Ministero dell'interno
Decreto 22 febbraio 1996, n. 261
Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.
G.U. 16 maggio1996, n. 113

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione e vigilanza antincendio;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell’attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;
 

ADOTTA
il seguente regolamento:

Titolo I
FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1.
Obiettivi

1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea e da altri organismi internazionali.
 

Art. 2.
Definizione

1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
2. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.
 

Art. 3.
Campo di applicazione

1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.
2. A termini dell'art. 3, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.
 

Titolo II
SERVIZI DI VIGILANZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Art. 4.
Generalità

1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività.
3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento:
a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.
4. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.
5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
 

Art. 5.
Entità del servizio di vigilanza

1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.
2. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. È facoltà della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.
 

Art. 6.
Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza.
2. Allorché si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvederà all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarietà della prestazione.
 

Art. 7.
Modalità di svolgimento del servizio

1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.
3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto è acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.
 

Art. 8.
Adempimenti di enti e privati

1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonché attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:
a) mezzi antincendio fissi e mobili;
b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
c) luci di sicurezza;
d) quadro elettrico generale;
e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;
3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:
a) sgombere ed agibili le vie di esodo;
b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;
c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative;
d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.
 

Art. 9.
Abrogazioni di disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro: CORONAS
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 236

ALLEGATO
ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA