Tipologia: CCNL
Data firma: 10 maggio 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Federazione nazionale dell'industria chimica e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Az. Chimiche e affini, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Parti stipulanti
Errata corrige
Settore cere e lumini
Norme particolari
Art. 6 - Passaggio di mansioni
Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente
Capitolo I
Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale

Osservatorio nazionale
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello territoriale
• A) Sezione sicurezza salute ambiente
• B) Sezione mercato del lavoro
• C) Sezione ricerca
• D) Sezione PMI
Parte II - Relazioni industriali a livello aziendale
• 1) Gruppi industriali
• 2) Imprese/unità produttive con più di 100 addetti
Parte III - Parte Disabili
Parte IV - Volontariato
Parte V - Previdenza complementare settoriale - Fonchim

• 1) Normativa
• 2) Permessi ed assemblee
• 3) Contribuzioni
• 4) Contratti non a tempo indeterminato
o a) Ammissibilità iscrizione
o b) Possibilità di versamenti integrativi
o c) Possibilità di mantenimento della "posizione" e di sua riattivazione
• Dichiarazioni delle Parti stipulanti
Parte VI - Assistenza sanitaria settoriale - Faschim
• 1) Normativa
• 2) Confluenze di altri settori
• 3) Permessi ed assemblee
• 4) Contribuzioni
• 5) Nucleo Familiare/Superstiti iscritti
• 6) Forme di assistenza sanitaria aziendali
• 7) Clausola di salvaguardia
Parte VII - Formazione
Premessa
• 1. Investimento per la formazione
• 2. Formazione continua
• 3. Patto formativo
• 4. Formazione individuale
o A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti
o B) Diritto allo studio per la scuola dell'obbligo, Istituti Tecnici e Professionali e per altri corsi di formazione
o C) Congedi per formazione
• 5. Organismo bilaterale chimico per la formazione continua
Parte VIII - Impegni per il settore delle fibre chimiche
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione
• A) Adempimenti all'atto dell'assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
• Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL
Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro
• Premessa
• Informazioni a livello aziendale/territoriale
• A) Apprendistato
o Premessa
o Formazione formale
▪ a) Tematiche tipiche della formazione interna
▪ b) Tematiche demandabili alla formazione esterna
o Impresa formativa
o Apprendistato professionalizzante
▪ a) Denominazione contrattuale
▪ b) Durata
▪ c) Formazione
▪ d) Tutor aziendale
▪ e) Piano formativo individuale
▪ f) Valutazione e certificazione degli esiti formativi
o Profili formativi e figure professionali nell'ambito delle aree funzionali
▪ Nota a verbale per gli apprendisti dell'area funzionale Informazione medico- scientifica
▪ Specificità settoriali:
o Inquadramento e trattamento retributivo
o Periodo Inquadramento Retribuzione
o Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL
o Decorrenza anzianità di servizio
o Contrattazione di secondo livello
o Condizioni per la stipula di nuovi contratti
o Ambito di applicazione e impegni tra le parti
• B) Contratto di inserimento
o 1. Inquadramento e trattamento retributivo
o 2. Elementi caratterizzanti il contratto
o 3. Progetti di inserimento
o 4. Condizioni per la stipulazione di nuovi contratti di inserimento
o 5. Decorrenza anzianità di servizio
o 6. Contrattazione di secondo livello
• C) Contratto a tempo determinato
• D) Contratto di somministrazione a tempo determinato
• E) Rapporto di lavoro a tempo parziale
o Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria
Art. 6 - Passaggio di mansioni e di qualifica
Art. 7 - Modalità per la ricollocazione dei lavoratori inidonei
Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 8 - Orario di lavoro
Parte I
Premessa
• A) (Dimensione organici)
• B) Orari annui di lavoro
• C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
• D) (Esposizione orario)
• E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
• F) Conto ore individuale
• G) Premio presenza
• H) Lavoro notturno
• I) Lavoro festivo
• L) Lavoro a turni
• Dichiarazione delle Parti stipulanti
Parte II
• A) Strumenti per favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività produttiva e dell'occupazione nelle "aree di crisi"
• B) Strumenti per favorire una gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche, ispirata al principio della riduzione dell'impatto sociale delle eccedenze occupazionali
o 1) Gestione collettiva del diritti relativi alla riduzione dell'orario e della prestazione annua
o 2) Nuove ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà
o 3) Interventi preventivi di riqualificazione
• C) Contrattazione di secondo livello
Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni
• Specificità settoriali: Fibre

• Schema riassuntivo delle maggiorazioni
o Lavoratori giornalieri
o Tipologia prestazione diurno notturno
o Orario su base settimanale
o Orario pluriperiodale
• Schema riassuntivo delle maggiorazioni
o Lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
o Tipologia prestazione diurno notturno
o Orario su base settimanale
o Orario pluriperiodale
o Lavoratori turnisti a ciclo continuo (3x7 e 2x7)
o Tipologia prestazione diurno notturno
Art. 10 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 11 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 12 - Trattamento economico per la Pasqua
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 14 - Ferie
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 15 - Elementi della retribuzione
Art. 16 - Minimi contrattuali
• Elemento Aggiuntivo della Retribuzione
• Norma transitoria
• Note a verbale
• Specificità settoriali: Fibre
• Norma transitorie: una tantum
Art. 17 - Scatti di anzianità
Art. 18 - CCNL e contrattazione aziendale
Art. 19 - Premio di partecipazione
Premessa
Art. 20 - Corresponsione della retribuzione - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 21 - 13a mensilità
Art. 22 - Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'articolo 4
• a) Indennità per disagiata sede.
• b) Indennità di cassa.
• c) Indennità di maneggio di denaro per gli Operatori di Vendita.
Art. 23 - Reclami sulla retribuzione
Art. 24 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 25 - Trasferta
Art. 26 - Trasferimento
Art. 27 - Comando o distacco
Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 28 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Art. 29 - Disposizioni particolari per gli Operatori di Vendita già denominati Viaggiatori o Piazzisti
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 31 - Telelavoro
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro

Art. 32 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 33 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 34 - Permessi di entrata nell'impresa
Art. 35 - Permessi
• A) Permessi non retribuiti
• B) Permessi parzialmente retribuiti
• C) Permessi per donatori di midollo osseo
• Nota a verbale
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Assenze
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Servizio di leva obbligatorio e richiamo alle armi
Art. 40 - Malattia e infortunio
• A) Assenza dal lavoro

• B) Conservazione del posto durante l'assenza
• C) Trattamento economico durante l'assenza
Art. 41 - Trattamento per maternità e paternità
Art. 42 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Capitolo VIII - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente

• Premessa
• Sviluppo sostenibile e strategia ambientale
Art. 43 - I principali soggetti per la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente e livello aziendale
• A. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA)
o 1. Ruolo e attribuzioni
o 2. Numero di RLSSA
o 3. Permessi retribuiti
o 4. Formazione
o Dichiarazioni a verbale alla lettera A
• B. Ruolo della RSU
• C. Ruolo dei lavoratori
• D. Ruolo del datore di lavoro e dei suoi delegati
• E. Ruolo del medico competente
• Nota a verbale all'articolo 43
Art. 44 - La gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente a livello aziendale
• A. La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

• B. Sistemi di gestione e Responsible Care
• C. Appalti
o Appalti nella grande manutenzione programmata
• D. Analisi dei quasi incidenti
• E. Prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 45 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 46 - Rapporti in impresa
Art. 47 - Inizio e fine del lavoro
Art. 48 - Consegna e conservazione strumenti, utensili e materiale
Art. 49 - Regolamento interno
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
Art. 51 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 52 - Licenziamento per mancanze
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 53 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
Art. 55 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 56 - Indennità in caso di morte
Art. 57 - Trasferimenti di azienda
Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 58 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 59 - Assemblee
Art. 60 - Permessi per cariche sindacali
Art. 61 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 62 - Affissione
Art. 63 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 64 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale
Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 65 - Reclami e controversie
• 1) Controversie individuali e plurime
• 2) Controversia per i provvedimenti disciplinari
• 3) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
Art. 66 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 67 - Condizioni di miglior favore
Art. 68 - Piccole imprese
Art. 69 - Decorrenza e durata
Capitolo XIII - Settori ceramica e abrasivi
Elenco delle norme del Capitolo XIII "Settori Ceramica e Abrasivi" che sostituiscono le corrispondenti norme del presente Contratto
Classificazioni
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni
• Pause retribuite per turnisti

Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 14 - Ferie
Art 16 - Minimi contrattuali
• Elemento Aggiuntivo della Retribuzione
• Norma transitoria
• Note a verbale
• Clausola di salvaguardia
Capitolo XIV - Settori lubrificanti e GPL
Elenco delle norme del presente Capitolo che sostituiscono le corrispondenti norme del Contratto
Art. 4 - Classificazione del personale (ex art, 5 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Artt. 9 e 10 - Maggiorazioni e loro computo (ex artt. 8, 11 e 22 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
• A - Lavoro eccedente, straordinario, festivo e notturno
• B - Orari particolari (lavoro in turni con esclusione del 3x7)
• C - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati (3x7)
Art. 11 - Riposo settimanale - giorni festivi (ex art. 10 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro (ex artt. 7 e 10 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Art. 16 - Minimi contrattuali (ex art 16 GCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
• Elemento Aggiuntivo della Retribuzione per i lavoratori con qualifica di quadro
Art. 17 - Scatti di anzianità (ex art. 18 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Art. 21 - Mensilità aggiuntive (ex art. 19 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Art. 53 - Preavviso di licenziamento e dimissioni (ex art. 36 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Appendice
1) Trattamenti contrattuali biennio 2004/2005
2) Premio applicabile alle imprese fino a 100 addetti in alternativa al premio di partecipazione
3) Linee guida congiunte sul premio di partecipazione
• All. 1 - Esempi di parametri di produttività

• All. 2 - esempi di parametri di andamento economico
4) Commissione nazionale contrattazione: regolamento
• 1) Compiti e Funzioni
• 2) Composizione
• 3) Funzionamento e Svolgimento dell'Attività
• 4) Attività di Segreteria
5) Apprendistato: Aree funzionali e figure professionali settore chimico, chimico- farmaceutico e delle fibre chimiche
6) Apprendistato: Specificità settori ceramica e abrasivi
7) Apprendistato: Specificità settori lubrificanti e GPL
8) Apprendistato Articolo 3 lettera A) del CCNL 12 febbraio 2002
Art. 3 - Contratti di lavoro speciali
• A) Apprendistato

o Periodo di prova
o Durata dell'apprendistato
o Formazione
o Trattamento retributivo
o Durata Trattamento retributivo
o Trattamento economico per malattia e infortunio
o Raggiungimento della qualifica
o Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL
9) Apprendistato linee guida su piano formativo individuale e attestazione dell'attività' formativa - Accordo 4/9/2006
10) Salvaguardia degli impianti: Linee guida
• Premessa
11) Linee guida per la formazione dei componenti la Commissione Ambiente/RLS - Accordo 14/10/1999
12) Linee guida sui criteri di gestione degli appalti
• Premessa

• 1. Valutazione e selezione dei fornitori da parte del committente
• 2. Fase precedente l'inizio dei lavori
• 3. Fase di esecuzione dei lavori
• 4. Conclusione lavori
13) Accordo interconfederale 22 giugno 1995 sul Rappresentante per la Sicurezza in Azienda
14) Disposizioni particolari per gli operatori di vendita già denominati Viaggiatori o piazzisti: Articolo 31 CCNL 20/7/1990
• Art. 31 - Operatori di vendita
15) Personale non soggetto a limitazione di orario – Comunicato congiunto Federchimica, Farmindustria, Fulc sui lavori dell'osservatorio del 10/12/1998
16) Lavoro a cottimo - Articolo 17 del CCNL 4/6/1998
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo

Contratto collettivo nazionale di lavoro industria chimica

Parti stipulanti
Addì 10 maggio 2006, in Roma tra la Federazione nazionale dell'industria chimica […] con la partecipazione di una Delegazione Industriale […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Filcem-Cgil […] con l'assistenza della Segreteria Confederale della Cgil […], la Femca-Cisl […] assistiti dal Segretario Generale della Cisl […], la Uilcem-Uil […] assistiti dal […] Segretario Generale Uil, alla presenza della Delegazione Trattante eletta a Riccione l'8 Novembre 2005, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Errata corrige
1) Contratto collettivo di Lavoro da valere anche per gli addetti alle Industrie cere e lumini - Detergenza - Dielettrici - Dattilografici - Elettrodi di carbone.
2) Tra le parti stipulanti va inserita, dopo la Federazione dell'Industria Chimica, l'Associazione dell'industria farmaceutica Farmindustria […] e con la partecipazione di una delegazione composta dai dottori […]
3) L'Associazione cerai d'Italia […].

Settore cere e lumini
Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente

[…]
Per tutto quanto previsto si intende applicare la normativa del CCNL chimico- farmaceutico del 12- 02- 02.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica chimico- farmaceutica delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL10 maggio 2006

Capitolo I
Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale

Le Parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti l'azione dei propri rappresentati e l'applicazione a tutti i livelli delle norme contrattuali, convengono, alla luce delle esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale quale ambito di conoscenza, analisi e studio, a supporto dell'attività negoziale per assicurare coerenza tra i risultati dell'attività di approfondimento svolta nell'ambito dell'Osservatorio e le impostazioni adattate ai tavoli negoziali.
Le Parti ritengono inoltre necessario rafforzare la loro capacità di sensibilizzazione esterna sulle esigenze settoriali. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso:
- una migliore attività di informazione e indirizzo nei riguardi dei Soggetti Istituzionali, e non, esterni al settore;
- una più incisiva azione delle Parti nell'ambito dell'Osservatorio Permanente per l'Industria Chimica costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. 12/11/1997 e quindi nei confronti delle altre Istituzioni. A tal fine si conviene sulla opportunità di calendarizzare incontri specifici dell'Osservatorio Nazionale prima della realizzazione degli incontri dell'Osservatorio Permanente.
L'Osservatorio contrattuale - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento.
Con riferimento al nuovo regolamento europeo sulle sostanze e preparati Chimici (REACH), al fine di facilitarne l'applicazione, le Parti condividono:
- la costituzione di un apposito gruppo di lavoro che dovrà approfondire le modalità per agevolare le imprese, in modo particolare le PMI, nella gestione dei significativi impatti che l'applicazione del Regolamento comporta sulla loro competitività;
- l'impegno, in considerazione del tessuto produttivo italiano, caratterizzato dalla significativa presenza di imprese di dimensioni medio- piccole, ad agevolare la realizzazione nel nostro Paese di un centro di ricerca per l'analisi delle sostanze ai fini della loro registrazione.
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un ruolo attivo e propositivo delle Parti, anche in collaborazione con le Istituzioni interessate a livello nazionale/regionale.
Con riferimento al D.Lgs. n. 152/06 (c d. Codice Ambientale) le Parti, considerata la valenza dello stesso per lo sviluppo sostenibile del Settore, condividono la costituzione di un gruppo di lavoro, da realizzarsi entro luglio 2006, che dovrà approfondire la materia e monitorarne gli aspetti di maggiore rilevanza per consentire alle Parti firmatarie di fornire a tutti i livelli il proprio contributo per una sua positiva applicazione.
Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale le singole Organizzazioni imprenditoriali con le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL svolgeranno i relativi approfondimenti all'interno di distinti Osservatori.
Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti.
Il sistema dell'Osservatorio si articola sul livello nazionale e territoriale. Le Parti, con l'obiettivo di favorire l'integrazione e il coordinamento tra i due livelli e valorizzare la partecipazione delle rispettive strutture territoriali e delle RSU, definiranno a livello nazionale programmi al fine di:
- migliorare la qualità e la quantità dei dati informativi relativi alle aree territoriali individuate nell'ambito dell'Osservatorio di cui al successivo punto 2);
- monitorare e valutare congiuntamente l'applicazione delle norme del CCNL.
In particolare a livello nazionale e territoriale sarà oggetto di esame congiunto delle Parti quanto segue.

1) Livello nazionale
[…]
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le problematiche occupazionali e della sicurezza derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori e di delocalizzazioni di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive;
- l'andamento della contrattazione di secondo livello e le eventuali iniziative per il suo orientamento;
- le problematiche inerenti l'orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni realizzate a livello aziendale, l'attivazione delle normative contrattuali in argomento;
- le iniziative per promuovere le sperimentazioni di una nuova organizzazione del lavoro nelle imprese che, anche attraverso azioni formative, rendano possibile lo sviluppo della professionalità finalizzata alla piena realizzazione dell'inquadramento.
In questo quadro, in relazione agli sviluppi tecnologici, alla complessità dei processi e degli impianti di produzione, dovranno essere esaminate specifiche soluzioni che, in un'ottica di maggiore efficienza anche organizzativa, consentano lo sviluppo professionale dei lavoratori turnisti preposti a tale attività;
- le normative legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore e sulle normative contrattuali;
- l'elaborazione di linee di azione convergenti finalizzate a promuovere interessi settoriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali e intersettoriali nonché sulla base delle spese complessive di ricerca realizzate e previste nel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni, i necessari interventi legislativi per le realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppo della stessa;
- l'andamento dell'occupazione dell'intero settore con particolare riferimento alle aree di crisi;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto della legislazione vigente. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia. Le Parti inoltre individueranno linee guida per la formazione dei componenti gli eventuali Comitati misti aziendali e quelli territoriali. Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare, ove necessario, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
[…]
- le problematiche inerenti i Comitati Aziendali Europei, realizzando il monitoraggio degli accordi stipulati nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia.
Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale per il settore farmaceutico le Parti costituiscono una specifica sezione per le tematiche inerenti l'attività di informazione scientifica del farmaco che, in incontri semestrali, che si avvieranno a partire dalla seconda metà del 2006:
[…]
- acquisirà informazioni sulla attività formativa svolta anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di tutela della privacy;
- suggerirà sull'insieme delle problematiche esaminate le soluzioni ritenute più idonee all'interno del contenuto professionale.
Le Parti seguiranno l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale ed internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare criteri interpretativi e applicativi delle leggi coerenti con le convergenza strategiche tra le Parti;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di non specifico interesse settoriale.
Sarà inoltre oggetto di confronto congiunto delle Parti lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale. A tal fine le Parti potranno promuovere n partecipare a momenti di confronto, anche sistematico, con le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali degli altri Paesi della U.E. per realizzare obiettivi di reciproca informazione, formulazione di pareri comuni su problematiche d'interesse del settore chimico, supporto all'attività delle Parti sociali per l'implementazione della politica sociale dell'Unione Europea.
Nell'ambito di una Commissione bilaterale saranno avviati a partire da settembre 2006 i lavori per definire una proposta per la revisione del sistema di inquadramento e dei parametri contrattuali.
Tali lavori, che si concluderanno entro giugno 2007, partiranno dalla sintesi condivisa in materia dalle Parti nel seminario congiunto dell'ottobre 2002 e dovranno anche approfondire e valutare:
[…]
- le figure professionali dei lavoratori turnisti a ciclo continuo con ruolo di guida per i quali la responsabilità assume rilevanza e criticità in relazione alla complessità degli impianti;
[…]
- soluzioni specifiche per le PMI che tengano conto, nei contenuti e nelle modalità applicative, della loro realtà operativa/organizzativa.

Le Parti nell'ambito di specifiche Commissioni:
a) verificheranno l'esistenza di aree territoriali nelle quali la presenza di imprese dei settori rappresentati sia caratterizzata da condizioni di omogeneità merceologica, dimensionale, produttiva e organizzativa. L'esito di tale verifica potrà essere funzionale alla sopra richiamata attività delle Parti in materia di politica industriale nonché alla eventuale individuazione di specifiche linee guida per la contrattazione di 2° livello da definire nell'ambito delle articolazioni territoriali dell'Osservatorio che saranno individuate;
b) approfondiranno le tematiche inerenti molestie sessuali e mobbing al fine di definire linee guida in materia;
c) avvieranno i necessari approfondimenti per elaborare riferimenti utili a orientare l'impegno del settore sul tema della responsabilità sociale partendo dalla valorizzazione del modello di relazioni che le Parti si sono date e delle conseguenti scelte contrattuali compiute che testimoniano l'impegno sociale del settore.
Le Parti, anche a prescindere da detti momenti di confronto, raccoglieranno elementi e valuteranno l'andamento delle politiche degli orari di lavoro, della formazione e della salvaguardia delle sicurezza e dell'ambiente adottate negli altri Paesi, con particolare riferimento al settore chimico.
Le Parti negli incontri a livello settoriale valuteranno l'attività dell'Osservatorio a livello territoriale e le modalità per la relativa necessaria implementazione in relazione all'importanza che alcune problematiche rivestono nelle diverse aree a maggior presenza chimica.

2) Livello territoriale
A livello di aree regionali e di aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende - da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio Nazionale:
- sulla base dei dati complessivi annuali sullo previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le problematiche occupazionali e della sicurezza rispetto al territorio derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di delocalizzazioni, di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive. Nell'affrontare tali problematiche verranno attivati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali ed imprenditoriali interessate al fine di ricercare, da un lato, le occasioni di sviluppo e qualificazione dell'imprenditorialità e dell'occupazione del territorio e, dall'altro, salvaguardare le esigenze tecnico- economiche delle imprese;
- le problematiche inerenti l'orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni realizzate a livello aziendale, l'attivazione delle normative contrattuali in argomento;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- l'andamento dell'occupazione anche in rapporto alle tipologie di rapporto di lavoro secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente CCNL;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia. Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici o dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali;
[…]
A livello di aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio Nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende:
[…]
- l'andamento dell'occupazione anche in rapporto alle tipologie di rapporto di lavoro secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente CCNL;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposita Commissione mista, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate.
In relazione a quanto sopra stabilito le Parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.

Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale sono costituite le seguenti sezioni:

A) Sezione sicurezza salute ambiente
Le Parti, riconfermando il comune forte impegno per la massima sicurezza e salute sul lavoro e la compatibilità ambientale delle attività produttive settoriali, convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale.
A tal fine, la Sezione Sicurezza Salute Ambiente, formata da delegazioni delle Parti stipulanti che, previa informazione reciproca, potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire gli approfondimenti richiesti dai temi in esame, perseguirà i seguenti obiettivi:
- promuovere, presso le Autorità competenti, iniziative finalizzate a superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
- individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l'ambiente e la sicurezza nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie, elementi e proposte da fornire anche alle rispettive Confederazioni con riferimento all'esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva responsabilizzazione;
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle imprese, degli RLSSA, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza e salute sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e percorsi formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con il livello territoriale, interconfederale e Fondimpresa.
La realizzazione degli obiettivi indicati viene attuata mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- facilitare l'applicazione delle norme contrattuali e di legge con modalità partecipative attraverso la realizzazione di linee guida per la corretta gestione della sicurezza, salute e tutela dell'ambiente come previsto in premessa al capitolo VIII;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, salute e ambiente, individuando eventuali proposte da sottoporre alle Autorità competenti. Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti dello competenti Autorità locali saranno assunte dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti; in particolare nel caso di problematiche attinenti siti produttivi caratterizzati dalla presenza di stabilimenti multisocietari, comprese le imprese di appalto, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, a livello territoriale saranno ricercati adeguati livelli di coordinamento per l'attuazione di misure di prevenzione, sicurezza e protezione comuni;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia di sicurezza, salute e ambiente;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico:
- problematiche specifiche di comparti merceologici suscettibili di rilevanti conseguenze per i comparti stessi;
- problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni o chiusure di impianti che assumano particolare rilevanza. Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali, questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle loro azioni;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le Istituzioni nazionali;
- costituire un'anagrafe degli RLSSA, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, al fine di agevolare lo scambio di esperienze ed informazioni oltre che informare sull'attività formativa congiuntamente programmata e realizzata e promuoverne la diffusione;
- tenere aggiornata l'anagrafe degli RLSSA sulla base delle comunicazioni delle imprese inerenti le relative elezioni e decadenze;
- aggiornare le linee guida per la formazione del RLSSA, tenuto conto dell'esperienza realizzata, delle innovazioni legislative e contrattuali intervenute in particolare relative al loro ruolo, nonché della necessità di raccordo e coordinamento tra i corsi introduttivi al ruolo di RLSSA e i moduli formativi annuali di 8 ore come previsti al punto 4 dell'articolo 43;
- adeguare i contenuti e le formule operative dei corsi congiunti realizzati a livello nazionale favorendone la diffusione, anche mediante il coinvolgimento delle strutture imprenditoriali e sindacali interessate;
- promuovere la realizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neoassunti, predisponendo apposite linee guida ed orientando opportunamente le imprese ed i lavoratori.
Tale attività di promozione e realizzazione di attività formative sarà svolta in collaborazione can l'Organismo Bilaterale Chimico per la formazione;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese sta con riferimento agli RLSSA, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dalla Sezione dell'Osservatorio. A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali e sindacali territoriali;
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- affrontare in un'ottica preventiva i temi degli incidenti e delle malattie professionali sulla base degli elementi conoscitivi disponibili per individuare possibili aree di miglioramento:
- seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base delle norme nazionali, comunitarie e in mancanza delle tabelle ACGIH. Allo scopo e istituito presso Federchimica un servizio informativo cui le Parti potranno riferirsi per l'acquisizione e l'aggiornamento dei limiti di esposizione ai fattori di rischio di cui sopra. A questo proposito sarà approfondita la possibilità di definire procedure e modalità informative che diffondano tra i lavoratori e i loro rappresentanti la conoscenza e la consapevolezza della validità dell'utilizzo di questo strumento;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento o dall'applicazione delle norme europee individuando, se del caso, iniziative specifiche con l'obiettivo di semplificare e facilitare gli adempimenti connessi con le stesse;
- effettuare entro giugno 2007 i necessari approfondimenti al fine di definire congiuntamente linee guida che aiutino la individuazione a livello aziendale del rischio chimico moderato;
- relativamente al programma Responsible Care realizzare le previsioni di cui al punto B dell'articolo 44 e in particolare:
- prevedere annualmente uno specifico incontro sul Programma Responsible Care dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti e individuazione di possibili aree di intervento di comune interesse anche con riferimento a specifiche situazioni territoriali e a eventuali estensioni dei processi di certificazione,
- definire apposite linee guida che facilitino la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al Programma nell'ambito delle procedure previste a livello nazionale per la sua implementazione a livello aziendale;
- in materia di quasi incidenti definire le modalità dell'informativa da parte del livello aziendale sull'applicazione della norma di cui alla lettera D dell'articolo 44 nonché ricevere e analizzare le informazioni contenute nelle informative stesse.

B) Sezione mercato del lavoro
Le Parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia di mercato del lavoro, riconoscendo:
[…]
- l'opportunità di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più possibile funzionali e adeguati a dare risposte mirate e flessibili in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori;
- l'opportunità di valutare ed approfondire le varie occasioni e tipologie di lavoro indotte anche dall'innovazione tecnologica e da un mercato del lavoro in continua evoluzione, anche da un punto di vista socio culturale, rispetto alla domanda e offerta di lavoro, caratterizzato anche da una accresciuta presenza femminile;
hanno convenuto di dedicare al mercato del lavoro una specifica sezione dell'Osservatorio Nazionale avente i seguenti obiettivi:
- monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso alle diverse tipologie di rapporti di lavoro di cui all'articolo a del presente Contratto;
- sostenere e sviluppare l'utilizza degli stage attraverso opportune azioni tese a diffondere la conoscenza e la concreta praticabilità di questa innovativa opportunità di rapporto con il mondo del lavoro;
- approfondire, alla luce di esperienze realizzate anche in altri settori, le problematiche e le eventuali opportunità e possibilità di sviluppo del telelavoro in ambito settoriale e a monitorarne l'applicazione.

D) Sezione PMI
Le Parti, considerata la rilevanza delle Piccole e Medie Imprese, intendendosi per tali quelle fino a 100 addetti, nel contesto dei settori rappresentati sia per il profilo produttivo sia per quello occupazionale, ritengono opportuno costituire una specifica Sezione dell'Osservatorio Nazionale.
In tale ambito, che potrà avere anche articolazioni territoriali nelle province caratterizzate da una significativa presenza di PMI, saranno approfondite le problematiche e le esigenze specifiche delle PMI nell'intento di contribuire alla ricerca di strumenti e modalità operative utili ad accrescerne competitività, vitalità e dimensione, nel sempre più complesso contesto di mercati e competizione internazionale.
Gli esiti condivisi di tali approfondimenti, sia per quanto concerne gli aspetti di politica industriale sia sotto il profilo della semplificazione normativa e operativa, saranno tenuti in considerazione dalle Parti per le scelte negoziali da realizzare nonché opportunamente evidenziati nell'ambito dell'Osservatorio Permanente per l'industria chimica costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e se dei caso nei confronti di altre Istituzioni.

Parte II - Relazioni industriali a livello aziendale
1) Gruppi industriali

Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area settoriale, articolato in più unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali- ecologiche,
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogali dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
[…]
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste all'articolo 8, parte II, del presente Contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
[…]
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilita, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei gruppi con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- le tipologie di rapporto di lavoro attivate secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente CCNL;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- elementi conoscitivi sui patti formativi di cui alla Parte VII del presente capitolo realizzati nell'impresa;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa del lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali- ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali, per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi comitati misti di lavoro.

2) Imprese/unità produttive con più di 100 addetti
Per le imprese e le unita produttive di cui trattasi, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL assistite dalla RSU:
- le previsioni degli investimenti per i nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali- ecologiche;
[…]
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilita, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà le partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nelle imprese/unita produttive, con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- le tipologie di rapporto di lavoro attivate secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente CCNL;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento dopo periodi di assenza per maternità e paternità;
- elementi conoscitivi sui patti formativi di cui alla Parte VII del presente capitolo realizzati nell'impresa;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.

Parte III - Parte Disabili
Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili secondo le previsioni della Legge n. 68/1999 in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Nel caso in cui l'impresa partecipi ad iniziative promosse in materia nell'ambito dell'Osservatorio, l'attuazione dei progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.

Parte VII - Formazione
Premessa

Le Parti considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.

1. Investimento per la formazione
Con l'obiettivo di promuovere e favorire tale formazione le Parti concordano la possibile utilizzazione di 1,5 giornate di riposi spettanti ai sensi dell'articolo 13 per la partecipazione a progetti formativi:
- collettivi, concordati a livello aziendale e/o territoriale anche secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2;
- individuali, nell'ambito del Patto formativo di cui al successivo paragrafo 3.
Gli accordi aziendali che definiranno i progetti formativi collettivi di cui trattasi prevederanno contestualmente le modifiche necessarie agli orari e alle schematizzazioni di turno già concordate, ferma restando la possibilità dei progetti formativi individuali nell'ambito del Patto formativo di cui al successivo paragrafo 3.
Le imprese concorreranno, in modo paritetico, con ulteriori 1,5 giornate, alla effettiva realizzazione dei progetti formativi di cui sopra.
Le Parti si danno atto che le giornate di formazione di cui ai commi 1 e 3 del presente paragrafo 1 sono da considerare a tutti gli effetti utili ai fini del computo del premio presenza.

2. Formazione continua
L'Organismo Bilaterale per la Formazione Chimica, di cui al successivo paragrafo 5, provvede alla diffusione di significative esperienze e moduli di formazione continua e fornisce informazioni sulle fonti di finanziamento utilizzabili.
Anche sulla base di tali informazioni, appositi piani di formazione continua, possono essere realizzati attraverso:
- iniziative promosse da accordi tra le competenti strutture territoriali mirate ad agevolare la realizzazione di azioni formative di interesse dei lavoratori e delle imprese, in particolare delle PMI,
- azioni concordate a livello aziendale a seguito di rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate congiuntamente alle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive strutture territoriali.
Le iniziative aziendali e territoriali potranno fare riferimento ad accordi quadro realizzati a livello nazionale.
I piani di formazione continua, da pianificare con cadenza annuale, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere:
- le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili con l'attività lavorativa nel caso di coincidenza con l'orario di lavoro,
- l'entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente che, salvo diversa previsione aziendale, non potrà superare il 5% dell'organico (3% per le PMI con un numero di dipendenti fino a 100),
- l'eventuale utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche e di quelle rese disponibili da Fondimpresa,
- la partecipazione, tendenzialmente paritetica, dei lavoratori ai costi di frequenza residui attraverso:
a) quanto previsto al precedente paragrafo 1,
b) l'utilizzazione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali,
- la salvaguardia della non adesione individuale, che dovrà essere valutata dalle Parti.
Le iniziative formative promosse a livello territoriale saranno portate a conoscenza delle imprese e delle RSU direttamente dalle Parti che le hanno concordate.
Entro i termini richiesti le imprese, d'intesa con le RSU, formalizzeranno l'eventuale adesione e tutti gli elementi necessari per la partecipazione.
Le imprese nelle quali non fosse costituita la RSU potranno aderire all'iniziativa con le modalità individuate dagli accordi.
Le imprese, anche per il tramite del livello territoriale, comunicheranno all'OBG i piani di formazione continua realizzati.

3. Patto formativo
Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa predisposta dall'OBC sulle agibilità/opportunità contrattuali concernenti la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo.
Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo, utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di Patto.
Il Patto formativo dovrà prevedere:
- l'impegno dell'impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di formazione continua di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2,
- l'impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso:
- eventuali modifiche dell'orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all'attività formativa,
- la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra- lavoro, entro i limiti previsti ai precedenti paragrafi 1 e 2,
- il rilascio di apposita certificazione predisposta dall'OBC, attestante l'attività formativa alla quale il lavoratore ha partecipato, da utilizzare ad integrazione del proprio curricolo formativo anche in occasione di nuove opportunità di lavoro.
Il Patto formativo sarà operativo e determinerà l'attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore.
È fatta salva per il lavoratore e la RSU, in caso di mancata proposta di Patto formativo da parte dell'impresa, la possibilità di attivare la richiesta di partecipare a specifiche iniziative formative promosse a livello territoriale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto della opportunità che il percorso formativo delineato nel Patto tenga in considerazione, laddove funzionale all'attività e al ruolo ricoperto nell'impresa, le conoscenze connesse con il titolo di studio conseguito.

5. Organismo bilaterale chimico per la formazione continua
Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, convengono che il livello nazionale svolga un ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto, monitoraggio delle attività formative dei livelli aziendali e territoriali oltre che di rapporto con il livello interconfederale.
A tal fine le Parti si impegnano a regolamentare l'attività dell'Organismo Bilaterale entro il 2006 per renderlo operativo dal gennaio 2007.
L'OBC, che si finanzierà attraverso i servizi erogati, ha l'obiettivo di assumere un ruolo di indirizzo, di analisi dei fabbisogni formativi settoriali, di progettazione dell'attività formativa e di formazione degli operatori.
In particolare l'OBC, anche mediante la collaborazione di esperti individuati di comune accordo, è preposto all'attuazione delle seguenti funzioni e compiti:
- tenere rapporti con le Istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla formazione professionale, gli enti bilaterali territoriali e Fondimpresa e le sue articolazioni territoriali;
- portare a conoscenza delle imprese e delle RSU le esperienze di formazione continua più significative realizzate nel settore;
- promuovere, d'intesa con le competenti strutture territoriali, iniziative formative locali fornendo la necessaria collaborazione;
- assistere le imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione continua, anche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata esperienza e competenza;
- definire le modalità, in armonia con quanto previsto in materia dalle norme di legge, per il riconoscimento dell'attività formativa svolta dal lavoratore attraverso la predisposizione di apposita certificazione spendibile anche sul mercato del lavoro;
- collaborare con la Sezione Sicurezza Salute Ambiente dell'Osservatorio nazionale sia per l'adempimento degli impegni formativi sui temi di sicurezza, salute e ambiente sia per la realizzazione della pubblicazione delle linee guida prevista al capitolo VIII del presente Contratto;
- curare la predisposizione di moduli di formazione, anche a distanza, su temi formativi di interesse per i lavoratori dell'industria chimica, farmaceutica e degli altri settori rappresentati;
- realizzare moduli sulle problematiche della chimica da utilizzare per la formazione di formatori e tutors preposti all'erogazione di attività formative per i lavoratori del settore con particolare riferimento a quanto previsto in materia di apprendistato;
- avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblica in materia di formazione;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione sulla formazione continua riguardanti i settori rappresentati;
- predisporre e curare la realizzazione di apposite iniziative formative rivolte alle RSU come previsto al punto 10 dell'articolo 58 del CCNL.
Le Parti si danno atto che per il finanziamento dell'OBC saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che il complesso della normativa del presente capitolo è stato convenuto anche nell'ambito delle deleghe previste dagli articoli 5 e 6 della Legge n. 53/2000.

Parte VIII - Impegni per il settore delle fibre chimiche
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro

Informazioni a livello aziendale/territoriale
Le Parti, in considerazione della opportunità di una adeguata informazione a livello aziendale sulle modalità e grado di utilizzo delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, convengono che semestralmente le imprese informeranno la RSU su:
1. il numero, la tipologia e la finalizzazione dei contratti
2. la durata dei contratti
3. la qualifica professionale dei lavoratori interessati
4. gli interventi formativi realizzati
5. i dati relativi ai contratti confermati
6. le prospettive complessive di stabilizzazione
Nel caso di Gruppi industriali o imprese/unità produttive con più di 100 addetti l'informativa di cui sopra sarà effettuata secondo quanto previsto alla Parte II del CCNL relativa alle relazioni industriali.
Le imprese presso le quali non sono costituite rappresentanze sindacali potranno adempiere all'informativa facendo confluire i rispettivi dati alle sezioni territoriali dell'Osservatorio di cui alla Parte I, punto 2) del CCNL.

A) Apprendistato
Formazione formale

Le Parti condividono la necessità di valorizzare per ogni tipologia di contratto la formazione svolta internamente all'impresa, anche con modalità in affiancamento che andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future disposizioni di legge.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere domandate alla formazione esterna.
In via esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:

a) Tematiche tipiche della formazione interna
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi - Valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica al mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura/Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda - Collocazione del lavoratore nella organizzazione dell'impresa - Comunicazione in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica ed automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.

b) Tematiche demandabili alla formazione esterna
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo - Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese anche sulla base delle linee guida predisposte dall'OBC.

Impresa formativa
L'impresa formativa è quell'impresa che in relazione alle proprie risorse è in grado di esprimere una capacità formativa interna. Per essere considerata tale dovrà quindi disporre di locali idonei alla finalità formativa, essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire competenze. In relazione a ciò risulta determinante la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate che sarà riferimento e supporto per l'apprendista.

Apprendistato professionalizzante
c) Formazione

In relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le Parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche on the job e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor;
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati nell'ambito dei moduli predisposti dall'OBC possono erogare la formazione interamente al loro interno;
3) le 120 ore annue di formazione (interna/esterna) previste dal D.Lgs, n. 276/03 devono intendersi come annue medie.
Nell'ambito dell'OBC saranno definite linee guida per la formazione sia interna sia esterna all'impresa e in particolare si curerà la predisposizione di moduli formativi della durata di 8 ore per i tutors aziendali mirati a trasferire competenze inerenti il contesto normativo di riferimento e la metodologia (capacità relazionali/coaching).
Tali corsi potranno essere differenziati in relazione alla tipologia di apprendistato e alle caratteristiche dei lavoratori da seguire.
Un tutor formato attraverso il corso specifico predisposto dall'OBC potrà trasferire le competenze acquisite ad altro tutor in ambito aziendale.

d) Tutor aziendale
Il tutor aziendale ha il compito di:
- partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell'apprendista
- facilitare l'apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi (nella formazione formale e non formale)
- facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze
- assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale
- facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale
- al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
Il tutor designato dall'impresa partecipa all'attività formativa realizzata direttamente dall'OBC o ad altra attività formativa realizzata anche a livello aziendale, che sia comunque coerente con le linee guida in materia dell'OBC.
In attesa della definizione entro il 2006 da parte dell'OBC di quanto di sua competenza, in via transitoria, il tutor potrà essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento superiore rispetto a quello di destinazione dell'apprendista.

e) Piano formativo individuale
Il Piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione e quelle già possedute.
Tale piano formativo individuale dovrà:
1) essere coerente con il profilo formativo di riferimento,
2) delineare il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con il profilo formativo di riferimento e con le competenze possedute,
3) indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro e l'articolazione della formazione formale,
4) contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste.
Il Piano formativo individuale verrà allegato al contratto di apprendistato, formandone parte integrante e sostanziale.

f) Valutazione e certificazione degli esiti formativi
In attesa delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente la formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.

Profili formativi e figure professionali nell'ambito delle aree funzionali
I profili formativi individuano le competenze necessarie alle figure professionali contrattualmente individuate nell'art. 4 del CCNL.
Tali competenze, che devono essere conseguite mediante l'esperienza di lavoro e l'attività formativa formale articolata dal Piano formativo individuale, sono suddivise in:

A) competenze professionali generali di carattere trasversale e comuni a tutte le figure professionali,
B) competenze specifiche caratteristiche e proprie delle aree funzionali di seguito individuate per il settore chimico, chimico- farmaceutico e delle fibre chimiche:
1. Ambiente, Sicurezza, Qualità […]
5. Manutenzione […]
7. Risorse umane e Organizzazione […]
8. Produzione […]
9. Ricerca, Tecnologia e Sviluppo […]
10.Servizi vari […]
Per una più agevole applicazione della presente norma, in appendice 5 al CCNL è riportata la tabella riassuntiva delle figure professionali contrattuali articolate nelle sopra riportate aree funzionali.
Le competenze necessarie al raggiungimento del profilo professionale prescelto e riportate nel Piano formativo individuale devono essere individuate all'interno di quelle di seguito riportate e modulate in relazione alla attività da svolgere, al ruolo da ricoprire nella struttura organizzativa e alle caratteristiche dimensionali e merceologiche dell'impresa.

A) Competenze professionali generali settore chimico, chimico- farmaceutico e delle fibre chimiche
[…]
- Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi
- Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e aziendali del rapporto di lavoro
[…]
- Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispostivi di protezione individuale
[…]

B) Competenze professionali specifiche settore chimico, chimico-farmaceutico e delle fibre chimiche
1. Area funzionale Ambiente, Sicurezza, Qualità

Ambiente e Sicurezza
- Conoscere l'organizzazione della produzione
- Conoscere le normative di riferimento in materia di autorizzazioni e permessi, rapporti con gli Enti esterni e con i differenti interlocutori aziendali (per esempio medico competente, RSPP, RLSSA)
- Acquisire metodi e tecniche per individuare, analizzare e valutare i fattori di rischio
- Conoscere e sapere applicare le procedure aziendali ed i sistemi di gestione della sicurezza ed i piani di emergenza
- Conoscere elementi di pronto soccorso

Qualità
[…]
- Acquisire tecniche per effettuare le verifiche, l'individuazione delle non conformità e per la gestione delle azioni correttive

2. Area funzionale Amministrazione/Controllo/Sistemi informativi [...]
3. Area funzionale Ingegneria

[…]
- Conoscere gli aspetti legislativi relativi alla messa a norma degli impianti
[…]

4. Area funzionale Logistica
Approvvigionamenti
- Acquisire tecniche e conoscere strumenti relativi a:
- magazzino e stoccaggio
[…]
- Conoscere le modalità per la conservazione e la distribuzione dei materiali affidati

Pianificazione [...]
Trasporti
- Acquisire tecniche e conoscere strumenti relativi a:
- gestione dei mezzi di trasporto
[…]

5. Area funzionale Manutenzione
- Conoscenza di base di organizzazione della produzione
- Conoscere le tipologie dei materiali utilizzati, degli strumenti e delle tecniche di lavoro applicate
- Conoscere e sapere applicare i criteri di gestione osservanti efficienza - costi - qualità - sicurezza e acquisire le relative tecniche aziendali per la gestione (per esempio delle anagrafiche materiali, delle scorte dei pezzi di ricambio per la manutenzione, della pianificazione degli acquisti)
- Conoscere le logiche della manutenzione preventiva
- Conoscere le procedure di controllo per la sicurezza degli impianti

6. Area funzionale Commerciale/Marketing [...]
7. Area funzionale Risorse umane e Organizzazione

- Acquisire una significativa conoscenza della struttura e dell'organizzazione aziendale
- Acquisire una adeguata conoscenza delle norme legislative in materia di diritto del lavoro e delle norme contrattuali collettive […]
- Acquisire tecniche per:
[…]
- l'analisi dei bisogni formativi e la gestione dei piani di formazione

8. Area funzionale Produzione
- Acquisire un'approfondita conoscenza dell'organizzazione aziendale della produzione
- Conoscere i prodotti e i processi di produzione
- Acquisire tecniche per:
- la pianificazione della produzione
- la gestione degli ordini di lavoro e delle commesse
- la gestione degli appalti
[…]
- Conoscere le norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza, salute e ambiente connessa con il processo produttivo e conoscere e sapere applicare le specifiche procedure aziendali

9. Area funzionale Ricerca, Tecnologia e Sviluppo [...]
10.Area funzionale Servizi vari

- Conoscere elementi di pronto soccorso
[…]

11.Area funzionale Commercia/Vendite [...]
12.Area funzionale Informazione medico- scientifica
[...]

B) Contratto di inserimento
[…]
In relazione a tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e all'Accordo Interconfederale del 11 febbraio 2004 tranne per quanto di seguito previsto.

2. Elementi caratterizzanti il contratto
Il contratto individuale di inserimento/reinserimento dovrà contenere i seguenti elementi:
[…]
e) la descrizione dell'attività da svolgersi;
[…]
g) l'indicazione del trattamento economico e normativo;
h) il progetto individuale di inserimento o reinserimento. In particolare la durata della formazione, la tipologia della formazione - formazione esterna/interna che dovrà prevedere 32 ore prevalentemente dedicate, in relazione all'attività da svolgere, alle tematiche della sicurezza - i contenuti formativi, le modalità di erogazione della formazione, il luogo di svolgimento della formazione.

C) Contratto a tempo determinato
[…]
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell'impresa.
[…]

D) Contratto di somministrazione a tempo determinato
In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge è ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa.
[…]
Ai fini della informativa da rendere alle RSU inerente l'utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato si richiamano le norme già definite nel presente art. 3 in premessa.
[…]
Il prestatore di lavoro in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente connessi alle attività poste in essere e addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è assunto in conformità alle disposizioni recate nel D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'impresa, in ogni caso, osserverà anche nei confronti dei prestatori di lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Ai lavoratori somministrati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, compete un trattamento economico e normative complessivamente non interiore a quello dei dipendenti di pari livello operanti nell'impresa.
Le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 non potranno stipulare contratti di somministrazione.

Capitolo III - Classificazione del personale
[…]
Per l'attuazione delle nuove configurazioni organizzative è possibile la sperimentazione ed è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la RSU. Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di due mesi.
Le nuove configurazioni organizzative potranno prevedere nuovi profili professionali che saranno inquadrati nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti qualora non espressamente previsti nei profili contrattuali.
L'impresa adotterà definitivamente l'eventuale sistema Sperimentato dopo un esame dei risultati con la RSU, assistita dai componenti del gruppo dei lavoratori interessati.
Le Parti dichiarano inoltre che l'inserimento nell'organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire, a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell'efficienza.
[…]

Art. 7 - Modalità per la ricollocazione dei lavoratori inidonei
In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro in orario notturno o alla mansione specifica, il lavoratore sarà adibito ad altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili, applicando le vigenti previsioni contrattuali in materia di mobilita/passaggio di mansioni (articoli 5 e 6 del CCNL).
Nel caso in cui non fossero esistenti e disponibili all'interno dell'impresa mansioni equivalenti, al fine di salvaguardia del posto di lavoro e col formale consenso del lavoratore, resta ferma la possibilità di demansionamento su posizioni di lavoro esistenti e disponibili in altre categorie.
Al fine di agevolare la ricollocazione dei lavoratori sia internamente sia esternamente all'impresa, le Parti considerano opportuna l'attivazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, di adeguati percorsi formativi.

Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 8 - Orario di lavoro
Parte I
Premessa

- La durata normale dell'orario è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
- Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi di orario che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone tutte le opportunità.
- I regimi di orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini tecnico- organizzativi.
- In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che la durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico- organizzative settoriali su un periodo di 12 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie.
- i diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro specifiche finalità.

A) Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze.

B) Orari annui di lavoro
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2x5 e 2x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio settimanale e di 37 ore e 45 minuti.

Specificità settoriali: Ceramica e Abrasivi
- giornate lavorative annue: 249
- orario di lavoro medio settimanale: 38 ore

2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori tornisti 3x5 e 3x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 13, è di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo dello festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.

Specificità settoriali:
1) Ceramica e Abrasivi
- giornate lavorative annue: 249
- orario di lavoro medio settimanale: 38 ore

2) Lubrificanti e GPL
- giornate lavorative annue: 247

3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a otto ore giornaliere.
[…]
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia godimento di tre settimane pro-capite di ferie in un periodo di quattro mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
L'utilizzazione delle giornate di prestazione dovute annualmente dal lavoratore turnista, eventualmente non ricomprese nello schema di turno adottato nell'impresa, sarà contrattata a livello aziendale e dovrà essere funzionale alle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell'impresa.
[…]
Fermo restando quanto previsto alla lettera A) del presente articolo 8, fatte salve situazioni non prevedibili, la sostituzione di lavoratori turnisti a ciclo continuo dovrà prevedere un periodo di affiancamento tra lavoratore in uscita e lavoratore in entrata adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e qualità della prestazione.
A livello aziendale sarà effettuata una verifica con cadenza semestrale su quanto sopra.

C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare quanto segue.
1) Orari settimanali realizzati su un arco di norma di cinque giorni, oppure di quattro o sei giorni, di durata compresa tra 37 h e 45 m e 40 h medie settimanali.
2) Orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di dodici.
Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del nuovo programma.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
In relazione a esigenze organizzative non prevedibili i sopra indicati tempi dedicati alla contrattazione saranno dimezzati, fermo restando che saranno ricercate le modalità necessarie a realizzare un completo e corretto confronto.
Nell'ambito di quanto sopra previsto, per quanto concerne le PMI, il confronto, tenuto conto delle loro caratteristiche, dovrà essere realizzato in tempi ulteriormente ridotti.

D) L'orario di lavoro programmato, giornaliero, settimanale e pluriperiodale, sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.

E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
In applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 è convenuto quanto segue:
[…]
2) A far data dal 1 giugno 2006 le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dall'articolo 9 e, secondo quanto previsto dal successivo punto 3), con una delle seguenti opzioni:
- 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi
- 100% di riposi compensativi
- 100% di quote orarie retributive
3) Il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito alle opzioni di cui al precedente punto 2)
I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore di cui alla successiva lettera F). La corresponsione delle quote retributive avverrà nel mese di competenza.
Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non avvenga si intenderà confermata per l'anno successivo l'opzione in essere.
4) Nelle ipotesi di orari pluriperiodali di cui alla lettera C), punto 2), non costituisce prestazione eccedente o straordinaria quella calendarizzata attuata oltre l'orario medio settimanale che realizzi corrispondenti compensazioni nell'ambito del calendario di lavoro definito.
5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale. Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte nell'ambito dei regimi di orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
7) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonché lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le prestazioni eccedenti o straordinarie - fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) - nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
8) Nel caso di regimi di orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto 5).
Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite con cadenza quadrimestrale.
Le Direzioni aziendali entro il mese di novembre forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni di cui ai commi precedenti.

F) Conto ore individuale
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, convengono di istituire il "conto ore".
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lettera E), punti 2) e 3), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l'anno successivo a quello di maturazione è legittimo considerare utile per la fruizione stessa un ulteriore anno purché le relative intese per la programmazione dei riposi si realizzino entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori, oltre che per l'attività formativa di cui alla Parte VII, potranno utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità personali e familiari

A livello aziendale):
- saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al monitoraggio dell'andamento del "conto ore" e ad un esame congiunto sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale finalizzato all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione;
- sarà realizzata una informativa complessiva annuale in merito all'andamento del conto ore e alle opzioni esercitate dai lavoratori.
Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per la utilizzazione dei riposi accantonati.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.

H) Lavoro notturno
[…]
2) In caso di introduzione del lavoro notturno, secondo quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. n. 66/2003, l'impresa informerà preventivamente, anche nell'ambito di appositi incontri, la RSU costituita nell'unità produttiva sulle ragioni tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro dell'adozione del nuovo orario di lavoro e l'impatto sui lavoratori.
La fase di confronto va conclusa entro 15 giorni di tempo dall'informativa e per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di mancanza di RSU l'informativa deve essere inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatane del presente CCNL per il tramite della locale Associazione territoriale e il relativo confronto dovrà esaurirsi entro 10 giorni dall'informativa. Per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di rispetto della suindicata procedura l'informativa annuale periodica alla Direzione Provinciale del Lavoro competente non dovrà essere inviata.
3) In relazione all'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in caso di inidoneità al lavoro in orario notturno si richiama quanto previsto all'articolo 7 del presente Contratto.

L) Lavoro a turni
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'impresa.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
Nel caso di cui sopra e qualora situazioni eccezionali lo richiedessero ove il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire interamente del periodo di riposo giornaliero è possibile derogare alle previsioni dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 relativo al periodo minimo di 11 ore di riposo.
Tale deroga è inoltre consentita alle condizioni di legge in termini di riposi compensativi, in caso di prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità, come definita a livello aziendale, per emergenze.
Quanto sopra non intende modificare prassi aziendali in atto.
[…]

Dichiarazione delle Parti stipulanti
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Parte I del presente Contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
[…]

Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni
Specificità settoriali: Fibre

Le Parti si danno atto che l'indennità in cifra per le prestazioni effettivamente svolte in turno non viene corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore Fibre.

Art. 11 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimane soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di logge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Art. 14 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente Contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Art. 31 - Telelavoro
1) Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti.
2) Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici.
Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3) Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, informatori scientifici del farmaco, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela ecc.
Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
4) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
[…]
6) Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
7) Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall'art. 8 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.
8) Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili.
In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
[…]
12) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 32 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di sei giorni.

Art. 35 - Permessi
C) Permessi per donatori di midollo osseo

Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione riceverà, per tre giorni di permesso a partire dal giorno della donazione, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto.

Nota a verbale
In materia di permessi si richiamano anche le norme di legge ed in particolare:
- D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- Legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento del tempi delle città";
- Legge 6 marzo 2001 n. 52 "Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo";
- Logge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge 26 giugno 1990 n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della Legge 22 dicembre 1975 n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Art. 40 - Malattia e infortunio
A) Assenza dal lavoro

In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 41 - Trattamento per maternità e paternità
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, il presente articolo disciplina i trattamenti da corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori durante i periodi di assenze per maternità, paternità o congedi parentali.
[…]
Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 9 della legge 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, potranno promuovere l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, paternità o per congedi parentali attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale.
[…]

Capitolo VIII - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente
Premessa
Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo delle attività produttive e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
L'obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio.
Le Parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo:
- l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale quali ISO 4000 e OHSAS 18000, EMAS, Responsible Care;
- l'applicazione delle norme contrattuali e di legge con modalità partecipative attraverso la realizzazione di linee guida per la gestione della sicurezza, salute e tutela dell'ambiente che riguarderanno i ruoli dei soggetti individuati all'articolo 43 (lavoratori, datore di lavoro e suoi delegati, RLSSA, RSU, medico competente) e la riunione periodica come indicato alla norma transitoria alla lettera A dell'articolo 44.

Sviluppo sostenibile e strategia ambientale
Le Parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come l'integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica, della protezione ambientale e della equità sociale, è il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale.
Tale strategia nasce da un metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, attuato in tutto il settore, e sopportato da un ulteriore miglioramento della qualità del rapporto a tutti i livelli che consenta la valorizzazione dell'impegno ambientale dell'impresa.
Il rapporto tra tutti i soggetti interessati deve quindi essere basato sulla coerenza di comportamenti, sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione.
La gestione a tutti i livelli di una coerente strategia ambientale comporta la considerazione di tutti i soggetti che sono portatori di interesse nei confronti dell'impresa. In questo senso le Parti valutano come particolarmente rilevante coniugare le esigenze di salute e sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di occupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle imprese.
La crescita di consapevolezza della rilevanza di tali tematiche nei luoghi di lavoro è un obiettivo delle Parti da raggiungersi sia mediante l'interlocuzione attiva e propositiva tra la Direzione aziendale, i lavoratori e i loro rappresentanti, nell'ambito del rispettivi ruoli come di seguito specificato, ispirata a criteri di partecipazione e ad una corretta gestione delle problematiche connesse alla sostenibilità, sia mediante le opportune iniziative informative/formative e di implementazione e di sviluppo di sistemi di gestione.
In tal senso le imprese forniranno ai lavoratori e ai loro rappresentanti gli elementi necessari alla corretta comprensione e partecipazione ai programmi di miglioramento e alle iniziative correlate quali implementazione di sistemi di gestione, bonifiche dei siti, risparmio energetico, attività formative ed altro come di seguito specificato.

Art. 43 - I principali soggetti per la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente e livello aziendale
Tra i soggetti che contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente vi sono i lavoratori e i loro rappresentanti, il datore di lavoro e i suoi delegati, il medico competente.
I contenuti principali dei loro rispettivi ruoli, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge, sono di seguito evidenziati.

A. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA)
In armonia con la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 è istituito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente che subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla sopra citata norma e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/Commissione Ambiente.

1. Ruolo e attribuzioni
Fermo restando che all'RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le Parti riconoscono che, l'RLSSA è tra i soggetti determinanti per una strategia basata sulla sostenibilità; lo stesso deve essere in grado di assolvere il suo ruolo in materia di sicurezza, salute e ambiente attraverso un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il raggiungimento degli stessi.
L'RLSSA deve essere adeguatamente supportato attraverso la necessaria attività formativa e informativa e allo stesso sono assicurate le condizioni:
- per l'adeguato svolgimento della propria attività anche con l'accesso a strumenti informatici in relazione alle situazioni aziendali,
- per la gestione delle agibilità previste dal D.Lgs. n. 626/1994, dall'Accordo Interconfederale 22/6/1995 e dal presente CCNL in relazione alla situazione di fatto.
L'RLSSA può concordare con la Direzione aziendale progetti o programmi di particolare rilevanza per i quali saranno convenute le necessarie agibilità. In tale ambito, qualora si concordi sulla necessità di effettuare indagini ambientali o sui lavoratori esposti l'impresa assumerà a proprio carico i relativi costi.
L'obiettivo di estendere e migliorare la partecipazione dell'RLSSA ed in generale la collaborazione sui temi di salute sicurezza e ambiente è una priorità.
In particolare sui temi connessi con la salvaguardia dell'ambiente e con il rapporto col territorio, l'esperienza settoriale ha mostrato la possibilità di raggiungere significativi risultati in relazione alla capacità delle Parti a livello aziendale e territoriale di definire obiettivi comuni, strategie congiunte e realizzare azioni coordinate.
Al fine di sviluppare il necessario coinvolgimento e migliorare la collaborazione attiva e propositiva in particolare sui temi della tutela dell'ambiente l'RLSSA è informato attraverso specifici incontri:
- sugli obiettivi di miglioramento e sul livello e la natura degli investimenti,
- sulle iniziative di bonifica dei siti, su quelle di risparmio energetico e di miglioramento delle prestazioni ambientali, sui sistemi di monitoraggio aziendali richiesti dalle Autorità competenti, di iniziative di integrazione tra i sistemi di monitoraggio e di certificazione del sistema di gestione,
- sulle iniziative di valutazione e gestione degli aspetti di salute sicurezza e ambiente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (product stewardship).

2. Numero di RLSSA
I lavoratori, in tutte le imprese o unità produttive, all'atto della elezione della RSU eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 (RLSSA) nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- da 6 a 9 rappresentanti nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Le imprese informeranno la Sezione Sicurezza Salute Ambiente dell'Osservatorio Nazionale sia della elezione sia della decadenza dei singoli RLSSA con le modalità che saranno concordate nell'ambito della competente sezione dell'Osservatorio.

3. Permessi retribuiti
Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'RLSSA, oltre ai permessi retribuiti spettanti se componente della RSU, potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a:
- 40 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 80 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 120 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- 240 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.
Il monte ore annuo complessivo come sopra individuato sarà utilizzato dai singoli RLSSA in relazione alle specifiche necessità anche in modo non uniforme tra gli stessi. A fronte di situazioni particolari potranno essere concordate attività specifiche da sostenere anche attraverso la flessibilità dell'utilizzo del monte ore in tutto il triennio di riferimento per la durata dell'incarico di RLSSA. L'utilizzo di tale flessibilità non potrà essere superiore al 50% del monte ore annualmente previsto.

4. Formazione
L'RLSSA si rende disponibile all'effettuazione della necessaria attività formativa e le imprese la attuano come previsto dalle norme di legge e dal presente Contratto, seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale dell'Osservatorio.
Qualora le imprese per tale formazione non si avvalgano dei percorsi formativi, articolati su un corso introduttivo al ruolo e su successivi moduli annuali di 8 ore, curati congiuntamente da Federchimica e dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte dell'RLSSA, della RSU e delle strutture territoriali/regionali coerenti comunque con le linee guida del livello nazionale, nonché gli eventuali adattamenti dei citati moduli per renderne possibile l'adozione.
In considerazione della particolare rilevanza settoriale delle problematiche di sicurezza, salute e ambiente è funzionale agli obiettivi di formazione del RLSSA:
- proseguire e migliorare le iniziative territoriali già attivate in alcune aree a maggiore vocazione chimica relativamente ai corsi introduttivi al ruolo di RLSSA aggiornando, di intesa con il livello territoriale interessato, le modalità organizzative e i contenuti dei corsi stessi;
- realizzare moduli formativi annuali aggiuntivi a quanto previsto al precedente alinea della durata di 8 ore con l'obiettivo di sviluppare nell'RLSSA una adeguata consapevolezza del proprio ruolo, migliorarne le capacità di gestione del processo comunicativo oltre che di fornirlo degli opportuni elementi conoscitivi per affrontare in un modello partecipativo le diverse situazioni nelle quali lo stesso viene a operare.
I moduli formativi annuali di 8 ore di cui al precedente punto potranno anche essere organizzati in relazione alle specifiche necessità di aggiornamento o approfondimento a livello aziendale con oggetto, a titolo esemplificativo, le recenti innovazioni legislative e conoscenza di buone pratiche, approfondimento dei rapporti tra aspetti ambientali ed economici, nonché altre materie concordemente individuate nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
Le Parti al fine di informare e promuovere l'attività formativa programmata e realizzata congiuntamente, oltre che agevolare lo scambio di esperienze e informazioni tra RLSSA di differenti siti si attiveranno nell'ambito dell'Osservatorio per la costituzione di una anagrafe delle stesse a livello nazionale nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Per la realizzazione dell'attività formativa congiunta di cui sopra sono applicabili le previsioni contrattuali di cui alla Parte VII del presente Contratto e sono riconosciuti specifici permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto 3.

Dichiarazioni a verbale alla lettera A
1) Nelle imprese o unità produttive nelle quali alla data del 20 settembre 1995 operava una Commissione Ambiente costituita ai sensi dell'art. 45 del CCNL 19 marzo 1994 composta anche da lavoratori non appartenenti alla RSU, i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri previsti al punto 2 della lettera A del presente articolo, fino a due Rappresentanti per la sicurezza non appartenenti alla RSU, purché non si superi complessivamente il numero dei componenti la Commissione Ambiente alla suddetta data del 20 settembre 1995.
2) Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicano le specifiche norme previste dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 (Cfr. appendice 13)

B. Ruolo della RSU
Migliorare il livello di informazione e di coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della sicurezza, salute e ambiente costituisce anche per l'RSU un obiettivo fondamentale e per il suo conseguimento è necessario uno stretto coordinamento informativo tra RSU e RLSSA nonché un fluido rapporto tra gli stessi e la Direzione aziendale.
In particolare, al fine di consentire alla RSU di svolgere nel modo più appropriato il proprio ruolo negoziale, è necessario realizzare una costruttiva interlocuzione tra RSU e Direzione aziendale partendo da una adeguata informazione sugli obiettivi che si intendono raggiungere in materia di sicurezza, salute e ambiente (per esempio relativamente a prodotti, tecnologie, infrastrutture e razionale utilizzo delle risorse) e le relative modalità e tempistiche delle azioni conseguenti.
A tal fine la Direzione aziendale, l'RLSSA e l'RSU si incontreranno almeno annualmente, successivamente alla riunione periodica di cui alla lettera A dell'articolo 44, per definire le modalità informative ai lavoratori delle risultanze della stessa.
Nell'eventualità in cui i programmi di miglioramento in materia di sicurezza, salute e ambiente comportino ricadute occupazionali e/o di tipo organizzativo, le stesse saranno valutate tra Direzione aziendale e RSU.

C. Ruolo dei lavoratori
Le Parti ritengono opportuno migliorare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza salute e ambiente.
In questo senso è necessario sviluppare a livello aziendale la consapevolezza che ogni singolo contribuisce al miglioramento continuo con il suo impegno attivo e partecipativo e con i propri comportamenti che devono essere coerenti alla sua formazione ed alle informazioni e istruzioni ricevute.

D. Ruolo del datore di lavoro e dei suoi delegati
Il Datore di lavoro, direttamente o indirettamente, ha il dovere di assumere tutte le misure necessarie - in forza delle norme di legge o contrattuali - per la sicurezza dei lavoratori e salvaguardia della loro salute, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata, adottando le relative misure preventive.
In particolare il Datore di lavoro, con l'obiettivo di realizzare il continuo miglioramento in materia di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente, si attiva per agevolare il raggiungimento di modalità di comportamento ispirate a logiche di partecipazione e responsabilità ambientale da parte di tutti i soggetti coinvolti a livello aziendale e per l'opportuno rapporto con il territorio.

E. Ruolo del medico competente
Le Parti ritengono fondamentale il ruolo del Medico competente nell'individuazione e nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sul luogo di lavoro, salvaguardia della salute e tutela dell'ambiente. È quindi necessario evidenziare l'apporto dato dal medico competente al processo di miglioramento continuo utilizzando al meglio le sue capacità professionali e di comunicazione anche attraverso:
- la collaborazione all'individuazione e valutazione dei rischi;
- la collaborazione alla attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- la disponibilità, secondo modalità definite a livello aziendale, anche in relazione alla natura del rapporto intercorrente tra impresa e medico competente, sia a incontri e sopralluoghi specifici sui luoghi di lavoro, da effettuarsi anche con l'RLSSA e i servizi aziendali preposti, sia a essere contattato dai singoli lavoratori in merito agli aspetti correlati ai rischi professionali connessi alla propria attività lavorativa;
- la disponibilità ad una adeguata informativa sui motivi, criteri e modalità della sorveglianza sanitaria, anche in relazione alla opportunità di effettuare esami sanitari e accertamenti aggiuntivi a quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Nota a verbale all'articolo 43
I lavoratori, i loro rappresentanti nonché gli esperti che eventualmente li assistono sono tenuti a non rivelare a terzi notizie e informazioni, ricevute dall'impresa e qualificate dalla stessa, nel suo legittimo interesse, come riservate. Tale divieto permane anche successivamente alla risoluzione del rapporto e/o alla scadenza del termine del mandato.

Art. 44 - La gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente a livello aziendale
A. La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

La riunione periodica prevista dalle norme di legge (articolo 11 D.Lgs. n. 626/1994) è un momento fondamentale del processo di miglioramento continuo e a tal fine la partecipazione dell'RLSSA alla stessa deve essere adeguatamente preparata fornendo preventivamente le necessarie informazioni e in particolare quelle utili a comprendere il documento di valutazione del rischio.
Nel corso della riunione periodica, oltre a quanto previsto in forza delle norme di legge, l'impresa fornirà informazioni riguardo agli aspetti ambientali significativi anche sulla base delle attività di monitoraggio previste a seguito di iniziative aziendali volontarie quali adozione/certificazione di sistemi di gestione o partecipazione al programma Responsible Care.
A seguito della riunione periodica e sulla base delle risultanze della stessa, come previsto dalla lettera B del precedente articolo 43, Direzione aziendale, RLSSA e RSU definiranno i termini e le modalità per la corretta informazione ai lavoratori, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche delle imprese, anche mediante la formulazione di un idoneo documento congiunto o una apposita riunione annuale congiunta che abbia l'obiettivo del coinvolgimento di tutti i lavoratori nell'impegno sul temi della sicurezza e della tutela dell'ambiente.
Ove tale riunione si tenesse durante l'orario di lavoro, per durate superiori ad un'ora, sarà utilizzato il monte ore annuo di cui all'articolo 59 del presente Contratto. Le Parti concordano che nel caso in cui tale monte ore fosse già stato esaurito sarà possibile l'utilizzo di una ulteriore ora con diritto alla retribuzione.
Inoltre, qualora fosse ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, Direzione aziendale, RLSSA e RSU, anche con il supporto delle rispettive Organizzazioni, potranno definire posizioni congiunte sui temi di reciproco interesse in materia di ambiente e sicurezza da illustrare nell'eventuale confronto con le Istituzioni pubbliche e la cittadinanza.
Norma transitoria
Le Parti, considerata l'importanza di una coerente applicazione, con modalità partecipative in tutto il settore, delle norme contrattuali di cui al precedente punto, convengono sulla opportunità che nella pubblicazione relativa alla corretta gestione della sicurezza, salute e tutela dell'ambiente siano definite apposite linee guida su modalità/contenuti relativi a:
- realizzazione della riunione periodica,
- elaborazione del documento di valutazione del rischio,
- informazione ai lavoratori e eventuale rapporto con il territorio.

B. Sistemi di gestione e Responsible Care
Le Parti considerano funzionale al raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento continuo la presenza e lo sviluppo in forma volontaria nelle imprese dei sistemi di gestione, oltre a quelli previsti dalla legge, e sono quindi impegnate nella loro più ampia diffusione.
Tale diffusione può essere adeguatamente sostenuta attraverso la valorizzazione nei confronti di tutti i soggetti esterni all'impresa:
- dell'impegno nella applicazione dei vari sistemi di gestione e nella loro progressiva integrazione;
- della partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al processo di miglioramento continuo;
- della formalizzazione del sistema di gestione prescelto a livello aziendale;
- della eventuale certificazione del sistema di gestione.
In quest'ottica le Parti, tenuto conto dell'Accordo del 29 gennaio 2004, valutano positivamente il Programma Responsible Care per la:
- testimonianza del contributo dell'industria chimica allo sviluppo sostenibile;
- dimostrazione della capacità di realizzare miglioramenti continui sui temi della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- realizzazione di una comunicazione chiara ed aperta con lavoratori, Istituzioni, Pubblica Amministrazione, comunità, consumatori e altri portatori di interesse su questi temi.
Al fine di incrementare il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai vari livelli nella fase di raggiungimento degli obiettivi del Programma, le Parti convengono:
- la partecipazione costante di 1 rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil in qualità di invitati alle riunioni della Commissione Direttiva di Responsible Care;
- la partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali alla Conferenza annuale dei Coordinatori di Responsible Care e alla Presentazione del Rapporto Annuale Responsible Care;
- di realizzare annualmente, all'interno della Sezione Sicurezza Salute Ambiente dell'Osservatorio nazionale, uno specifico incontro sul Programma Responsible Care dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti e individuazione di possibili aree di intervento di comune interesse anche con riferimento a specifiche situazioni territoriali e a eventuali estensioni dei processi di certificazione;
- di realizzare specifiche iniziative congiunte per la valorizzazione e diffusione del Programma a vari livelli;
- di definire apposite linee guida che facilitino la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al Programma nell'ambito delle procedure previste a livello nazionale per l'implementazione a livello aziendale del Programma stesso.

C. Appalti
Per la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente nel caso di opere e di servizi conferiti in appalto si richiamano le specifiche linee guida riportate in allegato al presente Contratto (cfr. appendice 12).

Appalti nella grande manutenzione programmata
Per grande manutenzione, si intende un intervento - che abbia la finalità di eliminare le anomalie di funzionamento, riparare un guasto o ripristinare/mantenere le condizioni operative iniziali - caratterizzato da una fermata prolungata su impianto o sezione di impianto che comporti in fase di preparazione, durante la fermata stessa e nella successiva fase di riavvio, necessità di:
- variazioni organizzative significative sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi nei reparti interessati lavoratori di tali reparti svolgono mansioni diverse da quelle normalmente assegnate);
- rilevanti modifiche sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori normalmente applicate nel luogo di lavoro.
L'attività di grande manutenzione programmata, compresa quella conferita ad imprese terze, sarà oggetto di confronto preventivo tra l'impresa e l'RLSSA e per la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente è previsto quanto segue:
- selezione e riconferma delle imprese tenendo in debito conto la certificazione delle stesse in materia di rispetto delle norme di tutela della sicurezza, salute e ambiente;
- un'attività di coordinamento tra le imprese, promossa dall'impresa committente, che veda coinvolto l'RLSSA della stessa;
- informazione, da parte dell'impresa committente al proprio RLSSA, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nella informazione dei loro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- informazione, da parte delle imprese committenti alle imprese appaltatrici, sulle esigenze di formazione e informazione specifica dei lavoratori. Le imprese committenti forniranno la collaborazione richiesta dalle imprese appaltatrici.

D. Analisi dei quasi incidenti
Le Parti ritengono che la registrazione e la valutazione a livello aziendale dei quasi incidenti costituiscano un importante strumento per la realizzazione del miglioramento continuo.
Considerata la necessità di disporre di adeguate informazioni sulle possibili modalità di implementazione di un sistema congiunto di valutazione dei quasi incidenti le Parti, con l'obiettivo di agevolare la diffusione di tali sistemi, convengono, in via sperimentale, che le imprese dotate di sistemi di gestione informino l'RLSSA, sulla base delle prassi in atto a livello aziendale, relativamente a:
1. Definizione delle finalità del sistema per la rilevazione dei quasi incidenti
2. Nozione di incidente e quasi incidente
3. Modalità di attuazione del sistema e in particolare:
- formazione dei lavoratori
- facilitazione alla segnalazione dei quasi incidenti
4. Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dell'RLSSA (anche in relazione alla tipologia di evento trattata) su:
- risposta a coloro che hanno effettuato le segnalazioni
- identificazione degli eventi più rilevanti, verifica azioni correttive intraprese e loro comunicazione agli altri dipendenti.
Le Farti a livello aziendale informeranno annualmente l'Osservatorio nazionale sulle modalità di applicazione della presente norma.

E. Prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro
Ferma restando l'applicazione delle norme di legge, non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV). Allo scopo, un apposito servizio tecnico istituito presso Federchimica fornisce i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l'assolvimento delle predette norme.
Le imprese renderanno disponibile all'RLSSA l'accesso diretto a tale servizio o, sulla base dei dati forniti da tale servizio, forniranno all'RLSSA i valori limite di soglia e i riferimenti esplicativi necessari in merito ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici connessi con le lavorazioni presenti nei siti.
La Direzione aziendale e l'RLSSA possono individuare congiuntamente eventuali soluzioni tecniche, organizzative o procedurali, conseguenti alla valutazione dei rischi di esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del lavoro.
Per raggiungere questo obiettivo, qualora a livello nazionale o internazionale siano stati definiti, anche attraverso il dialogo sociale, codici di comportamento o buone pratiche, le Parti aziendali potranno adottarle attraverso accordo e tali indicazioni, complessivamente applicate, sostituiranno le indicazioni presenti nelle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV).
In ogni unità produttiva, ferme restando le norme in materia di tenuta del registro infortuni e malattie professionali, sono previsti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'impresa. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per malattia professionale; il registro sarà tenuto dall'impresa a disposizione dell'RLSSA e dei lavoratori;
c) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta ed aggiornata a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e messa a disposizione dell'RLSSA e della RSU. Il Servizio Prevenzione e Protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;
d) la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs, 196/2003. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà consegnata al lavoratore;
e) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 238/2005;
f) scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (intendendosi quelli rientranti nelle categorie di pericolosità di cui al D.Lgs. 3/2/1997 n. 52) impiegati nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative.
Dichiarazioni a verbale
1) In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all'attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio di cui alla lettera E, punto d) del presente articolo, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva.
2) Al fine di definire congiuntamente linee guida che aiutino l'individuazione a livello aziendale di rischio chimico moderato, le Parti si danno atto della necessità di effettuare opportuni approfondimenti nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale con l'obiettivo di concludere gli stessi entro giugno 2007.

Art. 45 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale, anche attraversa l'utilizzo delle linee guida riportate all'appendice 10 del presente Contratto.

Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 46 - Rapporti in impresa

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. L'impresa avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipendo e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessita. In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori,
[…]

Art. 48 - Consegna e conservazione strumenti, utensili e materiale
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, i personal computers, i telefoni cellulari, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere gli strumenti di lavoro e tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'impresa.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente articolo 24.
Il lavoratore deve utilizzare gli oggetti affidati per finalità esclusivamente lavorative salvo diverse disposizioni aziendali e non può apportare nessuna modifica agli stessi senza autorizzazione. Qualunque utilizzo o modifica arbitraria dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni subiti.
[…]

Art. 49 - Regolamento interno
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 3, punto 3) dell'Accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in modo chiaramente visibile.

Art. 51 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
[…]
b) che non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
c) che non sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza;
d) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
e) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
f) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
g) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello;
[…]
i) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'impresa, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
l) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene.
[…]

Art. 52 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta grevi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento lo seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[…]
c) inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria attuato in applicazione di norme cogenti o accordi sindacali;
e) furto o danneggiamento volontario di materiale dell'impresa;
[…]
h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa;
i) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
[…]
k) insubordinazione verso i superiori;
l) recidiva nelle mancanze di cui ai punti f), g), i), k) e l) dell'articolo precedente.

Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 58 - Rappresentanza Sindacale Unitaria

[…]
5. La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 20/7/90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA - anche degli operatori di vendita - di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente Contratto. Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970.
[…]
6. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti. […]
Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per la Commissione Ambiente restano comunque salvi a favore di tale Commissione.
[…]
8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla Legge n. 300/1970 e dall'Accordo interconfederale 20/12/1993, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.). Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati. Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, le soluzioni aziendali terranno conto di quanto previsto all'art. 67 del CCNL 20/7/90.
[…]
Chiarimenti a verbale
[…]
2) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20/12/1993.
[…]

Art. 59 - Assemblee
Nelle unità lavorative con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente dalle associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità lavorative con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali
[…]

Art. 62 - Affissione
In materia di affissione si richiamano le disposizione di legge vigenti. Al riguardo le Direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate dal responsabile incaricato delle medesime.
Per le imprese dotate di web intraziendale (intranet) al fine di consentire a tutti i dipendenti l'accesso alle informazioni di carattere sindacale, le affissioni potranno essere effettuate attraverso apposita bacheca elettronica, intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda su richiesta della RSU, nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima.
Le specifiche modalità operative di accesso alla bacheca elettronica saranno definite a livello aziendale senza aggravio di costi.
Le anzidette comunicazioni sindacali dovranno riguardare argomenti attinenti al rapporto di lavoro e a problematiche sindacali.
[…]

Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 65 - Reclami e controversie

Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso alla autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse le seguenti:
a) controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari Accordi interconfederali in vigore, nonché da leggi;
b) controversie relative alle norme transitorie in materia di lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni gravose, di cui al CCNL 27/11/1966;
c) procedure previste dagli articoli 14 e 15 dell'Accordo interconfederale 18/4/1966 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.

3) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l'interpretazione del presente Contratto saranno deferite per la loro definizione all'esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Parti stipulanti il presente Contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di due mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell'esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale. La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in impresa e di ridurre la conflittualità è comune impegno delle Parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'Accordo interconfederale 22/1/1983 a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla Parte II del Contratto, a richiesta di una delle Parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti, considerata la necessità di aggiornare la normativa di cui al presente articolo, convengono di verificare nell'ambito dell'Osservatorio la possibilità di definire una normativa relativa a procedure di conciliazione da applicarsi negli ambiti territoriali in assenza di accordi locali in merito.

Art. 68 - Piccole imprese
Per le piccole imprese industriali che occupano non più di 20 lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'art. 4 si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si addiverrà a temperamenti che delimitino l'onere di qualche istituto contrattuale.

Capitolo XIII - Settori ceramica e abrasivi
Elenco delle norme del Capitolo XIII "Settori Ceramica e Abrasivi" che sostituiscono le corrispondenti norme del presente Contratto:

Art. 4 Classificazione del personale
Art. 9 Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni
Art. 13 Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 14 Ferie
Art. 16 Minimi contrattuali
Per il quadro completo delle norme previste per i settori Ceramica e,Abrasivi, si richiamano inoltre le disposizioni del presente Contratto, riportate nei Capitoli I- XII:
Art. 3 Tipologie di rapporto di lavoro - specificità settoriale
Art. 8 Orario di lavoro - specificità settoriale
Art. 10 Computo maggiorazioni per lavoro a turni - nota
Art. 12 Trattamento economico per la Pasqua - specificità settoriale
Art. 14 Ferie
Art. 17 Scatti di anzianità - specificità settoriale
Art. 19 Premio di partecipazione - appendice 2
Art. 20 Corresponsione della retribuzione- Retribuzione oraria e giornaliera - specificità settoriale
Art. 54 Trattamento di fine rapporto- nota

Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni
Pause retribuite per turnisti

Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai torni e alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz'ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e IPO quando venga aggiunta a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo 7 ore e 30 minuti.
Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e quando vengano aggiunti a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell'orario giornaliero.

Art. 14 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle fede deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti.
[…]

Capitolo XIV - Settori lubrificanti e GPL
Elenco delle norme del presente Capitolo che sostituiscono le corrispondenti norme del Contratto:

Art. 4 Classificazione del personale
Art. 9 e 10 Maggiorazioni e loro computo
Art. 11 Riposo settimanale - giorni festivi
Art. 13 Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 16 Minimi contrattuali
Art. 17 Scatti di anzianità
Art. 21 Mensilità aggiuntive
Art. 53 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Per il quadro completo delle norme previste per i settori Lubrificanti e GPL, si richiamano inoltre le disposizioni del presente Contratto, riportate nei Capitoli I- XII:
Art. 2 Periodo di prova Specificità settoriale

Art. 2 Periodo di prova Specificità settoriale
Art. 3 Tipologie di rapporto di lavoro Specificità settoriale
Art. 6 Passaggio di mansioni e di qualifica Specificità settoriale
Art. 8 Orario di lavoro Specificità settoriale
Art. 14 Ferie Specificità settoriale
Art. 19 Premio di partecipazione Specificità settoriale
Art. 19 Premio di partecipazione appendice 2
Art. 22 Indennità speciali Specificità settoriale
Art. 25 Trasferta Specificità settoriale
Art. 28 Quadri, lavoratori direttivi Specificità settoriale
Art. 30 Lavoratori discontinui Specificità settoriale

[…]

Artt. 9 e 10 - Maggiorazioni e loro computo (ex artt. 8, 11 e 22 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
B - Orari particolari (lavoro in turni con esclusione del 3x7)

La prestazione lavorativa (ad esclusione dei turnisti a ciclo continuo e assimilati) è normalmente distribuita su cinque giorni. Altre tipologie di prestazione lavorativa articolate su sei giorni, diverse dalle prestazioni pluriperiodali per le quali si rimanda alle specifiche norme contenute nell'art. 8 del presente Contratto, potranno essere definite a livello aziendale.
[…]

C - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati (3x7)
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui e avvicendati sia diurni che notturni verrà corrisposta una maggiorazione unica del 18,50% sulla retribuzione mensile di fatto.
[…]

Art. 11 - Riposo settimanale - giorni festivi (ex art. 10 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Appendice
Appendice 3 - Linee guida congiunte sul premio di partecipazione
All. 1 - Esempi di parametri di produttività

[…]
Efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna

Appendice 8 Apprendistato - Articolo 3 lettera a) del CCNL 12 febbraio 2002
Art. 3 - Contratti di lavoro speciali
A) Apprendistato

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge, a decorrere dal 1 luglio 2001 valgono le norme previste dal presente contratto. Le disposizioni contrattuali (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però ai particolari aspetti in esse contemplate.

Durata dell'apprendistato
La durata del periodo di apprendistato nonché l'impegno formativo esterno sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo di istruzione in possesso dell'apprendista:

Profili professionali Titolo di istruzione Formazione esterna Durata
profili professionali relativi alle aree: titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale coerenti rispetto al profilo professionale da conseguire 60 ore annue 2 anni
ambiente, sicurezza,qualità;
amministrazione/controllo;
sistemi informativi;
personale/organizzazione;
servizi vari;
ricerca/tecnologia/sviluppo
progettazione del prodotto o servizio (ingegneria);
logistica (servizi);
manutenzione commerciale/marketing /vendite;
produzione
titoli d'istruzione post-obbligo, o attestato di qualifica professionale non coerenti rispetto al profilo professionale da conseguire 120 ore annue 3 anni
titolo d'istruzione dell'obbligo 120 ore annue 4 anni

Formazione
Per la formazione, sia esterna sia interna, salvo quanta previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 16 della legge 196/97, l'impresa farà riferimento ai contenuti formativi e alle indicazioni relative ai moduli per la formazione esterna elaborati dalle Parti e riportati in appendice 12.
Tali moduli hanno una durata di 120 ore e contenuti coerenti con il titolo di istruzione dell'apprendista ed il profilo professionale da conseguire in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze di base necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. All'interno di ogni modulo ai contenuti a carattere trasversale sono dedicate da 42 a 56 ore mentre ai contenuti a carattere professionalizzante sono dedicate da 64 a 78 ore.
L'attività formativa può essere distribuita anche in modo non omogeneo nel corso di tutto il periodo di apprendistato, fermo restando il raggiungimento delle ore di formazione annua contrattualmente previste come media sugli anni di apprendistato.
Nel caso di assunzione di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dalla frequenza dei moduli già realizzati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che lo affiancherà al fine di rispondere efficacemente alle necessità connesse all'inserimento dell'apprendista nell'organizzazione aziendale e al raccorda tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Per la designazione del tutore l'impresa si attiene alle indicazioni di cui al DM 28 febbraio 2000, n. 22.

Appendice 10 Salvaguardia degli impianti: Linee guida
Premessa

La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti e dell'ambiente devono essere in ogni occasione garantite.
Le Parti:
- condividono che la gestione delle Relazioni Industriali a livello aziendale, fatti salvi i rispettivi autonomi ruoli, si sviluppi costruttivamente favorendo soluzioni positive alle eventuali situazioni di conflittualità;
- convengono che l'esercizio del diritto di sciopero venga espletato tenendo in particolare considerazione i problemi relativi alla sicurezza delle persone, alla salvaguardia dell'integrità degli impianti e alla tutela dell'ambiente;
- sono consapevoli che l'esercizio degli impianti, in particolare di quelli a ciclo continuo, richiede di limitare al massimo i regimi transitori nelle unità al fine di evitare fenomeni di deterioramento progressivo, di obsolescenza accelerata e di possibile rischio.
A. Le Parti convengono sulla necessità che, ove insorgano situazioni conflittuali di natura sindacale, Impresa e RSU, prima di adottare iniziative unilaterali, fatte salve eventuali diverse intese aziendali in proposito, ricerchino soluzioni condivise, tramite una procedura ispirata, a titolo esemplificativo, alle seguenti linee guida.
1. Attivazione, tramite richiesta scritta, da una delle Parti, di un esame congiunto in merito alla problematica insorta, da realizzarsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Qualora nell'incontro di cui sopra non si realizzi la composizione della controversia, verrà convocato da una delle Parti un nuovo incontro che dovrà tenersi entro 5 giorni lavorativi successivi alla convocazione.
A tale incontro ciascuna delle Parti parteciperà con l'assistenza della propria Associazione - Organizzazione territoriale.
2. Qualora la procedura di cui sopra non avesse risolto il contenzioso, l'eventuale proclamazione di uno sciopero dovrà essere comunicata tempestivamente all'impresa.
Tale comunicazione dovrà contenere:
- l'indicazione della unità produttiva e del personale interessato
- la data fissata per lo sciopero e la durata dello stesso
- la motivazione dello sciopero
3. Con particolare riferimento agli impianti complessi, in ogni caso entro 48 ore precedenti la data di effettuazione di uno sciopero e in relazione alle sue modalità, si realizzeranno intese che dovranno prevedere:
- gli assetti degli impianti
- la composizione delle squadre di sicurezza
- le modalità per la gestione delle altre attività
- le prestazioni minime indispensabili
B. Nel caso in cui non si dovessero raggiungere intese a livello aziendale, Federchimica, Farmindustria e le OO.SS. nazionali o le competenti rispettive Strutture territoriali, su richiesta di una delle Parti, promuoveranno un incontro con RSU ed Impresa al fine di favorire accordi coerenti con lo spirito delle presenti linee guida.
(Estratto dal rinnovo contrattuale 10 maggio 2006)

Appendice 11 Linee guida per la formazione dei componenti la Commissione Ambiente/RLS - Accordo 14/10/1999
Riconfermando il presupposto che il massimo livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di compatibilità con l'ambiente esterno sono obiettivi comuni all'impresa e ai lavoratori e che gli stessi sono perseguiti anche mediante una efficace azione preventiva e il miglioramento continuo, Federchimica e Fulc hanno realizzato e sviluppato su questa materia una normativa contrattuale che prevede un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il loro raggiungimento.
Nell'ambito di tale confronto il contratto assegna un ruolo molto importante e delicato ai componenti della Commissione Ambiente/RLS che devono gestire i rapporti con la Direzione e le funzioni aziendali proposte, avendo conoscenze tecniche, giuridiche e di valutazione e soluzione dei problemi tali da consentire una interlocuzione attiva e propositiva con particolare riferimento alla consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva.
Le Parti, tenuto conto dei risultati raggiunti nel corso delle esperienze di formazione congiunta ai componenti le Commissioni Ambiente, tenutesi a partire dal 1992, ancor prima del recepimento della Direttiva comunitaria n. 391/89 nel D.Lgs. 626/94, si impegnano a proseguire questa esperienza adeguandone contenuti e criteri organizzativi al mutato quadro di riferimento e confermano il ruolo della formazione di tutti gli operatori all'interno dell'impresa ed in particolar modo della Commissione Ambiente/RLS quale strumento indispensabile per un approccio di tipo prevenzionistico ai problemi della protezione ambientale e della tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul lavoro.
Una efficace realizzazione dell'impegno formativo presuppone un'attenta analisi dei soggetti e dei bisogni effettivi, la modulazione degli interventi in rapporto alla preparazione di base e alla delicatezza e complessità delle situazioni, un'azione formativa teorica supportata da una accurata riflessione su elementi concreti. Risulta d'altra parte indispensabile che il percorso formativo venga gestito con le dovute flessibilità, gradualità garantendo la necessaria continuità delle unità didattiche e di progetto e in rapporto alle diverse specifiche situazioni prevedendo tra l'altro che le modalità, i criteri formativi e i contenuti della formazione siano rapportati alla specificità delle imprese coinvolte. In tal senso Federchimica e Fulc tendono a valorizzare la gestione flessibile quale occasione per il proseguimento del rapporto partecipativo contrattualmente previsto.
I criteri partecipativi che ispirano l'intera norma contrattuale debbono ovviamente presiedere anche alla realizzazione del dettato contrattuale in tema di formazione della Commissione Ambiente e in questo spirito Federchimica e Fulc, tenuto anche conto delle innovazioni legislative e della nuova attenzione rivolta a questi temi dal contesto industriale, definiscono le linee guida contrattualmente previste.
Le presenti linee guida, che aggiornano le procedenti di cui all'intesa del 29 giugno 1991, individuano come esigenze comuni a tutte le situazioni la conoscenza delle norme e relative implicazioni in termini di responsabilità e di gestione tecnica, nonché la capacità di compiere una corretta analisi dei problemi, dei rischi e delle soluzioni adottate o da adottarsi.
Tenuto conto del ruolo che il Contratto assegna alla Commissione Ambiente/RLS Federchimica e Fulc riconfermano l'esigenza di una reale capacità di corretta comunicazione e di efficace gestione dei rapporti tra le CA/RLS, la Direzione aziendale, il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i lavoratori, le Istituzioni nell'ambito dei reciproci ruoli e degli obblighi di riservatezza previsti dai contratti e dalle leggi.
Inoltre, coerentemente alle esperienze realizzate e all'evoluzione legislativa, le Parti considerano necessario prestare una maggiore attenzione verso l'esigenza di una gestione sistemica della sicurezza in azienda che, non fermandosi ai pur rilevanti aspetti di tipo tecnico e ingegneristico, preveda lo sviluppo di procedure e di programmi di miglioramento, nonché la valorizzazione dei comportamenti tendenti alla effettiva responsabilizzazione dei soggetti coinvolti. In tal senso si individua la necessità di un ulteriore sviluppo della partecipazione come elemento qualificante di un sistema di gestione della sicurezza.
Il seguente schema riporta sinteticamente l'indicazione dei contenuti formativi di riferimento per la definizione dei moduli formativi specifici. I corsi, che saranno attivati nelle differenti aree territoriali, approfondiranno ed eventualmente integreranno le tematiche riportate in relazione alle situazioni di fatto e alle peculiarità dei soggetti interessati.
Le Parti, preso atto delle innovazioni legislative intervenute, concordano sulla necessità di rendere quanto più possibile ampia ed articolata la possibilità di accedere ai Corsi di formazione da parte dei componenti la CA/RLS e pertanto si impegnano a proseguire l'esperienza di formazione congiunta instaurando, in via prioritaria, rapporti con gli organismi bilaterali e i connessi enti di formazione presenti sul territorio che consentano lo sviluppo di una attività formativa coerente con i principi espressi a livello settoriale.
In relazione a quanto sopra, Federchimica e Fulc potranno concordare con gli organismi bilaterali territoriali la partecipazione ai suddetti corsi di propri esperti, indicati congiuntamente, al fine di garantire un adeguato approfondimento delle specificità tipicamente settoriali quali ad esempio la normativa contrattuale di riferimento, le norme relative alle aziende a rischio di incidente rilevante, significative esperienze distrettuali.
Le Parti, a livello nazionale, raccoglieranno dati sull'attività formativa svolta al fine di dispone delle necessarie informazioni atte a consentire un continuo adeguamento e miglioramento dei corsi e delle differenti esperienze che si svilupperanno a livello territoriale, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione di lavoro che avrà anche il compito, sulla base delle linee indicate, di verificare ed orientare l'attività formativa.

Ruolo e attività delle RLS/CA
- previsioni contrattuali
- aspetti delle norme di legge che richiamane la funzione delle RLS/CA
- ruolo e funzione nell'unità produttiva in un sistema partecipativo

Norme di legge e previsioni contrattuali
- norme nazionali, contrattuali e comunitarie di più stretto interesse in materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro e protezione ambientale
- previsioni normative e risvolti operativi
- approfondimenti mirati per aziende a rischio di incidente rilevante

Organizzazione - Aspetti specifici dell'azienda anche in rapporto con il territorio
- elementi di conoscenza del ciclo produttivo e dell'organizzazione del lavoro
- organizzazione della sicurezza in azienda
- eventuali problematiche specifiche anche con riferimento ad ambiente e territorio
- consapevolezza dei differenti ruoli dei soggetti coinvolti

I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- datore di lavoro (dirigenti e preposti e relative funzioni aziendali)
- medico competente
- responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- l'organizzazione per l'emergenza
- RLS/CA
- i lavoratori
- eventuali soggetti esterni (ditte appaltatrici, fornitori di macchinari, ecc.)
- eventuali servizi esterni di consulenza

La definizione, individuazione, valutazione e gestione delle situazioni operative a rischio
- definizione dei fattori e degli indici di rischio
- analisi della situazione operativa e relativi vincoli normativi
- indicatori delle situazioni a rischio (dati statistici e misure sperimentali, ecc )
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione, programmi di miglioramento e relative priorità
- appalti

Comunicazione
- comunicazione efficace nel contesto organizzativo
- linguaggio omogeneo, concertato
- comunicazione verso l'interno e verso l'esterno

Verifica dell'apprendimento
- individuazione ed applicazione dei ruoli e delle funzioni in contesti specifici
- strumenti concordati di verifica di metodo e di merito anche mediante attivazione di esercitazioni/discussione di casi pratici
Milano, 14 ottobre 1999

Appendice 12 Linee guida sui criteri di gestione degli appalti
Premessa
Le Parti ritengono che l'obiettivo comune del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute e di igiene industriale sul lungo di lavoro e di tutela dell'ambiente, attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, è da raggiungersi anche attraverso la corretta gestione delle attività e dei servizi conferiti in appalto.
Allo scopo le Parti ritengono utile l'adozione di sistemi di gestione degli aspetti di sicurezza salute ed ambiente che rispondano a requisiti riconosciuti a livello internazionale e che tengano in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto.
Per le imprese che non applicano tali tipi di sistemi di gestione, le Parti hanno convenuto le seguenti linee guida di gestione complessiva degli appalti per i quali sia prevista un'attività all'interno del sito (siano essi affidati ad imprese o a lavoratori autonomi) che possono essere utilizzate come riferimento nell'intento di facilitare la messa in atto delle azioni necessarie per operare in sintonia can le norme contrattuali e di legge e di realizzare sempre migliori standards qualitativi in materia di ambiente e sicurezza.
In questo senso le presenti linee guida intendono contribuire a promuovere da parte delle imprese, dei lavoratori e delle loro rappresentanze criteri di gestione delle problematiche ambientali e di sicurezza improntate alla partecipazione eliminando atteggiamenti di tipo burocratico e pertanto le stesse linee guida potranno trovare concreta applicazione nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e operative delle differenti imprese.
L'impresa committente valuterà preventivamente al conferimento in appalto per gli aspetti ambientali e di sicurezza:
- le caratteristiche delle attività e le connesse situazioni operative (normale attività svolta) presenti nelle aree di lavoro, sugli impianti e sulle macchine dove sono chiamate ad operare le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi,
- la tipologia di attività conferita in appalto (ad esempio attività edili, di manutenzione di impianti, di pulizia, altro),
- la tipologia di rapporti ricorrenti con l'appaltatore nelle varie fasi dell'appalto (prima di assegnare i lavori, durante la formalizzazione del contratto e durante i lavori),
- i riflessi sulle proprie funzioni aziendali coinvolte nei rapporti con l'impresa appaltatrice (ad esempio acquisti, manutenzione, servizi generali, responsabili di reparto, RSPP, altro),
- le modalità di informazione dei lavoratori e del RLS in relazione ad esempio alle caratteristiche dimensionali e di complessità dell'appalto.
La messa in atto di una adeguata gestione degli appalti si svilupperà, secondo le seguenti fasi:

1. Valutazione e selezione dei fornitori da parte del committente
Valutazione dei fornitori tenendo in debita considerazione gli aspetti ambientali, di igiene industriale e di sicurezza sulla base di quanto segue.
- Verifica dell'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto (ad esempio attraverso il controllo di iscrizione alla Camera di commercio, della applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro. dei requisiti richiesti da norme legislative specifiche quali conduzione generatori di vapore, patentino saldatore qualificato, della documentazione sulla formazione professionale dei lavoratori, del numero e tipologia di infortuni occorsi in un periodo di tempo, dei lavori simili eseguiti in precedenza, altro).
- Verifica che l'appaltatore o il lavoratore autonomo siano in grado di valutare i rischi specifici delle proprie attività e attuare le conseguenti azioni di prevenzione e protezione in conformità alle norme di legge.
- Valutazione circa la possibilità da parte dei fornitori di produrre le documentazioni ritenute necessarie (che diventeranno parti integranti del contratto di appalto, ad esempio: elenco del personale impiegato nell'appalto, certificazioni di attrezzature e materiali utilizzati, corretta progettazione e/o installazione, compatibilità ambientale e con i sistemi di sicurezza installati, dichiarazione di conformità e verifiche di accettazione e collaudo ai sensi delle leggi in vigore).

2. Fase precedente l'inizio dei lavori
- Informazione da parte dell'impresa committente alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti sul sito e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Le informazioni permettono alle imprese appaltatrici di valutare i rischi presenti nel sito e di integrarli con quelli specifici della propria attività (ad esempio tipologia di produzioni svolte nella zona oggetto dei lavori, zone a rischio di esplosione o incendio, ubicazione del locale adibito a primo intervento, apparecchi telefonici utilizzabili, impianti pericolosi che restano in esercizio durante i lavori, ubicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, piano di emergenza interno, altro. Tali informazioni possono essere fornite anche mediante riunioni di sicurezza mirate e/o specifici permessi di lavoro).
- Definizione tra committente e appaltatore, nell'ambito delle rispettive autonomie contrattuali e delle previste normative, delle funzioni aziendali e delle differenti persone coinvolte nell'appalto e dei rispettivi compiti con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, di sicurezza e di igiene industriale.
- Informativa da parte dell'impresa appaltatrice ai propri lavoratori di quanto sopra (per esempio con apposite riunioni, se ritenuto opportuno dall'impresa committente e appaltatrice a tali riunioni potrà partecipare personale dell'impresa committente al fine di agevolare e rendere più efficace l'informativa).
- In relazione ad appalti di particolare rilevanza o complessità eventuale formazione specifica dei lavoratori anche attraverso la realizzazione di appositi corsi di formazione o addestramento. In tal caso, se ritenuto opportuno dall'impresa committente e appaltatrice, l'impresa committente collaborerà nella realizzazione degli stessi.
- L'impresa informa il proprio RLS in relazione agli aspetti ambientali e di sicurezza rilevanti connessi con le modifiche indotte dalle opere o i servizi conferiti in appalto.

3. Fase di esecuzione dei lavori
Il committente:
- coopera, se necessario, all'attuazione della prevenzione e della protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto (ad esempio indicando quali azioni di prevenzione e protezione debbano essere applicate per i rischi relativi alla propria attività e fornendo il supporto informativo richiesto dalle imprese appaltatrici).
- coordina, se necessario e ferme restando le rispettive autonomie dei differenti soggetti, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ricevendo le opportune informazioni da tutti i soggetti presenti sul sito (ad esempio addestramento relativo alle azioni da mettere in atto a causa di un'emergenza che possa interessare l'area dell'appalto, anche se originata all'esterno dell'area stessa).

L'appaltatore:
- rispetta le disposizioni del committente (ad esempio divieti di accesso, uso di dispositivi di protezione individuali, eventuali permessi di lavoro e procedure interne, altro),
- si attiene alle norme di sicurezza o di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti di macchinari per la parte di propria responsabilità, valuta i rischi dell'ambiente di lavoro sulla base delle informazioni ricevute adottando tutte le misure di sicurezza,
- integra i rischi segnalati con quelli specifici della propria attività.

L'RLS:
- segnala alle funzioni aziendali interessate eventuali rischi individuati e connessi alle opere o servizi conferiti in appalto,
- è informato sulle soluzioni adottate a seguito delle sue segnalazioni,
- può richiedere l'effettuazione di eventuali sopralluoghi sulle aree in cui si svolgono gli appalti concordandone preventivamente le modalità con le funzioni aziendali interessate.

4. Conclusione lavori
- Informazione al committente della fine dei lavori.
- Verifica e valutazione finale da parte del committente della corretta esecuzione dei lavori per quanto riguarda gli aspetti ambientali e di sicurezza.
- Informazione al proprio RLS dei risultati della verifica e valutazione di cui sopra.
(Estratto dal rinnovo contrattuale 17 dicembre 2003)

Appendice 16 Lavoro a cottimo - Articolo 17 del CCNL 4/6/1998
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al Gruppo 4) dell'art. 4 o ad una squadra di tali lavoratori sia vincolata in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo
[…]
4) L'impresa, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) in caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'imprese ed i competenti Sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formata oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadre o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]
21) Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme ed in particolare quelli relativi:
[…]
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13);
[…] sarà seguita la procedura prevista all'articolo 67.