Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 19-8883
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019 di cui alla DGR n. 7-7048 del 14/06/2018. Approvazione schema di Protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil per lo sviluppo di collaborazioni nell'ambito della materia della salute e sicurezza nei cantieri.
B.U.R. 23 maggio 2019, n. 21
 

A relazione dell'Assessore Saitta:
Premesso che:
- il settore delle costruzioni, dall'analisi del contesto epidemiologico regionale, continua a essere uno dei comparti individuati come prioritari per rischi lavorativi cui è necessario dedicare una particolare attenzione nella definizione delle attività prevenzionali. La vigilanza è uno strumento essenziale per perseguire l'obiettivo generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro. Tuttavia, l'attività di vigilanza e controllo nei cantieri temporanei o mobili, come per le altre attività produttive, deve essere esercitata con criteri di omogeneità e trasparenza su tutto il territorio regionale e deve essere accompagnata da un'attività di informazione e assistenza;
- la Regione Piemonte sviluppa azioni specifiche di prevenzione in edilizia nell'ambito del Piano regionale di prevenzione, aggiornato e rimodulato con DGR n. 7-7048 del 14/06/2018.
Considerato che il Piano nazionale di prevenzione in edilizia, approvato nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione (Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2014 Rep. Atti 156/CSR) prevede, fra le sue azioni, anche la realizzazione di accordi di collaborazione con gli organismi paritetici per promuovere sul territorio le seguenti attività:
- informazione e assistenza, promozione di buone pratiche e soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento della sicurezza nei cantieri edili
- formazione di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano al processo produttivo del cantiere edile, compresi i professionisti, i tecnici dei Comitati paritetici territoriali, gli operatori dei servizi delle ASL e degli Ispettorati territoriali del lavoro
- promozione della sicurezza negli istituti scolastici dell'indirizzo costruzioni e formazione delle figure specifiche (RSPP, Coordinatori)
- promozione dell'adozione di modelli di organizzazione e gestione (MOG), nell'ambito delle procedure di asseverazione previste dall'art. 51 del Dlgs 81/08
- adozione di atti di indirizzo e linee guida, validate a livello nazionale, finalizzate a garantire uniformità e trasparenza nell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri.
Considerato che le attività di prevenzione della salute e sicurezza del lavoro, previste nel Piano Regionale della Prevenzione (DGR n. 7-7048 del 14/06/2018), confermano la necessità di porre una particolare attenzione sulle problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori del comparto edile, con l'obiettivo di:
- garantire la costanza nel tempo dei controlli e una razionale distribuzione sul territorio, anche mediante il coordinamento con gli organismi paritetici territoriali
- orientare i controlli verso i problemi di salute e di sicurezza prioritari
- potenziare le attività di informazione e assistenza rivolte al comparto edile
- promuovere un impegno coordinato degli attori preposti sul territorio al contrasto del fenomeno infortunistico e del lavoro irregolare e sommerso.
Tenuto conto:
- di quanto stabilito dall'art. 51 del Dlgs 81/08 che al comma 3 prevede che “Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e al comma 6 prevede che “Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3”;
- di quanto stabilito al comma 3bis del medesimo articolo che prevede che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano un' attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”;
- di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 37 del Dlgs 81/08 che stabilisce che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
Considerato che il comparto costruzioni dispone, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, di organismi paritetici deputati a fornire alle imprese e ai lavoratori servizi attinenti la salute e la sicurezza e la formazione, coordinati a livello nazionale dalla Commissione Nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT) e dall'Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia (FORMEDIL).
Preso atto del protocollo d'intesa tra Coordinamento Tecnico Interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (PISLL), il CNCPT e il FORMEDIL, sottoscritto in data 30 settembre 2016.
Ritenuto pertanto opportuno stipulare il Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e Fillea Cgil Piemonte, Filca Cisl Piemonte, Feneal Uil Piemonte (quali rappresentanti delle parti sindacali di comparto), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale al fine sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro e della formazione professionale, promuovendo lo scambio di informazioni e la collaborazione tra gli Organismi paritetici bilaterali del settore edile e i servizi S.Pre.S.A.L delle ASL.
Dato atto che l'attuazione dell'allegato Protocollo di intesa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Ritenuto di demandare all'Assessore alla Sanità e all'Assessore alla Formazione professionale la sottoscrizione del suddetto Protocollo di intesa.
Dato atto che l'allegato Protocollo di intesa sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione, con durata fino al 31 dicembre 2022, e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo;
vista la DGR 27-7048 del 14/06/2018 Piano Regionale della Prevenzione;
vista la DGR 17-4345 del 12/12/2016 Indicazioni operative per la formazione per la sicurezza;
visto il D.Lgs. 81/08.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17-10-2016;
la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
 

delibera

1) di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e Fillea Cgil Piemonte, Filca Cisl Piemonte, Feneal Uil Piemonte, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro e della formazione professionale, promuovendo lo scambio di informazioni e la collaborazione tra gli Organismi paritetici bilaterali del settore edile e i servizi S.Pre.S.A.L delle ASL.;
2) di stabilire che il suddetto protocollo costituisce schema tipo atto a cui potranno aderire, anche in tempi successivi, altre sigle sindacali del comparto edilizio;
3) di demandare all'Assessore pro tempore alla Sanità la sottoscrizione del suddetto Protocollo di intesa;
4) di dare atto che l'attuazione dell'allegato Protocollo di intesa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)
 

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
FILLEA CGIL - FILCA CISL - FENEAL UIL PIEMONTE
 

Le parti
richiamata la normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, di prevenzione di infortuni e malattie professionali, e le reciproche competenze circa l'informazione, la formazione, l'assistenza, la consulenza, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cosi come definiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i;
visti gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia vigente, approvato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni, che prevede fra le sue azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, ovvero la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, la necessità di realizzare accordi di collaborazione con gli organismi paritetici, e che tali azioni, in continuità con quanto già sottoscritto negli anni precedenti, traggono spunto di miglioramento che riguardano diversi aspetti;
Visti gli obiettivi del Piano Regionale della prevenzione 2014 - 2019, programma 7 “Prevenire gli infortuni e le malattie professionali”.
Considerato che la Regione Piemonte sviluppa azioni specifiche di prevenzione in edilizia nell'ambito del Piano regionale di prevenzione.
Considerato che la CNCPT e il Ministero del Lavoro, acquisito il parere del Coordinamento tecnico interregionale, hanno sottoscritto il protocollo di intesa del 12/11/2014, avente come oggetto l'istituzione del registro delle imprese di costruzioni ed ingegneria civile asseverate.
visto il protocollo d'intesa tra Coordinamento Tecnico Interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (PISLL), la Commissione Nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT) e il FORMEDIL, sottoscritto in data 30 settembre 2016, e finalizzato a sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro e della formazione professionale, promuovendo il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni e favorendo l'attivazione di analoghe intese da realizzare a livello regionale/territoriale.
Concordano
- sull'esigenza di perseguire l'obiettivo comune di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso un progressivo rafforzamento dell'efficacia delle azioni di prevenzione e di controllo, nel settore della costruzioni edili;
- sulla necessità di uno straordinario impegno comune finalizzato al contrasto del diffuso fenomeno del lavoro nero ed irregolare e a favorire l'emersione del lavoro sommerso;
- sulla necessità di informare e formare le maestranze del settore edile, i loro rappresentanti e gli stessi titolari.
- sull'importanza del ruolo affidato alle parti sociali, nei contratti collettivi di lavoro, agli enti bilaterali, anche in funzione di uno scambio informativo con le pubbliche istituzioni deputate alla verifica dell'osservanza delle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro e di tutte le procedure informative e formative e di prevenzione sulla sicurezza dei lavoratori.
 

TENUTO CONTO

- di quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs 81/08 che stabilisce che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, .... , gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro”;
- di quanto stabilito dall'art. 51 del D.Lgs 81/08 s.m.i. che al comma 3 prevede che: “gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, e al comma 6 prevede che gli “organismi paritetici purché dispongano con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3”;
- di quanto stabilito dal medesimo art. 51 al comma 3bis, che prevede che “gli organismi paritetici su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 (del medesimo D.Lgs 81/08 e s.m.i.), della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione della propria attività”;
- di quanto previsto dal comma 12 dell'art 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che stabilisce che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori
- delle esperienze consolidate in altre regioni in tema di notifiche preliminari e di collaborazione tra parti sociali e servizi delle ASL
Sottoscrivono il seguente protocollo di intesa

Articolo 1 OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA
Il presente Protocollo di intesa individua i percorsi da attuare a cura degli Organismi paritetici bilaterali del settore edile e dei servizi S.Pre.S.A.L delle ASL della Regione Piemonte per quanto di rispettiva competenza e comunque in stretta sinergia, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI
Il presente Protocollo di intesa è finalizzato a sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro e della formazione professionale, promuovendo lo scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni tra gli Organismi paritetici bilaterali del settore edile e i servizi S.Pre.S.A.L delle ASL.
La collaborazione tra gli Organismi paritetici bilaterali del settore edile e i servizi S.Pre.S.A.L delle ASL è finalizzata all'attuazione delle seguenti attività:
- la promozione della sicurezza, della salute e del benessere nel lavoro;
- la prevenzione “finalizzata” alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali in tutti i cantieri edili, con particolare attenzione ai cantieri più complessi e con fasi lavorative più pericolose.
- Il contrasto delle irregolarità delle condizioni di lavoro, della concorrenza sleale sul costo del lavoro a discapito dei costi della sicurezza;- la diffusione della cultura della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro, favorendo una piena e più efficace attuazione, in sede locale, dei relativi strumenti normativi e attuativi.
Le parti firmatarie intendono attuare ogni forma utile di collaborazione tesa a combattere il lavoro irregolare e i fenomeni di dumping contrattuale ed elusione o mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, di regolarità del lavoro, retributiva e contributiva.
Le parti intendono inoltre avviare una collaborazione finalizzata ad intensificare le iniziative e le attività per l'innalzamento degli standard relativi alla sicurezza nel comparto dell'edilizia, attraverso un rafforzamento delle iniziative divulgative, informative e formative.
L'obiettivo, volto al conseguimento di una riduzione degli infortuni e al contenimento delle malattie professionali, verrà perseguito attraverso iniziative di prevenzione e di verifica mirate alla rimozione dei principali fattori di rischio; gli obiettivi specifici sono così individuati: •mantenere l'attività di vigilanza nei cantieri edili consolidando i livelli raggiunti, anche attraverso l'attuazione di quanto previsto dalle norme vigenti e dalle Indicazioni operative per la formazione alla sicurezza (DGR 17-4345 del 12 dicembre 2016) e Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione (DD 159 del 9 marzo 2017);
•garantire la costanza nel tempo dei controlli ed una razionale distribuzione sul territorio con particolare attenzione alle tipologie di cantieri più a rischio per pericolosità, disapplicazione contrattuale, irregolarità e incongruenze riscontrate anche dagli incroci con Inps, Inail, e Casse edili;
•orientare i controlli verso i problemi di salute e di sicurezza prioritari;
•favorire il processo di omogeneizzazione dei criteri di controllo nei cantieri edili;
•dare una maggiore leggibilità alle attività di prevenzione e vigilanza;
•potenziare le attività di informazione ed assistenza rivolte all'intera filiera delle costruzioni •promuovere un impegno coordinato degli attori che sul territorio sono istituzionalmente preposti alle azioni di contrasto del fenomeno infortunistico.

Articolo 3 - AMBITI Dl COLLABORAZIONE
Le parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione a livello territoriale:
 

NOTIFICHE PRELIMINARI CANTIERI
L'obiettivo è quello di agevolare le procedure previste dal comma 3 dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08, le notifiche preliminari, nonché le successive eventuali integrazioni, saranno messe a disposizione, degli organismi paritetici e bilaterali del settore edile, per via telematica, da parte servizi S.Pre.S.A.L delle ASL territorialmente competenti.
Il sistema bilaterale fornirà, a sua volta, ai servizi S.Pre.S.A.L delle ASL territorialmente competenti, ogni utile informazione contenuta all'interno della propria banca dati al fine di permettere un proficuo rapporto di confronto per la promozione di salute, sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri.
Le parti intendono sviluppare forme di interscambio di dati e informazioni, nel rispetto delle norme vigenti, per dar luogo ad efficaci meccanismi di verifica dell'effettiva incidenza della manodopera nelle attività edili, nella correttezza degli adempimenti assistenziali, previdenziali e assicurativi, nonché permettano un monitoraggio più generale nell'ambito degli appalti sia pubblici che privati.
Le parti ritengono che la collaborazione tra le istituzioni ed il sistema bilaterale, potrà consentire di programmare ispezioni più mirate tra il sistema pubblico (Spresal, DTL, INPS, INAIL) e il sistema bilaterale Casse Edili,Scuole edili CPT, in collaborazione con RLS e RLST.
Gli organismi paritetici e bilaterali utilizzeranno tali dati per contribuire alla regolarità e alla sicurezza di tutto il Settore delle costruzioni in Piemonte:
- provvedere alla raccolta delle informazioni pervenute al fine di attuare un puntuale monitoraggio
- programmare e pianificare gli interventi nei cantieri edili del territorio di competenza dei CPT e degli RLST
- monitorare l'andamento dell'edilizia, dei lavoratori dipendenti, e anche dei lavoratori autonomi presenti in cantiere
- estrapolare cantieri che presentano elementi di criticità (imprese con infortuni, imprese non iscritte in Cassa Edile)
- analizzare le tipologie di lavori edili, per importi lavori, comuni notificati, numero notifiche.
 

TAVOLI TECNICI
Gli incontri periodici possono essere utili, oltre che per perseguire la prevenzione dell'accadimento infortunistico, anche al fine di attivare una sinergia operativa nel territorio.
Negli incontri saranno approfonditi gli aspetti di comparto e di fase lavorativa particolarmente rischiosi al fine di individuare le soluzioni adeguate e stabilire le priorità di intervento. Le informazioni derivanti dall'acquisizione, elaborazione, aggiornamento e scambio reciproco e periodico di dati derivanti dalle attività degli Enti saranno anche impiegate a promuovere azioni informative-formative rivolte ai soggetti impegnati nella gestione della sicurezza in cantiere. I dati statistici inerenti gli eventi infortunistici, le malattie professionali e le violazioni contestate nel corso dei sopralluoghi, saranno utili nella realizzazione degli incontri formativi/informativi che verranno proposti a tutti gli interessati sia a livello locale, sia a livello regionale.
 

PREVENZIONE NEI CANTIERI
Al fine di rendere omogenei i criteri di intervento e di verifica, le parti convengono sulla opportunità di utilizzare medesimi parametri nell'individuazione dei rischi e delle conseguenti soluzioni tecnico-operative nei cantieri. Anche con il supporto del gruppo tecnico regionale per la sicurezza in edilizia verrà promossa la condivisione di check list e buone prassi per la gestione della sicurezza nei cantieri al fine di omogeneizzare la lettura delle problematiche esistenti e prioritariamente di quelle maggiormente ricorrenti.
Al fine di garantire una più efficace copertura sul territorio delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e una distribuzione programmata e omogenea nel corso dell'anno, servizi S.Pre.S.A.L e gli organismi paritetici bilaterali si scambieranno periodicamente i dati derivanti dalle proprie attività per consentire, nell'ambito delle rispettive autonomie e compiti istituzionali, un più proficuo espletamento delle proprie funzioni.
Saranno oggetto di verifica anche gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria.
 

ASSEVERAZIONE
Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/08 potranno essere individuate modalità di partecipazione congiunta alla realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai tecnici degli organismi paritetici bilaterali.
Gli organi di vigilanza possono tener conto dell'asseverazione rilasciata dagli organismi paritetici bilaterali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le modalità operative stabilite all'interno della prassi di riferimento UNI PdR 2:2013 e smi, nella programmazione della loro attività di controllo e ell'individuazione dei criteri di priorità per l'attività ispettiva.
A tale scopo potrà essere utilizzato il registro delle imprese asseverate istituito con protocollo di intesa del 12/11/2014, tra CNCPT e Ministero del Lavoro e presente sul sito internet della CNCPT.
 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEL SETTORE EDILE
Gli organismi paritetici bilaterali del settore edile e i servizi S.Pre.S.A.L delle ASL collaboreranno all'elaborazione di progetti di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro da proporre alle imprese edili del territorio. Ciò al fine di promuovere sia stili di vita più salutari all'interno dell'ambiente di lavoro e interventi di prevenzione sui rischi tipici per la sicurezza e salute dei lavoratori.
In particolare potranno essere promosse le seguenti azioni:
• richiamare l'attenzione sui temi e sui problemi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attraverso campagne informative indirizzate e tutte le figure del settore;
• sostenere la conoscenza nel mondo del lavoro degli Enti ed Istituzioni che operano nel territorio; •coinvolgere gli RLS/RLST delle imprese con iniziative dedicate.
 

SORVEGLIANZA SANITARIA
Con riferimento alla problematica relativa alle malattie professionali, in particolare al fenomeno della sotto notifica delle stesse, e alle indicazioni del Piano Nazionale Edilizia vigente in materia di vigilanza sulla sorveglianza sanitaria messa in atto dal Medico Competente e alla sua congruenza con la valutazione dei rischi, gli Organismi paritetici e bilaterali del settore edile e i servizi S.Pre.S.A.L delle ASL organizzeranno incontri con medici competenti, RSPP e datori di lavoro al fine di promuovere una collaborazione efficace delle parti per una corretta valutazione dei rischi per la salute e sicurezza e una conseguente sorveglianza sanitaria.
In particolare, gli S.Pre.S.A.L, sulla base delle criticità rilevate in sede di vigilanza, forniranno indicazioni per la effettuazione di una corretta sorveglianza sanitaria, per la tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio e per la redazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori edili.
Gli organismi paritetici bilaterali si impegneranno a promuovere tali indicazioni.
 

FORMAZIONE
Al fine di sviluppare e far progredire la cultura della sicurezza e della prevenzione rendendola più efficace, gli Organismi paritetici bilaterali del settore edile e i servizi S.Pre.S.A.L delle ASL potranno collaborare nei seguenti ambiti:
- progettare e attivare attività di informazione, formazione e addestramento relativo a specifici ambiti quali ad esempio: spazi confinati, cadute dall'alto, prevenzione amianto, primo soccorso,ecc...
- promuovere iniziative formative da programmare e gestire anche in forma congiunta a supporto della formazione degli allievi degli istituti tecnici e professionali
- facilitare e garantire uniformità nell'attività di vigilanza dei servizi delle ASL fornendo alle imprese strumenti efficaci e unitari per la raccolta delle attestazioni o registrazioni della formazione effettuata e garantire una vigilanza sempre più efficace rispetto alla erogazione della formazione ai lavoratori nel pieno rispetto delle norme di legge. A questo proposito in prima istanza, gli SpreSAL acquisiranno nell'attività di vigilanza i dati contenuti nel registro dell'impresa formativa (RIF) quali evidenze dei singoli corsi frequentati, fermo restando la possibilità di ulteriori approfondimenti del caso ed attueranno quanto previsto delle Indicazioni operative per la formazione alla sicurezza (DGR 17-4345 del 12 dicembre 2016) e Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione (DD 159 del 9 marzo 2017).

Articolo 4 - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
I rapporti di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo, saranno attuati tramite specifici accordi operativi tra gli Organismi paritetici bilaterali del settore edile e i servizi S.Pre.S.A.L delle ASL competenti per territorio.

Articolo 5 - DURATA E RINNOVO DEL PROTOCOLLO
Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo.

Art. 6 - ONERI
L'attuazione dell'allegato Protocollo di intesa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Letto confermato e sottoscritto

Torino, li

Per la Regione Piemonte
L'Assessore alla Sanità
Per FILLEA CGIL
Per FILCA CISL
Per FENEAL UIL