Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

 

Servizio Polizia Stradale                                           
Registrato il 10/07/2019
Prot. 300/A/6175/19/111/20/3

 

OGGETTO: Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 di applicazione del Regolamento (UE) 165/2014. Tachigrafo intelligente e rilascio carte tachigrafiche di nuova generazione.           

                                                                                                                                                                                                        ...omissis..
 

Il 15 giugno 2019 sono entrate in vigore la nuove norme che riguardano il tachigrafo intelligente di cui all’art. 8 del Regolamento (UE) 165/2014, secondo le quali tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di nuova immatricolazione, devono essere dotati di questo nuovo dispositivo. Di conseguenza, a partire dalla stessa data, le carte tachigrafiche officina sono sostituite con quelle di nuova generazione, mentre le carte di controllo, azienda e conducente rimangono valide e non devono essere sostituite, se non alla loro scadenza naturale o a causa di smarrimento, sottrazione o deterioramento della carta stessa.
In merito al rilascio delle carte tachigrafiche , Unioncamere ha segnalato che, a causa di problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove carte, potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità.
Atteso quanto segnalato, trattandosi di una situazione contingente che dovrebbe risolversi in tempi brevi, e per la quale si fa riserva di ulteriori comunicazioni, al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art. 35 del Regolamento 165/2014, ed esibisca ricevuta dell’istanza di sostituzione, a prescindere dal momento in cui quest’ultima sia stata presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione