MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi

 

Lettera Circolare
Prot. n° P7853/3356/1

Roma, 19 aprile 1988
 

OGGETTO: Validità delle certificazioni di resistenza al fuoco concernenti le porte.


Il Laboratorio di Scienza delle Costruzioni del Centro Studi ed Esperienze ha comunicato a questo Ministero che, attraverso l’esame di numerosi risultati di prove eseguite su porte di dimensioni diverse, al fine di determinarne la relativa resistenza al fuoco, è stata individuata la possibilità di adottare il seguente criterio:
la certificazione di resistenza al fuoco concernente un prototipo di porta può ritenersi valida, oltre che per i manufatti del tutto conformi al prototipo sottoposto a prove, anche per porte che, rispetto al prototipo stesso, presentino variazioni, entro determinati limiti, delle sole dimensioni di altezza e/o di lunghezza.
Le precitate variazioni sono consentite comunque quando in difetto ed ammesse, nei limiti del 15% in larghezza e/o del 10% in altezza, quando in eccesso.
Sulla scorta dì tali risultanze, si stabilisce che la resistenza al fuoco di un prototipo di porta comprovata attraverso certificazione rilasciata previa esecuzione di prove da parte del Centro Studi ed Esperienze o da altri laboratori, autorizzati dal Ministero dell’Interno a svolgere attività nello specifico settore, resta attribuita a tutti quei manufatti aventi caratteristiche identiche a quelle del prototipo sottoposto a prove nonché ai manufatti che si diversificano da questo unicamente per dimensioni, di altezza e/o di larghezza, nei limiti innanzi indicati.
Il costruttore titolare della precitata certificazione, ai fini della prevenzione incendi, dovrà sempre attestare, con apposita dichiarazione, la conformità del manufatto fornito al prototipo oggetto di certificazione, per identità dei materiali e dei vari componenti costruttivi che lo costituiscono, nonché per l’invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera dell’intero infisso.
Nella precitata dichiarazione dovranno altresì essere esplicitamente attestate, qualora sussistano, le variazioni dimensionali del prodotto fornito rispetto alle corrispondenti misure di altezza e di larghezza del prototipo.
Quanto sopra si comunica per competenza e norma.