Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 10 settembre 2019, n. 22539 - Impilamento di pallet contenenti sacchi di sementi e infortunio mortale del socio lavoratore di una cooperativa appaltatrice. Condotta imperita ed imprudente ma tutt'altro che esorbitante


Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 10/09/2019

 

Fatto

 


J., Ja.ed E.M. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1826-2015 della Corte d'appello di Venezia, deducendo 2 motivi di ricorso, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il Gruppo M. S.p.A. nonché Luciano e Fabio M., eredi di L. M.. Entrambi i controricorrenti si avvalgono della facoltà di depositare memorie.
I ricorrenti, rispettivamente figli e vedova, di J.M., deceduto per causa di un infortunio sul lavoro, avvenuto il 16 luglio 2001, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago, la società M. L. & c. di M. Luciano, la S.a.S. M. Fabio e la M. Sementi S.r.L. nonché Luciano M., Fabio M. e L.M., eredi di L. M., chiedendone la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso del loro prossimo congiunto.
J.M., socio e dipendente della Soc. Cooperativa S.B. a.r.l., di cui J.M. era rappresentante legale, lavorava come carrellista esperto, presso un magazzino di proprietà della società M., detenuto in locazione dalla S.r.L. M. Sementi, ora Gruppo M. S.p.A., sulla base di un contratto di appalto di servizi di facchinaggio intercorso tra la società M. e la cooperativa Sb. Mentre spostava dei pallett su cui erano impilati sacchi di sementi, la vittima, resasi conto di avere forato, usando il carrello elevatore, due sacchi posti alla base del pallet, cercava di tamponare i fori con del nastro adesivo. Alcuni sacchi collocati sopra quelli forati, non avendo più stabilità, si rovesciavano sul suo corpo causandone la morte per asfissia.
Il Tribunale di Verona, con sentenza numero 97/2011, rigettava le domande attoree, ritenendo insussistenti gli inadempimenti imputati ai convenuti e, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva di L.M., avendo la stessa rinunciato all'eredità del marito, e condannato gli attori a rifonderle le spese di lite, compensava le spese tra le altre parti.
J., Ja.ed E.M. proponevano appello dinanzi alla Corte d'appello di Venezia che, con la sentenza numero 1826/2015, oggetto della odierna impugnazione, rigettava l'appello principale, confermava la sentenza appellata e disponeva in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Il giudicante riteneva non provate tanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., quanto la ricorrenza di un appalto illecito di manodopera.
Il giudice di prime cure non aveva affrontato tali questioni ritenendole implicitamente assorbite per effetto dell'accertamento della colpa esclusiva della vittima, la quale con grave imprudenza aveva utilizzato del nastro adesivo per chiudere i sacchi di sementi che si erano aperti durante l'uso del carrello elevatore, restando travolta dalla pila di sacchi che poco prima aveva impilato dopo averli resi instabili.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto, invece, documentalmente provata l’esistenza del rapporto di lavoro tra la SB Coop, di cui era titolare il figlio della vittima, senza che gli appellanti avessero allegato e dimostrato che, in contrasto con le evidenze istruttorie, il datore di lavoro nel caso di specie non fosse SB Coop, in ragione della sottoposizione della vittima al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti giuridici.
Si dà atto che con l'ordinanza interlocutoria n. 6053/2019 del 28 febbraio 2019 questa Sezione della Corte di Cassazione aveva ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio entro 120 giorni dalla pubblicazione nei confronti di SB a.r.l. in liquidazione e di Unipol Sai S.p.a. chiamata in giudizio dalla soc. M.L. & C. S.a. S. e la Unipol Si S.p.A., chiamata in giudizio dalla Società M. Sementi S.r.L.
In esecuzione di tale ordinanza il ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso per cassazione il 5 marzo 2019, quindi, nei termini assegnatigli, alla società SB Coop a r.L., mediante invio tramite Pec all'avv. OMISSIS, ad Unipolsai Assicurazioni S.p.A., mediante Pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., tratto da Ini-Pec, a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., mediante Pec inviata all'avv. OMISSIS.
 

 

 

 

Diritto

 


1) Prima di esaminare i singoli motivi è necessario affrontare la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata, con le rispettive memorie difensive finali, dalla società Gruppo M. S.p.A. e da Luciano e Fabio M., per violazione dell'art. 331 c.p.c., atteso che il ricorrente non avrebbe ottemperato correttamente all'ordine di integrazione del contraddittorio imposto da questa Corte con l'ordinanza n. 6053/2019.
Il ricorso era stato notificato direttamente alla Unipolsai S.p.A. all'Indirizzo Pec, presente in uno dei pubblici elenchi così qualificati dalla normativa vigente e con indicazione del pubblico elenco utilizzato per estrapolarlo, piuttosto che presso il domicilio eletto in grado di appello, ed all'avv. OMISSIS, rappresentante legale della Società Unipolsai S.p.A., piuttosto che presso lo studio dell'avv. OMISSIS, domiciliatario.
La Corte ritiene che l'eccezione non meriti accoglimento perché la compagnia assicuratrice, destinataria dell'integrazione del contraddittorio, è stata messa nelle condizioni di difendersi e perché l'avv. OMISSIS presso cui è avvenuta la notifica era pur sempre un difensore costituito del destinatario.
2) Il primo motivo, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., contiene la denuncia di violazione o falsa applicazione degli articoli 2087 c.c., 5 e 7 del Decreto legislativo 696/1994 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 493/1996.
I ricorrenti assumono di aver dimostrato, attraverso la produzione documentale del contratto di appalto e della richiesta di informazioni formulata dalla Cooperativa SB, che la responsabilità per i danni derivanti dall'utilizzo della attrezzature della società committente fosse a carico di quest'ultima, che la società committente non avesse reso edotta la vittima che l'impilamento di pallet contenenti sacchi di sementi presentava un rischio elevato (essendosi in precedenza verificati altri casi di rottura dei sacchi di granaglie), che non la avesse informata sul comportamento da adottare in caso di rottura dei sacchi, che non ci fosse adeguata segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro. Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti rimproverano al giudicante di avere ritenuto insussistente la responsabilità ex art. 2087 c.c. della società committente e di avere imputato loro di non avere allegato e dimostrato che il datore di lavoro dell'infortunato deceduto non fosse la cooperativa, di cui era socio oltre che dipendente la vittima, ma la società M. L. & C. S.a.S., in ragione del fatto che la disciplina antinfortunistica richiamata non esonera dall'adempimento degli obblighi di sicurezza le imprese committenti.
Il motivo è fondato e, dunque, merita accoglimento.
La Corte territoriale ha incentrato la propria motivazione su una premessa giuridicamente errata, cioè che solo la ricorrenza di un rapporto di subordinazione imponesse l'assunzione dell'obbligo di sicurezza — escludendolo nel caso di specie, per difetto di prova della ricorrenza di una sottoposizione dell'infortunato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, in base ai cosiddetti elementi sintomatici della subordinazione: ordini, orario, organizzazione, continuità, compenso — ma ha del tutto omesso di considerare che l'espressione "datore di lavoro" non deve essere intesa in senso meramente formale, dovendosi, al contrario, privilegiare una accezione sostanziale di datore di lavoro individuandola sulla scorta del principio di effettività.
Giurisprudenza consolidata reputa l'art. 2087 c.c. norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche (tra le più recenti, cfr. Cass. 10/07/2018, n. 18164; Cass. 28/10/2016, n. 21894; Cass. 06/11/2015, n.22710).
Proprio tale carattere, innanzitutto, impone all'interprete di riconoscerne le interazioni con la legislazione prevenzionistica, di cui essa costituisce proiezione e con cui è in un rapporto descrivibile in termini di genus ad speciem: a) per la specificazione degli adempimenti esigibili dal punto di vista qualitativo e quantitativo — non esaurendosi gli adempimenti previsti in un numerus clausus predeterminato e non adattabile al contesto: la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (Cass. 14/01/2005 n. 644) — ; b) ai fini che qui specificamente interessano, anche sul piano della individuazione della titolarità dell'obbligo di sicurezza e del relativo ambito di applicazione, conducendo all'adozione di un'accezione sostanziale di datore di lavoro che faccia riferimento al soggetto che abbia effettivamente utilizzato la prestazione lavorativa e, per di più, in una dimensione espansiva ai rapporti di lavoro non subordinato, avuto riguardo per la natura dei beni tutelati.
Il sistema di previsioni e cautele prescritto dal d.lgs. 19/09/1994, n. 626 e poi, in parte, trasfuso nel d.lgs. 23/02/2008 n. 81, è diretto "ad evitare, attraverso la parcellizzazione del processo produttivo, la frammentazione della responsabilità per la sicurezza e l’igiene degli ambienti di lavoro" (Cass. 28/10/2016, n.  21894); infatti individua il datore di lavoro — già definito imprenditore dall'art. 2087 c.c. — nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, nel soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri di decisione e di spesa.
Si tratta di una definizione di datore di lavoro che contempera l'eccezione formale — il titolare del rapporto di lavoro — con quella sostanziale, improntata al principio di effettività dei poteri — il responsabile dell'impresa.
Nella specifica ipotesi per cui è causa, essendo intervenuto un contratto di appalto di facchinaggio tra la committente, la società M., e la soc. Cooperativa S.B., appaltatrice, il committente era tenuto:
a) a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici (risultando gravato di culpa in eligendo: Cass. 25/01/2016, n. 1234);
b) a fornire ai lavoratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui erano destinati ad operare. Il fatto che J.M. fosse un facchino o esperto carrellista, che avesse ricevuto una formazione in tema di sicurezza nell'utilizzo di carrelli elevatori non escludeva, a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla Corte territoriale, a p. 42, che dovesse essere destinatario di informazioni dettagliate sui rischi specifici derivanti dall'accatastamento in pallett di sacchi di granaglie, anche in considerazione del fatto che contrattualmente non era previsto che egli usasse un carrello, ma transpallet e, soprattutto, che si erano già verificati incidenti analoghi a quello occorsogli per fronteggiare i quali era necessario disporre di istruzioni specifiche su come porre rimedio alla rottura dei sacchi e alla fuoriscita delle sementi: informazioni che, come era risultato provato, egli non aveva ricevuto;
c) a "cooperare" all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
d) a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'operazione complessiva (c.d. rischi interferenziali).
Proprio il principio dell'ingerenza, siccome declinato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato del tutto pretermesso dalla Corte territoriale che non ha dato alcun rilievo al fatto che l'ambiente lavorativo nel quale l'infortunato era stato chiamato ad operare era stato interamente approntato dalla ditta M. (cfr., invece, Cass. 20/10/2011, n.21694; Cass.15/10/2007, n. 21540); che i poteri tecnico-organizzativi dell'attività da eseguire venivano in concreto da essa adottati (Cass. 8/10/2012, n. 17092; Cass. 28/10/2009, n. 22818); che l'infortunato utilizzava strumentazioni appartenenti alla ditta committente (Cass. 02/03/2005, n. 4361; Cass. 15/11/ 2013, n. 25758).
3) Con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano al giudicante la violazione o falsa applicazione degli articoli 2043, 1218 c.c. e degli articoli 40, 41 e 45 c.p. in riferimento all'articolo 2087 c.c.
La censura riguarda il fatto che la condotta imprudente della vittima sia stata ritenuta la causa esclusiva dell'infortunio mortale, senza accertarne l'anormalità, l'atipicità e l'eccezionalità.
Il motivo è fondato.
Intanto, va ribadito che la violazione dell'art. 2087 c.c. integra una causa di responsabilità per inadempimento di un'obbligazione. E' ormai pacifica, in giurisprudenza, a partire da Cass. 25/05/2006, n. 12445, la configurazione dell'obbligo di sicurezza alla stregua di un obbligo di protezione che integra, ai sensi dell'art.1374 c.c., il sinallagma contrattuale. 
L'attrazione contrattualistica impone di regolare la responsabilità per mancato adempimento sulla scorta dell'art. 1218 c.c., estendendo al rapporto di lavoro la distribuzione degli oneri probatori così come individuata da Cass., Sez.Un., 30/10/2001, n. 13533.
Tanto impone che, ove il prestatore di lavoro provi la fonte dell'obbligo di sicurezza, il danno e il nesso di derivazione causale tra il danno e la prestazione, sul datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, incomba l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il prodursi del danno.
La Corte territoriale, con una motivazione ad abundantiam, stante la ritenuta insussistenza della prospettata posizione di garanzia in capo alla società M., ha ravvisato nel comportamento della vittima, che anziché allontanarsi, chiamare aiuto ed attendere la caduta dei sacchi per ripristinare la colonna, aveva cercato di riparare i buchi dei sacchi danneggiati con il nastro, una grave imprudenza che l'aveva esposta ad una situazione di estremo pericolo, confermando la pronuncia di primo grado che aveva negato ogni responsabilità in capo alla società committente.
Tale statuizione merita le censure rivoltegli, non bastando la ravvisata imprudenza di J.M. ad esonerare da responsabilità la ditta committente.
Pur essendo sufficiente il richiamo della nozione di causa non imputabile, nella quale è pacificamento ricompreso il fatto colposo del danneggiato, la giurisprudenza, in questa materia, ha elaborato la nozione di rischio elettivo, dapprima utilizzata nell'ambito del diritto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — per contrassegnare la condotta del lavoratore costituente una scelta abnorme ed arbitraria, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi, una situazione diversa ed estranea, che recide il nesso con l'attività lavorativa, ed esclude conseguentemente la occasione di lavoro e la copertura assicurativa ed indennitaria (tra le più recenti: Cass. 13/04/2016 n. 77313; Cass. 05/09/2014, n. 18786) — per poi estenderla in ambito antinfortunistico tout court.
Corrisponde ad un principio consolidato che, premesso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno personalissimo, abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. 18/06/2018, n. 16026; Cass. 23/05/2018, n.12807; Cass. 13/01/2017, n.798).
Diversamente, la condotta colposa del lavoratore è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento (cfr. Cass.19/04/2019, n.11114; Cass. 25/02/2019, n. 5419), atteso che la finalità di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.
Per di più, la giurisprudenza esclude finanche la possibilità di ravvisare un mero concorso di colpa del lavoratore infortunato, giacché "la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell'evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro" (Cass. 19/04/2019, n. 11114).
Nella vicenda in oggetto, l'infortunio si è verificato per un'erronea azione da parte della vittima che non avrebbe potuto, secondo costante giurisprudenza, essere considerata idonea ad interrompere il nesso causale perché era comunque rapportata allo svolgimento della mansione assegnata all'infortunato e, per quanto imperita ed imprudente, tutt'altro che esorbitante da essa.
Le condotte imperite, negligenti ed imprudenti del lavoratore nell'espletare le mansioni a lui assegnate, integrando una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, vanno addebitate al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa fonte di pericolo determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. 18/03/2019, n.7584); esse non sono né imprevedibili né anomale e perciò non sono idonee ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro (Cass. 13/01/2017, n.798).
4) In accoglimento del ricorso, la sentenza, impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 20 giugno 2019 nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.