Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 18 luglio 2006
Validità: 01.07.2005 - 30.06.2009
Parti: Assoelettrica, Federutility, Enel, Grtn, Sogin, Terna e Flaei-Cisl, Filcem-Cgil, Uilcem-Uil, Ugl-Energia*
Settori: Servizi, Settore elettrico
Fonte: CNEL
Note*: Ugl-Energia sottoscrive l'Accordo con Protocollo del 19 luglio 2006

Sommario:

Art. 1 - Ambito di applicazione.
Art. 2 - Relazioni industriali.
• Premessa.
Art. 5 - Permessi sindacali.
• Dichiarazione a verbale.
• 1) Permessi e agibilità sindacali.
Art. 10 - Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro.
• Dichiarazioni a verbale.
▪ 1) Trattamento economico in occasione di visite mediche.

▪ 2) Personale degli impianti e delle centrali nucleotermoelettriche.
▪ 3) Riqualificazione ruolo dei RLS.
Art. 11 - Formazione.
Art. 12 - Pari opportunità.
▪ Nota a verbale.
Art. 13 - Apprendistato.
• Premessa.
• Periodo di prova.
• Durata.
• Disciplina del rapporto.
• Formazione.
• Dichiarazione a verbale.
• 1) Normative regionali.

• 2) Graduale acquisizione di professionalità.
Art. 14 - Contratto di inserimento.
• Dichiarazione a verbale.
▪ 1) Inquadramenti.
Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
• Premessa.
Art. 16 - Contratto di lavoro a termine.
Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 18 - Telelavoro.
Art. 21 - Classificazione del personale
• Protocollo sulla Classificazione.
Art. 26 - Orario di lavoro.
• Premessa.

• Turnisti /semiturnisti.
• Pause.
• Permessi annui retribuiti.
▪ A) Riduzione orario di lavoro.
▪ B) Permessi speciali.
• Dichiarazione a verbale.
▪ 1) Banca Ore.

▪ 2) Permessi speciali.
▪ 3) Schemi di turno.
Art. 27 - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse.
• Giorni festivi.
• Riposi giornalieri.
• Trattamento festività in caso di coincidenza con la domenica.
• Festività soppresse.
• Fattispecie particolare (guardiadighe).
• Dichiarazione a verbale.
▪ 1) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale.

Art. 28 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa.
• Assenze.
• Permessi e brevi congedi.
• Cariche pubbliche.
• Aspettativa.
• Protocollo sulle Azioni sociali.
Art. 29 - Ferie.
• Dichiarazioni a verbale.
▪ 1) Ferie nel 1° anno di assunzione.
▪ 2) Computo ferie in caso di assenze nel corso dell'anno.
▪ 3) Spettanza ferie in caso di ripartizione orario di lavoro su 6 giorni.
▪ 4) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie.
Art. 30 - Diritto allo studio.
Art. 31 - Tutela della maternità/paternità.
Art. 32 - Malattia, infortuni e cure termali.
• Conservazione del posto.
• Trattamento economico.
• Comunicazione dell'assenza, certificazione e controlli.
• Cure termali.
• Situazioni particolari.
• Dichiarazioni a verbale.
▪ 1) Trattamento lavoratori Tbc.

▪ 2) Limiti temporali espressi in mesi.
▪ 3) Interpretazione autentica.
Art. 35 - Struttura retributiva.
• Dichiarazioni a verbale.
▪ 1) Assegni 'ad personam'.
▪ 2) Ex supplementi dei minimi e aumenti biennali/scatti di anzianità 'ad personam'.
▪ 3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni.
▪ 4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate.
▪ 5) ERI
▪ 6) Importi in cifra.
▪ 7) Corresponsione 'una tantum'.
▪ 8) Incremento economico con decorrenza 1.1.06.
• Rinnovo contratto elettrici
Art. 38 - Trattamento turnisti e semiturnisti.
Art. 39 - Reperibilità.
• Definizione e articolazione.

• Trattamento economico.
• Orario settimanale in 5 giorni
• Trattamenti complementari per interventi effettuati.
• Riposi fisiologici per i lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le ore 22 e le 6 del mattino.
• Adeguata protezione - Permessi aggiuntivi.
• Reperibilità speciale.
• Dichiarazione a verbale.
• 1) Alloggi in conto reperibilità.
Art. 40 - Indennità.
• Indennità rischio cassa /maneggio danaro.
• Indennità per l'utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
• Indennità lavori sotto tensione.
• Indennità per l'utilizzo di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature.
• Indennità "Capo- formazione".
• Indennità lavori gravosi.
• Indennità di bilinguismo.
• Indennità di guida.
• Dichiarazione a verbale.
• 1) Indennità lavori sotto tensione.

Art. 41 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
• Lavoro straordinario.

• Lavoro straordinario festivo.
• Lavoro notturno - straordinario notturno - straordinario notturno festivo.
• Dichiarazione a verbale.
▪ 1) Compenso per il lavoro prestato in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale.
▪ 2) Estensione di talune disposizioni contenute nell'art. 39 (Reperibilità) al personale non reperibile.
Art. 42 - Trasferimenti.
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
• Dichiarazioni a verbale.
▪ 1) D.lgs. 5.12.05 n. 252.
Art. 49 - Previdenza complementare.
Art. 50 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 53 - Decorrenza e durata.
Art. 54 - Successione dei contratti.
Art. 55 - Inscindibilità e interpretazione del contratto.
Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario
dell'art. 57 (Norme finali), CCNL 24.7.01.
Art. 57 - Norme finali.
• Norme aziendali.
• Reclami e controversie.
• Dichiarazione a verbale.
▪ 1) Dicitura Organizzazioni sindacali.
• Collazione del contratto.
Avviso Comune per la costituzione presso il Ministero per lo Sviluppo Economico di un Osservatorio per l'energia.
Avviso comune per la costituzione di un Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore elettrico.
Esercizio del diritto di sciopero
Rinnovo CCNL elettrici - Esercizio del diritto di sciopero.
Art. 44 CCNL lavoratori elettrici - agevolazione tariffaria.
Art. 44 CCNL lavoratori elettrici - agevolazione tariffaria.
Allegati apprendistato
▪ Facsimile di Schema di piano formativo individuale per il contratto di apprendistato professionalizzante.
▪ Allegato all'art. 13 "Apprendistato"
Progetti formativi riferiti alle qualificazioni indicate all'art. 13, comma 3, CCNL dei lavoratori elettrici.
Allegati all'art. 13.
Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante.

In Roma, addì 18 luglio 2006 tra Associazione Nazionale delle Imprese elettriche (Assoelettrica); Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (Federutility); Enel spa in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Assoelettrica; Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Grtn spa); Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin spa); Terna - Rete Elettrica Nazionale spa e Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl); Federazione Italiana Lavoratori Chimici Energia e Manifatture (Filcem-Cgil); Unione Italiana Lavoratori Chimici Energia Manifatturiero (Uilcem-Uil) si è stipulato il presente Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico 24 luglio 2001

Con evidenziazione della D.V. aggiunta rispetto al testo originario dell'art. 1 (Ambito di applicazione), CCNL 24.7.01.
Art. 1 - Ambito di applicazione.
Il presente CCNL si applica alle Imprese elettriche che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché produzione e fornitura del servizio calore e di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e attività connesse e alle Società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, e ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
In particolare, per attività di produzione, si intende:
- esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di produzione della energia elettrica comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata;
per attività di trasformazione e trasporto, si intende:
- esercizio, gestione e manutenzione di reti elettriche - ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale - e di altre infrastrutture a tali reti connesse, comprensive delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione;
per attività di distribuzione e di vendita, di energia elettrica si intende:
- esercizio, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione;
- connessione alle reti di distribuzione e fornitura delle prestazioni e dei servizi necessari;
- vendita di energia elettrica, ivi compresa l'attività dell'acquirente unico, e del gestore del mercato elettrico e attività degli operatori elettrici della borsa elettrica;
per attività e vendita di calore, si intende:
- gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia termica mediante centrali di cogenerazione, abbinate a impianti di teleriscaldamento urbano, nelle quali la produzione di energia elettrica sia prevalente.

Dichiarazione a verbale.
1) Nell'ambito dei Gruppi, in caso di costituzione di nuove Società, l'individuazione da parte aziendale del CCNL applicabile formerà oggetto di confronto, avuto anche riguardo al processo di aggregazione categoriale in ambito nazionale.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 2 (Relazioni industriali), CCNL 24.7.01.
Art. 2 - Relazioni industriali.
Premessa.

Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore elettrico sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le Organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse e il Sindacato, e manifestano il reciproco interesse a un sistema di relazioni sindacali di alto profilo.
Anche al fine suddetto, le parti convengono sulla opportunità di definire un sistema di Relazioni industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla contrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e/o periodici, coerentemente allo spirito del Protocollo 23.7.93, come riaffermato e consolidato dal Patto per lo Sviluppo e l'Occupazione del 22.12.98 e tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, alla promozione di una gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, nell'ottica di ricercare possibili convergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti.
In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel reciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà orientata:
- alla sistematicità delle consultazioni tra le parti a tutti i livelli sui temi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni pubbliche, quali contributi delle Parti sociali rispetto alle problematiche di interesse per le relative possibili soluzioni;
- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità perseguite dalle parti in termini di chiarezza e funzionalità;
- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali da parte dei lavoratori;
- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche alla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.

1) Le parti - alla luce di quanto affermato in Premessa e nella consapevolezza che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore e, secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività - convengono di costituire, a livello nazionale, un Osservatorio di Settore congiunto paritetico.
2) Il predetto Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su iniziativa di una delle parti e con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
3) (Ex comma 5) in tale occasione verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra quelli sopra indicati. In virtù della sua natura non negoziale, l'Osservatorio potrà realizzare specifiche iniziative e predisporre un rapporto congiunto sulle materie per le quali le parti abbiano compiuto analisi e approfondimenti specifici.
4) Per le modalità del suo funzionamento si fa riferimento a quanto convenuto tra le parti con Accordo 2.12.03, il cui testo costituisce parte integrante del presente articolo, come aggiornato in coerenza con i temi oggetto del rinnovo del presente CCNL.
5) In particolare saranno oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:
- le normative legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore e sulle normative contrattuali;
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, con le articolazioni riguardanti i settori di specializzazione più significativi e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive;
- gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali con particolare riferimento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali necessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;
[…]
- l'andamento dell'occupazione all'interno del settore anche con riferimento a quello femminile;
- le tematiche relative ad ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'andamento del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto nel settore e il rapporto tra costo del lavoro e le normative legislative e amministrative in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica;
- le problematiche inerenti i Comitati Aziendali Europei (CAE) attraverso il monitoraggio degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia;
- l'andamento delle relazioni industriali;
- il monitoraggio dell'attuazione dei temi differiti dal presente CCNL anche con riferimento alle tempistiche ivi contenute;
- le pari opportunità: con riferimento a quanto previsto sulla materia al successivo art. 12, le parti convengono sulla finalità di realizzare effettivi modelli comportamentali atti a superare reali criticità della questione femminile e ribadiscono la volontà di piena adesione a tutti i riferimenti legislativi richiamati dal citato art. 12 del presente contratto, considerando, altresì, quale punto di riferimento l'ordinamento dell'Unione Europea e della legislazione nazionale in materia di azioni positive. A tale fine le parti procederanno a specifici incontri periodici sull'intera materia, anche al fine di prospettare specifici approfondimenti ad opera della Commissione nazionale con successive verifiche sull'andamento dei lavori;
[…]
- nell'ambito dell'Osservatorio nazionale è costituita la Sezione "Ambiente e sicurezza", formata da delegazioni delle parti stipulanti che, previa informazione reciproca, potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire gli approfondimenti richiesti dai temi in esame, allo scopo di confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e sicurezza, di realizzare reciproche informazioni e valutazioni delle iniziative delle parti in materia, di seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore.
Al fine di verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le parti concordano di individuare strumenti che consentano una verifica delle problematiche ambientali sul territorio, impegnandosi, nell'ambito dei sistemi relazionali concordati, a concorrere insieme alla crescita, nei luoghi di lavoro, della cultura della sostenibilità ambientale.
6) Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle parti e, acquisita una posizione comune, se ritenuto utile e opportuno, essa potrà essere sottoposta all'attenzione delle Istituzioni interessate.
7) Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite anche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e una significativa presenza di Aziende del settore.
8) Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale, le singole parti imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi approfondimenti all'interno di distinti Osservatori.
9) Salvo quanto già detto al comma 4 (in merito alla periodicità degli incontri dell'Osservatorio) l'Osservatorio medesimo terrà 2 incontri all'anno (entro il 31 maggio e il 30 novembre) nel corso dei quali le parti firmatarie imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni complessive e globali sugli argomenti di cui al comma 3 che costituiranno l'Informativa a livello nazionale.
10) Ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori dell'Osservatorio verranno decise congiuntamente dalle parti.
11) Le parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo, concordano sull'utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di interlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente CCNL.
12) Pertanto, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, potranno essere realizzati incontri in cui l'Azienda, individuata secondo i criteri di cui ai successivi commi 13 e 16, fornirà informazioni sulle seguenti materie:
[…]
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- pari opportunità;
[…]
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo;
- mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso.
13) Le suddette informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali nazionali, dai Gruppi, intendendosi per tali le Aziende con insediamenti pluriregionali che occupino complessivamente almeno 500 dipendenti.
14) Nel corso di tali incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali- ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
15) Ove a seguito dell'azione informativa emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali, potranno essere attivati momenti di approfondimento specifico.
16) Le medesime informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti dalle Aziende - che occupino più di 150 dipendenti - i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.
17) A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali Aziende potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.
18) Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
19) Per le Aziende aderenti al sistema Confindustria le informazioni saranno rese nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'Azienda interessata, nel quale saranno fornite, anche alla luce dei risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui al comma 12, con specifico riferimento al territorio interessato.
20) Di norma annualmente le Aziende che occupano più di 50 dipendenti renderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dalla Associazione datoriale competente, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
21) Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le Aziende committenti chiederanno alle Aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
22) Sono fatti salvi i Protocolli di Relazioni Industriali/sindacali in atto nelle Aziende del settore.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 10 (Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro), CCNL 24.7.01.
Art. 10 - Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro.
1) Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
2) Le Aziende attueranno, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ogni provvedimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalle citate disposizioni, che ritengano opportuno al fine di migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori dandone informativa alle RSU.
3) In tutte le unità produttive delle Aziende sono eletti i RLS secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche e dall'Accordo interconfederale 22.6.95. Sono fatte salve le normative in materia di RLS derivanti da precedenti contrattazioni collettive a livello nazionale.

Dichiarazioni a verbale.
1) Trattamento economico in occasione di visite mediche.

Con la corresponsione dell'ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni del presente articolo, nonché dell'art. 33, DPR 19.3.56 n. 303, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall'abituale posto di lavoro.
Le Aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l'effettuazione della visita medica.

2) Personale degli impianti e delle centrali nucleotermoelettriche.
La specifica disciplina resta confermata in capo all'Azienda conferitaria ai sensi del D.lgs. 16.3.99 n. 79.

3) Riqualificazione ruolo dei RLS.
Le parti convengono che nell'ambito dei lavori della Sezione "Ambiente e sicurezza" dell'Osservatorio di settore, di cui al comma 5, art. 2 del presente CCNL, saranno approfondite le esigenze di una migliore qualificazione del ruolo dei RLS, anche avuto riguardo alle problematiche ambientali.

Con evidenziazioni modifiche rispetto al testo originario dell'art. 11 (Formazione), CCNL 24.7.01.
Art. 11 - Formazione.
1) Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il 'know how' delle Aziende e la loro competitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, instaurando un circolo virtuoso di "crescita" e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2) In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul "sistema Paese" in termini di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, di efficace osmosi "scuola/lavoro", il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali tenuto conto della naturale obsolescenza delle cognizioni - per portarle continuamente "al passo" delle innovazioni tecnologiche e organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del D.lgs. 16.3.99 n. 79;
- promozione della impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l'altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di garantire alle Aziende la flessibilità necessaria per fronteggiare il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
Le parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai Fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
3) Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
(a) al personale neo- assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda (formazione d'ingresso);
(b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente e un costante aggiornamento (formazione continua);
(c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
(d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/ professionalità, in un'ottica di proficuo reimpiego (formazione mirata).
4) L'individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, l'individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno annualmente - di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva dell'anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all'anno successivo - oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell'attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende.
5) Le parti convengono, altresì, sulla costituzione di una Commissione paritetica nazionale, alla quale saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull'andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico; sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, nonché alle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie istituzioni in materia di formazione perché siano coerenti con le esigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale.
6) A far data dall'1.11.01, nelle Aziende che occupano complessivamente più di 500 dipendenti potrà essere costituita, su richiesta di una delle parti e in sostituzione di quanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione paritetica sulla formazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e in rappresentanza della Direzione aziendale con il compito di:
(a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
(b) esaminare le esigenze formative aziendali, le relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche e organizzative, alle normative sulla sicurezza, all'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità.
7) Tenuto conto delle finalità della formazione e dell'interesse primario del lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, legge 8.3.00 n. 53, le iniziative formative previste ai punti c) e d), comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 12 (Pari opportunità), CCNL 24.7.01.
Art. 12 - Pari opportunità.
1) Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 9.12.77 n. 903 relativa alla parità uomo- donna, nell'intento di sviluppare iniziative nell'ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla legge 10.4.91 n. 125, sulle azioni positive, in armonia con le ultime Raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
2) A tal fine, e in affermazione della legge 10.4.91 n. 125, con funzione di studio e di proposta nei confronti delle parti stipulanti, in raccordo con l'Osservatorio di settore costituito nell'ambito delle relazioni industriali, viene costituita la Commissione Paritetica Nazionale sul tema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore elettrico.
3) Detta Commissione nazionale, che è composta da 6 membri designati dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, e da 6 membri designati dalle parti datoriali firmatarie del contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:
(a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all'interno delle Aziende;
(b) promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui alla legge n. 125/91, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi, e di carriera;
(c) proporre progetti di azioni positive;
(d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati nell'ambito della propria attività.
4) Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone, in particolare per prevenire e rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l'eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le Aziende.
5) Sono confermati gli Organismi paritetici di livello non nazionale aventi funzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti delle Commissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione collettiva. Le parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione di analoghi Organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato ove tali Organismi non siano presenti.
6) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende promuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con riferimento alla legge 8.3.00 n. 53.
7) Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale e in raccordo con le proposte formulate dalle Commissioni pari opportunità - ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale per le lavoratrici.
8) Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle singole Aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in materia di pari opportunità.

Nota a verbale.
Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro.

Le parti, nel considerare quanto previsto dalla Raccomandazione UE n. 131(1) del 27.2.91 e la risoluzione del Parlamento Europeo 11.2.94 in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
Le parti attueranno politiche di prevenzione e informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 13 - Apprendistato.
Premessa.

[…]
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico- professionali.
Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L'apprendistato professionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.03 n. 53.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato sulla base degli esiti della formazione. L'apprendista non può essere retribuito a cottimo.

Disciplina del rapporto.
[…]
11) Per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di legge in materia, delle parti sociali a livello confederale e dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente contratto in quanto compatibili con tale tipologia contrattuale.

Formazione.
12) Nei confronti di ciascun apprendista dovrà essere erogata una formazione congrua, interna o esterna all'azienda, di 120 ore annue retribuite, intese come annue medie, finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale prevista, ridotte ad 80 ore annue ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
13) La formazione è articolata in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti tecnico-professionali. In tale ambito è individuata quale formazione con contenuti trasversali di base quella destinata all'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. Tale formazione sarà pari a 1/3 del monte ore annuo previsto.
Le ore di formazione relative alla antinfortunistica e alla organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
Una ulteriore quota del monte ore di formazione specificamente rivolta al conseguimento della qualificazione sarà realizzata secondo percorsi di formazione 'on the job' o in affiancamento o moduli di formazione teorica, nonché mediante modalità 'e-learning'.
14) Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente oggetto di formazione interna - all'interno della azienda interessata, presso altra azienda del Gruppo o presso altra struttura di riferimento - mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere oggetto di formazione esterna.
15) Qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna - da attestare con dichiarazione formale del datore di lavoro o suo delegato - anche le tematiche non strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale potranno essere affrontate all'interno delle imprese. Le parti si danno atto che la capacità formativa interna è espressa dalla presenza di funzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché dalla presenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro 28.2.00, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. In caso di aziende plurilocalizzate o in presenza di Gruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra Regione.
Le parti riconoscono la particolare rilevanza al ruolo del tutor che ha il compito di seguire l'apprendista per tutta la durata dell'apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'integrazione nel contesto aziendale e nel coordinamento tra formazione e lavoro. Il tutor è individuato dall'azienda in un lavoratore qualificato che svolga un'attività coerente con quella dell'apprendista e che abbia un'adeguata esperienza lavorativa.
16) Al fine di dare immediato impulso alla diffusione nel settore della nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante a sostegno dello sviluppo occupazionale, le Parti definiscono - in via sperimentale e nel rispetto delle vigenti disposizioni - i progetti formativi, riferiti alle qualifiche indicate nel comma 3 del presente articolo. Detti progetti che sono riportati nel documento allegato al presente articolo, saranno sottoposti alle Regioni per gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 49, comma 5, D.lgs. n. 276/03, anche in relazione all'esigenza di pervenire alla definizione di profili formativi settoriali a carattere nazionale, fatte salve le integrazioni e specificazioni in sede regionale.
17) La Commissione paritetica nazionale di cui al comma 5, art. 11 del presente contratto, con riferimento ad altre qualifiche settoriali (non incluse nel comma 3 del presente articolo) definirà, entro 30 giorni dalla richiesta delle parti stipulanti, i progetti formativi - sulla cui base vengono definiti i piani formativi individuali (il cui schema è allegato al presente CCNL) - anche in relazione alla determinazione delle modalità di erogazione e dell'articolazione della formazione, nonché le indicazioni per la formazione del tutor aziendale. La predetta Commissione sottoporrà alle Regioni detti progetti formativi secondo le modalità di cui al precedente comma, affinché le stesse provvedano ai sensi dell'art. 49, comma 5, D.lgs. n. 276/03.
18) Analogamente si procederà per la definizione dei progetti formativi relativi ad ulteriori e diverse qualifiche aziendali, demandata alla sede aziendale, che provvede a trasmetterli alla Commissione paritetica nazionale per gli adempimenti di competenza.
19) La formazione interna all'azienda dovrà essere attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato riferita alle caratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal piano formativo e alle competenze del tutor aziendale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, D.lgs. n. 276/03.
20) Al termine del contratto di apprendistato l'azienda rilascia agli apprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia.
21) Annualmente le competenti Direzioni aziendali informeranno le RSU, o in mancanza le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente competenti, sul numero delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.
22) Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, alla scadenza o nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per gli apprendisti mantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede aziendale eventuali percorsi iniziali di carriera.

Dichiarazione a verbale.
1) Normative regionali.

Le parti si incontreranno dopo l'adozione delle previste discipline regionali attinenti l'operatività di detta tipologia contrattuale per gli opportuni coordinamenti ai fini applicativi.

2) Graduale acquisizione di professionalità.
Dopo un primo periodo lavorativo/formativo di 9 mesi, l'apprendista acquisisce un grado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa anche in autonomia. In particolare, dopo tale periodo potrà essere attribuita la qualifica PES (persona esperta); peraltro, la possibilità di intervenire come monoperatore anche al di fuori dell'orario di lavoro presuppone un ulteriore periodo lavorativo/formativo anche esso di 9 mesi, sulla scorta dell'esperienza che l'apprendista avrà acquisito per essere stato inserito come PES nei turni di reperibilità, sulla base degli accordi/prassi aziendali in atto.

Sostituisce integralmente il testo dell'art. 14 (Contratto di formazione e lavoro), CCNL 24.7.01.
Art. 14 - Contratto di inserimento.
1) Tenuto conto dell'Accordo interconfederale 11.2.04, le parti, nell'intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l'adeguamento delle capacità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell'inserimento, diretta, ai sensi dell'art. 54 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, e successive modifiche e integrazioni, a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2) Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell'istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
[…]
4) Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso formativo; in particolare, verranno indicati:
[…]
- l'orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell'ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell'ipotesi di contratto di inserimento a tempo parziale;
[…]
- il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto;
- il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/ reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata temporale; […]
- durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazione l'art. 4 (Istituti di carattere sindacale) del presente CCNL.
[…]
8) […]
Nel progetto verranno indicati:
[…]
- la durata e le modalità dell'attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di 'e-learning', in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto;
- l'area nella quale viene effettuato l'inserimento.
9) La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
[…]

Sostituisce integralmente il testo dell'art. 16 (Contratto di lavoro a termine), CCNL 24.7.01.
Art. 16 - Contratto di lavoro a termine.
1) L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
[…]
5) Le competenti Direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 3.
[…]
7) I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività.
[…]

Sostituisce integralmente il testo dell'art. 17 (Utilizzo delle prestazioni di lavoro temporaneo), CCNL 24.7.01.
Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
1) La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle disposizioni legislative vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
[…]
4) Le imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
5) I prestatori di lavoro con contratto di somministrazione hanno diritto di esercitare presso le imprese i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.70 n. 300.
6) L'impresa comunica in via preventiva ovvero, in caso di motivate ragioni di urgenza e necessità, entro 5 giorni dalla stipula del contratto di somministrazione, alla RSU ove esistente, o in mancanza di quest'ultima, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, territorialmente competenti, il numero e il motivo del ricorso ai contratti di somministrazione, specificando la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati.
7) Una volta l'anno per il tramite dell'Associazione di appartenenza, le imprese forniscono alle Organizzazioni sindacali nazionali, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Sostituisce integralmente il testo dell'art. 18 (Telelavoro), CCNL 24.7.01.
Art. 18 - Telelavoro.
1) Il telelavoro, - la cui disciplina di riferimento è definita dall'Accordo interconfederale 10.6.04, di recepimento dell'Accordo quadro Europeo stipulato a Bruxelles il 16.7.02 - non è una nuova tipologia di rapporto di lavoro ma, nell'ambito del comune rapporto di lavoro subordinato, una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
[…]
3) Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico- operative che fanno fronte, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, ai mutamenti introdotti dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di globalizzazione, offrendo ai lavoratori una modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che permette di armonizzare la vita professionale con le esigenze personali e/o familiari, riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
4) Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. In particolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell'orario di lavoro di cui al D.lgs. 8.4.03 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell'orario di lavoro settimanale (artt. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno.
5) Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa previsione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Detta verifica deve essere specificamente orientata all'esigenza di assicurare un uguale trattamento economico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della stessa categoria.
6) […]
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'Azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
7) I telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore comparabile che svolge la sua attività nei locali dell'impresa.
8) […]
Al fine di non compromettere l'inserimento sociale del dipendente in telelavoro nella comunità aziendale e di tutelare l'integrità dei suoi diritti sindacali, la Società avrà cura di attivare gli strumenti più idonei circa la possibilità di partecipazione attiva del lavoratore alla vita aziendale e sindacale.
9) Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto, fermo restando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto accordo interconfederale, saranno concordate a livello aziendale.

Art. 21 - Classificazione del personale
(Omissis fino al comma 21).
Protocollo sulla Classificazione.
Le Parti, in considerazione della evoluzione dello scenario di riferimento nel quale operano le aziende del settore anche per effetto della liberalizzazione del mercato elettrico, dell'esigenza di assicurare il miglioramento continuo dei livelli di qualità del servizio e i necessari livelli di efficienza, della rilevanza e accelerazione dei mutamenti che interessano l'organizzazione del lavoro con conseguente opportunità di sviluppare nuove figure professionali, si danno atto che il sistema di classificazione in atto (comprese le figure di Quadro) potrà comportare l'esigenza di una più compiuta definizione, anche innovativa rispetto all'attuale sistema, in grado di rappresentare più efficacemente il rapporto mansioni/inquadramenti e i mutamenti nella organizzazione conseguenti ai processi di trasformazione.
A tale fine, contestualmente alla data di stipulazione del rinnovo del vigente CCNL, viene istituita una Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare l'evoluzione della professionalità nel settore e le nuove esigenze derivanti dall'eventuale mutamento nella organizzazione del lavoro e dell'evoluzione della professionalità espressa dai lavoratori anche con riferimento ai vigenti sistemi in atto nei settori industriali nazionali e nel settore elettrico a livello europeo.
Detta Commissione che potrà avvalersi di esperti della materia scelti da ciascuna delle parti stipulanti, 6 mesi prima della scadenza del biennio economico del presente CCNL, presenterà alle parti stipulanti un rapporto conclusivo al fine di una loro valutazione, nel biennio successivo, per la negoziazione di un nuovo sistema classificatorio o per la modifica e/o integrazione di quello esistente.
In attesa di un nuovo sistema di inquadramento, vengono conservate le norme aziendali derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale in materia di sistema inquadramentale, ivi compresi i profili esemplificativi laddove previsti, le specifiche normative in atto stabilite dai contratti/accordi collettivi di livello nazionale in materia di inserimento di laureati, diplomati da scuola media superiore e da istituti professionali e scuole similari e quelle previste per talune figure professionali per il passaggio al livello superiore, in quanto stabilite dai contratti/accordi collettivi di livello nazionale. Fino alla medesima scadenza sono confermate le attuali normative in materia di scelta del personale derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 26 (Orario di lavoro), CCNL 24.7.01.
Art. 26 - Orario di lavoro.
Premessa.

[…]
Ciò premesso, in linea con tale orientamento, le parti convengono di dare attuazione nel presente CCNL ai rinvii e, per le eccezioni previste, alle deroghe e alle sue condizioni che la nuova regolamentazione legale dei tempi di lavoro (orario di lavoro) e di non lavoro (pause, riposi e ferie) demanda alla contrattazione collettiva, con riferimento ai singoli istituti di cui al presente articolo, ai riposi e alle pause giornaliere, al riposo settimanale di cui all'art. 27, alla reperibilità di cui all'art. 39 e al lavoro straordinario e notturno di cui all'art. 41.

1) Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d'orario sempre più articolati e rispondenti all'evoluzione degli assetti tecnico- organizzativi, la durata contrattuale dell'orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
2) Avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del settore e al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le parti stabiliscono che, con decorrenza 1.1.07, la durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico- operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) e un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi le Aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le RSU o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali competenti l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
3) Ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.lgs. n. 66/03 e sue successive modifiche e integrazioni, la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, sul superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, da eseguire entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma precedente, è effettuata presso la Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui si trova la sede legale dell'Azienda e/o la sede principale dell'unità produttiva così come da assetto aziendale qualora questa sia dislocata in più province afferenti ad uno stesso ambito o a più ambiti regionali.
4) L'articolazione settimanale dell'orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Direzione e RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.
5) Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
6) La definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell'orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra Direzione e RSU.
Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.
7) In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia 30 - 46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall'art. 35 (Struttura retributiva), per le ore prestate oltre la 40sima.
[…]

Turnisti /semiturnisti.
10) L'orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
11) Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e RSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all'utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo.
12) Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.
13) La misura di 40 ore settimanali dell'orario di lavoro si intende applicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo 2 prestazioni giornaliere. Al riguardo sono fatti salvi regimi d'orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente.
14) Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore.

Pause.
15) Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera è normalmente prevista nell'articolazione degli orari di lavoro definiti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato e/o in semiturno, con la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell'applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR.

Permessi annui retribuiti.
B) Permessi speciali.

19) Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un massimo di 4 giorni. Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d'orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
20) Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti 2 intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
21) Ai lavoratori giornalieri già percettori dell'indennità "lavori gravosi", vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
22) I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche e all'interno delle centrali in caverna, nonché per i lavoratori giornalieri che effettuano l'ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24.7.01 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.

Dichiarazione a verbale.
1) Banca Ore.

Le parti convengono di istituire, dall'1.1.07, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31.12.06, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3, art. 41 del vigente CCNL.
Il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola formalmente all'azienda entro la fine di ogni anno per l'anno solare successivo.
Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste.
Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all'art. 29, comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate saranno compensate con la retribuzione in atto.
L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d'intesa con l'Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga.
Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate e a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede le parti valuteranno l'opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto riportate da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni:
- nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio);
- grandi manutenzioni pluriennali;
- eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali e amministrativi).
L'istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l'applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale.
Decorso 1 anno dall'avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verificheranno l'andamento della banca ore.

3) Schemi di turno.
Le parti confermano che nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina collettiva, anche a livello aziendale, in materia di condizioni e articolazione degli schemi di turno/semiturno, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e settimanali e riconoscono - secondo quanto evidenziato in premessa - che la normativa sui permessi contenuta nel presente articolo assicura una protezione adeguata a detti lavoratori.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 27 (Giorni festivi e riposi - Festività soppresse), CCNL 24.7.01.
Art. 27 - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse.
Riposi giornalieri.

3) Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24.
A fronte di una protezione adeguata, definita dalle parti, ai sensi della premessa dell'art. 26 del presente CCNL, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (D.V. n. 3 art. 26), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall'art. 39 e dalla D.V. n. 2, art. 41 del presente CCNL.
4) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo, nei casi previsti o richiamati dall'art. 9, D.lgs n. 66/03, per i lavoratori addetti:
- alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico;
- all'esercizio/manutenzione (organizzata in turno) delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate;
- all'esercizio/ manutenzione (organizzata in turno) e alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine;
- alle attività correlate ai tempi di funzionamento della "borsa elettrica".
5) Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana, da fruire, di norma, nella settimana successiva.
6) Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al comma 3 nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
7) Per i lavoratori di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di spostamento, per effettive esigenze di servizio (esclusi, quindi, i casi di spostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come ferie, malattia, infortuni e permessi, salvo casi del tutto straordinari e ad eccezione del 1° giorno), del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; se tale spostamento è avvenuto per motivi di servizio senza tale preavviso, essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, a una indennità pari al 40% della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, a una indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera. Dette indennità non spettano a coloro che prestano la propria attività in turno.
[…]

Dichiarazione a verbale.
1) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale.

Le parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana successiva, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le parti, in conformità a quanto previsto nella premessa dell'art. 26 del presente CCNL, si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 28 (Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa), CCNL 24.7.01.
Art. 28 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa.
Protocollo sulle Azioni sociali.

10) Si rinvia allo specifico Protocollo allegato al presente CCNL.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 29 (Ferie), CCNL 24.7.01.
Art. 29 - Ferie.
[…]
4) Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 31 - Tutela della maternità/paternità.
1) Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 32 (Malattia, infortuni e cure termali), CCNL 24.7.01.
Art. 32 - Malattia, infortuni e cure termali.
Comunicazione dell'assenza, certificazione e controlli.

[…]
15) È anche facoltà dell'Azienda far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. L'Azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra i predetti Enti pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico e il medico di fiducia del lavoratore, le parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della visita medica cui è stato sottoposto - nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti dei commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la decisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dai commi 1 o 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.

Situazioni particolari.
17) Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
18) I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti contrattuali.

Dichiarazioni a verbale.
1) Trattamento lavoratori Tbc
.
Ove l'affezione tubercolare, in relazione alla quale sia avvenuto il ricovero o sia stata riconosciuta dall'Inps l'indispensabilità del ricovero stesso o della cura ambulatoriale, si protragga oltre il limite massimo previsto per la corresponsione della retribuzione di cui ai commi 6 o 7 del presente articolo, l'Azienda corrisponderà al lavoratore che si trovi ancora ricoverato o nei confronti del quale permanga, a giudizio dell'Inps, l'indispensabilità del ricovero o della cura ambulatoriale, la retribuzione mensile - quale definita nell'art. 35 (Struttura retributiva) - nella misura pari al 70% fino ad un periodo massimo di 12 mesi.
Resta comunque garantito al lavoratore il diritto alla conservazione del posto, senza decorrenza di anzianità, fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, nonché, in caso di rientro, alla utilizzazione con mansioni e orario adeguati alle residue capacità lavorative, secondo quanto disposto dall'art. 10, legge 6.8.75 n. 419.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 39 (Reperibilità), CCNL 24.7.01.
Art. 39 - Reperibilità.
Definizione e articolazione.

1) In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro e a fornire, pertanto, all'Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2) La reperibilità può essere richiesta:
(a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma 1 settimana su 4, compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 27 (Giorni festivi e riposi - Festività soppresse) del presente contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al comma 3 del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
(b) per singole giornate della settimana e precisamente:
(b1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
(b2) per il 6° giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni. La reperibilità per il 6° giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
(b3) per le giornate festive di cui all'art. 27 (Giorni festivi e riposi - Festività soppresse) del presente contratto;
(c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3) La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a 5 giorni consecutivi.
Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel 7° giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a 4, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 27 (Giorni festivi e riposi - Festività soppresse), sarà libero da impegni di reperibilità.

Riposi fisiologici per i lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le ore 22 e le 6 del mattino.
7) In conformità a quanto previsto dalla premessa dell'art. 26 e dall'art. 27 del presente CCNL, gli interventi compiuti fra le ore 22 e le 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, e fermo restando l'adeguata protezione di cui al comma 9, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a 3 ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a 3 ore e sino a 6 ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano);
- per interventi notturni superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno successivo.
8) Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui al precedente comma 7 si tiene conto, oltre che della durata della effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di 1 ora di viaggio.

Adeguata protezione - Permessi aggiuntivi.
9) Le parti concordano le misure atte a garantire un'adeguata protezione dei lavoratori reperibili qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati - risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui al comma 7, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24.
In tali casi il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero.
Detti permessi sono da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell'orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 40 (Indennità), CCNL 24.7.01.
Art. 40 - Indennità.
Indennità lavori sotto tensione.

4) In quanto in possesso di abilitazione AT1 o AT2 per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulla rete AT, in conformità al DM 9.6.80, oppure di abilitazione MT1 e MT2 per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulla rete MT, in conformità al DM 13.7.90 n. 442, è riconosciuta agli interessati un'indennità pari al 25% del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore per ogni giornata di presenza in servizio. Le abilitazioni di cui sopra, in conformità ai decreti sopracitati, possono, inoltre, essere rilasciate con riferimento ad un ambito di competenze più limitato, in tal caso è corrisposta agli interessati un'indennità pari al 6,5% del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore per ogni giornata di presenza in servizio.
Le indennità di cui sopra sono cumulabili, qualora ne ricorrano i presupposti, con l'indennità lavori gravosi di cui al presente articolo.

Indennità per l'utilizzo di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature.
5) Ai lavoratori delle Aziende cui è richiesta l'acquisizione e il mantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati procedimenti di saldatura, rientranti nelle norme UNI di cui al DM 21.11.72, è riconosciuta un'indennità giornaliera di _ 0,77 per ogni giornata di presenza in servizio, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Indennità lavori gravosi.
7) Restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia di indennità per lavori gravosi. Entro la vigenza del presente contratto, le parti verificheranno il permanere dei presupposti che hanno dato luogo alla istituzione dell'indennità stessa.

Dichiarazione a verbale.
1) Indennità lavori sotto tensione.

Tenuto conto dell'evoluzione che potrebbe interessare le differenti tipologie di interventi effettuabili con la tecnica dei lavori sotto tensione e considerata la specificità della materia, le parti riconoscono che a livello aziendale potranno essere stabilite modulazioni della misura dell'indennità lavori sotto tensione differenti e alternative rispetto a quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 41 (Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno), CCNL 24.7.01.
Art. 41 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Lavoro straordinario.

[…]
2) Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali 'pro capite'. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
3) Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico-gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro ad orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
[…]

Lavoro notturno - straordinario notturno - straordinario notturno festivo.
[…]
8) Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel D.lgs. n. 66/03 e successive modifiche e integrazioni, il periodo di riferimento - ai sensi dell'art. 13 (Durata del lavoro notturno) dello stesso decreto - sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, è calcolato come media su base annuale.
[…]
15) Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno e ferme restando le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni legislative.
16) Le Aziende comunicheranno, secondo le prassi in atto, alle OSL stipulanti, il numero di ore di straordinario complessivamente effettuate.
[…]

Dichiarazione a verbale.
1) Compenso per il lavoro prestato in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale.
Il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale va compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 60% (o del 75% se trattasi di lavoro straordinario notturno) senza la concessione del giorno di festa sostitutivo.

2) Estensione di talune disposizioni contenute nell'art. 39 (Reperibilità) al personale non reperibile.
Quanto previsto dai commi 7, 8 e 9, art. 39 (Reperibilità) si applica anche nei confronti del personale non reperibile chiamato a svolgere lavori non programmati.

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 57 (Norme finali), CCNL 24.7.01.
Art. 57 - Norme finali.
Norme aziendali.
1) Oltre che alle norme del presente contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalle Aziende, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.

Reclami e controversie.
2) Sono fatte salve le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto; le controversie individuali e plurime tra Azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto in Accordi interconfederali vigenti e/o negli accordi in essere derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.

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Protocollo Assoelettrica, Federutility, Enel, Terna, Grtn, Sogin e Ugl Energia
In Roma, addì 19 luglio 2006 fra Assoelettrica, Federutility, Enel, Terna, Grtn, Sogin e Ugl Energia viene sottoscritto, con il presente protocollo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese che esercitano l'attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore
nel testo corrispondente al documento qui allegato.

A tale proposito:
- Assoelettrica, Federutility, Enel, Terna, Grtn e Sogin riconoscono alla Ugl Energia il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda secondo i termini e le modalità previste dall'art. 4 del CCNL;
- Ugl Energia si impegna, ai fini della fruizione dei permessi sindacali di cui all'art. 5 del CCNL, a limitare il numero dei dirigenti provinciali e nazionali a 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per ogni unità produttiva;
- con specifico riferimento a quanto stabilito dai commi 10) e ss., art. 3, circa le capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale, e in particolare per la procedura di rinnovo degli accordi aziendali, il coinvolgimento delle strutture territoriali della Ugl Energia è limitato alle aziende in cui il numero dei membri della RSU eletti nelle liste di tale Organizzazione sia almeno pari a 1/5 dei componenti e comunque superiore a 1;
- ugualmente, in relazione ai diritti di informazione, agli Osservatori e alle Commissioni paritetiche previsti dal CCNL nelle varie sedi, la partecipazione della Organizzazione Ugl Energia è limitata ai territori ove la presenza di tale sindacato sia rilevante e nelle aziende in cui sia rispettato il requisito minimo stabilito al punto precedente. In ogni caso, per le aziende con insediamenti pluriregionali che occupano complessivamente almeno 4.000 dipendenti le "informazioni in sede aziendale" - di cui all'art. 2 dell'allegato CCNL 18.7.06 - saranno rese dalla Direzione del Gruppo alla Segreteria generale Ugl Energia qualora la stessa Organizzazione abbia una rappresentatività pari a un tasso di adesione del 5%, verificato nell'impresa sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dei voti ottenuti nelle elezioni della RSU.
Fermo restando quanto sopra, le parti firmatarie del presente Protocollo precisano che, ogniqualvolta nel testo contrattuale allegato si fa riferimento ad altri sindacati dei lavoratori, tale riferimento, in quanto compatibile, deve intendersi valido anche per la Ugl Energia.

Allegato CCNL 18 luglio 2006

(1) Il documento erroneamente riporta il n. 31.