Tipologia: CCRL
Data firma: 2 agosto 2019
Validità: 01.09.2019 - 30.06.2020
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Veneto
Fonte: informaimpresa.it

Sommario:

 

Premesse
Art. 1 - Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato metalmeccanico-installazione impianti-autoriparazione
Art. 2 - Formazione degli addetti del settore
Rete di welfare contrattuale Veneto
Art. 3 - Welfare contrattuale
Art. 4 - Prestazioni di secondo livello EBAV
Art. 5 - Assistenza sanitaria integrativa Sani in Veneto
Art. 6 - Obblighi in capo all'impresa che non versa EBAV
Art. 7 - Clausola di premialità
Elemento economico di secondo livello
Art. 8 - Elemento Regionale Transitorio (ERT)
Istituti in materia di orario di lavoro, di contratti a termine e di apprendistato
Art. 9 - Gestione dei regimi di orario
Art. 10 - Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)

 

Art. 11 - Contratto a termine
Art. 12 - Apprendistato
Funzioni in materia di commissione regionale e di procedura in caso di crisi

Art. 13 - Materie di competenza della Commissione Regionale
Art. 14 - Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi
Art. 15 - Efficacia della contrattazione
Art. 16 - Deposito del presente CCRL
Art. 17 - Effetti sul contratto regionale di eventuali normative di legge
Art. 18 - Decorrenza e durata del contratto collettivo regionale
Nota a verbale comune
Allegati
All. 1. Comunicazione ai lavoratoti utilizzo regimi orario fino a 4 mesi
All. 2. Accordo con i lavoratori utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi
All. 3. Comunicazione a Commissione Paritetica per utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi


Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche, installatrici di impianti e dell'autoriparazione della regione Veneto

Il 2 agosto 2019 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia, tra Confartigianato Imprese Veneto […], Cna Veneto […], Casartigiani Veneto […] e Fiom - Cgil […], Fim - Cisl […], Uilm -Uil […], è stato stipulato il presente contratto collettivo regionale di lavoro [CCRL] valido per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto del settore Metalmeccanici installatori di impianti ed autoriparatori

Premesse
Tenuto conto che a livello nazionale non è ancora stato convocato il tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto a dicembre 2018;
Considerate le prossime scadenze degli strumenti negoziali in essere per il settore metalmeccanico, installazione d'impianti e autoriparatori;
Visto che le parti stipulanti il presente accordo reputano importante una soluzione unitaria per la disciplina contrattuale regionale nei settori sopraindicati;
Considerato che il variabile contesto legislativo non permette di sperimentare diverse forme di contrattazione regionale
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato metalmeccanico installazione impianti-autoriparazioni
Le parti, confermando quanto previsto dalla precedente contrattazione, convengono:
- di richiedere all'Ebav la classificazione dei dati delle imprese/lavoratori del settore suddivisa nei tre grandi comparti della Meccanica, dell’installazione Impianti e dell'Autoriparazione procedendo alle modifiche della raccolta dei dati/anagrafiche necessarie;
- di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati NCE (Note Congiunturali Ebav) e/o delle altre fonti concordate tra le parti;
- di richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca sulle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi, dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto dei settori della Meccanica, Installazione Impianti ed Autoriparazione.

Art. 2 Formazione degli addetti del settore
Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresentino un fattore indispensabile per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione. Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati, già analizzati dalla Commissione di cui all'art. 13, riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:
- nell'indagine condotta dalla bilateralità;
- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.
Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai fabbisogni.
Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.
Verrà infine richiesto all'EBAV ed a Fondartigianato di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori della Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione al fine di un esame congiunto dell'attività svolta. Inoltre saranno messi a disposizione i dati dell'articolazione regionale di Fondartigianato relativi ai fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori.

Rete di welfare contrattuale veneto
Art. 3 Welfare contrattuale

Le parti si danno atto che nel Veneto attraverso gli strumenti bilaterali dell’artigianato è stata creata una rete di welfare contrattuale che, oltre a fornire una risposta ai bisogni dei lavoratori, ha supportato ed orientato lo sviluppo dell'imprese aderenti.
In questo quadro le parti intendono qualificare le prestazioni della bilateralità sulla base dei seguenti indirizzi:
a) Previdenza complementare […]
b) Assistenza sanitaria integrativa [...]
c) Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV)
Le parti, riaffermando il ruolo di Ebav sotto il profilo delle erogazioni di welfare ai lavoratori e di supporto alle imprese, intendono aprire un tavolo di confronto che possa favorire un più efficace utilizzo delle risorse dei fondi di categoria. Tale confronto si concluderà improrogabilmente entro il 30 novembre 2019.
Si danno analogamente atto che va promossa attraverso specifica contrattazione per i settori Orafi ed Odontotecnici l'unificazione dei due fondi con il Fondo della metalmeccanica.

Art. 4 Prestazioni di secondo livello EBAV
Le parti riconfermano i fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.
Alimentazione dei fondi di secondo livello: Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori
I fondi categoriali hanno la seguente alimentazione mensile: 3,15 euro a carico ditta e 1,57 euro a carico dipendente.

Fondi

Imprese

Lavoratori

Promozione 

€1,00

€0,10

Formazione

€0,55

€0,21

Sussidi assistenziali 

€0,60

€0,60

Professionalità 

€0,60

€0,60

Ambiente e Sicurezza 

€0,40

€0,06

[…]

Art. 7 Clausola di premialità
Le parti confermano che gli istituti riguardanti la gestione dell'orario di lavoro di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte e regolarmente versanti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ed a Sani in Veneto. In mancanza di uno dei due requisiti non si potrà dar luogo all’applicazione delle suddette normative.

Istituti in materia di orario di lavoro, di contratti a termine e di apprendistato
Art. 9 Gestione dei regimi orario

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l’utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità" previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, viene istituita la seguente gestione dell'orario di lavoro.
Regimi di orario su base quadrimestrale
L'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) potrà essere realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 1)
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l’accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell'accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.
Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%.
Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.
Regimi di orario superiori ai 4 mesi
L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) alla Commissione Regionale Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav, che avrà il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.
Tale gestione dell'orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l'unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all'applicazione della tabella retributiva riportata in calce all'articolo, per il periodo indicato nella comunicazione
Fermo restando il computo massimo dei dodici mesi, la durata di tale gestione di orario potrà oltrepassare la scadenza del CCRL, fermo restando che continuerà ad essere applicata la tabella retributiva di cui al capoverso precedente.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
La comunicazione alla Commissione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
Entro 30 gg dal ricevimento, EBAV provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
[…]

Art. 10 Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)
Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano 1’"Accantonamento annuo di compensazione” (Banca Ore) che comprenderà:
- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL.
Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall’azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.
Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo
Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" eccedenti le 48 ore.

Art. 11 Contratto a termine
Le parti valuteranno la problematica dei contratti a termine, ivi compresi quelli stagionali, nell'ambito della prossima contrattazione regionale al fine di condividere gli strumenti più opportuni per superarne le criticità.

Funzioni in materia di commissione regionale e di procedura in caso di crisi
Art. 13. Ulteriori materie di competenza della commissione regionale

La Commissione Regionale opererà un monitoraggio per quanto concerne l'utilizzo dei regimi di orario ex art. 9 del presente CCRL sulla base del vigente regolamento. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo esprimeranno congiuntamente tre componenti.
Le Parti stipulanti il presente CCRL si danno atto che le competenze di detta Commissione saranno estese anche alle seguenti tematiche:
[…]
2. monitoraggio sui percorsi formativi e sulle attività conseguentemente svolte per i dipendenti del settore acquisendo informazioni dall'ente bilaterale e da Fondartigianato;

Art. 15. Efficacia della contrattazione
Gli accordi ed i contratti collettivi di categoria sottoscritti in precedenza mantengono la loro efficacia, se non sostanzialmente modificati dal presente CCRL, sino alla scadenza prevista all'art. 18.

Art. 17. Effetti sul contratto regionale di eventuali normative di legge
Le parti, nel riaffermare l'importanza della contrattazione territoriale quale elemento distintivo dell'artigianato, si incontreranno entro 15 giorni dalla data di approvazione di eventuali normative di legge sul salario per valutarne le possibili ricadute sul contratto regionale.

Nota a verbale comune
Le parti firmatarie il presente CCRL convengono che la normativa contrattuale da adottare per il settore dell'installazione di impianti deriva dal CCNL di categoria sottoscritto dalle medesime parti a livello nazionale, dal presente CCRL e dagli accordi interconfederali per il comparto artigiano sottoscritti ai diversi livelli ivi compresi quelli sugli RTLS.