Ministero dell'Interno
Decreto 13 agosto 2019
Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi».
G.U. 23 agosto 2019, n. 197

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e in particolare, l'art. 2-ter, che:
al comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'interno di stabilire «i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi» e «le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine ...»;
al comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, prevede che «Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati ... altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia»;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, che vieta di portare nelle riunioni pubbliche armi, anche alle persone munite di licenza, nonché oggetti atti ad offendere, comminando le relative sanzioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» e, in particolare l'art. 6-quater, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Vista la risoluzione del consiglio «concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro («manuale UE per il settore calcistico»)» (2016/C 444/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85, supplemento ordinario e, in particolare, gli articoli 6-bis, comma 4, 7, comma 3, lettera b), 8-bis, 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater, come inseriti e modificati dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007, n. 195, che, in attuazione all'art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine, e, inoltre, gli ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
Rilevata la necessità di sottoporre a revisione le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, ampliandone l'ambito di applicazione e meglio definendo l'organizzazione dei servizi affidati agli steward, anche con riguardo ai compiti di accoglienza degli spettatori;
Viste le osservazioni e le proposte formulate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2-ter, comma 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce:
a) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi;
b) le modalità di collaborazione del personale di cui alla lettera a) con le forze dell'ordine.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2 del decreto-legge n. 8 del 2007, individua, altresì, i servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, che possono essere affidati al personale di cui al comma 1, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
3. Il presente decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.
 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli allegati s'intende per:
a) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981;
b) «Osservatorio»: l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;
c) «GOS»: il Gruppo operativo sicurezza, per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio, di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996;
d) «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2007.
 

Art. 3
Servizi svolti dagli steward e figure professionali

1. I servizi che possono essere svolti dagli steward sono i seguenti:
a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi;
b) accoglienza e instradamento degli spettatori;
c) verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi;
d) svolgimento di servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati sul seguente sistema di figure professionali:
a) delegato per la gestione dell'evento (di seguito DGE);
b) responsabile di funzione (di seguito RF);
c) coordinatore di settore (di seguito CS);
d) capo unità (di seguito CU);
e) operatore steward (di seguito OS).
3. I compiti connessi con le figure professionali di cui al comma 2, le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, sono stabiliti nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward sono stabilite nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Art. 4
Requisiti e modalità di selezione e formazione degli steward

1. I requisiti e le modalità di selezione degli steward sono stabiliti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le modalità di formazione degli steward sono stabilite nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. È istituito per ogni figura professionale, fatta eccezione per il DGE, il libretto professionale personale, come definito nell'allegato E.
 

Art. 5
Obblighi della società sportiva organizzatrice della competizione calcistica

1. La società sportiva organizzatrice della competizione calcistica è responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward.
2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, i servizi di cui al comma 1 sono assicurati direttamente dalla società sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre società appaltatrici dei servizi, di cui al comma 2, le società organizzatrici devono preventivamente acquisire il nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 4.
4. Le agenzie di somministrazione e le società appaltatrici dei servizi di cui al comma 2 comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali è affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi di cui al comma 1. I referenti sono autorizzati dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5. L'elenco dei referenti autorizzati è tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi. In caso di perdita dei predetti requisiti soggettivi, il questore revoca l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in contrasto con le finalità del presente decreto, il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone la revoca dell'autorizzazione al referente, ovvero, nei casi più gravi, il divieto per le anzidette agenzie di somministrazione e società appaltatrici di fornire personale per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1.
 

Art. 6
Attestazione della qualificazione delle strutture formative e istituzione dell'elenco nazionale

1. La qualificazione delle strutture formative è attestata dall'osservatorio. L'attestazione di qualificazione è obbligatoria per lo svolgimento dell'attività di formazione degli steward.
2. L'attestazione è rilasciata all'esito della positiva verifica dei documenti presentati dalle strutture formative, comprovanti il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'osservatorio, avvalendosi delle questure, svolge il controllo sulla veridicità di quanto documentato, a campione e nei casi in cui sorgano fondati dubbi al riguardo.
3. L'attestazione è revocata dall'osservatorio quando, anche su segnalazione del questore, sia accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, oppure quando la struttura formativa rimanga inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due anni.
4. Presso l'osservatorio è istituito un «Elenco nazionale delle società di formazione degli steward». Le strutture formative che abbiano ottenuto l'attestazione di qualificazione sono automaticamente iscritte nell'elenco a cura dell'osservatorio. L'elenco è pubblicato sul sito web dell'osservatorio.
 

Art. 7
Divieto d'impiego degli steward

1. La questura tiene aggiornato l'elenco degli steward, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione, al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza in capo al personale da impiegare come steward dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5.
2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiegare negli stadi gli steward che non posseggano anche uno solo dei requisiti previsti nell'allegato A, dandone comunicazione alle società sportive con le modalità stabilite dall'osservatorio, nonché, ove possibile, notizia all'interessato.
3. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone altresì il divieto di impiego negli stadi degli steward nei seguenti casi:
a) inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, oppure dalle società calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle società appaltatrici;
b) aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
c) ogni altro abuso della qualifica.
 

Art. 8
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entrerà in vigore il 20 agosto 2019.
2. Il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 è abrogato a decorrere dal 20 agosto 2019.
 

Art. 9
Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2019

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg. succ. n. 1930

 

Allegato A

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEGLI STEWARD
 

1. Premessa.
1.1. Gli steward devono possedere i requisiti indicati nel presente allegato per poter esser impiegati dalle società sportive nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1. La mancanza di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l'applicazione del divieto d'impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva.
1.2. Le società sportive non possono impiegare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, steward privi dei requisiti indicati nel presente allegato.
1.3. In caso d'impiego di steward privi dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6-quater, comma 1-bis della legge n. 401 del 1989.

2. Requisiti personali.
2.1. Cittadinanza:
a) cittadinanza italiana;
b) cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata conoscenza della lingua italiana.
I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione.
2.2. Età:
a) età compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF;
b) età compresa tra 18 e 65 anni, per il CS;
c) età compresa tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS.
I limiti di età non sono derogabili.
I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione.

3. Requisiti fisici:
a) buona salute fisica e mentale;
b) assenza di daltonismo;
c) assenza di uso di alcool e di stupefacenti;
d) capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
e) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
f) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.
I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

4. Requisiti culturali minimi:
a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per il DGE, il RF e il CS;
b) diploma di scuola media inferiore per il CU e l'OS; la conoscenza di almeno una lingua straniera, che costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione.
I predetti requisiti devono essere attestati con idonea certificazione.

5. Requisiti soggettivi:
a) non trovarsi in una delle situazioni previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
b) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
c) non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989;
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione;
e) non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui alla lettera b).

6. Requisiti psicoattitudinali:
a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo.

7. Requisiti professionali.
7.1. I requisiti professionali sono attestati dal superamento dei corsi professionali di cui al presente decreto, che sono rivolti a fornire agli steward, in funzione della qualifica professionale, le competenze necessarie a svolgere i compiti di competenza.
7.2. Gli steward devono essere formati per:
a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controlli di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione;
e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

8. Modalità di selezione e formazione.
8.1. Gli aspiranti steward in possesso dei requisiti di cui sopra, devono essere sottoposti a una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:
a) livello di conoscenza generale;
b) capacità di espressione verbale;
c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello elementare;
d) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.
8.2. La selezione e la formazione degli aspiranti steward possono essere effettuate sia dalle singole società sportive sia dalle strutture formative, oppure svolgersi distintamente provvedendo la prima alla sola selezione e l'altra alla sola formazione.
8.3. La struttura formativa, prima di avviare la formazione degli aspiranti steward, verifica la presenza dei requisiti personali, di cittadinanza, età, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui al presente allegato, anche sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test ivi previsti. La struttura formativa, inoltre, invia l'elenco nominativo degli aspiranti steward al questore della provincia dove la medesima ha sede per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente allegato (integrata con la documentazione correlata eventualmente presentata dall'aspirante steward). La questura fornisce la risposta alla struttura formativa inderogabilmente entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco. Nel caso in cui la formazione sia avviata prima del ricevimento della risposta della questura, la struttura formativa esclude dal ciclo formativo gli aspiranti steward che siano risultati sprovvisti dei requisiti soggettivi sopra indicati.
8.4. Per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza italiana, i predetti requisiti soggettivi devono essere verificati sia con riguardo al periodo di permanenza in Italia, sia con riferimento a quello nel Paese d'origine. Per gli aspiranti steward provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la verifica dei requisiti soggettivi è eseguita secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
8.5. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento degli aspiranti steward sono stabiliti nell'allegato C.
8.6. I corsi di formazione sono differenti in ragione delle diverse figure professionali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto e devono prevedere a completamento del percorso di formazione:
un test condotto da una commissione d'esame composta dal direttore del corso e due docenti, per tutti i ruoli. Il test deve contenere almeno quattro domande per ogni area, scelte tra quelle predisposte dalla FIGC e dalle leghe;
limitatamente al corso di DGE, un periodo d'istruzione sul posto di lavoro (learning on the job).
8.7. Terminati con esito positivo i corsi di formazione, la struttura formativa rilascia al frequentatore un'attestazione contenente una dettagliata relazione riguardante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori.
8.8. L'elenco delle persone che hanno terminato con esito positivo il corso è trasmesso al questore della provincia dove ha sede la struttura formativa.
8.9. Il percorso di formazione degli steward può iniziare solamente dalla figura professionale di OS e la progressione professionale è strutturata in modo da consentire l'avanzamento degli steward mediante il superamento dei correlati corsi di formazione, necessari per assicurare adeguati livelli di preparazione per lo svolgimento delle mansioni superiori. Ogni progressione professionale, quindi, può avvenire solamente con il superamento del relativo corso di formazione.
8.10. Il DGE, in caso d'interruzione dell'impiego per più di due stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, deve partecipare al corso di aggiornamento di cui all'allegato C, organizzato, oltre che dalle strutture formative, anche dalla FIGC e dalle leghe.
8.11. Il RF e il CS, in caso d'interruzione dell'impiego per più di tre stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C.
8.12. Il CU e l'OS, in caso d'interruzione dell'impiego per più di quattro stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C.
8.13. Per assicurare agli steward il costante addestramento alle pratiche operative, le società calcistiche, per il tramite dei DGE, organizzano mirati corsi di aggiornamento.
8.14. L'ufficio FIGC per il Coordinamento nazionale dei DGE rappresenta il referente per tali figure professionali ai fini della diffusione e condivisione delle best practice operative, sulla base dei programmi già in essere presso la FIGC nell'ambito delle attività delle licenze nazionali.
 

Allegato B

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE FORMATIVE
 

1. Premessa.
1.1. La qualificazione delle strutture formative è attestata dall'osservatorio. Tale attestazione è necessaria anche per le società sportive che intendano svolgere direttamente l'attività formativa.
1.2. Ai fini dell'attestazione di qualificazione, le strutture formative devono soddisfare i requisiti minimi di seguito indicati.

2. Requisiti minimi per la struttura formativa:
a) sede legale;
b) atto costitutivo e di statuto, redatti per atto pubblico, che espressamente prevedano nello scopo statutario l'attività di formazione degli steward;
c) progetto formativo comprendente:
1. direttore dei corsi per ciascuna sede del corso;
2. caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche;
3. programma e materiale didattico;
4. elenco del corpo docenti con i relativi curricula ed indicazione dell'area proposta;
5. metodi di verifica di apprendimento;
6. modalità e contenuti delle esercitazioni (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'osservatorio n. 6/2009 del 3 febbraio 2009);
d) tenuta di un registro di formazione;
e) dichiarazione comprovante la disponibilità di un impianto sportivo, dove si svolgono competizioni professionistiche, per l'attività didattica ed esercitativa.

3. Requisiti dei docenti.
3.1. I docenti impiegati per le attività di formazione devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
direttore dei corsi:
specifica e comprovata esperienza nel settore della formazione di almeno 7 anni;
DGE con almeno 5 anni di esperienza ed incarico specifico da DGE, presso impianti sportivi ove si svolgono gare di campionati professionistici.
Area giuridica:
laurea in giurisprudenza;
funzionario di Polizia o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza nella gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.
Area ordine pubblico:
funzionario della Polizia di Stato o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.
Area sicurezza antincendio:
funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Area sicurezza sanitaria:
laurea in medicina e chirurgia;
laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente del vecchio ordinamento;
formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Area psicologico-sociale:
laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle.
Area accoglienza:
laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle;
responsabile area marketing di società sportiva, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;
DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici.
Area tecnico-operativa:
DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;
limitatamente alla lingua inglese, laurea in lingue, ovvero altro titolo di studio - anche di rango inferiore - che attesti la conoscenza della lingua inglese.
Area ticketing:
responsabile di biglietteria o responsabile di azienda che eroghi servizi di ticketing, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;
DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici.
3.2. I docenti, per le attività di «esercitazione», possono avvalersi di collaboratori che dovranno essere comunque accreditati presso l'osservatorio per la specifica attività e rispondere ai seguenti requisiti:
area ordine pubblico:
appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale;
area sicurezza antincendio:
funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
responsabile del servizio prevenzione e protezione della società sportiva che ha stilato il Documento unico di valutazione dei rischi dell'impianto;
area tecnico-operativa:
RF, con esperienza di almeno due anni nella specifica attività.

4. Requisiti di comunicazione.
4.1. La struttura formativa comunica alla prefettura e alla questura:
la sede legale e, se diversa, la sede o le sedi operative ove vengono tenuti i corsi, nonché le eventuali successive variazioni;
l'avvio e la conclusione dei corsi di formazione.
 

Allegato C

LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD
 

1. Programma dei corsi di formazione e addestramento.
1.1. Il programma di formazione si articola secondo le seguenti aree:
area giuridica:
gerarchia delle norme;
TULPS, aspetti d'interesse;
normativa di settore (compreso il decreto legislativo n. 81 del 2008);
il servizio di stewarding;
cenni sulla normativa sportiva;
cenni di diritto penale;
cenni di diritto civile (compreso il contratto di acquisto del titolo di accesso);
reati e illeciti amministrativi più comuni;
area ordine pubblico:
Autorità di pubblica sicurezza;
gestione dell'ordine pubblico (problematiche);
ruolo e compiti del GOS;
regolamento d'uso dell'impianto (violazioni e sanzioni);
piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto e piano operativo stewarding;
coordinamento e collaborazione tra steward e Forze di polizia;
rischio terrorismo (profili rilevanti per l'ordine pubblico);
area sicurezza antincendio:
gestione dell'impianto sportivo;
principi e prodotti della combustione;
riconoscimento materiale pirotecnico ed esplosivi;
tecniche d'intervento sull'incendio;
protezione passiva contro gli incendi;
case histories sugli impianti sportivi (corso base per attività a rischio basso)
modalità di supporto agli addetti antincendio ed alle squadre dei Vigili del fuoco;
vie di esodo;
area pronto intervento sanitario:
modalità di supporto al servizio sanitario dell'impianto sportivo;
riconoscere un'emergenza sanitaria;
tecniche di auto protezione;
sostenimento delle funzioni vitali in caso di macro emergenza;
patologie più frequenti negli impianti sportivi;
area psicologico-sociale:
consapevolezza di sè e del proprio ruolo professionale;
psicologia sociale (conoscenza del mondo dei tifosi);
accettazione delle diversità, gestione dei conflitti;
orientamento al servizio e comunicazione (verbale e non verbale, il corretto approccio allo spettatore);
nozioni di base ai fini dell'assistenza a persona diversamente abili;
gestione delle masse e del panico;
area accoglienza:
conoscenza della vita di uno stadio e delle modalità organizzative e gestionali dello stesso;
customer care;
valorizzazione dell'attività di stewarding e collaborazione nelle iniziative aziendali;
il valore dell'educazione alla legalità;
informazioni al tifoso e capacità di risposta alle domande più frequenti;
consapevolezza di sè e del proprio ruolo professionale;
area tecnico-operativa:
conoscenza dell'impianto;
piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza e piano di gestione dell'evento (modalità di attuazione);
procedure operative di tutte le mansioni previste dal livello base (compreso il pat-down);
videosorveglianza (obiettivi e finalità);
elementi di base della lingua inglese per comunicazioni col pubblico in ambito impianto sportivo;
area ticketing (controllo elettronico titoli d'accesso e gestione tornelli/conta persone):
configurazione stadio e tipologia di allocazione biglietti;
riconoscimento di biglietti, abbonamenti, pass;
gestione tornelli/conta persone;
possibili criticità collegate alle biglietterie ed ai controlli elettronici dei titoli (divieto cambi utilizzatori, limitazioni acquisto, etc.).

2. Livelli di formazione.
2.1. Le aree d'insegnamento sono: giuridica, ordine pubblico, sicurezza antincendio, sicurezza sanitaria, psicologico-sociale/accoglienza, tecnico operativa e ticketing. Sono, inoltre, previsti aggiornamenti ed esercitazioni.
2.2. Le ore d'insegnamento minime previste per ogni singola area, che variano in ragione dei livelli di formazione, sono riportate nella seguente tabella:

Area Giuridica Ordine pubblico Sicurezza antincendio Sicurezza sanitaria Accoglienza Tecnico operativa Ticketing Aggiornamenti ed esercitazioni
Operatore steward (corso base) 4 4 4 4 6 8 2 24 ore, compreso pat-down e antiscavalcamento almeno due esercitazioni di evacuazione e aggiornamento ogni stagione
Capo unità +2(6) (4) (4) (4) +2(8) +2 (10) +2(4) + 4 ore di affiancamento coordinatori
Coordinatore di settore +4(8) +2(6) +4(8) +4(8) +4 (10) +4 (12) +2(4) + 3 ore di pratica antincendio e 4 ore di affiancamento responsabili di funzione
Responsabile di funzione +6 (10) +2 (6) +4 (8) +4 (8) +4 (10) +6 (14) +2 (4) + 8 ore di affiancamento DGE
Delegato per la gestione dell'evento +10(14) +6 (10) +12(16) +8 (10) +8 (14) +10 (18) +4(6) learning on the job e omologazione


 

3. Metodologia.
3.1. La formazione generale può essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:
lezione frontale;
dinamiche non formali, che prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalità attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento.
3.2. I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unità. Per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.
3.3. L'osservatorio, per alcuni dei contenuti dei programmi di formazione, può predisporre adeguato materiale didattico e dispense che le società sportive possono adottare come base comune, da poter integrare.
 

Allegato D

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEGLI STEWARD CON LE FORZE DI POLIZIA E DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA, RELATIVI AI CONTROLLI NELL'AMBITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.


1. Organizzazione dei servizi.
1.1. La struttura organizzativa di seguito illustrata è impostata sulla suddivisione delle mansioni tra figure professionali, le quali assolvono, a diversi livelli di responsabilità, i compiti demandati agli steward. Si basa, dunque, su un rapporto di gerarchia, nel quale il livello inferiore svolge i propri compiti coerentemente con le disposizioni impartite dal livello superiore, lungo una linea di comunicazione verticale (catena di comando).
1.2. I servizi svolti dagli steward sono organizzati su cinque figure professionali:
1) delegato per la gestione dell'evento (DGE): incaricato della società organizzatrice e componente del GOS (ex art. 19-ter, comma 1, lettera b, del decreto ministeriale 18 marzo 1996), svolge compiti di direzione e controllo dei servizi effettuati dagli steward all'interno dell'impianto sportivo;
2) responsabile di funzione (RF): in relazione a ciascuna delle funzioni operative elencate al punto 4.2, lettere da A) a G), coerentemente con le direttive del delegato per la gestione dell'evento, impartisce disposizioni ai dipendenti coordinatori di settore. Risponde direttamente e fornisce supporto al delegato per la gestione dell'evento;
3) coordinatore di settore (CS): impartisce disposizioni ai dipendenti capi unità operanti in un determinato settore o area dell'impianto sportivo. Risponde direttamente ai responsabili di funzione;
4) capo unità (CU): impartisce disposizioni agli operatori steward organizzati in unità operative (composte da 20 elementi). Risponde direttamente al coordinatore di settore;
5) operatore steward: esegue le disposizioni impartite dal capo unità operativa, al quale risponde direttamente.

2. Predisposizione dei servizi.
2.1. Il DGE assolve ai propri compiti di direzione e controllo anche predisponendo il «Piano di gestione dell'evento» (PGE), che comprende:
il «Piano operativo steward» (POS), riguardante l'impiego degli steward;
le attività connesse con la manifestazione calcistica afferenti alla safety, al ticketing e alla accoglienza all'interno dell'impianto (incluse le pertinenze).
2.2. Il «Piano di gestione dell'evento» è approvato dal GOS in occasione di ogni competizione calcistica, almeno tre giorni prima dell'evento.
2.3. Il DGE predispone, altresì, l'elenco degli steward da impiegare nei servizi, abbinando a ciascun nome un numero progressivo, che deve corrispondere a quello riportato sulla pettorina di riconoscimento, e specificando la qualifica, l'area o settore di utilizzo e i compiti assegnati.
2.4. In occasione di manifestazioni calcistiche internazionali, nello svolgimento dei servizi deve essere impiegata un'aliquota di CU e OS pari almeno al 15%, che deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese o della lingua degli spettatori stranieri.
2.5. Il conferimento dell'incarico di RF e CS da parte della società sportiva organizzatrice è subordinato al preventivo assenso del questore.
2.6. L'elenco di cui al punto 2.3, unitamente al documento attestante la copertura assicurativa, è trasmesso al questore almeno cinque ore prima dell'inizio della competizione calcistica.

3. Riconoscimento degli steward.
3.1. Gli steward, fatta eccezione per i DGE, durante lo svolgimento del servizio indossano una pettorina di riconoscimento di colore giallo o arancione fluorescente (il primo colore riservato agli OS, il secondo alle altre figure professionali) riportante la scritta «STEWARD» e un numero progressivo abbinato al nome indicato nell'elenco degli steward in servizio di cui al punto 2.3, avente le caratteristiche indicate all'allegato E.
3.1. Sulla tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio portatile, posta sul lato anteriore sinistro della pettorina, possono essere riportati da uno a tre asterischi, di colore contrastante, che individuano rispettivamente le qualifiche di CU, CS e RF.
3.2. All'interno della tasca in materiale trasparente, posta sul lato anteriore destro della pettorina, è inserito il libretto professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, mostrando il fronte del libretto cartaceo o della card.
3.3. Il libretto professionale personale dello steward deve essere esibito a richiesta del personale appartenente alle Forze di polizia.
3.4. Sotto la pettorina di riconoscimento è vietato indossare capi di abbigliamento dalla foggia militare.
3.5. Per specifiche esigenze di rappresentanza, in limitati settori o aree dell'impianto sportivo indicate nel POS, gli OS possono indossare, in luogo della pettorina di riconoscimento, giacche di colore scuro, a condizione che tengano in vista il libretto professionale personale dello steward, esponendo il fronte del libretto cartaceo o della card.
3.6. Restano ferme le disposizionI in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Modalità di svolgimento dei servizi.
4.1. I servizi degli steward all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze) sono svolti sotto la vigilanza del funzionario della Polizia di Stato coordinatore del GOS. Vigilano sui servizi degli steward anche gli ufficiali di pubblica sicurezza designati con ordinanza di servizio del questore, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di personale delle Forze di polizia.
4.2 I servizi degli steward sono svolti secondo modalità di seguito illustrate, al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Forze di polizia.
A) Bonifica e verifica dei luoghi.
Prima dell'apertura al pubblico, conformemente alle istruzioni approvate dal GOS, gli steward provvedono a ispezionare l'intero impianto sportivo al fine di:
1. verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;
2. garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato per mettere in pericolo l'incolumità delle persone o per danneggiare l'impianto;
3. adottare ogni iniziativa necessaria ad evitare che sia minimamente ostacolata l'utilizzabilità delle vie di fuga;
4. verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza.
Al termine delle predette attività, gli steward provvedono a presidiare in maniera continuativa l'impianto.
B) Prefiltraggio.
In prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:
1. accogliere gli spettatori, fornendo le informazioni in merito alla fruibilità degli spazi e dei servizi dello stadio;
2. indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato che adduce all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.
3. presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;
4. verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;
5. accertare la corrispondenza dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del documento di identità;
6. verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti (previste dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 8 del 2007), che i minori di anni quattordici siano accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado;
7. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto al fine di:
evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;
verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;
8. segnalare all'interessato la facoltà di depositare gli oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimità dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto diverso.
C) Filtraggio.
In prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti ai varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:
1. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per una percentuale non inferiore al 40% dei biglietti venduti;
2. segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimità dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;
3. regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.
In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:
1. il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;
2. l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;
3. l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.
D) Instradamento all'interno dell'impianto sportivo.
In prossimità dell'accesso agli spalti, gli steward instradano il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.
E) Altre attività all'interno dell'impianto sportivo.
Durante la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli steward assicurano il controllo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso la:
1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo (di cui all'art. 8-bis, comma 1 del decreto ministeriale 18 marzo 1996), finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori;
2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identità del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;
3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
4. custodia degli oggetti e dei materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;
5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;
6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;
8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;
9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;
10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
F) Assistenza alle persone diversamente abili.
Nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente abili.
G) Attività in caso di violazione del regolamento d'uso.
In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:
1. dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;
2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità;
3. curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4. segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identità.
H) Documentazione delle attività.
L'attività svolta dagli steward ai sensi della lettera E), n. 4 e 8 e ai sensi della lettera G) è documentata su modulistica predisposta dal DGE e trasmessa al coordinatore del GOS per l'attività di competenza.
Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui alle lettere B) e C), sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
I) Ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia.
Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia:
1. controllo di cui alla lettera C), n. 1, anche attraverso verifiche manuali a campione dell'abbigliamento e delle cose portate indosso dai soggetti che accedono all'impianto sportivo (tecnica del pat-down), quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità;
2. attività di prefiltraggio e filtraggio, di cui alle lettere B) e C), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si renda necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalcamento dei varchi d'ingresso, ovvero per prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.
I servizi di cui ai precedenti n. 1 e 2 possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'allegato C, previo assenso del Questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi.

5. Impiego di steward esterni.
5.1. Le società calcistiche organizzatrici, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ad integrazione del proprio contingente, possono impiegare un'aliquota di steward individuata dalla società calcistica ospite. Tale aliquota non può superare il 50% del numero degli steward previsti per lo specifico impianto sportivo, in base alla proporzione di almeno 1/250 della capienza.
5.2. L'impiego di steward a integrazione del contingente della società calcistica organizzatrice deve essere indicato nel «Piano operativo steward» (POS).
5.3. Gli steward inviati a integrare il contingente della società calcistica organizzatrice sono inseriti, in modo da poter essere distinti, nell'elenco nominativo degli steward di cui al punto 2.3, che il DGE è tenuto a comunicare al questore. Gli stessi partecipano a un briefing di ambientamento nell'impianto sportivo dove saranno impiegati, curato dal DGE della società calcistica organizzatrice, da tenersi almeno un'ora prima dell'inizio dei servizi, che dovranno essere svolti esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze).
 

Allegato E

ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD E LIBRETTO PROFESSIONALE PERSONALE DELLO STEWARD
 

1. Abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward.
1.1. È costituito da una pettorina da indossare dalla testa, allacciata su entrambi i lati tramite velcro o ganci automatici, aventi le caratteristiche di seguito indicate.
1.2. Colore: giallo o arancio ad alta visibilità e banda di colore argento luminescente - norma UNI-EN 340-471-530.
1.3. Segni identificativi:
parola «STEWARD».
numero progressivo.
I predetti segni identificativi sono riportati all'interno di un riquadro collocato al centro di entrambi i lati della pettorina.
1.4. Il riquadro ha un bordo di colore argento luminescente e il fondo di colore blue nato (codice colore: blue nato-pantone: 279c).
Le misure del riquadro sono: 25 cm × 25 cm.
1.5. Le lettere e i numeri sono di colore argento luminescente.
Le misure delle lettere sono: larghezza 1,3 cm e altezza 7,5 cm. Le misure dei numeri sono: larghezza 5 cm e altezza 7.5 cm.
1.6. Sotto il riquadro, su entrambi i lati della pettorina, è posta una banda di colore argento retroriflettente larga 5 cm.
1.7. Sul lato anteriore sinistro della pettorina, a fianco del riquadro, è cucita una tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio portatile, avente le seguenti misure: larghezza 10 cm e altezza 15 cm. Su tale tasca possono essere applicati gli asterischi di qualifica indicati al punto 3.1 dell'allegato D.
1.8. Sul lato anteriore destro della pettorina, a fianco del riquadro, è cucita una tasca in materiale trasparente, ove inserire il libretto professionale personale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, avente le seguenti misure: 10 cm × 10 cm.
1.9. È ammessa l'apposizione di marchi commerciali sulle casacche, a condizione che ciò non comprometta la funzione di riconoscimento. I criteri per l'apposizione dei marchi commerciali sono regolati con apposita determinazione dell'osservatorio.

2. Libretto professionale personale dello steward.
2.1. Il libretto professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, può essere cartaceo o elettronico (formato card con microprocessore).
2.2. Il libretto, in formato cartaceo o elettronico, è rilasciato dalla struttura formativa e deve riportare almeno i seguenti dati:
ragione sociale della struttura;
dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo, data di nascita, sesso, indirizzo di residenza);
fotografia e firma del titolare;
data di conseguimento e livello della qualifica professionale attestata;
aggiornamento delle progressioni di qualifica (dato attestato dalla società di formazione);
sessioni di aggiornamento frequentate (dato attestato dalla società di formazione);
esercitazioni frequentate (dato attestato dal DGE);
impiego operativo relativo a ogni evento (dato attestato dal DGE).
2.3. Durante lo svolgimento del servizio, lo steward deve tenere il libretto professionale personale inserito nella tasca trasparente della pettorina, in modo che la copertina del formato cartaceo o il fronte della card siano facilmente visibili.
2.4. Il libretto professionale personale, in formato cartaceo ed elettronico, deve essere conforme al modello definito dall'osservatorio con propria determinazione.