•  Infortunio sul Lavoro
  • Lavoratore

Responsabilità del conducente di un muletto adibito al trasporto di bombole di gas in un viale di collegamento tra i vari reparti di una spa, per aver investito altro lavoratore avendo la vista ostruita dalle suddette bombole - La colpa fu ravvisata nel non aver utilizzato una gru, nell'aver condotto il muletto non in retromarcia ma con la visuale ostruita e nel non essersi fatto aiutare da altra persona per evitare il rischio di investimento di coloro che si trovavano all'interno dello stabilimento - Sussiste.

Ricorso in Cassazione - Respinto

La Corte afferma che: "nello svolgimento di attività potenzialmente rischiose, è obbligo dell'agente adottare le modalità che si appalesino, in concreto, le meno pericolose.
E se non è possibile individuare o non è possibile attuare tali modalità la conseguenza non è quella, invocata dal ricorrente, di rendere legittimo l'uso delle modalità pericolose e di esonerare l'agente da responsabilità per i fatti dannosi cagionati, ma quella dell'insorgere dell'obbligo di astensione dallo svolgimento di quella attività.
Può dunque anche ammettersi che non fosse disponibile la gru, che non vi fossero persone che potevano operare le opportune segnalazioni, che le caratteristiche del muletto non consentissero la guida in retromarcia.
Da ciò può forse derivare una liceità della condotta, malgrado l'elevato rischio di investimento delle persone che frequentavano lo stabilimento; oppure queste circostanze facevano sorgere nell'imputato l'obbligo di astenersi dal porre in essere l'attività in esame certamente non indifferibile? Non sembra che la risposta possa essere dubbia o che sia necessario svolgere ulteriori argomentazioni trattandosi di condotta gravemente colposa che ha avuto efficacia determinante nella causazione dell'evento."


 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) S.G. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 04/03/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del CEDRANGOLO Oscar, che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Pontoriero Pasquale, in sostituzione dell'avv. Arena Aldo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:

FattoDiritto

1) S.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza 4 marzo 2004 della Corte d'appello di Brescia che ha parzialmente confermato la sentenza 7 maggio 1999 del Pretore di Bergamo - che l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 589 c.p. in danno di R.R. - concedendo all'imputato anche l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e riducendo conseguentemente la pena inflitta dal primo giudice (ma confermando il giudizio di equivalenza delle circostanze).
Con la medesima sentenza la Corte ha assolto dal medesimo reato il coimputato B.M..
I giudici di merito hanno accertato che il (OMISSIS) S. - mentre stava conducendo un "muletto" adibito al trasporto di bombole di gas in un viale di collegamento tra i vari reparti dello stabilimento della (OMISSIS) con sede in (OMISSIS) - aveva investito la persona offesa che percorreva uno di questi viali avendo la vista ostruita dalle bombole trasportate sul muletto.
La colpa dell'imputato è stata ravvisata, da entrambi i giudici di merito, nel non aver utilizzato una gru, nell'aver condotto il muletto non in retromarcia ma con la visuale ostruita e nel non essersi fatto aiutare da altra persona per evitare il rischio di investimento di coloro che si trovavano all'interno dello stabilimento.

2) A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 192 c.p.p. perchè la sentenza impugnata avrebbe omesso di verificare, nell'indicare le condotte che avrebbero potuto evitare l'incidente (uso di gru, persona che lo aiutasse) se le medesime fossero disponibili e senza tener conto della circostanza che il muletto da lui utilizzato non era adatto ad essere guidato in retromarcia.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 69 c.p. per non avere, i giudici di appello, dichiarato la prevalenza delle attenuanti benchè ne fosse stata concessa altra negata dal primo giudice e per non aver spiegato le ragioni di tale diniego.

3) Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
 
E' infatti ovvio che, nello svolgimento di attività potenzialmente rischiose, è obbligo dell'agente adottare le modalità che si appalesino, in concreto, le meno pericolose.
E se non è possibile individuare o non è possibile attuare tali modalità la conseguenza non è quella, invocata dal ricorrente, di rendere legittimo l'uso delle modalità pericolose e di esonerare l'agente da responsabilità per i fatti dannosi cagionati, ma quella dell'insorgere dell'obbligo di astensione dallo svolgimento di quella attività.
Può dunque anche ammettersi che non fosse disponibile la gru, che non vi fossero persone che potevano operare le opportune segnalazioni, che le caratteristiche del muletto non consentissero la guida in retromarcia.
Da ciò può forse derivare una liceità della condotta, malgrado l'elevato rischio di investimento delle persone che frequentavano lo stabilimento; oppure queste circostanze facevano sorgere nell'imputato l'obbligo di astenersi dal porre in essere l'attività in esame certamente non indifferibile? Non sembra che la risposta possa essere dubbia o che sia necessario svolgere ulteriori argomentazioni trattandosi di condotta gravemente colposa che ha avuto efficacia determinante nella causazione dell'evento.
 
4) E' invece infondato il secondo motivo di ricorso.
 
Effettivamente la sentenza impugnata non contiene un'espressa valutazione sulla comparazione delle circostanze ma la motivazione sulla gravità della colpa, la considerazione sulla mancanza di giustificazione delle manchevolezza e sull'impossibilità di consentirne una più benevola considerazione paiono implicitamente dirette a ribadire anche l'equivalenza delle circostanze e sufficienti a fondare tale giudizio.

5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009