MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Prot. n. P2733/4118 sott. 20/C

Roma, 23 dicembre 1996


OGGETTO: D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 - precisazioni


Con riferimento alla nota di questa Amministrazione prot. n. P2007/4118 sott. 20/C del 17 ottobre 1996, inviata a codesta Prefettura, sono pervenute notizie dalle quali emergerebbe che una non corretta interpretazione del contenuto della nota stessa, stia inducendo ad una errata applicazione del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.
Al riguardo, si ribadisce che il servizio di vigilanza antincendi da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all’art. 4, comma 3, del citato regolamento, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza superi le soglie ivi stabilite in relazione alle varie tipologie di attività.