MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° P1143/4134 sott.1

Roma, 11 giugno 1996

 

OGGETTO: Decreto Ministro dell’Interno 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.


Con il Decreto Ministeriale di cui all’oggetto, si è inteso nazionalizzare e aggiornare il quadro normativo previgente in materia di sicurezza antincendi per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto stesso. Le principali motivazioni che ne hanno determinato l’esigenza dell’emanazione possono sinteticamente riassumersi in:
a) - necessità di definire un testo unico di norme applicabili in materia, tenuto conto delle numerose modifiche ed integrazioni di cui è stata oggetto nel tempo la circolare MI.SA. n° 68 del 25 novembre 1969, nonché della difficoltà applicativi che hanno comportato il frequente ricorso all’istituto. della deroga;
b) - adeguamento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge del 5 marzo 1990, n° 46;
c) - armonizzazione con le disposizioni di cui alla direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas;
d) - adeguamento delle disposizioni di sicurezza al progresso tecnologico che ha comportato l’immissione sul mercato di nuove tipologie di apparecchi a gas nonché di nuovi materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indirizzi applicativi su alcuni specifici argomenti in relazione alle disposizioni dell’articolato del decreto medesimo.

A) - Inceneritori di rifiuti
L’art. 1 del decreto esclude dal campo di applicazione gli inceneritori di rifiuti che invece erano ricompresi nella circolare n° 68/69.
Al riguardo, si chiarisce che, a causa della natura e delle caratteristiche estremamente eterogenee del materiale da distruggere negli inceneritori, che possono comportare situazioni di rischio variabili e che rendono, il più delle volte, tali impianti assimilabili a quelli inseriti in cicli di lavorazione industriale, le misure prescritte nell’allegato al decreto dovranno essere considerate come un orientamento progettuale da verificare caso per caso, sulla base di una valutazione dei rischi specifici.

B) - Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi
Il 2° comma dell’articolo 4 del decreto prevede che gli apparecchi ed i relativi dispositivo di sicurezza fabbricati ed immessi in commercio in Italia a tutto il, 31 dicembre 1995, privi rispettivamente della marcatura CE e dell’attestato di conformità, possono essere installati, anche successivamente alla predetta data, purché rispondenti alle prescrizioni della legislazione italiana vigente.
Al riguardo, fatto salvo quanto sarà previsto dal recepimento della direttiva 90/396/CEE, si chiarisce che ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi per impianti in cui siano installati apparecchi e dispositivi, privi della marcatura CE e di relativo attestato di conformità previsti dalla predetta direttiva, dovranno essere considerate valide le approvazioni di tipo rilasciate ai sensi delle circolari n° 68/69 e n° 42/74, secondo quanto sottoriportato:
a) - Apparecchi e dispositivo installati prima del 31 dicembre 1995
Per tali prodotti possono essere accettate le approvazioni di tipo valide al momento della installazione.
b) - Apparecchi e dispositivi installati dopo il 31 dicembre 1995
Per tali prodotti possono essere accettate le approvazioni di tipo in corso di validità, purché gli stessi siano stati immessi sul mercato entro il 31 dicembre 1995.
Tale requisito dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore.
Restano ferme in ogni caso le responsabilità, previste dalla vigente legislazione, a carico degli installatori, dei manutentori e dei titolari de-li impianti, per quanto attiene la realizzazione e l’esercizio degli stessi.

C) - Disposizioni per gli impianti esistenti
C.1 - Impiantì per i quali non è richiesto l’adeguamento
Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto prevede che per gli impianti approvati ed autorizzati alla data di emanazione della stesso sulla scorta della previgente normativa, non è richiesto l’adeguamento.
Al riguardo, si chiarisce, che rientrano in tale fattispecie gli impianti oggetto di rilascio di uno dei seguenti provvedimenti da parte dei Comandi Provinciali dei VV.F.:
a) certificato di prevenzione incendi;
b) nulla osta provvisorio di prevenzione incendi;
c) approvazione del progetto, anche in deroga.
C.2 - Impianti per i quali è richiesto l’adeguamento
L’articolo 1, comma 3, del decreto stabilisce che gli impianti esistenti alla data di emanazione dello stesso devono essere adeguati alle disposizioni di cui al titolo VII dell’allegato.
Al riguardo, tenuto conto di quanto stabilito dal succitato articolo 6, si chiarisce che in tale fattispecie ricadono tutti gli impianti preesistenti sprovvisti di uno dei titoli elencati nel precedente punto C. 1.
Il requisito di preesistenza deve essere dimostrato dal titolare dell’attività mediante presentazione di precedente atto del Comando Provinciale dei VV.F. dal quale sia desumibile la preesistenza dell’impianto, oppure da atto relativo al contratto stipulato con l’Azienda erogatrice del gas, se trattasi di impianto con alimentazione da rete, o con la Ditta rifornitrice del combustibile, se trattasi di alimentazione da serbatoio di g.p.l.

D) - Progetti non evasi dai Comandi Provinciale VVF. alla data di entrata in vigore del Decreto
I progetti presentati ai Comandi Provinciali del VV.F. prima della data di emanazione del decreto e non ancora evasi, vanno esaminati alla luce della previgente normativa, essendo stati redatti sulla scorta di quest’ultima.
Qualora, in sede di esame, dovessero evidenziarsi difformità che potrebbero invece trovare soluzione nel contesto del nuovo decreto, il relativo esame potrà essere svolto con riferimento alle nuove disposizioni che, in tal caso, dovranno essere integralmente osservate.