Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2019, n. 35934 - Caduta dall'alto del lavoratore irregolare durante lo smontaggio di un palco. Nessun comportamento abnorme e nessuna condotta eccedente le mansioni assegnate


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 24/04/2019

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha dichiarato C.P. colpevole del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen., altresì condannandolo al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, F.D., con riconoscimento di una provvisionale pari ad euro 10.000,00. Ha altresì dichiarato la Belle Epoque s.r.l., società di cui il predetto era rappresentante legale, responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 25-septies, comma 3, d. lgs. n. 231/2001, con riferimento ai summenzionati reati, applicandole, per l'effetto, la sanzione pecuniaria par a 100 quote, per un importo complessivo di euro 30.000,00, nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di mesi uno.
2. Al C.P., datore di lavoro e rappresentante legale della menzionata Belle Epoque s.r.l. nonché amministratore di fatto della Sound Art s.a.s., é contestato di aver cagionato, con condotta connotata da colpa generica e da violazione di norme cautelari specifiche in materia di prevenzione di infortuni e sicurezza sul lavoro, lesioni gravi a F.D. - lavoratore non regolarmente assunto e alle dipendenze di fatto della società Belle Epoque - il quale, mentre lavorava per smontare una trave modulare del palco ove si era tenuta una manifestazione musicale, per il mancato allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall'alto perdeva l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa due metri rispetto al piano stradale, riportando lesioni da cui derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni con indebolimento permanente della funzione uditiva (in Ceglie Messapica, ¡117/08/2011) .
3. Avverso la prefata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Belle Epoque s.r.l., fondandolo su due motivi. Con il primo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello tanto in ordine alla condotta abnorme ed imprevedibile della persona offesa quanto in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio"; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle prove dichiarative ritenute decisive. La motivazione nulla dice su quanto asserito dall'imputato nell'atto di appello e cioè che il lavoratore C.B. avesse in dotazione tutto quanto necessario mentre il F.D., che si avventurava per dare una mano al primo, poneva in essere una condotta abnorme, opinabile ed esorbitante tale da deprivare di ogni responsabilità il datore di lavoro. Sono risultate provate non solo la valutazione preventiva del rischio derivante dalla stabilità ed idoneità del palco ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell'infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavori in sicurezza.
La sentenza di appello si incentra sulla testimonianza (a discarico) di C.B., ritenuta falsa (con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi), senza tuttavia che il Giudice d'appello abbia rinnovato l'istruzione dibattimentale per risentirlo. Né l'impugnata sentenza dà atto delle ragioni per le quali la Corte del merito non ha provveduto a disporre la rinnovazione, pur trattandosi di prova dichiarativa decisiva, anche alla luce delle affermazioni rese in udienza dall'infortunato. Avrebbero dovuto essere risentiti anche i testi G.B. classe '90 e GI.B. classe '94 che hanno reso dichiarazioni inattendibili e oggetto di contestazione.
Con il secondo motivo, si duole della violazione degli artt. 40 cpv., 113, comma 1, 590, commi 1,2 e 3 con riferimento all'art. 583, comma 1, nn. 1 e 2 cod. pen.; e della manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità), poiché non risulta provata l'effettiva causalità delle addebitate omissioni dell'imputato. E' stato violato il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in rapporto al nesso causale poiché il giudizio controfattuale non ha condotto, con elevata probabilità logica, a dimostrare che se l'agente avesse tenuto la condotta dovuta l'evento non si sarebbe verificato. Al momento dell'infortunio, il F.D. era molto stanco; non adottava I presidi di sicurezza pur presenti in loco; era particolarmente esperto avendo in altre occasioni lavorato al montaggio e allo smontaggio dei palchi; non era stato indicato dal C.P. ma era intervenuto in ausilio di C.B..
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso della Belle Epoque s.r.l. è inammissibile.
2. Si deve rilevare che l’Avvocato Francesco D. assiste sia l'imputato del reato presupposto, C.P., che la società chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo conseguente. È quindi evidente la sua incompatibilità. In tema di responsabilità da reato degli enti, infatti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Siclari, Rv. 271360).
3. Inammissibile si appalesa anche il ricorso del C.P..
L'invocata violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., è manifestamente infondata atteso che, nel caso di specie, entrambi i gradi di merito si sono conclusi con una sentenza di condanna e, dunque, non si versa nell'ipotesi contemplata dall'anzidetta disposizione per la quale, "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dibattimentale".
Vi è peraltro congrua e completa motivazione sulle ragioni che hanno condotto la Corte territoriale a confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente il quale, si legge nell'impugnata sentenza, ha «agito come datore di lavoro»: è stato il C.P., infatti, a telefonare alla persona offesa per invitarla a recarsi al cantiere, come già peraltro avvenuto in altre occasioni. Di questa telefonata ha riferito il testimone N. che era stato presente alla stessa. L'infortunato e i due C.B. (G. classe 1990; e Gi. classe 1994) hanno, in dibattimento, detto che l'infortunio è avvenuto mentre erano tutti insieme, unitamente a C.B. (lavoratore regolarmente assunto), impegnati, su incarico dell'imputato, a smontare il palco. Quanto alle dichiarazioni rese da C.B. - il quale si è attribuito l'iniziativa di chiedere "aiuto" ai due C.B. e al F.D., non potendo procedere da solo allo smontaggio del palco- la Corte di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi rilevabili in questa sede, le ha ritenute false perché intrinsecamente illogiche.
Anche l'asserita abnormità della condotta dell'infortunato costituisce doglianza manifestamente infondata.
In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia [Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 (dep. 27/03/2017), Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 (dep. 19/02/2014), Rovaldi, Rv. 259313]. Non questa è la situazione verificatasi nel caso di specie, atteso che il F.D. era intento a svolgere il compito che gli era stato assegnato e che la sua caduta, avvenuta mentre stava aiutando C.B. a trasportare un traliccio, rientrava per l'appunto nell'espletamento di quel compito, di tal che non si dà alcuna abnormità, eccezionalità ovvero esorbitanza del suo comportamento idonee ad interrompere il nesso causale. Egli, quindi, non ha posto in essere alcuna condotta eccedente le sue mansioni.
In considerazione di quanto appena detto, del tutto inconferente appare l'evocato riferimento al giudizio controfattuale nei termini proposti dal ricorrente. Al contrario, il giudizio controfattuale porta a ritenere che, se vi fossero stati i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, quelli previsti per i lavori da svolgersi in quota, l'evento non si sarebbe verificato.
4. In conclusione, entrambi i ricorsi sono inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

 

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2019