MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Lettera Circolare 19 maggio 1997, prot. n° P1066/4167 sott. 17
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n° 624 - Chiarimenti in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive condotte mediante perforazione.

 

Con il decreto legislativo 25 novembre 1966, n° 624. (S.O.G.U. n° 293 del 14 dicembre 1996) sono state introdotte disposizioni aggiornate, sia procedurali che tecniche, in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, rappresentate, ai sensi dell'art. 64 del decreto stesso, dalle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, lavorazione e stoccaggio delle sostanze minerali ed energie del sottosuolo la cui estrazione avvenga mediante la perforazione di pozzi.
Le nuove disposizioni in materia antincendio sono contenute principalmente negli articoli 84 e 85 per le attività che si svolgono in terraferma e negli articoli 90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare.
In merito alla loro applicazione, stante il diretto coinvolgimento dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A - ATTIVITÀ IN TERRAFERMA
Con gli articoli 84 e 85 è stata delineata una compiuta procedura per il deposito dei progetti degli impianti e per l'esame e la verifica delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio, la quale viene ad integrare e modificare le precedenti disposizioni in materia previste dal D.P.R. n° 128 del 1959.
L'art. 84 prevede il deposito del progetto degli impianti presso la competente Sezione periferica del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato - Direzione Generale delle Miniere - U.N.M.I.G. - (per la Sicilia l'organo competente è il Corpo delle Miniere della Regione siciliana Settore Idrocarburi), corredato della necessaria documentazione inerente le misure di prevenzione e protezione antincendio, sulla quale deve essere acquisito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Tale parere, ricadente tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966 del 1965, deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.
L'art. 85 prevede invece le modalità di effettuazione della verifica e del collaudo degli impianti da parte 'di una apposita commissione di cui è chiamato a far parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato e le cui risultanze devono essere formalizzate in apposito
verbale.
Poiché l'art. 85, comma 2, stabilisce che l'esito favorevole della verifica di cui sopra, vale ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa, si ribadisce al riguardo che le attività estrattive in terraferma non sono soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e né, peraltro, riconducibili alle attività di cui alle tabelle A e B del D.P.R. n° 689 del 1959, in quanto già disciplinate all'epoca da specifica normativa costituita dal D.P.R. n° 128 del 1959.
Si chiarisce inoltre che anche eventuali impianti e/o depositi a servizio degli insediamenti stessi, pur se singolarmente contemplati dall'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non sono soggetti a rilascio di certificato di prevenzione incendi, ove facenti parte integrante del ciclo produttivo ovvero se funzionalmente connessi con l'attività di estrazione-coltivazione mineraria così come definita dall'art. 64 del decreto legislativo n°624 del 1996.
Nel ciclo funzionale rientrano pertanto sia le linee di trasporto del greggio e/o del gas dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e primo trattamento, che i serbatoi di deposito presso questi ultimi.

B - ATTIVITÀ IN MARE (IMPIANTI OFF-SHORE)
Con l'articolo 90 del decreto legislativo n° 624/1996, è stata semplificata ed aggiornata la procedura di esame e relativa verifica delle misure di prevenzione e protezione antincendio sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili off-shore, di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. n° 886 del 1979, precedentemente disciplinate dall'art. 41 e dai commi da 3 a 6 del citato articolo 75, ora abrogati dall'art. 103 del decreto legislativo n° 624/96.
Per quanto attiene gli adempimenti dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, le procedure relative sono identiche a quelle previste per gli impianti in terraferma, con la precisazione che gli impianti off-shore sono soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nel punto 96 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

C - CHIARIMENTI SULL'ARTICOLO 93 DEL D.L.VO N° 624 DEL 1996
Con tale articolo si è inteso fare chiarezza in merito alle procedure di deposito progetto e verifica misure antincendio per gli impianti a mare, di superficie e sottomarini.
Al riguardo si precisa quanto segue:
a) per le unità galleggianti e strutture analoghe di cui all'art. 75, comma 2, del D.P.R. n° 886 del 1979, ivi comprese le unità galleggianti per lo stoccaggio ed il trattamento del minerale, non è previsto alcun obbligo di deposito progetto e per esse si applicano le procedure di cui all'art. 40 del D.P.R. n° 886 del 1979
b) per gli impianti e le condotte sottomarine, l'esame e la verifica delle misure antincendio evidentemente limitato ai loro possibili effetti sulle strutture ed impianti di superficie, sarà condotta con le procedure di cui all'art. 90
c) per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme ed alle strutture fisse rigidamente collegate al fondo marino, si applicano le procedure di cui agli artt. 84 e 85 del D.L.vo n° 624 del 1996.


Abrogata da lettera circolare prot. n. 15909 del 18/12/2012