ACCORDO
PER LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL PROVINCIA DI MILANO 3
(futura PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)

 

Oggi, 19.06.2008
I sottofirmatari riunitisi in Desio presso il Dipartimento di Prevenzione della ASLMI3 hanno approvato il seguente documento.
• Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dei Comuni situati nel territorio di competenza della ASL Milano 3, rappresentati dal Sindaco di Albiate dottor Filippo Viganò
• la FILLEA C.G.I.L., la FILCA C.I.S.L e la FENEAL U.I.L. di MONZA E BRIANZA
• le Organizzazioni C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L di MONZA E BRIANZA
• l'Associazione Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance
• l'APA-Confartigianato Imprese - Milano Monza Brianza
• l'ASL Provincia di Milano 3
• l'INAIL Sede di Monza
• la Direzione provinciale del lavoro di Milano
• gli Enti bilaterali (CPT, Esem, Cassa Edile)
• l'ASLE-RLST
 

VISTI

A) il Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni sottoscritto l'11 dicembre 2003 dalla Prefettura di Milano, dalla Provincia di Milano, dai Comuni di Milano e di Monza, dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano, dall'ASL Città di Milano, dalla C.C.I.A.A. di Milano e dalle Parti sociali di Milano e di Monza;
B) il Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera nel settore dell'edilizia sottoscritto il 5 ottobre 2004 dalla Prefettura di Milano, dalla Direzione regionale del lavoro della Lombardia, dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano, da INPS e INAIL, dalle ASL della provincia di Milano, dall'ANIEM di Milano, dalla Cassa Edile e dalle Parti sociali di Milano, Monza e Legnano;
C) i Protocolli sottoscritti tra vari Comuni della Provincia di Milano, afferenti alla ASL MI3, e le Parti sociali in materia di regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni;
D) Il Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, approvato con Decreto legislativo n. 81/2008;
 

PREMESSO CHE LE PARTI

> concordano sulla necessità di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni;
> riconoscono le funzioni ispettive e di vigilanza riservate agli organismi previsti dalla legge;
> ritengono che l'attività necessaria ad assicurare un'adeguata prevenzione degli infortuni sul lavoro non possa prescindere:
- dal contrasto al lavoro irregolare, quale possibile fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di concorrenza sleale tra le imprese;
- dalla diffusione, tra le imprese e i lavoratori del settore, di una maggiore consapevolezza tramite una adeguata informazione e formazione circa i rischi insiti nelle lavorazioni, le misure di prevenzione, collettive ed individuali, nonché i comportamenti idonei a prevenire gli incidenti;
- dalla sensibilizzazione dei committenti, progettisti, direttori lavori, e dei coordinatori per la sicurezza circa gli obblighi dei soggetti coinvolti nell'affidamento e nell'esecuzione dei lavori e delle relative responsabilità;
- da una maggiore qualificazione delle imprese che partecipano all'esecuzione dei lavori pubblici e privati, anche mediante le misure premiali per le imprese già previste da INAIL e da Cassa Edile;
- dall'individuazione delle situazioni e delle violazioni dalle quali possono conseguire le più gravi conseguenze per i lavoratori in caso di incidente;
- dalla conoscenza approfondita delle principali cause di infortunio e delle conseguenze degli eventi verificatisi nel territorio di riferimento;
- dall'estensione della consulenza in materia di sicurezza nei confronti delle imprese e della vigilanza sui cantieri, anche mediante la collaborazione con gli Enti paritetici bilaterali territoriali;
- dall'attività di accesso, controllo e consulenza sui cantieri edili da parte di OO.SS. e associazioni datoriali di categoria;
- da maggiori controlli nella fase di esecuzione delle opere per verificare il rispetto delle normative in materia di appalti pubblici e privati;
> ribadiscono che, per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza e di perseguire le situazioni di irregolarità retributiva e contributiva, è indispensabile che gli Enti pubblici e le Parti sociali del settore, anche tramite gli Enti bilaterali, operino congiuntamente, coordinando le rispettive azioni, nel rispetto delle funzioni e delle competenze di ciascun soggetto interessato;
 

TENUTO CONTO

degli impegni già assunti e delle esperienze maturate con i Protocolli sottoscritti tra vari Comuni appartenenti alla ASL MI3 e le Parti sociali in materia di regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
 

Articolo 1 - Finalità
Tutto quanto concordato e contenuto nel presente Accordo è finalizzato ad incrementare e migliorare - nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale, vigenti in materia, e delle funzioni e dei compiti di ciascuna delle parti firmatarie - l'efficacia delle azioni che le parti medesime esercitano per garantire la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni.
 
Articolo 2 - Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica sul territorio dei Comuni appartenenti all'area dell'attuale ASL MI3 e della futura Provincia di Monza e Brianza, a tutte le imprese che, a prescindere dal settore/comparto produttivo di appartenenza, operino all'interno dei cantieri edili.
Le Amministrazioni comunali e le altre parti firmatarie concordano di applicare le previsioni del presente Accordo e di definire il campo di azione dell'Osservatorio Edilizia (meglio specificato al successivo art. 4) per tutti i cantieri di opere pubbliche e di edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata e privata.
 
Articolo 3 - Impegni per le Amministrazioni comunali
Le Amministrazioni comunali si impegnano a verificare e attuare tutte le possibili soluzioni atte a introdurre nelle varie fasi di selezione, affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici, condizioni e controlli che consentano di preferire i contraenti che forniscono maggiori garanzie di affidabilità e di qualificazione. Quali possibili indici si potrà fare riferimento a:
- esistenza di un'organizzazione imprenditoriale;
- riduzione volontaria del ricorso all'istituto del subappalto rispetto ai limiti consentiti dalla legge;
- rispetto delle condizioni contrattuali e dei tempi di consegna dei lavori;
- elementi riferiti alla qualità nelle modalità di esecuzione dei lavori effettuati nell'ultimo biennio.
Inoltre, le Amministrazioni comunali si impegnano a esercitare le proprie competenze e attribuzioni per l'attuazione di quanto di seguito indicato:
• far accettare i contenuti del presente Accordo a tutte le imprese partecipanti alle gare di appalto, includendolo nella documentazione presentata nella fase di preselezione;
• analogamente per gli operatori privati, far assumere i contenuti del presente Accordo includendolo nel permesso di costruire;
• aggiornare tempestivamente l'Osservatorio on line (di cui al successivo articolo 5) con i permessi concessi e tutti i dati richiesti dall'articolo 5 stesso, in particolare in relazione ai subappalti ed alle forniture in opera assegnati, vincolando le imprese operanti sul cantiere a fornire tali dati;
• informare tutti i professionisti, le imprese e i cittadini, che richiedono permessi di costruire o presentano denuncia di inizio attività, circa le norme di cui al presente Accordo, nonché di quelle sulla responsabilità solidale del committente previste dalla legge;
• informare anche gli Ordini e i Collegi professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili, circa il contenuto del presente Accordo, eventualmente avviando dei percorsi di consultazione, informazione e formazione, in accordo con l' ASL;
• impegnare la Polizia Locale, preventivamente formata sulle problematiche di irregolarità nel settore edile, a collaborare con gli Enti preposti alla vigilanza nelle attività di verifica e di controllo dei cantieri.
Infine, le Amministrazioni comunali si impegnano a dare corso a tutte le procedure necessarie al fine di attivare con tempestività gli interventi che seguono:
• far applicare correttamente gli obblighi - previsti dagli articoli 18 e 20 del Decreto legislativo 81/2008 per tutte le imprese operanti sui cantieri pubblici o privati (a titolo esemplificativo: fornire a tutti gli addetti ai lavori la tessera di identificazione personale, ecc.);
• applicare, in caso di inadempienze e violazioni di norme di legge, regolamenti edilizi e norme dei contratti collettivi, l'adozione dei provvedimenti di legge, che possono anche comportare - per le violazioni più gravi - la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto o il diniego alla partecipazione alle future gare;
• inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese aggiudicatane di denunciare all'Amministrazione committente i reati di cui agli articoli 610, 611, 612 e 629 del codice penale, nei casi, con le modalità e con le conseguenze previste dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni sottoscritto l'11 dicembre 2003 e citato in premessa;
• un monitoraggio del possesso della certificazione SOA per tutta la durata del cantiere;
• applicare le norme previste dal D.Lgs 81/08 (quali DURC, visura camerale, idoneità tecnico professionale);
• far applicare i contenuti del Regolamento Locale di Igiene che prevedono l'obbligatorietà, nelle nuove costruzioni, dell'installazione dei dispositivi di sicurezza atti ad evitare le cadute dall'alto anche nelle fasi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili.
 
Articolo 4 - Osservatorio Edilizia
Le parti concordano sull'opportunità di costituire un Osservatorio Edilizia sulla sicurezza che sia di supporto, consulenza e verifica nei cantieri di opere pubbliche, di edilizia sovvenzionata, di edilizia convenzionata o agevolata e di edilizia privata, operanti nei territori di competenza delle Amministrazioni comunali, afferenti alla ASL MI3 ed alla futura Provincia di Monza e Brianza.
L'Osservatorio Edilizia sarà composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti firmatari del presente Accordo.
L'Osservatorio si riunirà con periodicità semestrale, indicativamente nei mesi di marzo e ottobre, normalmente su convocazione del rappresentante dell'Assemblea dei Sindaci, che lo presiede, per analizzare la presenza sul territorio dei cantieri e delle imprese che vi operano.
In tali occasioni verranno presentati, a cura della Direzione Provinciale Lavoro (DPL) e dell'ASL, dati statistici di comune interesse, emergenti dall'analisi delle notifiche preliminari pervenute e inserite su supporto informatico a cura del CPT e della Cassa Edile, sulla base di quanto previsto dal recente Accordo intercorso tra DPL e CPT, cui successivamente hanno aderito anche le quattro ASL della Provincia di Milano.
In caso di avvio di nuovi cantieri edili di rilevante importanza e impatto territoriale, saranno previsti incontri dell'Osservatorio Edilizia, in aggiunta a quelli sopra definiti, per discutere unicamente di queste realtà.
In caso di gravi infortuni, incidenti e/o accertamento di situazioni di particolare gravità, sarà possibile la convocazione dell'Osservatorio su richiesta di almeno una delle parti firmatarie, con modalità che facciano fronte puntualmente all'urgenza richiesta.
L'Osservatorio si doterà di un Regolamento per la gestione ed il funzionamento delle sue attività, compresa la predisposizione degli strumenti di lavoro che verranno individuati.
 
Articolo 5 - Osservatorio on line per la sicurezza nei cantieri
Al fine di attuare secondo criteri di trasparenza le modalità operative del presente Accordo, le parti firmatarie concordano sulla necessità della costituzione di un Osservatorio on line per la sicurezza nei cantieri.
In occasione del primo incontro dell'Osservatorio Edilizia verranno prese in esame precise proposte per la istituzione dell'Osservatorio on line e di un sito web dedicato.
Le modalità di accesso saranno regolate in maniera differenziata, in modo da consentire:
A. un accesso per i cittadini, in cui sia consultabile solamente l'elenco dei cantieri aperti nel territorio;
B. un accesso per le parti sociali e gli Enti firmatari in cui siano consultabili i dati relativi a:
- indirizzo del cantiere,
- tipologia di intervento,
- carattere del cantiere (pubblico o privato),
- valore complessivo dell'opera,
- durata dei lavori,
- committente, impresa costruttrice e imprese (anche individuali) presenti a vario titolo nel cantiere, compreso il numero di lavoratori impiegati,
- uno spazio per commenti in caso di verifiche effettuate dai firmatari del presente protocollo.
C. un accesso riservato agli Organi ispettivi affinché gli Enti possano scambiarsi informazioni sugli accessi già effettuati nei cantieri, coordinando meglio i loro reciproci interventi ed eventualmente concordando gli accessi congiunti.
Ciascuna parte firmataria disporrà di una login e di una password, che renderà possibile l'accesso al livello del sito di propria competenza.
 
Articolo 6 - Accesso a documentazione cartacea presso le Amministrazioni
Le Amministrazione comunali si impegnano a consentire a rappresentanti autorizzati dalle altre parti firmatarie di accedere, su richiesta motivata, alla documentazione cartacea relativa al singolo cantiere pubblico, laddove si possa oggettivamente ritenere possibile il verificarsi di violazioni di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro o sulla regolarità del trattamento contrattuale e contributivo dei lavoratori particolarmente gravi (ad esempio: una possibile motivazione potrebbe consistere nella necessità di verificare la congruenza tra tipologia ed entità dei lavori programmati e il numero degli addetti per ogni impresa presente nel cantiere).
 
Articolo 7 - Attività di Informazione e Formazione
Le parti concordano sulla imprescindibile necessità di aumentare gli sforzi per una sempre migliore informazione e formazione dei lavoratori e delle imprese sulle diverse tipologie dei fattori di rischio specifici del comparto. A tale riguardo si impegnano a proseguire, ampliare, migliorare, le attività e gli accordi bilaterali già in essere, quali ad esempio CPT-INAIL, CPT-ASL, ESEM-ASL, INAIL-ASL.
Si impegnano altresì anche col fondamentale contributo delle Associazioni Datoriali, della Cassa Edile, delle OO.SS. di zona, ad organizzare, quando se ne verificheranno le necessità e le condizioni, convegni e seminari atti ad allargare sempre più le conoscenze utili alla salvaguardia della salute nei posti di lavoro.
 
Articolo 8 - Futura Provincia di Monza e Brianza
Le parti - con l'auspicio che il presente Accordo possa divenire elemento qualificante della prevenzione nella neonata Provincia - si impegnano, appena eletti il Presidente e la Giunta della futura Provincia di Monza e Brianza, a presentare loro il presente documento, al fine di un suo recepimento a livello provinciale.
 
Articolo 9 - Decorrenza
Il presente Accordo avrà effetto dalla data di sottoscrizione.
Peraltro, le parti effettueranno una verifica entro nove mesi dalla sottoscrizione, al fine di valutarne l'attuazione e l'eventuale necessità di apportare interventi correttivi e/o integrativi e/o migliorativi.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
Data ______

L'Impresa

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Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 15/07/2008 – Comune di Desio
Fonte: comune.desio.mb.it