MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato attività e norm. spec. di prevenzione incendi

 

Lettera Circolare
Prot. N. NS2511 4113 sott. 1

Roma, 08 giugno 1995
 

OGGETTO: Impianti di distribuzione di carburanti con colonnine allestite con dispositivo per il recupero dei vapori.
 

É noto che le colonnine di erogazione degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’Interno ai sensi del titolo I, punto XVII, del D.M. 31 luglio 1934.
Risulta, peraltro, che, negli ultimi tempi, da parte dei titolari di impianti di distribuzione si é provveduto ad installare, sugli erogatori conformi all’approvazione ministeriale, dispositivi finalizzati al recupero di sostanze gassose emesse in fase di rifornimento.
Appare evidente che a seguito di tale accorgimento le apparecchiatura in questione non conservano più la conformità ai corrispondenti prototipi che, a suo tempo, sono stati sottoposti alle prove di laboratorio per controllarne la sicurezza dal punto di vista della prevenzione incendi.
Tanto premesso e nella considerazione che le iniziative di cui sopra appaiono finalizzate esclusivamente all’ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo VII del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Protezione da agenti cancerogeni», (artt. 60 segg.) con conseguente esclusione di qualsiasi intenzione volta ad eludere la vigente normativa di prevenzione incendi, si è del parere che - al fine di evitare la dismissione dell’esercizio di distribuzione di carburante per mancata approvazione delle colonnine dotate del dispositivo di cui sopra - le SS.LL. possano consentire la prosecuzione dell’attività a condizione che:
1) le colonnine di cui trattasi siano comunque in possesso di approvazione di tipo;
2) il dispositivo aggiuntivo per il recupero dei vapori sia conforme alle norme di sicurezza di cui al D.M. 31.7.1934 (caratteristiche dell’impianto elettrico in linea con la Legge 1.3.1968 n. 186 etc.);
3) il complesso delle colonnine corredato del dispositivo 2) garantisca il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.M. 31.7.1934.
Quanto sopra in attesa che questo Ministero, al termine delle sperimentazioni in atto presso il laboratorio del CSE, emetta le approvazioni di tipo corrispondenti.
Si rende comunque noto che con provv. n. 15316 dell’8 ottobre 1992 questo Ministero ha già rilasciato approvazione di tipo relativa al dispositivo atto a consentire il recupero dei vapori di carburante, emessi in fase di erogazione, da istallare nei distributori stradali di carburanti della stessa società produttrice.