Categoria: 1996
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Tipologia: CIA
Data firma: 18 luglio 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Coop Estense e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, Coop Estense
Fonte: fisascat.it/

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Premessa
Validità e sfera di applicazione
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 Norma generale
Art. 2 Livelli delle relazioni
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Osservatorio
Art. 5 Confronto
Art. 6 Risoluzione delle controversie
Art. 7 Formazione per i rappresentanti sindacali
Art. 8 Applicazione art. 4 L. 300/70
Art. 9 Pari opportunità
Art. 10 D.Lgs. 626/94
Art. 11 Partecipazione
Art. 12 Permessi sindacali retribuiti
Art. 13 Rappresentanza del personale con funzioni direttive
Art. 14 Assemblee
Titolo II - Lavoro a tempo determinato
Art. 15 Condizioni e limiti
Art. 16 Diritto di priorità
Art. 17 Trattamenti
Art. 18 Decorrenze
Titolo III - Definizione organici
Art. 19 Criteri
Art. 20 Trattamenti per l'organico a monte
Titolo IV - Quadri e direttivi
Art. 21 Quadri
Art. 22 Direttivi
Titolo V - Part-time
Art. 23 Percentuale sull'organico complessivo
Art. 24 Limiti orari
Art. 25 Part time annuo
Art. 26 Part time e Cfl
Art. 27 Lavoro supplementare
Art. 28 Modifiche della durata e dell'articolazione
Art. 29 Trasformazioni a full time
Art. 30 Ferie
Art. 31 Pausa
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 32 Orario settimanale
Art. 33 Pausa giornaliera
Art. 34 Lavoratori esclusi dalla riduzione oraria settimanale
Art. 35 Distribuzione dell'orario
Art. 36 Limite massimo del normale orario giornaliero
Art. 37 Orari mensili di riferimento
Art. 38 Lavoro straordinario
Art. 39 Recuperi
Art. 40 Personale con funzioni direttive
Art. 41 Flessibilità del normale orario settimanale

 

Titolo VII - Aperture festive
Art. 42 Programmazione ed organizzazione
Art. 43 Riposo settimanale festivo
Titolo VIII - Ferie e aspettative
Art. 44 Ferie
Art. 45 Esigenze familiari e personali
Art. 46 Trasformazioni temporanee a part time annuale
Art. 47 Permessi per lutto
Titolo IX - Classificazione del personale
Art. 48 Criteri generali
Art. 49 Passaggio automatico al 4° livello
Art. 50 Indennità di funzione
Art. 51 Indennità speciali di funzione
Art. 52 Professionalità plurimansione
Art. 53 Integrazione al sistema classificatorio del CCNL
Art. 54 Gestione momentanea
Titolo X - Missioni e trasferimenti
Art. 55 Trasferte
Art. 56 Missioni
Art. 57 Uso del proprio mezzo di trasporto
Art. 58 Polizza Kasko
Art. 59 Trasferimenti
Art. 60 Avvicinamento alla residenza
Art. 61 Motivi del trasferimento
Titolo XI - Mensa
Art. 62 Condizioni
Art. 63 Composizione e costo del pasto
Titolo XII - Retribuzione variabile
Art. 64 Criteri generali
Art. 65 Retribuzione variabile individuale
Art. 66 Retribuzione variabile collettiva
Titolo XIII - Disposizioni varie
Art. 67 Premio aziendale
Art. 68 Visite mediche
Art. 69 Risarcimento danni
Art. 70 Anticipazione per trattamento di fine rapporto
Art. 71 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Installazione di telecamere
Allegato 2 Ruoli e indennità di funzione di quadri e direttivi
Allegato 3 Regolamento per l'accoglimento delle richieste di passaggio da part time a full time
Allegato 4 Classificazione del personale e indennità di funzione
Allegato 5 Distanze chilometriche
Allegato 6 Regolamento attuativo del sistema di calcolo della retribuzione variabile individuale
Allegato 7 Regolamento attuativo del sistema di calcolo della retribuzione variabile collettiva
Allegato 8 Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul tfr


Contratto integrativo aziendale del 18/7/1996 per i lavoratori di Coop Estense (Integrativo del CCNL del 3/12/1994)

Costituzione delle parti
Il giorno 18/7/1996, a Modena, presso la sede di Coop Estense, tra la Coop Estense […], assistiti da […] Lega Provinciale Cooperative di Ferrara e la RSU aziendale […] e le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria […] Filcams-Cgil, […] Fisascat-Cisl e […] Uiltucs-Uil, si è stipulato il presente Contratto integrativo aziendale, composto da 71 articoli e da 8 allegati.

Validità e sfera di applicazione
Il presente CIA assorbe e sostituisce quanto stabilito dai precedenti contratti integrativi aziendali, sostituisce parimenti ogni norma, accordo e consuetudine aziendale attinente alle materie da esso disciplinate. Esso si potrà applicare esclusivamente al personale dipendente di Coop Estense che abbia luogo abituale di lavoro nelle province di Modena e Ferrara.

Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 2 Livelli delle relazioni

In applicazione del Titolo I del CCNL, il sistema di relazioni sindacali aziendali si articolerà su due livelli:
a) un livello aziendale complessivo, costituito dalle parti firmatarie del presente Contratto integrativo aziendale;
b) un livello interno all'unità produttiva, costituito dal responsabile dell'unità stessa, o da un suo rappresentante, e dalla RSU dell'unità produttiva.
A livello aziendale le relazioni sindacali si realizzano mediante le informazioni, il confronto e la negoziazione; a livello di unità produttiva le relazioni sindacali sono limitate all'informazione e al confronto, secondo quanto previsto dai successivi artt. 3 e 5.
Per unità produttiva si intendono: i singoli punti di vendita della divisione supermercati; ogni ipermercato; l'insieme degli uffici e servizi della sede centrale, anche se collocati all'esterno di essa. Negli ipermercati, la relazione sindacale potrà articolarsi anche a livello di area e di reparto.
La RSU dei quadri e quella dei direttivi hanno le stesse prerogative della RSU dell'unità produttiva.

Art. 3 Diritti di informazione
Fermo restando il rispetto delle reciproche autonomie, le parti affermano il principio della reciprocità dei diritti di informazione come contributo in sede aziendale al confronto su temi di rilevante interesse comune, previsto dall'art. 6 del CCNL. Pertanto, unitamente alle informazioni che dovranno essere fornite dall'azienda in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, lettera C), del CCNL, vi saranno informazioni che le Organizzazioni sindacali forniranno alla cooperativa.
A livello aziendale complessivo la cooperativa fornirà, entro il primo quadrimestre, informazioni riguardanti:
I. le prospettive del settore distributivo nelle province dove opera Coop Estense, le conseguenze e le implicazioni per la cooperativa;
II. i piani di sviluppo, consolidamento e ristrutturazione aziendale;
III. i progetti di innovazione tecnologica e di investimento;
IV. le linee di politica commerciale e le tipologie del servizio; ulteriori informazioni saranno fornite, in caso di modifiche sostanziali delle politiche commerciali;
V. i fabbisogni formativi e i programmi annuali di formazione, ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché i progetti più ricorrenti usati per le assunzioni con contratti di formazione e lavoro e i contenuti e la struttura dei corsi professionali di cui al successivo art. 7;
VI. i bilanci consuntivi;
VII. i dati del bilancio preventivo utili ai fini del confronto per la determinazione degli obiettivi della retribuzione variabile prevista dal successivo art. 66;
VIII. le iniziative in favore dei consumatori, comprese le proposte commerciali di particolare significato ecologico e di tutela della salute;
IX. gli strumenti e le modalità di cui al successivo art. 11 lettera a);
X. i dati riepilogativi circa l'entità e le ragioni del ricorso al lavoro supplementare dei lavoratori con contratto a part time.
Le informazioni che saranno fornite dalla cooperativa a livello di unità produttiva riguarderanno:
a) gli andamenti relativi agli obiettivi della retribuzione variabile, di cui al successivo art. 66;
b) modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro;
c) ristrutturazioni dell'unità produttiva;
d) variazioni quantitative rilevanti e definitive dell'organico, intendendo per rilevanti le variazioni superiori al 20% dell'organico di reparto; in tale percentuale non vengono computati i contratti a termine;
e) misure e attività di protezione e prevenzione degli infortuni.
Le informazioni di cui alla precedente lettera a) saranno fornite con periodicità mensile, sulla base dei dati disponibili, in occasione di uno specifico incontro, nel corso del quale il responsabile dell'unità produttiva fornirà alla RSU spiegazioni ed elementi di conoscenza utili alla comprensione degli andamenti sopra citati (quali ad esempio: variazioni degli organici, situazione di mercato, concorrenza, ecc.). Le altre informazioni saranno fornite preventivamente.

Art. 4 Osservatorio
Le parti istituiranno momenti di studio e di valutazione congiunta sul sistema distributivo e sulla concorrenza, con particolare riferimento alle tipologie di servizio, agli investimenti e ai progetti di insediamento e riqualificazione, alle politiche di offerta e di prezzo, alle strutture dei costi, all'evoluzione dei consumi, alle politiche del personale, alle relazioni sindacali, al mercato del lavoro. Ciò allo scopo di contribuire fattivamente in sede aziendale al buon funzionamento della sezione dell'osservatorio nazionale di cui all'art. 6 del CCNLL.
Le Organizzazioni sindacali forniranno, quali elementi utili al confronto e all'analisi di cui sopra:
a) copia degli accordi sindacali siglati con altre aziende della distribuzione commerciale, fatte salve le materie in cui corre l'obbligo della riservatezza perché non aventi valore collettivo;
b) documenti e studi sindacali utili agli scopi suddetti.

Art. 5 Confronto
Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l'attuazione di decisioni tempestive.
Il confronto al livello aziendale complessivo è regolato dall'art. 3 del CCNL.
Il confronto al livello aziendale potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL; in tale eventualità, il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti.
Il confronto a livello di unità produttiva potrà avvenire solo sulle materie del 3° comma del precedente art. 3, lettere b), c), d) ed e) e secondo la seguente procedura:
- la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile dell'unità produttiva entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l'esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati;
- il responsabile dell'unità produttiva, o un suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta;
- il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura.
Qualora la RSU dell'unità produttiva ritenesse insoddisfacenti le risposte ricevute potrà investirne le istanze sindacali superiori, le quali potranno richiedere la prosecuzione del confronto a livello aziendale complessivo, la cui durata sarà ridotta del tempo già impiegato a livello di unità produttiva.
Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al precedente 3° comma, fino all'esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di conflittualità.

Art. 7 Formazione per i rappresentanti sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali e qualificare ulteriormente il ruolo del rappresentante sindacale, saranno organizzati corsi di formazione professionale per i rappresentanti sindacali, per fornire loro una conoscenza più approfondita dei fenomeni della gestione aziendale. La struttura e il contenuto dei corsi saranno tali da promuovere anche la crescita professionale dei rappresentanti sindacali in quanto lavoratori della cooperativa e saranno concordati e gestiti congiuntamente dalle parti.
Per la partecipazione dei rappresentanti sindacali ai corsi suddetti, la cooperativa stanzia permessi retribuiti per 1.000 ore complessive, riferite all'intero periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 9 Pari opportunità
Coop Estense, la RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali esprimono una valutazione positiva su quanto si è realizzato a livello aziendale in tema di azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne e convengono sulla necessità di proseguire nell'impegno ed in particolare a sostenere il lavoro della commissione nazionale, istituita dall'art. 22 del CCNL.
A tal fine, viene confermata la commissione paritetica aziendale per le pari opportunità, con il compito di proporre alle parti stipulanti il presente CIA analisi e progetti per le azioni positive e di favorire il compimento del progetto approvato dal precedente CIA.
La cooperativa, inoltre, si impegna ad inserire specifici moduli nei corsi di base destinati alla formazione di responsabili gestionali, con particolare riferimento alla legge n. 125/91.
Per la partecipazione dei membri di parte sindacale ai lavori della commissione, la cooperativa stanzia permessi retribuiti per 200 ore complessive annue.

Art. 10 D.lgs. 626/94
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, e in attesa che le parti stipulanti il CCNL regolamentino le materie loro demandate, Coop Estense e la RSU aziendale concordano sulla nomina di massimo 14 rappresentanti per la sicurezza per l'intera azienda, per i quali viene stanziato un monte ore complessivo di permessi retribuiti pari a 500 ore annue, al netto delle ore già impiegate per la formazione.
Quanto sopra ha validità sino a che non vi è regolamentazione nazionale, dopo di che le parti si reincontreranno per rendere il presente articolo coerente con le nuove disposizioni del CCNL.

Art. 14 Assemblee
In applicazione dell'art. 35 del CCNL, le assemblee saranno tenute, di norma, fuori dall'orario di lavoro.
Le assemblee programmate in orario di lavoro saranno comunicate per iscritto ai responsabili delle unità produttive interessate, di norma, con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, Organizzazioni sindacali e cooperativa valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti sulla gestione e le eventuali contromisure.
Ai soli fini retributivi, le presenze dei lavoratori all'assemblea saranno rilevate dalla RSU e comunicate al responsabile dell'unità produttiva.

Titolo II - Lavoro a tempo determinato
Art. 15 Condizioni e limiti
Al fine di promuovere ulteriori occasioni di lavoro e di consentire costantemente un livello adeguato di servizio ai consumatori e di efficienza nella gestione aziendale, Coop Estense potrà procedere ad assunzioni nominative a tempo determinato, in applicazione dell'art. 23 della legge 56/1987 e dell'art. 79 del CCNL.
Tra i casi previsti al punto I) del 2° comma dell'art. 79 del CCNL rientrano:
- iniziative commerciali che comportino momentanei rilevanti incrementi delle vendite;
- ristrutturazioni o nuove aperture di punti vendita;
- situazioni straordinarie o impreviste, o realizzazione di progetti che rendano necessario un temporaneo incremento degli organici.
Al caso di cui al punto III) del 2° comma dell'art. 79 del CCNL, sono equiparate le assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per permessi e recuperi compensativi.
L'assunzione a termine può essere effettuata anche in forza di più di uno dei casi previsti dal 2° comma dell'art. 79 del CCNL.
I limiti numerici di cui al 4° comma dell'art. 79 del CCNL vengono elevati al 20% dell'organico in forza in ogni unità produttiva e a 6 lavoratori nelle unità produttive con meno di 30 dipendenti, limitatamente ai seguenti casi:
- incremento degli organici per aperture festive, a partire dai 15 giorni antecedenti e fino ai 15 successivi ad ogni apertura festiva del mese di dicembre;
- assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, limitatamente al periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
In ogni altro caso, i suddetti limiti potranno essere superati solo previo accordo con la RSU; l'accordo dovrà avere forma scritta.
I lavoratori assunti a termine, anche in forza di leggi diverse dalla L. 56/87, e con contratto di lavoro a tempo parziale, non devono essere conteggiati nei limiti del 34% aziendale e del 60% della divisione ipermercati di cui al successivo art. 23 del presente contratto integrativo aziendale. L'azienda comunicherà trimestralmente alla RSU l'elenco nominativo dei lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, a condizione che abbiano superato il periodo di prova.
L'obbligo di comunicazione preventiva scritta di cui all'art. 80, 1° comma, del CCNL non sussiste fintanto che non sarà costituito il comitato misto competente. Successivamente, detta comunicazione sarà effettuata dall'azienda mediante l'invio di copia del presente contratto integrativo aziendale al suddetto comitato.

Titolo V - Part-time
Art. 23 Percentuale sull'organico complessivo

Il ruolo dei lavoratori con contratto a tempo parziale è di rilievo determinante nella organizzazione del lavoro. Il loro impiego, pertanto, sarà tale da evitare ogni marginalizzazione, sia organizzativa che professionale nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno.
I lavoratori con contratto a tempo parziale, per il periodo di vigenza del presente accordo, non potranno superare il 34% dei lavoratori complessivamente occupati.
La percentuale suddetta non comprende i lavoratori impegnati presso la divisione ipermercati, per i quali la percentuale è elevata al 60%.

Art. 29 Trasformazioni a full time
I lavoratori a tempo indeterminato a part-time possono chiedere la trasformazione del contratto a tempo pieno, sempre che abbiano già superato il periodo di prova.
Qualora Coop Estense debba procedere all'assunzione di personale a tempo pieno, accoglierà tali richieste, a condizione che i lavoratori interessati svolgano la mansione e abbiano il parametro retributivo previsto per il personale da assumere e purché l'accoglimento della richiesta non comporti il riconoscimento di rimborsi spese o indennità per trasferta.
Ai sensi della legge 863/1984, si darà priorità alle richieste dei lavoratori che precedentemente avevano ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale; per gli altri lavoratori si procederà secondo quanto previsto dall'allegato n. 3.
Le richieste, che dovranno essere sempre presentate per iscritto alla Direzione del Personale, avranno validità per l'abituale luogo di lavoro del richiedente.
Nel caso di trasformazione di contratti individuali da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, ai fini della determinazione del trattamento economico e normativo spettante, si terrà conto dell'incidenza dei distinti periodi di lavoro prestati a tempo parziale ed a tempo pieno.

Art. 31 Pausa
Il personale a part-time ha diritto ad effettuare un'unica pausa giornaliera proporzionale, sulla base dell'orario di lavoro, a quella dei lavoratori a tempo pieno.

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 32 Orario settimanale

Ferma restando la validità di quanto previsto dal Titolo XXVI del CCNL, ed in particolare della durata dell'orario di lavoro effettivo settimanale di cui all'art. 81 quale riferimento per ogni altro istituto contrattuale, per tutti i lavoratori di Coop Estense, la prestazione settimanale di lavoro è di 37 ore.
[…]

Art. 33 Pausa giornaliera
Tutti i lavoratori di Coop Estense hanno diritto ad un'unica pausa giornaliera retribuita di durata non superiore ai 10', determinando così una prestazione di lavoro effettivo, ai sensi dell'art. 81 del CCNL, non inferiore alle 36 ore settimanali.
La pausa deve essere programmata in modo da garantire la continuità e il livello di servizio e tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
Sono assorbite tutte le altre eventuali pause o soste in essere.

Art. 34 Lavoratori esclusi dalla riduzione oraria settimanale
La disposizione di cui al precedente art. 32 non si applica:
1. ai lavoratori di cui al successivo art. 40, per i quali residueranno 48 ore annue da usufruirsi in forma di permessi individuali;
2. ai lavoratori part-time, quando la loro prestazione lavorativa è ridotta rispetto all'orario settimanale: in questo caso le ore spettanti in proporzione con l'orario di lavoro, e non fruite come permesso retribuito, saranno liquidate in un'unica soluzione annua da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre.

Art. 35 Distribuzione dell'orario
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale sarà applicata sulla base dei seguenti obiettivi:
1) la migliore utilizzazione dei fattori produttivi, al fine di perseguire il mantenimento e il miglioramento della produttività aziendale e conseguire l'elevamento del livello di servizio ai soci e consumatori;
2) la verifica dei possibili miglioramenti alle condizioni complessive di lavoro.
La normale distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei punti vendita è su 6 giornate e prevederà di norma 3 mezze giornate di riposo (turni unici); potrà essere articolata su 5 giornate, o su un numero maggiore di mezze giornate di riposo, quando ciò non limita l'efficienza organizzativa e i livelli di servizio. In caso di prestazione giornaliera su due turni, il lavoratore non sarà chiamato a prestare servizio in coincidenza con l'orario di uno dei due pasti principali, facendo riferimento per detto orario agli usi e alle consuetudini locali.
Nella costruzione dei modelli di organizzazione del lavoro dovranno, di norma, essere rispettati i seguenti criteri di distribuzione dell'orario normale:
- nastro orario giornaliero massimo 12 ore, intendendo per tale il tempo intercorrente tra l'ora d'inizio del primo turno e l'ora in cui termina l'ultimo turno;
- turno di lavoro minimo 3 ore;
- turno di lavoro minimo 2 ore, quando il nastro orario è di 7 ore e a condizione che il primo turno del mattino inizi entro le ore 7:30, oppure che il primo turno del pomeriggio inizi non prima delle 13:00; tra i due turni dovrà intercorrere un'ora di intervallo;
- turno di lavoro massimo 6 ore;
- normale orario giornaliero nei limiti fissati dal successivo art. 36;
- lavoro notturno non oltre le 24 e non prima delle ore 5;
- intervallo di almeno 10 ore tra la fine dell'ultimo turno giornaliero e l'inizio del primo turno del giorno successivo.
In reparti o uffici particolari (ad esempio reparti pesce, piccole macellerie, negozi tradizionali, ecc.) laddove l'applicazione dei criteri esposti nei precedenti commi non fosse conciliabile con le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, dovranno essere previste le necessarie eccezioni da concordarsi fra le parti.
Quando il ricorso al lavoro notturno, nei termini suddetti, si configura come modifica stabile dell'organizzazione, la cooperativa dovrà, ai sensi del precedente art. 3, darne preventiva informazione alla RSU, la quale potrà richiedere l'apertura di una fase di confronto, ai sensi del precedente art. 5; nel caso che il lavoro notturno sia dovuto ad attività programmate di particolare intensità lavorativa (ad esempio: sconto 15% ai soci, dicembre, forti iniziative promozionali, ecc.) l'azienda darà informazione preventiva sui periodi di effettuazione alla RSU; per i casi di necessità ed urgenza l'informazione potrà essere fornita anche a posteriori, purché tempestivamente. Quando, per esigenze dovute a particolari periodi o fasi della gestione o per ragioni di mantenimento dei livelli di competitività e di servizio, fosse necessario il ricorso a lavoro notturno nella fascia oraria compresa tra le 24 e le 5, le parti si incontreranno per concordare le modalità, le norme e i trattamenti da applicare per i lavoratori interessati. Potrà chiedere di essere esonerato dal servizio notturno uno dei due genitori di bambino di età inferiore all'anno, salvo eccezioni da verificarsi tra le parti.
Nota a verbale
Il turno minimo di 2 ore in nastro orario di 7 ore ha carattere sperimentale, per il quale le parti effettueranno entro la scadenza del presente contratto le necessarie verifiche al fine di valutare l'opportunità o meno di confermare la scelta effettuata.

Art. 36 Limite massimo del normale orario giornaliero
Nella divisione ipermercati, il limite massimo del normale orario di lavoro giornaliero di cui al precedente articolo sarà ridotto dalle attuali 9 ore a 8 ore entro il 31/12/1997.
A partire dal 1997, le parti esamineranno la possibilità di introdurre detto limite anche per i supermercati; a tal fine, effettueranno una verifica approfondita, per tipologia di punto di vendita, sui vincoli organizzativi ed economici e ricercheranno soluzioni che consentano di cogliere l'obiettivo del limite delle 8 ore.

Art. 37 Orari mensili di riferimento
Entro novembre 1996, le parti si incontreranno per definire un progetto finalizzato a sperimentare orari di riferimento programmati mensilmente per 2/3 dei lavoratori dell'unità produttiva. La sperimentazione sarà avviata con gradualità in tutti i reparti degli ipermercati “i Portali” e “il Castello” e in alcuni supermercati.
Al termine della sperimentazione, le parti si incontreranno per valutarne i risultati e le azioni da intraprendere, ivi compresa la possibilità di estendere la sperimentazione ad altri punti di vendita.

Art. 38 Lavoro straordinario
La cooperativa potrà richiedere prestazioni lavorative superiori alle 37 ore di cui al precedente art. 32. Per le ore eccedenti la 38a competerà il pagamento del lavoro straordinario, nei termini previsti dal Titolo XXVII del CCNL.
Il lavoro straordinario, così come è definito e delimitato dall'art. 89 del CCNL, è uno strumento di flessibilità gestionale, che consente di far fronte a punte di attività lavorativa ed a esigenze tecniche e organizzative, che per la loro non programmabilità, anche parziale, e per la brevità dei periodi in cui si manifestano, o per le forti oscillazioni su periodi più lunghi, non sono gestibili in maniera sufficiente o altrettanto efficace con altri istituti (quali ad esempio: assunzioni a termine, superamenti dell'orario contrattuale settimanale di cui all'art. 41 del presente CIA).
Al fine di assicurare costantemente adeguati livelli di servizio ai consumatori ed in attuazione del 4° comma dell'art. 89 del CCNL, Direzione della cooperativa e RSU individuano le seguenti necessità di ordine tecnico organizzativo, che giustificano il ricorso al lavoro straordinario:
a) assenza di altri lavoratori per malattia, infortunio o altre cause;
b) situazioni di necessità straordinarie o impreviste;
c) forti incrementi dell'attività lavorativa legati all'andamento delle vendite, o alla realizzazione di particolari progetti o iniziative, o a fasi particolari del lavoro;
d) nuove aperture o ristrutturazioni di punti di vendita.
Del ricorso al lavoro straordinario relativo alle precedenti lettere c) e d) sarà data tempestiva informazione, o preventiva se le condizioni operative lo consentono, al rappresentante sindacale.
In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 91 del CCNL, l'azienda comunicherà annualmente, entro il mese di novembre, alla RSU il numero di ore di straordinario effettuate in corso d'anno, suddivise per supermercati, reparti di ipermercato, totale sede centrale. Analoga informazione sarà fornita per le ore supplementari dei part time.

Art. 39 Recuperi
Il lavoratore con contratto a tempo pieno potrà chiedere, in luogo del pagamento, il recupero in permessi delle ore prestate oltre le 37 ore settimanali; analoga richiesta potrà essere avanzata dal lavoratore a tempo parziale, anche per le ore supplementari.
La cooperativa programmerà annualmente il recupero delle ore di straordinario e supplementari effettivamente prestate nel precedente anno di calendario (gennaio-dicembre), nelle seguenti misure:
a) recupero di almeno 13 ore per tutti i lavoratori a tempo pieno che abbiano prestato da 13 a 48 ore nel precedente anno di calendario, al netto dello straordinario prestato nelle festività;
b) recupero di almeno 37 ore per tutti i lavoratori a tempo pieno che abbiano prestato più di 48 ore nel precedente anno di calendario, al netto dello straordinario prestato nelle festività;
c) recupero di almeno 8 ore per tutti i lavoratori a tempo parziale che abbiano prestato da 13 a 48 ore nel precedente anno di calendario, al netto delle ore supplementari prestate nelle festività;
d) recupero di almeno 24 ore per tutti i lavoratori a tempo parziale che abbiano prestato più di 48 ore nel precedente anno di calendario, al netto delle ore supplementari prestate nelle festività;
e) per i lavoratori che hanno prestato meno di 13 ore straordinarie o supplementari nel precedente anno di calendario, al netto dello straordinario prestato nelle festività, non vi sono garanzie di recupero; questo potrà avvenire solo nella misura consentita dalle esigenze aziendali e fatto salvo il diritto dei lavoratori di cui alle lettere precedenti.
Il recupero di cui alla precedente lettera b) sarà programmato per essere fruito in una unica settimana; il recupero della lettera d) sarà programmato per essere fruito in una unica soluzione, all'interno della stessa settimana.
Le modalità, i tempi e l'entità del recupero, che dovranno essere compatibili con le esigenze tecniche e organizzative, verranno concordate tra la cooperativa e il lavoratore. Il lavoratore che non disponesse già di ore da recuperare potrà ottenere un anticipo di permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 13 ore annue se con contratto a tempo pieno e sino ad un massimo di 8 ore se con contratto a tempo parziale. In tal caso, il lavoratore si obbliga entro i dodici mesi successivi a prestare, a semplice richiesta aziendale, non meno di 13 ore di straordinario, o di 8 ore supplementari se lavoratore a part time. La richiesta di recupero da parte del lavoratore o di restituzione da parte della cooperativa dovrà essere presentata con congruo anticipo.
Le suddette ore di permesso non retribuito non saranno trattenute sulla retribuzione mensile, ma saranno poste a conguaglio con le ore da recuperare di cui al 1° comma; il saldo delle ore in più e in meno sarà effettuato al 31 dicembre di ogni anno e potrà essere liquidato o trattenuto dalla cooperativa con la retribuzione di giugno dell'anno successivo.
Limitatamente alle ore straordinarie o supplementari poste in recupero compete la sola maggiorazione prevista dall'art. 90 o dall'art. 77 del CCNL.
I permessi possono essere fruiti anche a giornate intere.
Il presente articolo fa salvo quanto specificatamente previsto dal successivo art. 41.

Art. 41 Flessibilità del normale orario settimanale
Per dare pratica attuazione a quanto previsto dal punto 4 dell'art. 84 del CCNL e allo scopo di migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro in relazione ai flussi di vendita e ai carichi di lavoro e per garantire livelli costanti di servizio ai consumatori, la cooperativa potrà programmare, anche per singoli lavoratori, periodi ed ore di superamento dell'orario contrattuale settimanale, per un massimo annuo di 44 ore e per non oltre 16 settimane, da compensare con conseguenti periodi ed ore di riduzione.
Per poter cogliere tempestivamente il mutare delle esigenze gestionali, il superamento dell'orario contrattuale settimanale sarà programmato su periodi di tre mesi per un massimo di 22 ore e settimanalmente per le restanti 22 ore. Nel primo caso il programma verrà comunicato con almeno 15 giorni di anticipo, nel secondo caso dovrà essere comunicato entro il venerdì della settimana precedente. La cooperativa ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla prestazione delle ore programmate.
Le ore di flessibilità prestate sulla base di una programmazione settimanale, fermo restando che non costituiscono lavoro supplementare o straordinario, daranno luogo alla corresponsione di una somma equivalente al 15% della retribuzione normale, di cui all'art. 141 del CCNL. Tale somma non ha effetto ai fini del computo del TFR, delle mensilità aggiuntive e di nessun altro istituto contrattuale e di legge.
Il superamento, ai sensi del presente articolo, del normale orario settimanale verrà effettuato, a seconda delle esigenze gestionali, mediante l'aggiunta di un turno di lavoro o di singole ore.
Il recupero delle ore prestate in più sarà effettuato, di norma, l'anno successivo e sarà concordato e programmato su richiesta e indicazione dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze della gestione. Quando si verifica la condizione minima di 22 ore di flessibilità prestata, il lavoratore potrà programmare una settimana intera di recupero, aggiungendo altre ore da recuperare, o giorni di ferie.
La flessibilità non potrà essere programmata nel periodo delle aperture festive.

Art. 42 Programmazione ed organizzazione
Quando è consentita dalle Autorità competenti l'apertura dei negozi in giornate festive, domenicali o infrasettimanali, è facoltà di Coop Estense avvalersi di tale autorizzazione e riorganizzare la distribuzione dell'orario di lavoro in funzione del maggior numero di giorni di apertura settimanale. Le parti, anche attraverso il supporto dei dati dell'osservatorio di cui al precedente art. 4, esamineranno entro il mese di aprile il programma delle aperture festive dello stesso anno, ed entro ottobre il programma del primo quadrimestre dell'anno successivo; tale esame è finalizzato ad ottimizzare la riorganizzazione e la distribuzione dell'orario di lavoro in funzione del maggior numero di aperture settimanali, allo scopo di utilizzare al meglio i fattori produttivi, assicurare un adeguato livello di servizio per i consumatori e realizzare la condizione di cui al successivo art. 43. Il confronto dovrà essere condotto nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3 del CCNL. In caso di successive variazioni al programma, la cooperativa ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio dei delegati, che potrà aprire una ulteriore fase di confronto, nei termini fissati dal precedente art. 5. Per le aperture festive valgono le seguenti condizioni:
a) gli organici saranno definiti in misura tale da garantire un adeguato livello di servizio; nella composizione degli organici si terranno in considerazione, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, le disponibilità e le richieste di singoli lavoratori;
b) le ore da prestare nelle festività potranno essere incluse nel normale orario di lavoro settimanale, al fine di assicurare l'apertura nelle giornate festive;
c) per i lavoratori chiamati a prestare la loro attività nella giornata festiva, il riposo settimanale cadrà in altro giorno;
d) le ore di lavoro straordinario festivo saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale; per le ore supplementari dei la-voratori part-time la maggiorazione sarà del 70%;
e) a tutti i lavoratori che avranno prestato servizio nella giornata festiva verrà riconosciuto, inoltre, 1 giorno di permesso retribuito, con conguaglio della differenza tra le ore effettivamente prestate e le ore di permesso fruite; in alternativa al giorno di permesso, i lavoratori potranno optare per il pagamento delle ore prestate, mediante una ulteriore maggiorazione del 100% sulla retribuzione normale;
f) le ore di lavoro straordinario prestate nella settimana antecedente l'apertura festiva domenicale saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con una maggiorazione del 35%, calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale.
Nota a verbale
Le parti convengono sull'opportunità di ricercare il più ampio coinvolgimento di tutti i lavoratori, al fine di distribuire più equamente l'onere derivante dalle aperture festive.

Art. 43 Riposo settimanale festivo
La cooperativa assicurerà al maggior numero possibile di lavoratori la possibilità di effettuare nel mese di dicembre riposi settimanali coincidenti con la festività, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività programmata e con la realizzazione di adeguati livelli di servizio ai consumatori. Valgono pertanto le seguenti disposizioni:
a) nel 1996 tutti i lavoratori potranno effettuare almeno un riposo settimanale coincidente con una festività, e almeno l'80% potrà effettuarne due;
b) nel 1997, la suddetta percentuale sarà elevata all'85%;
c) nel 1998, la percentuale sarà del 90%;
d) nel 1999, in considerazione del fatto che le aperture festive possibili saranno solo quattro, sarà assicurato un solo riposo settimanale coincidente con una apertura festiva.
Con riferimento all'intero anno, quando le aperture festive sono 9, i riposi settimanali coincidenti con le festività di apertura sono 3, più un altro riposo per ogni multiplo di 3 aperture.
Per poter realizzare le condizioni di cui ai precedenti commi, dal riposo settimanale coincidente con la festività e dal computo delle suddette percentuali sono esclusi i lavoratori che siano stati assunti ovvero abbiano modificato il proprio contratto di lavoro in relazione anche alle aperture festive.
In caso di imprevisti che rendano di difficile attuazione quanto sopra stabilito le parti si incontreranno per valutare le adeguate contromisure.

Art. 46 Trasformazioni temporanee a part time annuale
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno potranno richiedere, a fronte di esigenze familiari e personali, la trasformazione temporanea a part time annuale del proprio contratto di lavoro. La cooperativa accoglierà tali richieste compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali, anche mediante la trasformazione temporanea di contratti a tempo parziale annuale in contratti a tempo pieno, sempreché ciò non comporti aggravio di costi per l'azienda o altre inefficienze organizzative.

Titolo XI - Mensa
Art. 62 Condizioni

I lavoratori di Coop Estense hanno diritto, nei giorni di presenza al lavoro, al servizio mensa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. orario di lavoro della giornata distribuito su due turni, oppure termine del turno di lavoro non antecedente le ore 13:45;
2. rimborso di due soli viaggi giornalieri per i lavoratori in trasferta, ai sensi del precedente art. 55. A tal fine, Coop Estense stipulerà apposite convenzioni in tutte le località in cui essa è presente con i propri punti di vendita e definirà le modalità che dovranno essere osservate per la fruizione del servizio. Eccezionalmente e per periodi limitati, la direzione della cooperativa potrà consentire a singoli lavoratori la fruizione del servizio mensa presso ristoranti, bar e mense non convenzionate. Nei periodi di effettuazione del lavoro notturno, di cui al precedente art. 35, i lavoratori interessati hanno diritto a fruire del servizio mensa per il pasto serale.
Il diritto alla mensa è comunque un diritto individuale del lavoratore e non è trasferibile.
Nota a verbale
La cooperativa cercherà di realizzare un maggior numero di convenzioni con i punti di ristoro situati nelle gallerie commerciali, comprese quelle dei supermercati.

Art. 63 Composizione e costo del pasto
I pasti saranno composti, di norma, da un primo piatto, un secondo, un contorno, una bevanda e pane; in caso diverso si farà comunque riferimento al valore determinato dalla composizione normale suddetta.
I lavoratori concorreranno al costo del pasto nella misura del 40%.
Per il personale in trasferta, il costo del pasto è a totale carico della cooperativa.

Art. 68 Visite mediche
I lavoratori che debbono essere muniti del libretto di idoneità sanitaria possono chiedere a Coop Estense il rimborso del costo sostenuto per le visite mediche necessarie per il rinnovo del libretto stesso, ad eccezione di eventuali maggiori costi causati da ritardi o negligenze da parte del lavoratore.
Gli stessi lavoratori possono chiedere il rimborso del 50% del costo sostenuto dal lavoratore per il rilascio del certificato medico che consente la ripresa del lavoro dopo 5 giorni di malattia, previsto dall'art. 41 del D.P.R. 327/80; il rimborso non potrà comunque essere superiore a £.30.000.
La condizione del precedente 1° comma si applica, dal 1/1/1996, anche ai lavoratori, già dipendenti di Coop Estense, ai quali il possesso del libretto sanitario venga richiesto successivamente all'assunzione.
Le richieste di rimborso devono essere corredate di regolare documentazione e devono essere presentate entro 30 giorni dalla data delle visite.
Nota a verbale
Le parti si faranno parte attiva verso le autorità sanitarie per avere chiarimenti sulla regolamentazione della materia e per collaborare ad una sua corretta gestione.