MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. N° 1800/4108 Sott. 1

Roma, 01 febbraio 1988
 

OGGETTO: Autorimessa a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove.
 

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1 febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1 febbraio 1986.
Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.
Al punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le “Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli”. tra queste, al punto 2.3, sono specificate le “autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove”.
Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1 febbraio 1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.
Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all’art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.