Tipologia: CCNL
Data firma: 23 maggio 2019
Validità: 01.06.2019 - 31.05.2022
Parti: Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Servizi, Multiservizi
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Validità del contratto
Campo di applicazione
Disciplina del rapporto di lavoro

Art. l - Assunzione - requisiti per l’accesso
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
Art. 4 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 5 - Attuazione normativa
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza RLS
Art. 7 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 8 - Sospensione del lavoro
Art. 9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Art. 10 - Banca delle ore
Art. 11 - Modalità di fruizione
Art. 12 - Lavoro straordinario
Art. 13 - Lavoro notturno
Art. 13bis - Parametri convenzionali
Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 15 - Permessi retribuiti
Art. 16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 17 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 18 - Lavoro festivo
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Diritto allo studio - patti formativi
Art. 2l - Congedi per formazione
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 - Normale retribuzione
Art. 25 - Tipologie di retribuzione
Art. 26 - Minimi di paga
Art. 27 - Assorbimenti
Art. 28 - Trattamento personale a provvigione
Art. 29 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità
Art. 30 - Premio di risultato
Art. 31 - Scatti di merito o di professionalizzazione
Art. 32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Malattia
Art. 35 - Obblighi del lavoratore
Art. 36 - Periodo di comporto
Art. 37 - Trattamento economico per malattia
Art. 38 - Infortunio
Art. 39 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 40 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 41 - Aspettativa non retribuita
Art. 42 - Congedi parentali
Art. 43 - Congedi e permessi per handicap
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Trasferte
Art. 46 - Rimborso spese chilometrico
Art. 47 - Trasferimento
Art. 48 - Distacco
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 50 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 51 - Preavviso
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto TFR
Contrattazione di prossimità
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata

 

Contratti flessibili
Lavoro part time

Art. 54 - Tipologie di lavoro a tempo parziale
Art. 55 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 56 - Assunzione
Art. 57 - Clausole di flessibilità ed elastiche
Art. 58 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 59 Retribuzione (lavoro a tempo parziale)
Art. 60 - Consistenza dell’organico aziendale
Art. 61 - Diritto di precedenza
Lavoro intermittente
Art. 62 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 63 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 64 - Assunzione
Art. 65 - Indennità di disponibilità
Art. 66 - Retribuzione
Lavoro a tempo determinato

Art. 67 - Requisiti di applicabilità
Art. 68 - Apposizione del termine
Art. 69 - Periodo di Prova
Art. 70 - Durata e proroghe
Art. 71 - Proporzione numerica
Art. 72 - Diritto di precedenza
Art. 73 - Retribuzione
Somministrazione
Art. 74 - Sfera di applicabilità
Art. 75 - Proporzione numerica
Art. 76 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
Art. 77 - Retribuzione (lavoro somministrato)
Telelavoro e lavoro agile - Smart working
Art. 78 - Definizione
Art. 79 - Sfera di applicabilità
Art. 80 - Disciplina del rapporto
Art. 81 - Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 82 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 83 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 84 - Orario di lavoro
Art. 85 - Retribuzione
Istituti sindacali
Art. 86 - Rappresentanze Sindacali
Art. 87 - Permessi Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 88 - Assemblea
Art. 89 - Referendum
Art. 90 - Trattenute sindacali
Rapporti tra le parti sindacali
Art. 91 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBIASP
Art. 92 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 93 - Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore privato
Art. 94 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 95 - Fondi
Art. 96 - Osservatorio Nazionale
Art. 97 - Organismo Paritetico Nazionale OPNASP
Art. 98 - Commissione di Conciliazione Nazionale
Art. 99 - Conciliazione delle controversie in sede sindacale
Art. 100 - Controversie collettive
Art. 101 - Classificazione del personale
Appendici


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi

L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio in Roma, presso la sede della Fesica-Confsal, in Piazza di Villa Carpegna n. 58, tra Conflavoro Pmi, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese […] e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato [...], Confsal-Fisals, Federazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Stranieri […], con l’assistenza della Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori […], si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Multiservizi stipulato il giorno 24 luglio 2017.
È stato approvato il testo del contratto in epigrafe che si allega, esso fa parte integrante del presente accordo e, per tutta la durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Roma, 23/05/2019

Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade c segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
- interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
- Interventi di manutenzione, sostituzione, lettura e gestione tecnica amministrativa dei gruppi di misura;
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);
- nettezza urbana: spazzamelo, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;
- taglio erbe riparie c stradali, anche con macchinari semoventi;
- transennature stradali, anche provvisorie;
-impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque, con o senza recupero energetico;
- impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di impianti per l'agricoltura;
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, baronaggio, movimentazione interna e esterna, etc.);
-Servizi di distribuzione e recapito corrispondenza dei diversi servizi postali;
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico, autobus, tram, aeromobili, natanti, ecc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese la gestione di parcheggi a pagamento o non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- portierato e guardiamo;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, incluso call-center, ecc.;
- accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande an ti taccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);
- gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini e centri distributivi, servizi di confezionamento di prodotti alimentari e non;
- servizi di manutenzione impianti di sollevamento (ascensori);
- servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e video sorveglianza) facchinaggio, mercati ortofrutticoli, anche con l’utilizzo di macchinari;
- servizi ausiliari alle produzioni industriali fuori linea;
- servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione c l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 5 - Attuazione normativa
Le Parti stipulanti considerano le norme di tutela previste dal D.Lgs n. 81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali c/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza RLS
Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze c/o funzioni a soggetti terzi, anche a livello territoriale, che ne assumano la responsabilità. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata attraverso piattaforme e-learning anche per i suoi aggiornamenti, come previsto dall’ASR del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del DLgs. n. 81/2008

Art. 7 - Articolazione dell’orario di lavoro
1) La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa: non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese Ira l'inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero
3) Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti
4) Per i lavoratori non mobili comandati fuori sede rispetto al luogo o ai luoghi dove prestano normalmente servizio. I orario di lavoro inizia a decorrere dal loro univo nel luogo in cui deve svolgersi la prestazione e dura per tutto il tempo in cui si svolge la prestazione stessa.
5) Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'art. 45 del presente CCNL, salvo diverso accordo aziendale o individuale.
6) Per i lavoratori mobili l’orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo nel luogo in cui deve svolgersi la prestazione e dura per tutto il tempo in cui si svolge la prestazione stessa
7) Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore, salvo diverso accordo aziendale o individuale, per l'attività lavorativa che si svolga al di fuori dei normale orario di lavoro, sia in sede che fuori sede
8) Tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle attività ovvero per garantire la sicurezza degli altri col laboratori, nonché tutti gli adempimenti legali, fiscali e/o amministrativi, annuali o periodici possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale
9) Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in maniera tale che siano visibili a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda agli uffici competenti. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
1) In considerazione di particolari situazioni di servizio, collegato ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane
2) Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi la media delle 173 ore nell’arco di un periodo di dodici mesi.
3) Peraltro le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonale e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, tramite versamento e prelievo nella Banca delle ore.
4) Le ore lavorate in eccedenza rispetto a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10%, salvo che il lavoratore ne abbia richiesto l'utilizzo entro il semestre successivo e l'azienda lo consenta.
5) La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori
6) L’azienda deve informare i lavoratori della volontà di utilizzare l’istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni di massima sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori

Art. 10 - Banca delle ore
1) Le parti convengo di istituire la banca delle ore. Nell'ambito della contrattazione aziendale il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l'accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
2) Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti previsti dall’art. 11, comma 3.

Art. 12 - Lavoro straordinario
1) Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario
2) È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori,
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alte persone o al servizio;
- eventi particolari come mostre, campagne, concorsi, progetti, gare, ecc con termini vincolanti di scadenza Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del predetto limite delle 250 ore
3) Previo accordo con il lavoratore una quota non superiore al 50% del monte ore previsto dai precedente punto 2, potrà confluire nella Banca delle ore, al netto della maggiorazione economica oraria, che sarà liquidata al lavoratore di volta in volta
4) Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro
[…]
6) Le ore di lavoro ordinario prestate nei giorni di riposo settimanale, […]
7) Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti
[…]
9) Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00 Non è considerato lavoro straordinario quello svolto di notte nel normale orario di lavoro da lavoratori adibiti a servizi notturni

Art. 13 - Lavoro notturno
1) Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22:00 e le 6:00 del mattino
[…]

Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
1) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Ai sensi degli artt. 2 e 3 Legge n. 370/1934 e Art. 9 c. 2 e 3 del DLgs n. 66/2003, si prevede per le aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica quando queste svolgono attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale,
b) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno e l'inizio del turno successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale,
c) attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata
2) Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sta di pubblica utilità.
b) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia,
c) attività di cui all’art. 7 della Legge n. 370/1934. fermo restando che, ai sensi dell'art. 1 della stessa Legge n. 370/1934, questa non si applica:
- alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico.
- ai lavoranti al proprio domicilio,
- al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un’azienda ed avente diretta responsabilità nell’andamento dei servizi.
d) attività indicate agli artt. 11, 12 e 13 DLgs n. 114/1998 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), c di cui all'Art. 3 Legge n. 323/2000 (stabilimenti termali)
3) Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti in tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi
4) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione […] fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
[…]

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Le eventuali inosservanze da parte del lavoratore degli obblighi di legge e/o del presente CCNL relative alla diligenza, all’obbligo di fedeltà e segretezza e più in generale alle regole di corretto svolgimento del rapporto di lavoro sono sanzionate, ai sensi dell'art. 2106 del codice civile e dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo la gravità dell’infrazione, applicando le seguenti norme disciplinari, che costituiscono il codice disciplinare di tutti i datori di lavoro che applicano il presente CCNL e che non ne adottino uno proprio.
La consegna al lavoratore di una copia del presente CCNL contratto, anche in formato elettronico (e-book), ovvero la sua messa disposizione mediante i sistemi informatici aziendali (es intranet), ha la medesima efficacia dell'affissione prevista dall’Art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Sanzioni applicabili:
- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta,
- multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione
- sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni di effettivo lavoro, licenziamento.
[…]
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi
a. ammonizione verbale, si adotta nei casi di infrazioni di lieve entità;
b. ammonizione scritta, è un provvedimento di carattere preliminare e si adotta per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
c. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, si adotta per mancanze di media gravità che non abbiano determinato danni rilevanti al datore di lavoro, quali (i) l’inosservanza occasionale dell’orario di lavoro, […], (iii) la negligenza nello svolgimento della prestazione e (iv) gli abusi e gli inadempimenti occasionali di carattere colposo,
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione si adotta - fino a 10 (dieci) giorni lavorativi - per mancanze gravi, a prescindere dall’entità del danno causato al datore di lavoro, quali (i) l'inosservanza ripetuta per oltre 2 (due) volte dell’orario di lavoro nello stesso mese, […], (iv) l'inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dal datore di lavoro, (v) la presenza sul posto di lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, (vi) l’abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, […], (viii) l’esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi sul posto di lavoro, anche fuori dell’orario di lavoro, (ix) l’insubordinazione verso i superiori, […] e (xi) ogni atto o comportamento indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
e. licenziamento, si adotta per mancanze molto gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro, a prescindere dall’entità del danno causato al datore di lavoro, quali […], (iii) l’abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e/o controllo (iv) gli atti di grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto (v) il rifiuto di obbedienza a ordini regolarmente impartiti, […], (vii) il danneggiamento di beni del datore di lavoro o di terzi, […] (ix) l’inosservanza al divieto di fumare, […] (xii) l'esecuzione di lavori sul posto di lavoro, per proprio conto proprio o di terzi, (xiii) i litigi, le risse, anche senza giungere alle vie di fatto, e le provocazioni sul posto di lavoro, (xiv) le offese di colleghi di lavoro, […], (xvi) il danneggiamento volontario o messa fuori servizio di beni di datore di lavoro o di terzi, aggravato ovi riguardi dispositivi antinfortunistici o di video sorveglianza, […] .

Contrattazione di prossimità
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata

1) Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale o territoriale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali.
2) Rientrano nell’ambito della contrattazione aziendale tutti gli istituti contrattuali, secondo il principio di prevalenza del contratto aziendale, approvato dalla maggioranza dei dipendenti, sul CCNL, fermi restando i limiti della legge nazionale e le regolamentazioni comunitarie e internazionali. Ferma altresì restando la sorveglianza delle Parti stipulanti secondo le procedure che verranno stabilite con successivo accordo.
[…]

Contratti flessibili
Lavoro part time
Art. 60 - Consistenza dell’organico aziendale

In tutti i casi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orano eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno

Art. 61 - Diritto di precedenza
1) Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo diverse disposizioni di legge.
2) I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno
3) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'Art. 3 c. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani delia vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contralto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[…]

Lavoro intermittente
Art. 63 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente

[…]
4) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Lavoro a tempo determinato
Art. 71 - Proporzione numerica

l) Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
2) Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
a. Sono in ogni coso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche nella fase di avvio di nuove attività per un periodo biennale;
b. da imprese start-up innovative di cui all’Art. 25 c.2 e 3 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dai comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’Art. 21 c. 2 del D.lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3) Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratori nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti.

Somministrazione
Art. 74 - Sfera di applicabilità

1) Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore
2) il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 75 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato non superiore al 50% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra
2) Fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 71,1 e 75,1, qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare i limiti previsti, potrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale Territoriale competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, in base agli elementi fomiti dall’istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga Nel caso in cui non ci sia risposta nel suddetto termine la richiesta si intende accolta.

Art. 76 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1) Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive c li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al Dlgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]

Art. 77 - Retribuzione (lavoro somministrato)
1) Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore
[…]
3) I lavoratori somministrati hanno diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, […]

Telelavoro e lavoro agile - Smart working
Art. 78 - Definizione

Per smart working o lavoro agile s’intende l'attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il lavoratore opera e la sede del datore di lavoro
Non possono pertanto essere svolte con modalità di smart working quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza costante o prevalente del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio
autisti,
operatori di vendita,
lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti,
ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinalo luogo
Modalità dello smart working
domiciliare, ossia svolto nell'abitazione del lavoratore;
mobile, ossia attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili.
remotizzato o a distanza, ossia svolto presso strutture attrezzate ubicati in appositi centri che non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore né con le sedi aziendali.
La postazione di lavoro presso il domicilio del lavoratore non configura una unità produttiva autonoma del datore di lavoro

Art. 79 - Sfera di applicabilità
Il lavoro agile, anche sotto forma di telelavoro. ha carattere volontario per il datore di lavoro e per il lavoratore, il quale non ha diritto a questa modalità se non espressamente concordata all'atto della assunzione, e il rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo di licenziamento.
L'accordo tra il datore di lavoro c il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata della modalità, a tempo parziale, determinato, indeterminato o intermittente Tale accordo disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore e individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro
Nel caso di accordo a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, dare disdetta dell'accordo e chiedere il ritorno allo svolgimento stabile dell’attività lavorativa con modalità tradizionale
Nel caso di accordo per il tempo determinato, il recesso prima del termine è consentito solo al datore di lavoro, al verificarsi di sopravvenute esigenze funzionali/organizzative e richiede un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, aumentati a 90 (novanta) in caso di lavoratore disabile.
Il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano rapporti con il pubblico o la clientela, funzioni di coordinamento e/o controllo di altri dipendenti, mansioni di custodia/vigilanza o di accesso a materiali e/o informazioni che per natura, logistica o mancanza di infrastrutture telematiche sicure non possono essere svolte stando al di fuori dei locali aziendali.
Gli accordi di lavoro agile sottoscritti dai lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dal datore di lavoro

Art. 80 - Disciplina del rapporto
La modalità di lavoro agile è riservata ai lavoratori subordinati, pertanto non applicabile nei confronti di lavoratori occasionali o autonomi, e compatibile con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), a tempo determinato e intermittente, qualunque sia il modo in cui si espleta.

Art. 81 - Diritti e doveri del telelavoratore
Al lavoratore agile sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali degli altri lavoratori dipendenti, di pari livello e mansione, impiegati in sede, ed è parimenti assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro.
Il lavoratore agile deve essere messo nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili e ha diritto ad una formazione specifica che utilizzi gli strumenti in dotazione
La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al lavoratore agile, per quanto compatibile con le particolarità della prestazione
Al lavoratore agile è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro che il datore di lavoro gli ha messo a disposizione (dotazione) e di informare tempestivamente lo stesso datore di lavoro o il soggetto da lui nominato in caso di guasti o malfunzionamenti degli stessi strumenti
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina anche le modalità di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni

Art. 82 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
La postazione del lavoratore agile e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione delta prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro, salvo diversi accordi.
Il datore di lavoro è tenuto a.
adottare le misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore per fini professionali, informare il lavoratore in ordine alla normativa aziendale in materia di protezione dei dati, a cui debba attenersi, adottare le misure opportune a prevenire l'isolamento del lavoratore, tutelarne la salute, la sicurezza professionale c la riservatezza, ai sensi di legge.
tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna allo stesso lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro.
Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali c delle altre attrezzature di lavoro fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo, tramite software, all'insaputa del lavoratore. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dai lavoratore, nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
Prima dell'inizio della prestazione con la modalità di lavoro agile, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di essere stato informato e di conoscere le prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare, fermo restando che tali informazioni e prescrizioni possano essere fomite in forme telematiche con appositi tutorial.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali

Art. 83 - Dotazioni strumentali e utenze
Gli strumenti di lavoro che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore (dotazione) restano di proprietà dello stesso datore di lavoro, e le spese relative al loro utilizzo (es. elettricità, consumi telefonici) sono oggetto di specifici accordi scritti al momento dell’adozione della specifica modalità di lavoro.
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fomite al lavoratore, lo stesso deve dame pronta comunicazione al datore di lavoro che può inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico è sanzionabile nei modi previsti dal codice disciplinare c comporta l'annullamento dell’accordo in materia di lavoro agile, con il ripristino della modalità tradizionale di svolgimento della prestazione lavorativa.
[…]

Art. 84 - Orario di lavoro
Il lavoratore che svolge la prestazione con la modalità di lavoro agile è libero di gestire autonomamente l’orario di lavoro, fermo restando che i compiti assegnatigli devono essere sostanzialmente equivalenti a quelli dei lavoratori di corrispondenti mansioni che svolgono la loro prestazione con modalità tradizionali.
Non sono applicabili al lavoratore che svolge la prestazione con la modalità di lavoro agile le regole del presente CCNL incompatibili con tale modalità e, in particolare, quelle relative all’orario di lavoro, al lavoro straordinario, al lavoro festivo, al lavoro notturno, c alla banca delle ore.

Art. 85 - Retribuzione
Per tutta la durata del contratto i lavoratori agili hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello.

Istituti sindacali
Art. 88 - Assemblea

1) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro anche in forme di videoconferenza.
2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con tre giorni di anticipo
3) Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite
4) Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
[…]
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Rapporti tra le parti sindacali
Art. 91 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBIASP

1) Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla EBIASP costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale c sostegno al reddito
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle OO SS firmatane dal presente CCNL
2) EBIASP è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento
3) A tal fine EBIASP Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
[…]
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori,
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri,
f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986,
g. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 121, 131 e 132 del presente CCNL. e ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce c transazioni di cui all’Art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia,
m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente,
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento,
[…]
p. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
4) EBIASP svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito c lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5) Per la certificazione dei contratti di lavoro, EBIASP dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione
6) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, EBIASP Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
7) EBIASP potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi EBIASP potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che m modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9) Gli organi di gestione EBIASP saranno composti su base paritetica tra l’organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10) La costituzione degli EBIASP Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’EBIASP nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento

Art. 92 - Enti Bilaterali Territoriali
1) EBIASP Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti m materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche la collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
[…]
g. i compili allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2) EBIASP Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa c contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente.
3) Per la certificazione dei contratti di lavoro l’EBIASP Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale.
[…]

Art. 96 - Osservatorio Nazionale
1) L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l'Ente Bilaterale Autonomo de! settore privato - EBIASP può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2) A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico c produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime c proiezioni.
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale EBIASP inviando a quest’ultimo con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli EBIASP Territoriali,
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e. in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale,
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati fomiti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale. all’EBIASP Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento

Art. 97 - Organismo Paritetico Nazionale OPNASP
1) Le Parti concordano che l’organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla OPNASP costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinalo dal D.lgs. 81/08.
2) OPNASP è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
3) A tal fine OPNASP attua ogni utile iniziativa e in particolare:
supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
svolge, promuove e collabora alle attività di formazione m materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività A tale fine l'Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.lgs. 81/2008
Dare comunicazione all’Inail dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’Organismo costituito.