MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° P1089/4101 sott. 106/21

Roma, 22 maggio 1997
 

OGGETTO: Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi.
 

E’ stato segnalato a questo Ufficio, che in numerosi casi, i Comandi provinciali VV.F. richiedono, in occasione dei sopralluoghi ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, certificati di collaudo per gli impianti elettrici.
Al riguardo, al fine di rendere uniforme l’opera di controllo svolta dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alla documentazione da richiedere in occasione delle visite di controllo, tenuto peraltro conto dell’avviso acquisito a riguardo dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
La dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9 della legge in oggetto viene rilasciata dal titolare dell’impresa, che ha installato l’impianto elettrico, la quale oltre ad essere iscritta alla Camera di commercio, ha un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3 della legge n. 46/1990. Inoltre la suddetta dichiarazione di conformità è accompagnata da una relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, dal progetto dell’impianto realizzato.
Pertanto, non è necessaria la produzione di ulteriore documentazione relativa a successivi collaudi o accertamenti da parte di altri soggetti, tanto più che, ai sensi della normativa vigente, il collaudo deve essere effettuato solo “ove previsto” (articolo 14, legge 5 marzo 1990, n. 46).
A tale proposito si ricorda che l’unico provvedimento regolamentare vigente che consente la richiesta di collaudo di impianti elettrici è quello relativo alla sicurezza degli ascensori.