MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. N° P402/4134 Sott. 1

Roma, 19 febbraio 1997
 

OGGETTO: Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di rete di portata nominale non superiore a 35 kW - Chiarimenti.


Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi provinciali del Vigili del fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l’ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per le prevenzione incendi, di cui all’art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di dare informativa del presente chiarimento alle Unità ed Aziende sanitarie locali operanti nel territorio, ed alle quali compete la vigilanza sugli impianti termici in oggetto indicati, così come chiarito dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota n. 162039 del 26 marzo 1987, allegata alla lettera-circolare di questa Direzione n. 6812/4183 sott. 10 del 23 aprile 1987.