MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. N° P1226/4122/ 1

Roma, 20 maggio 1994

 

OGGETTO: Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere” - Chiarimenti


Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di applicazione) del D.M. 9 aprile 1994, si precisa quanto segue:
A) Attività di nuova costruzione con ricettività superiore a 25 posti letto
Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte prima - del decreto, si applicano:
a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.
Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte prima - decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per la preventiva approvazione, a decorrere da tale data.
Per quanto attiene i progetti di attività che, pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati in base alla previgente normativa (lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974), fermo restando l’obbligo dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo II - Parte seconda - del decreto, entro i termini previsti dal punto 21.2.
B) Attività esistenti con ricettività superiore a 25 posti letto
Le disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata dall’organo amministrativo competente.
Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui all’ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell’attività alla data di entrata in vigore del decreto e riporti gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere l’attività conforme alle misure di sicurezza.
I progetti di adeguamento di attività esistenti, che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai, anche se presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda.
Al fine di rendere più immediata la lettura del decreto, si allegano alcune tabelle riassuntive e di confronto relativamente ad alcune specifiche misure.
 

ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI-LETTO (D.M. 9.4.94)

1) LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO IN RELAZIONE AL NUMERO DEI PIANI ED ALLA TIPOLOGIA DI SCALA
A) ATTIVITA DI NUOVA COSTRUZIONE
A1 (servite da due o più scale a servizio esclusivo dell’attività)

N. PIANI FUORI TERRA

TIPO DI SCALA CONSENTITA

LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

fino a 2

aperta

- 40 m fino a luogo sicuro

da 3 a 6

protetta (*)

-  30 m fino a scala protetta;

-  40 m fino a scala esterna

oltre 6

prova di fumo

- 40 m fino scala a prova di fumo o esterna

(*) se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell’autoscala, gli edifici con Hant>12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo

A2 (servite da una sola scala a servizio esclusivo dell’attività)

N. PIANI FUORI TERRA

TIPO DI SCALA CONSENTITA

LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

 

fino a 2

 

aperta

-    15 m fino alla scala (lunghezza corridoio);

-  40 m fino a luogo sicuro

B) ATTIVITA ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO ESCLUSIVO
B1 (servite da due o più scale ad uso esclusivo dell’attività)

N. PIANI FUORI TERRA

TIPO DI SCALA CONSENTITA

LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

fino a 2

aperta

- 40 m o 45 m* fino a luogo sicuro;

oltre 2 fino a 32 m altezza antincendi

protetta

-  30 m o 35 m* fino a scala protetta

-  40 m o 45 m* fino a scala esterna

oltre 32 m altezza antincendi

prova di fumo

- 40 m o 45 m* fino alla scala a prova di fumo

B2 (servite da una sola scala ad uso esclusivo dell’attività)

N. PIANI FUORI TERRA

TIPO DI SCALA CONSENTITA

LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

 

2

aperta

 

 

 

- 40 m o 45 m(*) fino a luogo sicuro;

3

aperta

-  con Q≤20 Kg/m2

-  impianto automatico rivelazione incendi

 

protetta

 

- 15 m o 20 m(*) o 25 m(**) (lunghezza dei corridoi di collegamento con le scale)

da 4 a 6

protetta

(*) lungo il percorso interessato:
1) i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;
2) installare impianto di rivelazione automatica d’incendio lungo le vie d’esodo interessate e nelle camere.
(**) il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che:
1) tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
2) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30;
3) sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel corridoio.

C) ATTIVITÀ ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO PROMISCUO (*)
C1 (servite da due o più scale ad uso promiscuo con altre attività)

N. PIANI FUORI TERRA

TIPO DI SCALA CONSENTITA

LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

 

edificio fino a 24 m

 

aperta

 

- 25 m fino alla scala;

C2 (servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività)

N. PIANI FUORI TERRA

TIPO DI SCALA CONSENTITA

LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

 

edificio fino a 24 m

 

aperta

 

- 15 m fino alla scala;

(*) Per tali attività vanno osservate le specifiche disposizioni e limitazioni previste al punto 20.5 del D.M. 9/4/94.
 

2) REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE PORTE DELLE CAMERE PER OSPITI

ATTIVITÀ NUOVE

RE 30

ATTIVITÀ ESISTENTI

a) nessun requisito per:

-   attività in edifici fino a 3 piani f.t. con ricettività ≤ 40  posti

letto e Q ≤ 20 Kg/m2;

-   tutte le attività se viene installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nei corridoi e nelle camere

b)  RE 15

c)   RE 30 limitatamente alle porte che immettono nei corridoi ciechi di lunghezza maggiore di 20 m (fino a 25 m)

d)  REI pari al livello di resistenza al fuoco richiesto per il vano scala, se la camera comunica direttamente con esso

 

3) LUNGHEZZA DEI CORRIDOI CIECHI

ATTIVITÀ NUOVE

ATTIVITÀ ESISTENTI

 

 

 

 

 

 

 

15 m

a)  15 m;

b)    20 m, valido solo se l’attività é servita da scale ad uso esclusivo se:

-    i materiali installati a parete e soffitto sono di classe 0 di reazione al fuoco;

-   non sono installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;

-   é installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi;

c) 25 m solo se l’attività é servita da scale ad uso esclusivo ed almeno protette se a più di due piani f.t.:

-  i materiali installati lungo il corridoio devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;

-  le porte delle camere devono essere RE 30;

- deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi