MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
 

Lettera Circolare
Prot. n° P2323/4101

Roma, 6 novembre 1996
 

OGGETTO: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell’attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

 

La legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme sulla sicurezza degli impianti) ed il successivo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, hanno stabilito specifici adempimenti per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 lettera e) della Legge medesima, pertinenti il "trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore".
In particolare, per tali impianti ricorrono i seguenti specifici obblighi:
a) REDAZIONE DEL PROGETTO per quelli aventi portata termica superiore a 34,8 Kw (30.000 kcal/h), ai sensi degli art. 6 della Legge 46/90 e art. 4 del DPR 447/91;
b) REALIZZAZIONE DELL'OPERA da parte di ditte installatrici abilitate ai sensi dell'art. 2 della Legge 46/90;
c) DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della Legge, rilasciata al termine dei lavori da parte delle ditte installatrici.
Per tali impianti, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e del DPR 29 luglio 1982, n. 577, ricorre altresì l'obbligo di specifici controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco qualora la portata termica dei generatori termici sia superiore a 100.000 kcal/h (attività n. 91 del D.M. 16 febbraio 1982) o nel caso siano pertinenti attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Premesso quanto sopra e tenuto conto del recente aggiornamento della normativa di sicurezza antincendi relativa agli impianti di cui all'oggetto, emanata con D.M. 12 aprile 1996, al fine di armonizzare gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione di prevenzione incendi e dalla Legge 46/90, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nell'attività di prevenzione incendi relativa al settore specifico degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, si atterranno alle seguenti direttive:

A) FASE Dl ESAME DEL PROGETTO
Tenendo anche conto del disposto dell'art. 6, comma 3 lettera a), della Legge 46/90, i progetti degli impianti vanno acquisiti agli atti dei Comandi Provinciali VV.F. solo se inerenti ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, o perché ricadenti nell'attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982, o perché pertinenti ad altra attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e la portata termica dell'impianto sia comunque superiore a 34,8 Kw.

B) FASE DI VERIFICA - SOPRALLUOGO
Per tutti gli impianti aventi portata termica superiore a 116 Kw (attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982) e per quelli di portata inferiore purché pertinenti attività soggette al controllo di prevenzione incendi, deve essere acquisita dai Comandi Provinciali VV.F. al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione va redatta secondo il modello predisposto dal Ministero dell'Industria con D.M. 20 febbraio 1992 e resa dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 della Legge 46/90, se gli impianti ricadono nel campo di applicazione della Legge medesima.
Se invece gli impianti non ricadono nel campo di applicazione della predetta Legge, non ricorre l'obbligo di cui all'art. 2 citato e pertanto i Comandi Provinciali VV.F. possono accettare dichiarazioni di conformità redatte da soggetti siano essi abilitati o meno ai sensi della Legge 46/90. Nel caso di soggetti non abilitati la dichiarazione di conformità dovrà essere corredata da certificazione di verifica dell'impianto rilasciata da tecnico iscritto ad albo professionale nell'ambito delle rispettive competenze.

CASO PARTICOLARE
Sono molto diffusi nel settore dell'utenza civile impianti termici alimentati a g.p.l. derivato da un deposito in serbatoio fisso di capacità non superiore a 5 m³.
Mentre per il deposito, se di capacità superiore a 300 litri, ricorre l'obbligo del controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, l'impianto termico viene ad esserne escluso se non costituisce attività soggetta o non sia pertinente ad una attività soggetta.
Nella circostanza suddetta, i Comandi Provinciali VV.F., al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per il deposito di g.p.l., acquisiranno la dichiarazione di conformità dell'impianto senza l'obbligo di alcun tipo di verifica e sopralluogo sull'impianto medesimo.