Ministero dell’Interno
Lettera circolare 28 luglio 1990, n. 13148/4188
Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. Criteri per la concessione di deroghe
 

Da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi è in avanzata fase di elaborazione l’aggiornamento delle norme di sicurezza relative agli impianti di produzione di calore; in tale sede si è rilevata la necessità di dare prioritariamente risposta a numerose incertezze interpretative e conseguenti richieste di pareri in merito all'argomento indicato in oggetto.
Al riguardo è stato approvato, da parte del citato Comitato, l’allegato documento nel quale vengono esplicitate le condizioni che devono essere osservate al fine di consentire la corretta installazione di impianti costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice, noti peraltro come «impianti di cogenerazione» o «gruppi elettrogeni».
In attesa della definitiva e completa revisione della specifica normativa questo Ministero concederà, in linea di massima, le deroghe a quanto indicato al paragrafo 2 dell’Allegato alla circolare n. 31 del 31 agosto 1978 prevedendo quali misure alternative le condizioni riportate nell'allegato alla presente lettera-circolare.
Si pregano pertanto gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nella istruttoria delle istanze di deroga che fin da ora verranno presentate in proposito e che, ovviamente, dovranno essere trasmesse secondo le modalità contenute nell’art. 21 del D.P.R. n. 577/82; in tale caso dovrà essere esplicitamente dichiarato che: «... sono previste le misure di sicurezza alternative contenute nella lettera-circolare n. 13148/4188 del 28 luglio 1990».
Torneranno utili eventuali elementi ed osservazioni da parte di codesti Uffici.

ALLEGATO
Gli impianti costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice, di seguito definito «gruppo di cogenerazione», possono essere ubicati in locali aventi l’attestazione della parete realizzata in conformità al disposto della Circolare M.I.S.A. n. 68 del 25 novembre 1969.
I suddetti «gruppi di cogenerazione» possono essere installati all’interno di locali ubicati sulle terrazze di copertura dei fabbricati alla condizione che ciò avvenga nella piena osservanza della lettera-circolare n. 26493/4183 del 9 novembre 1974 e con l'ulteriore condizione che la superficie delle aperture di ventilazione non siano inferiori ad 1,5 volte quelle stabilite nel punto 2.2.1. lettera f) della Circolare n. 31 M.I.S.A. del 31 agosto 1978.
Gli impianti in argomento possono essere sistemati anche sovrapposti tra loro o a generatori di calore a condizione che i dispositivi di sicurezza di ogni singola apparecchiatura siano sempre accessibili, il mantello superiore del TOTEM sia a distanza dal soffitto non inferiore a 50 cm e l'aerazione sia incrementata in relazione alla presenza dei diversi gruppi considerando la potenza termica complessiva (caldaia + cogeneratore).
Ai fini dell'applicazione delle norme CEI 64-2 i locali contenenti i gruppi di cogenerazione sono da considerare luoghi di classe 3.