra riportate aree funzionali.
Le competenze necessarie al raggiungimento del profilo professionale prescelto e riportate nel piano formativo individuale devono essere individuate all'interno di quelle di seguito riportate e modulate in relazione alla attività da svolgere, al ruolo da ricoprire nella struttura organizzativa e alle caratteristiche dimensionali e merceologiche dell'impresa.

A) - Competenze professionali generali settore chimico, chimico farmaceutico e delle fibre chimiche
[…]
- Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e aziendali del rapporto di lavoro;
[…]
- Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
[…]

B ) - Competenze professionali specifiche settore chimico, chimico farmaceutico e delle fibre chimiche
1) - Area funzionale ambiente, sicurezza e qualità
Ambiente e sicurezza
- Conoscere l'organizzazione della produzione;
- Conoscere le normative di riferimento in materia di autorizzazioni e permessi, rapporti con gli Enti esterni e con i differenti interlocutori aziendali (per esempio medico competente, RSPP, RLSSA);
- Acquisire metodi e tecniche per individuare, analizzare e valutare i fattori di rischio;
- Conoscere e sapere applicare le procedure aziendali ed i sistemi di gestione della sicurezza ed i piani di emergenza;
- Conoscere elementi di pronto soccorso.

Qualità
[…]
- Acquisire tecniche per effettuare le verifiche, l'individuazione delle non conformità e per la gestione delle azioni correttive.

2) - Area funzionale amministrazione/controllo/sistemi informativi […]
3) - Area funzionale ingegneria […]
4) - Area funzionale logistica
Approvvigionamenti
- Acquisire tecniche e conoscere strumenti relativi a:
1) magazzino e stoccaggio;
[…]
- Conoscere le modalità per la conservazione e la distribuzione dei materiali affidati.

Pianificazione
[…]
- gestione dei magazzini dei prodotti finiti, delle materie prime e degli imballi.

Trasporti
Acquisire tecniche e conoscere strumenti relativi a:
- gestione dei mezzi di trasporto;
[…]

5) - Area funzionale manutenzione
- Conoscenza di base di organizzazione della produzione;
- Conoscere le tipologie dei materiali utilizzati, degli strumenti e delle tecniche di lavoro applicate;
- Conoscere e sapere applicare i criteri di gestione osservanti efficienza - costi - qualità - sicurezza e acquisire le relative tecniche aziendali per la gestione (per esempio delle anagrafiche materiali, delle scorte dei pezzi di ricambio per la manutenzione, della pianificazione degli acquisti);
- Conoscere le logiche della manutenzione preventiva;
- Conoscere le procedure di controllo per la sicurezza degli impianti.

6) - Area funzionale commerciale/marketing […]
7) - Area funzionale risorse umane e organizzazione
[…]
- Acquisire una adeguata conoscenza delle norme legislative in materia di diritto del lavoro e delle norme contrattuali collettive;
[…]
- Acquisire tecniche per:
[…]
3) l'analisi dei bisogni formativi e la gestione dei piani di formazione.

8) - Area funzionale produzione
- Acquisire un'approfondita conoscenza dell'organizzazione aziendale della produzione;
- Conoscere i prodotti e i processi di produzione;
- Acquisire tecniche per:
a) la pianificazione della produzione;
b) la gestione degli ordini di lavoro e delle commesse;
c) la gestione degli appalti.
[…]
- Conoscere le norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza, salute e ambiente connesse con il processo produttivo e conoscere e sapere applicare le specifiche procedure aziendali.

9) - Area funzionale ricerca tecnologia e sviluppo[…]
10) - Area funzionale servizi vari
- Conoscere elementi di pronto soccorso;
[…]

11) - Area funzionale commerciale vendite […]
12) - Area funzionale informazione medico- Scientifica […]

Ambito di applicazione e impegni tra le parti
[…]
Tenuto conto del carattere innovativo della presente regolamentazione le Parti:
- convengono sulla possibilità di definire, nell'ambito dell'OBC, ulteriori profili formativi in relazione alle eventuali esigenze che si dovessero manifestare in fase applicativa;
- si impegnano ad apportare alla presente norma, anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, le opportune innovazioni al fine di agevolarne l'applicazione.

Art. 3 - Somministrazione a tempo determinato
In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge è ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa.
[…]
Ai fini della informativa da rendere alle RSU inerente l'utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato si richiamano le norme già definite per i contratti di lavoro speciali.
[…]
Il prestatore di lavoro in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente connessi alle attività poste in essere e addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è assunto in conformità alle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'impresa, in ogni caso, osserverà anche nei confronti dei prestatori di lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Ai lavoratori somministrati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 276/2003, compete un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello operanti nell'impresa.
Le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 non potranno stipulare contratti di somministrazione.

Art. 8 - Orario di lavoro
.......... omissis ..............
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7.
.......... omissis ..............
Aggiungere seguente ultimo comma
Fermo restando quanto previsto alla lettera A) del presente articolo 8, fatte salve situazioni non prevedibili, la sostituzione di lavoratori turnisti a ciclo continuo dovrà prevedere un periodo di affiancamento tra lavoratore in uscita e lavoratore in entrata adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e qualità della prestazione.
A livello aziendale sarà effettuata una verifica con cadenza semestrale su quanto sopra.

C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare quanto segue.
1) Orari settimanali realizzati su un arco di norma di cinque giorni, oppure di quattro o sei giorni di durata compresa tra 37 h e 45 m e 40 h medie settimanali.
2) Orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di dodici.
Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del nuovo programma.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
I calendari di lavoro programmati saranno affissi nella bacheca aziendale. In relazione a esigenze organizzative non prevedibili i sopra indicati tempi dedicati alla contrattazione saranno dimezzati fermo restando che saranno ricercate le modalità necessarie a realizzare un completo e corretto confronto.
Nell'ambito di quanto sopra previsto, per quanto concerne le PMI, il confronto, tenuto conto delle loro caratteristiche, dovrà essere realizzato in tempi ulteriormente ridotti.

D) L'orario giornaliero, settimanale e pluriperiodale di lavoro fissato in impresa sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.

E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
1) Ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali è considerata eccedente la prestazione fornita oltre l'orario di lavoro settimanale medio di cui alla lettera B) punto 1).
2) A far data dal 1 giugno 2006 le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dall'articolo n. 9 e, secondo quanto previsto dal successivo punto 3), con una delle seguenti opzioni:
- 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi;
- 100% di riposi compensativi;
- 100% di quote orarie retributive.
3) Il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito alle opzioni di cui al precedente punto 2).
I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore di cui alla successiva lettera F). La corresponsione delle quote retributive avverrà nel mese di competenza.
Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non avvenga si intenderà confermata per l'anno successivo l'opzione in essere.

"Norma transitoria"
Relativamente al 2006 tale scelta andrà formalmente effettuata entro il 30 giugno.
.......... omissis ..............
Alla fine del punto 8): Le Direzioni aziendali entro il mese di novembre forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni di cui ai commi precedenti.

F) Conto ore individuale
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori, siano messi in condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, convengono di istituire il "conto ore".
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lettera E), punti 2) e 3), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l'anno successivo a quello di maturazione è legittimo considerare utile per la fruizione stessa un ulteriore anno purché le relative intese per la programmazione dei riposi si realizzino entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata, e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
[…]

A livello aziendale:
- saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al monitoraggio dell'andamento del "conto ore" ed a un esame congiunto sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale finalizzato all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione.
- sarà realizzata una informativa complessiva annuale in merito all'andamento del conto ore e alle opzioni esercitate dai lavoratori
Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per la utilizzazione dei riposi accantonati.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.
[…]

Art. 41 - Trattamento per maternità/paternità
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, il presente articolo disciplina i trattamenti da corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori durante i periodi di assenze per maternità, paternità o congedi parentali.
[…]
Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 5312000 e delle opportunità ivi contenute, potranno promuovere l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, paternità o per congedi parentali attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale.
[…]

Capitolo VIII - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente
Premessa

Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo delle attività produttive e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
L'obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio.
Le Parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo:
- l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale quali ISO 14000 e OHSAS 18000, EMAS, Responsabile Care;
- l'applicazione delle norme contrattuali e di legge con modalità partecipative attraverso la realizzazione di linee guida per la gestione della sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. Tali linee guida, da predisporre e rendere disponibili contestualmente alla pubblicazione del presente rinnovo contrattuale, riguarderanno i ruoli dei soggetti individuati all'articolo 43 (lavoratori, datore di lavoro e suoi delegati, RLSSA, RSU, medico competente) e la riunione periodica come indicato alla norma transitoria alla lettera A dell'articolo 44.

Sviluppo sostenibile e strategia ambientale
Le Parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come l'integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica, della protezione ambientale e della equità sociale, è il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale.
Tale strategia nasce da un metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, attuato in tutto il settore, e supportato da un ulteriore miglioramento della qualità del rapporto a tutti i livelli che consenta la valorizzazione dell'impegno ambientale dell'impresa.
Il rapporto tra tutti i soggetti interessati deve quindi essere basato sulla coerenza di comportamenti, sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione.
La gestione a tutti i livelli di una coerente strategia ambientale comporta la considerazione di tutti i soggetti che sono portatori di interesse nei confronti dell'impresa. In questo senso le Parti valutano come particolarmente rilevante coniugare le esigenze di salute e sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di occupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle imprese.
La crescita di consapevolezza della rilevanza di tali tematiche nei luoghi di lavoro è un obiettivo delle Parti da raggiungersi sia mediante l'interlocuzione attiva e propositiva tra la Direzione aziendale, i lavoratori e i loro rappresentanti, nell'ambito dei rispettivi ruoli come di seguito specificato, ispirata a criteri di partecipazione e ad una corretta gestione delle problematiche connesse alla sostenibilità, sia mediante le opportune iniziative informative/formative e di implementazione e di sviluppo di sistemi di gestione.
In tal senso le imprese forniranno ai lavoratori e ai loro rappresentanti gli elementi necessari alla corretta comprensione e partecipazione ai programmi di miglioramento e alle iniziative correlate quali implementazione di sistemi di gestione, bonifiche dei siti, risparmio energetico, attività formative ed altro come di seguito specificato.

Art. 43 - I principali soggetti per la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente a livello aziendale
Tra i soggetti che contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente vi sono i lavoratori e i loro rappresentanti, il datore di lavoro e i suoi delegati, il medico competente.
I contenuti principali dei loro rispettivi ruoli, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge, sono di seguito evidenziati.

A) - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA)
In armonia con la disciplina prevista dal D.Lgs. 626/94 è istituito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente che subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla sopra citata norma e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza / Commissione Ambiente.

1) - Ruolo e attribuzioni
Fermo restando che all'RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'articolo 19 del D.Lgs. 626/94, le Parti riconoscono che, l'RLSSA è tra i soggetti determinanti per una strategia basata sulla sostenibilità e lo stesso deve essere in grado di assolvere il suo ruolo in materia di sicurezza, salute e ambiente attraverso un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il raggiungimento degli stessi.
L'RLSSA deve essere adeguatamente supportato attraverso la necessaria attività formativa e informativa e allo stesso sono assicurate le condizioni:
- per l'adeguato svolgimento della propria attività anche con l'accesso a strumenti informatici in relazione alle situazioni aziendali;
- per la gestione delle agibilità previste dal D.Lgs. 626/94, dall'Accordo Interconfederale 22/6/1995 e dal presente CCNL in relazione alla situazione di fatto.
L'RLSSA può concordare con la Direzione aziendale progetti o programmi di particolare rilevanza per i quali saranno convenute le necessarie agibilità. In tale ambito, qualora si concordi sulla necessità di effettuare indagini ambientali o sui lavoratori esposti l'impresa assumerà a proprio carico i relativi costi.
L'obiettivo di estendere e migliorare la partecipazione dell'RLSSA ed in generale la collaborazione sui temi di salute sicurezza e ambiente è una priorità.
In particolare sui temi connessi con la salvaguardia dell'ambiente e con il rapporto col territorio, l'esperienza settoriale ha mostrato la possibilità di raggiungere significativi risultati in relazione alla capacità delle Parti a livello aziendale e territoriale di definire obiettivi comuni, strategie congiunte e realizzare azioni coordinate.
Al fine di sviluppare il necessario coinvolgimento e migliorare la collaborazione attiva e propositiva in particolare sui temi della tutela dell'ambiente l'RLSSA è informato attraverso specifici incontri:
- sugli obiettivi di miglioramento e sul livello é la natura degli investimenti;
- sulle iniziative di bonifica dei siti, su quelle di risparmio energetico e di miglioramento delle prestazioni ambientali, sui sistemi di monitoraggio aziendali richiesti dalle autorità competenti, di iniziative di integrazione tra i sistemi di monitoraggio e di certificazione del sistema di gestione;
- sulle iniziative di valutazione e gestione degli aspetti di salute sicurezza e ambiente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (product stewardship).

2) - Numero di RLSSA
I lavoratori, in tutte le imprese o unità produttive, all'atto della elezione della RSU eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 (RLSSA) nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- da 6 a 9 rappresentanti nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Le imprese informeranno la Sezione ambiente dell'Osservatorio Nazionale sia della elezione sia della decadenza dei singoli RLSSA con le modalità che saranno concordate nell'ambito della competente sezione dell'Osservatorio.

3) - Permessi retribuiti
Per l'esercizio delle proprie funzioni, IRLSSA, oltre ai permessi retribuiti spettanti se componente della RSU, potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a:
- 40 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 80 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 120 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- 240 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.
Il monte ore annuo complessivo come sopra individuato sarà utilizzato dai singoli RLSSA in relazione alle specifiche necessità anche in modo non uniforme tra gli stessi. A fronte di situazioni particolari potranno essere concordate attività specifiche da sostenere anche attraverso la flessibilità dell'utilizzo del monte ore in tutto il triennio di riferimento per la durata dell'incarico di RLSSA.
L'utilizzo di tale flessibilità non potrà essere superiore al 50% del monte ore annualmente previsto.

4) - Formazione
L'RLSSA si rende disponibile all'effettuazione della necessaria attività formativa e le imprese la attuano come previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale dell'Osservatorio.
Qualora le imprese per tale formazione non si avvalgano dei percorsi formativi, articolati su un corso introduttivo al ruolo e su successivi moduli annuali di 8 ore, curati congiuntamente da Federchimica e FULC, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte dell'RLSSA, della RSU e delle strutture territoriali/regionali coerenti comunque con le linee guida del livello nazionale, nonché gli eventuali adattamenti dei citati moduli Federchimica- FULC per renderne possibile l'adozione.
In considerazione della particolare rilevanza settoriale delle problematiche di sicurezza, salute e ambiente è funzionale agli obiettivi di formazione del RLSSA:
- proseguire e migliorare le iniziative territoriali già attivate in alcune aree a maggiore vocazione chimica relativamente ai corsi introduttivi al ruolo di RLSSA aggiornando, di intesa con il livello territoriale interessato, le modalità organizzative e i contenuti dei corsi stessi;
- realizzare moduli formativi annuali aggiuntivi a quanto previsto al precedente alinea della durata di 8 ore con l'obiettivo di sviluppare nell'RLSSA una adeguata consapevolezza del proprio ruolo, migliorarne le capacità di gestione del processo comunicativo oltre che di fornirlo degli opportuni elementi conoscitivi per affrontare in un modello partecipativo le diverse situazioni nelle quali lo stesso viene a operare.
I moduli formativi di annuali di 8 ore di cui al precedente punto potranno anche essere organizzati in relazione alle specifiche necessità di aggiornamento e approfondimento a livello aziendale con oggetto, a titolo esemplificativo, le recenti innovazioni legislative e conoscenza di buone pratiche, approfondimento dei rapporti tra aspetti ambientali ed economici, nonché altre materie concordemente individuate nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
Le Parti al fine di informare e promuovere l'attività formativa programmata e realizzata congiuntamente, oltre che agevolare lo scambio di esperienze e informazioni tra RLSSA di differenti siti si attiveranno nell'ambito dell'Osservatorio per la costituzione di una anagrafe delle stesse a livello nazionale nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Per la realizzazione dell'attività formativa congiunta di cui sopra sono applicabili le previsioni contrattuali di cui alla Parte VI del presente Contratto e sono riconosciuti specifici permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 2.

Dichiarazioni a verbale al punto A
1) Nelle imprese o unità produttive nelle quali alla data del 20 settembre 1995 operava una Commissione Ambiente costituita ai sensi dell'art. 45 del CCNL 19 marzo 1994 composta anche da lavoratori non appartenenti alla RSU, i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri previsti alla lettera A del presente articolo, fino a due Rappresentanti per la sicurezza non appartenenti alla RSU, purché non si superi complessivamente il numero dei componenti la Commissione Ambiente alla suddetta data del 20 settembre 1995.

2) Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicano le specifiche norme previste dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

B) - Ruolo della RSU
Migliorare il livello di informazione e di coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della sicurezza, salute e ambiente costituisce anche per l'RSU un obiettivo fondamentale e per il suo conseguimento è necessario uno stretto coordinamento informativo tra RSU e RLSSA nonché un fluido rapporto tra gli stessi e la Direzione Aziendale.
In particolare, al fine di consentire alla RSU di svolgere nel modo più appropriato il proprio ruolo negoziale, è necessario realizzare una costruttiva interlocuzione tra RSU e Direzione aziendale partendo da una adeguata informazione sugli obiettivi che si intendono raggiungere in materia di sicurezza, salute e ambiente (per esempio relativamente a prodotti, tecnologie, infrastrutture e razionale utilizzo delle risorse) e le relative modalità e tempistiche delle azioni conseguenti.
A tal fine la Direzione aziendale, l'RLSSA e l'RSU si incontreranno almeno annualmente, successivamente alla riunione periodica di cui al punto A dell'articolo 44, per definire le modalità informative ai lavoratori delle risultanze della stessa.
Nell'eventualità in cui i programmi di miglioramento in materia di sicurezza, salute e ambiente comportino ricadute occupazionali e/o di tipo organizzativo le stesse saranno valutate tra Direzione aziendale e RSU.

C) - Ruolo dei lavoratori
Le Parti ritengono opportuno migliorare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza salute e ambiente.
In questo senso è necessario sviluppare a livello aziendale la consapevolezza che ogni singolo contribuisce al miglioramento continuo con il suo impegno attivo e partecipativo e con i propri comportamenti che devono essere coerenti alla sua formazione ed alle informazioni e istruzioni ricevute.

D) - Ruolo del datore di lavoro e dei suoi delegati
Il Datore di lavoro, direttamente o indirettamente, ha il dovere di assumere tutte le misure necessarie - in forza delle norme di legge o contrattuali - per la sicurezza dei lavoratori e salvaguardia della loro salute, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata, adottando le relative misure preventive.
In particolare il Datore di lavoro, con l'obiettivo di realizzare il continuo miglioramento in materia di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente, si attiva per agevolare il raggiungimento di modalità di comportamento ispirate a logiche di partecipazione e responsabilità ambientale da parte di tutti i soggetti coinvolti a livello aziendale e per l'opportuno rapporto con il territorio.

E) - Ruolo del medico competente
Le Parti ritengono fondamentale il ruolo del medico competente nell'individuazione e nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sul luogo di lavoro, salvaguardia della salute e tutela dell'ambiente. È quindi necessario evidenziare l'apporto dato dal medico competente al processo di miglioramento continuo utilizzando al meglio le sue capacità professionali e di comunicazione anche attraverso:
- la collaborazione all'individuazione e valutazione dei rischi,
- la collaborazione alla attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- la disponibilità, secondo modalità definite a livello aziendale anche in relazione alla natura del rapporto intercorrente tra impresa e medico competente, sia a incontri e sopralluoghi specifici sui luoghi di lavoro da effettuarsi anche con l'RLSSA e i servizi aziendali preposti, sia a essere contattato dai singoli lavoratori in merito agli aspetti correlati ai rischi professionali connessi alla propria attività lavorativa;
- la disponibilità ad una adeguata informativa sui motivi, criteri e modalità della sorveglianza sanitaria anche in relazione alla opportunità di effettuare esami sanitari e accertamenti aggiuntivi a quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Nota a verbale all'articolo 43
I lavoratori, i loro rappresentanti nonché gli esperti che eventualmente li assistono sono tenuti a non rivelare a terzi notizie e informazioni, ricevute dall'impresa e qualificate dalla stessa, nel suo legittimo interesse, come riservate. Tale divieto permane anche successivamente alla risoluzione del rapporto e/o alla scadenza del termine del mandato.

Art. 44 - La gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente a livello aziendale
A) - La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

La riunione periodica prevista dalle norme di legge (articolo 11 D.Lgs. 626/94) è un momento fondamentale del processo di miglioramento continuo e a tal fine la partecipazione dell'RLSSA alla stessa deve essere adeguatamente preparata fornendo preventivamente le necessarie informazioni e in particolare quelle utili a comprendere il documento di valutazione del rischio.
Nel corso della riunione periodica, oltre a quanto previsto in forza delle norme di legge, l'impresa fornirà informazioni riguardo agli aspetti ambientali significativi anche sulla base delle attività di monitoraggio previste a seguito di iniziative aziendali volontarie quali adozione/certificazione di sistemi di gestione o partecipazione al programma Responsabile Care.
A seguito della, riunione periodica e sulla base delle risultanze della stessa, come previsto dal punto B del precedente articolo 43, Direzione aziendale, RLSSA e RSU definiranno i termini e le modalità per la corretta informazione ai lavoratori, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche delle imprese, anche mediante la formulazione di un idoneo documento congiunto o una apposita riunione annuale congiunta che abbia l'obiettivo del coinvolgimento di tutti i lavoratori nell'impegno sui temi della sicurezza e della tutela dell'ambiente.
Ove tale riunione si tenesse durante l'orario di lavoro, per durate superiori ad un'ora sarà utilizzato il monte ore annuo di cui all'articolo 59 del presente contratto. Le Parti concordano che nel caso in cui tale monte ore fosse già stato esaurito sarà possibile l'utilizzo di una ulteriore ora con diritto alla retribuzione.
Inoltre qualora fosse ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, Direzione aziendale, RLSSA e RSU, anche con il supporto delle rispettive organizzazioni, potranno definire posizioni congiunte sui temi di reciproco interesse in materia di ambiente e sicurezza da illustrare nell'eventuale confronto con le istituzioni pubbliche e la cittadinanza.

Norma transitoria
Le Parti considerata l'importanza di una coerente applicazione, con modalità partecipative in tutto il settore, delle norme contrattuali di cui al precedente punto convengono sulla opportunità che nella pubblicazione relativa alla corretta gestione della sicurezza, salute e tutela dell'ambiente siano definite apposite linee guida su modalità/contenuti relativi a:
- realizzazione della riunione periodica;
- elaborazione del documento di valutazione del rischio;
- informazione ai lavoratori e eventuale rapporto con il territorio.

B) - Sistemi di gestione e Responsible Care
Le Parti considerano funzionale al raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento continuo la presenza e lo sviluppo in forma volontaria nelle imprese dei sistemi di gestione, oltre a quelli previsti dalla legge, e sono quindi impegnate nella loro più ampia diffusione.
Tale diffusione può essere adeguatamente sostenuta attraverso la valorizzazione nei confronti di tutti i soggetti esterni all'impresa:
- dell'impegno nella applicazione dei vari sistemi di gestione e nella loro progressiva integrazione;
- della partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al processo di miglioramento continuo;
- della formalizzazione del sistema di gestione prescelto a livello aziendale;
- della eventuale certificazione del sistema di gestione.
In quest'ottica le Parti, tenuto conto dell'Accordo del 29 gennaio 2004, valutano positivamente il Programma Responsabile Care per la:
- testimonianza del contributo dell'industria chimica allo sviluppo sostenibile;
- dimostrazione della capacità di realizzare miglioramenti continui sui temi della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- realizzazione di una comunicazione chiara ed aperta con lavoratori, istituzioni, pubblica amministrazione, comunità, consumatori e altri portatori di interesse su questi temi.
Al fine di incrementare il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai vari livelli nella fase di raggiungimento degli obiettivi del Programma le Parti convengono:
- la partecipazione costante di 1 rappresentante ognuna delle tre Organizzazioni Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil in qualità di invitati alle riunioni della Commissione Direttiva di Responsabile Care;
- la partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali alla Conferenza annuale dei Coordinatori di Responsabile Care e alla Presentazione del Rapporto Annuale Responsabile Care;
- di realizzare annualmente, all'interno delle sezioni ambiente dell'Osservatorio nazionale, uno specifico incontro sul Programma Responsabile Care dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti e individuazione di possibili aree di intervento di comune interesse anche con riferimento a specifiche situazioni territoriali e a eventuali estensioni dei processi di certificazione;
- di realizzare specifiche iniziative congiunte per la valorizzazione e diffusione del Programma a vari livelli;
- di definire apposite linee guida che facilitino la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al Programma nell'ambito delle procedure previste a livello nazionale per l'implementazione a livello aziendale del Programma stesso.

C) - Appalti
Per la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente nel caso di opere e di servizi conferiti in appalto si richiamano le specifiche linee guida riportate in allegato al presente contratto.

Appalti nella grande manutenzione programmata
Per grande manutenzione, si intende un intervento - che abbia la finalità di eliminare le anomalie di funzionamento, riparare un guasto o ripristinare/mantenere le condizioni operative iniziali - caratterizzato da una fermata prolungata su impianto o sezione di impianto che comporti in fase di preparazione, durante la fermata stessa e nella successiva fase di riavvio la necessità di:
- variazioni organizzative significative sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi nei reparti interessati (i lavoratori di tali reparti svolgono mansioni diverse da quelle normalmente assegnate);
- rilevanti modifiche sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori normalmente applicate nel luogo di lavoro.
L'attività di grande manutenzione programmata, compresa quella conferita ad imprese terze, sarà oggetto di confronto preventivo tra l'impresa e l'RLSSA e per la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente è previsto quanto segue:
- selezione e riconferma delle imprese tenendo. in debito conto la certificazione delle stesse in materia di- rispetto delle norme di tutela della sicurezza, salute e ambiente;
- un'attività di coordinamento tra le imprese, promossa dall'impresa committente, che veda coinvolto l'RLSSA della stessa;
- informazione, da parte dell'impresa committente al proprio RLSSA, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nella informazione dei loro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- informazione, da parte delle imprese committenti alle imprese appaltatrici, sulle esigenze di formazione e informazione specifica dei lavoratori. Le imprese committenti forniranno la collaborazione richiesta dalle imprese appaltatrici.

D) - Analisi dei quasi incidenti
Le Parti ritengono che la registrazione e la valutazione a livello aziendale dei quasi incidenti costituiscano un importante strumento per la realizzazione del miglioramento continuo.
Considerata la necessità di disporre di adeguate informazioni sulle possibili modalità di implementazione di un sistema congiunto di valutazione dei quasi incidenti le Parti, con l'obiettivo di agevolare la diffusione di tali sistemi, convengono, in via sperimentale, che le imprese dotate di sistemi di gestione informino l'RLSSA, sulla base delle prassi in atto a livello aziendale, relativamente a:
1) Definizione delle finalità del sistema per la rilevazione dei quasi incidenti;
2) Nozione di incidente e quasi incidente;
3) Modalità di attuazione del sistema e in particolare:
- formazione dei lavoratori;
- facilitazione alla segnalazione dei quasi incidenti.
4) Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dell'RLSSA (anche in relazione alla tipologia di evento trattata) su:
- risposta a coloro che hanno effettuato le segnalazioni;
- identificazione degli eventi più rilevanti, verifica azioni correttive intraprese e loro comunicazione agli altri dipendenti.
Le Parti a livello aziendale informeranno annualmente l'Osservatorio nazionale sulle modalità di applicazione della presente norma.

E) - Prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro
Ferma restando l'applicazione delle norme di legge, non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitari ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV). Allo scopo, un apposito servizio tecnico istituito presso Federchimica fornisce i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l'assolvimento delle predette norme.
Le imprese renderanno disponibile all'RLSSA l'accesso diretto a tale servizio o, sulla base dei dati forniti da tale servizio, forniranno all'RLSSA i valori limite di soglia e i riferimenti esplicativi necessari in merito ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici connessi con le lavorazioni presenti nei siti.
La Direzione aziendale e l'RLSSA possono individuare congiuntamente eventuali soluzioni tecniche organizzative o procedurali, conseguenti alla valutazione dei rischi di esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del lavoro.
Per raggiungere questo obiettivo, qualora a livello nazionale o internazionale, siano stati definiti, anche attraverso il dialogo sociale, codici di comportamento o buone pratiche, le Parti aziendali potranno adottarle attraverso accordo e tali indicazioni, complessivamente applicate, sostituiranno le indicazioni presenti nelle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV).
In ogni unità produttiva, ferme restando le norme in materia di tenuta del registro infortuni e malattie professionali, sono previsti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'impresa. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per malattia professionale; il registro sarà tenuto dall'impresa a disposizione dell'RLSSA e dei lavoratori;
c) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta ed aggiornata a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e messa a disposizione dell'RLSSA e della RSU. Il Servizio Prevenzione e Protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;
d) la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato. della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà consegnata al lavoratore;
e) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 238/05;
f) scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (intendendosi quelli rientranti nelle categorie di pericolosità di cui al D.Lgs. 3/02/1997 n.52) impiegati nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative.
Dichiarazioni a verbale
1) In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all'attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio di cui alla lettera
d) del presente articolo, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva.
2) Al fine di definire congiuntamente linee guida che aiutino l'individuazione a livello aziendale di rischio chimico moderato le Parti si danno atto della necessità di effettuare opportuni approfondimenti nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale con l'obiettivo di concludere gli stessi entro giugno 2007.

Art. ... - Modalità per la ricollocazione dei lavoratori inidonei
In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro in orario notturno o alla mansione specifica il lavoratore sarà adibito ad altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili, applicando le vigenti previsioni contrattuali in materia di mobilità/passaggio di mansioni (articoli 5 e 6 del CCNL).
Nel caso in cui non fossero esistenti e disponibili all'interno dell'impresa mansioni equivalenti, al fine di salvaguardia del posto di lavoro e col consenso del lavoratore, resta ferma la possibilità di demansionamento su posizioni di lavoro esistenti e disponibili in altre categorie.
Al fine di agevolare la ricollocazione dei lavoratori sia internamente sia esternamente all'impresa, le Partì considerano opportuna l'attivazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, di adeguati percorsi formativi.

Appendice ... - Salvaguardia degli impianti: Linee guida
Premessa

La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti e dell'ambiente devono essere in ogni occasione garantite.
Le Parti:
- condividono che la gestione delle Relazioni Industriali a livello aziendale, fatti salvi i rispettivi autonomi ruoli, si sviluppi costruttivamente favorendo soluzioni positive alle eventuali situazioni di conflittualità.
- convengono che l'esercizio del diritto di sciopero venga espletato tenendo in particolare considerazione i problemi relativi alla sicurezza delle persone, alla salvaguardia dell'integrità degli impianti e alla tutela dell'ambiente.
- sono consapevoli che l'esercizio degli impianti, in particolare di quelli a ciclo continuo, richiede di limitare al massimo i regimi transitori nelle unità al fine di evitare fenomeni di deterioramento progressivo, di obsolescenza accelerata e di possibile rischio.
A) Le Parti convengono sulla necessità che, ove insorgano situazioni conflittuali di natura sindacale, Impresa e RSU, prima di adottare iniziative unilaterali, fatte salve eventuali diverse intese aziendali in proposito, ricerchino soluzioni condivise, tramite una procedura ispirata, a titolo esemplificativo, alle seguenti linee guida.
1) Attivazione, tramite richiesta scritta, da una delle Parti, di un esame congiunto in merito alla problematica insorta, da realizzarsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Qualora nell'incontro di cui sopra non si realizzi la composizione della controversia, verrà convocato da una delle Parti un nuovo incontro che dovrà tenersi entro 5 giorni lavorativi successivi alla convocazione.
A tale incontro ciascuna delle Parti parteciperà con l'assistenza della propria Associazione - Organizzazione territoriale.
2) Qualora la procedura di cui sopra non avesse risolto il contenzioso, l'eventuale proclamazione di uno sciopero dovrà essere comunicata tempestivamente all'impresa.
Tale comunicazione dovrà contenere:
- l'indicazione della unità produttiva e del personale interessato;
- la data fissata per lo sciopero e la durata dello stesso;
- la motivazione dello sciopero.
3) Con particolare riferimento agli impianti complessi, in ogni caso entro 48 ore precedenti la data di effettuazione di uno sciopero e in relazione alle sue modalità, si realizzeranno intese che dovranno prevedere:
- gli assetti degli impianti;
- la composizione delle squadre di sicurezza;
- le modalità per la gestione delle altre attività;
- le prestazioni minime indispensabili.
B) Nel caso in cui non si dovessero raggiungere intese a livello aziendale, Federchimica, Farmindustria e le OOSS Nazionali o le competenti rispettive Strutture territoriali, su richiesta di una delle Parti, promuoveranno un incontro con RSU ed Impresa al fine di favorire accordi coerenti con lo spirito del presente articolo contrattuale.