MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. N° P2216/4122/ 1 Sott. 1

Roma, 29 novembre 1995
 

OGGETTO: Decreto Ministeriale 9 aprile 1994. Criteri per la concessione delle deroghe in via generale al punto 20.4.2.


Pervengono a questo ministero istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere adeguate al punto 20.4.2 del decreto in oggetto in quanto il numero di piani é superiore a sei.
Al riguardo, sulla scorta del parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 25 ottobre 1995, si inviano in allegato le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dal disposto in argomento da applicarsi esclusivamente ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 metri.
Qualora siano integralmente rispettate le misure di sicurezza equivalenti riportate in allegato, i Comandi provinciali VV.F. potranno procedere direttamente all’approvazione dei progetti, dovendosi intendere accolta in via generale la deroga al punto in argomento.
 

ALLEGATO

MISURE DI SICUREZZA EQUIVALENTI PER LA DEROGA IN VIA GENERALE AL PUNTO 20.4.2 DEL D.M. 9 APRILE 1994 (NUMERO DEI PIANI SERVITI DA UNA SOLA SCALA).
 

CASO A
Attività ricettiva limitata ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non sono adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico.
Condizioni di sicurezza equivalenti:
a) Scala protetta avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
b) Solaio comune tra il 6° e 7° piano resistente al fuoco con caratteristiche almeno REI 60;
c) Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio a protezione di tutti i locali dell’attività.

CASO B
Attività ricettiva estesa oltre il 6° piano fuori terra.
Condizioni di sicurezza equivalenti:
a) Scala protetta avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60, se é garantito l’accostamento dell’autoscala dei Vigili del fuoco, oppure scala a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
b) Superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra) non superiore a 250 mq, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
c) Percorso di piano tra le porte delle camere e la scala limitato a 15 metri;
d) Porta delle camere con caratteristiche RE 30 e dotate di dispositivo di autochiusura;
e) Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio a protezione di tutti i locali dell’attività;
f) Solai di piano con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.