Cassazione Penale, Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37766 - Infortunio dello studente durante gli esami di maturità. Responsabilità del Preside e del RSPP


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 04/04/2019

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Potenza il 21 giugno 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, appellata dagli imputati, con cui il 16 maggio 2017, all'esito del dibattimento, F.P. e N.I. sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di N.DL., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 7 luglio 2011, e, in conseguenza, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, condannati alla pena di giustizia (un mese di reclusione), condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, alle parti civili, con assegnazione di provvisionale a N.DL., ha concesso il beneficio della non menzione ad entrambi; con conferma quanto al resto.
2. I fatti, in estrema sintesi, così come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.
2.l. La mattina del 7 luglio 2011 N.DL., studente che aveva terminato l'ultimo anno del liceo classico di Sapri (SA), sostenendo pochi giorni prima l'esame di maturità, si era recato a scuola per assistere all'esame orale dei compagni e, in particolare, dell'amico D.G..
L'esame si teneva in un'aula al secondo piano dell'edificio, aula alla quale si accedeva da un corridoio quadrangolare che delimitava, all'interno, un solaio- lucernaio sul quale si aprivano dei cupolini, la cui finalità era fare entrare luce al piano sottostante, il primo, adibito ad attività scolastiche. I cupolini erano costruiti in materiale plastico (plexiglass) sottile pochi millimetri e non in grado di sostenere pesi superiori a 50 kg. né urti e non erano protetti da grate o da altri sistemi. L'unico accesso al solaio-lucernaio era costituito da una porta-finestra con telaio in alluminio che si apriva nel corridoio percorribile a chi si trovasse nella scuola, porta-finestra che era antistante proprio l'aula nella quale quel giorno si sostenevano le prove di maturità. Dall'istruttoria testimoniale è emerso che la porta in questione normalmente era chiusa con un lucchetto di piccole dimensioni, che serrava due perni con dadi, e che le chiavi del lucchettino erano in una bacheca a disposizione di tutti i collaboratori scolastici ma che quel giorno, 7 luglio, come era accaduto anche in altre occasioni in cui era molto caldo, per fare passare aria nel corridoio la porta in alluminio veniva aperta dalla bidella. Cosa che quel giorno fece la signora I.B., collaboratrice scolastica.
N.DL., essendo inciampato mentre camminava nella battuta a terra della porta in alluminio in questione, cadde in avanti, sfondò con il suo peso il fragile cupolino che era posto a soli settanta centimetri dalla base della porta, cadde al piano di sotto precipitando per più di sette metri, riportando gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica.
2.2. Gli imputati, la dirigente scolastica, prof.ssa F.P., e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituto, ing. N.I., sono stati ritenuti responsabili dell'infortunio, per colpa, sia generica che specifica, sotto vari profili. In particolare:
per avere omesso di valutare il rischio di caduta dall'alto nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi (acronimo: D.V.R.) della scuola, quanto all'accesso dal corridoio del secondo piano al lastrico solare con lucernai in questione;
per avere omesso di interdire in maniera idonea l'accesso al predetto lastrico solare ovvero per avere omesso di segnalare in maniera adeguata la situazione di pericolo relativa a tale accesso;
per avere omesso di informare specificamente e di addestrare i collaboratori scolastici ed i lavoratori della scuola con riguardo alle modalità di apertura e di chiusura del lastrico e per avere omesso di disciplinare adeguatamente la gestione delle chiavi di chiusura della porta finestra che dava accesso al lastrico;
e per avere omesso di segnalare il pericolo di caduta dall'alto attraverso i fragili cupolini sulla copertura in questione alla Provincia di Salerno, ente tenuto per legge alla manutenzione dell'istituto scolastico, ed anche per avere omesso di richiedere alla Provincia interventi di manutenzione idonei a migliorare la situazione della sicurezza quanto, appunto, al rischio di caduta dall'alto.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati atti di impugnazione affidati a diversi difensori, affidandosi a più motivi, con i quali si denunzia sia violazione di legge che difetto motivazionale.
4. Il ricorso nell'interesse di N.I. è affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo lamenta nullità dell'intero processo di primo grado e della sentenza conclusiva, per omesso avviso all'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.), il quale era stato presenta alla prima udienza, tenutasi il 2 luglio 2013, prima del trasferimento del processo dalla Sezione distaccata di Sapri del Tribunale (soppresso) di sala Consilina a quello di Lagonegro: in occasione della prima udienza successiva al 13 settembre 2013, data di soppressione dell'Ufficio giudiziario, l'11 aprile 2014, non essendo presenti né l'imputato né gli avvocati, il nuovo D.G., in diversa sede, in altra regione, ritenne di far dare avviso dell'udienza di prosieguo, contestualmente fissata al 14 ottobre 2014, ai difensori ma non già all'imputato, che ne avrebbe avuto diritto.
4.2. Con il secondo motivo ci si duole della violazione degli artt. 23 e 590 cod. pen., in ragione della inflizione di una pena eccessiva - un mese di reclusione - perché maggiore, addirittura pari al doppio, di quella che prevedono tali articoli, cioè quindici giorni di reclusione, pur avendo il D.G. espressamente dichiarato alla p. 26 della sentenza di primo grado di voler applicare il minimo della pena detentiva. Discenderebbe la nullità della sentenza.
4.3. Mediante l'ultimo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.
Avendo la Corte di appello, alla p. 7, sostenuto la mancanza di riscontro alla circostanza, asserita dalla difesa dell'ing. N.I., di essersi trovato al cospetto di una porta chiusa con un lucchetto, tale da impedire l'accesso al lastrico solare e da non richiedere altre misure, si assume che la decisione di primo grado ha ampiamente attestato che plurime risultanze testimoniali depongono nel senso che la porta veniva tenuta chiusa con un lucchetto. Sicché - assume il ricorrente - quel giorno la porta venne aperta dalla improvvida decisione della bidella signora I.B., senza che sia ravvisabile alcuna responsabilità dell'ing. N.I..
5. Il ricorso di F.P. è affidato a quattordici (recte: quindici motivi).
Premette la difesa che, nonostante la "doppia conforme", non sussisterebbe preclusione a presentare alla Corte di legittimità motivi basati anche su difetti di motivazione in quanto oggetto delle doglianza sarebbero sempre argomenti di carattere squisitamente giuridico.
Premette altresì la ricorrente che i numerosi motivi possono essere "accorpati" in quattro gruppi: dal n. 1 al n. 7, aventi ad oggetto la ritenuta insussistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputata; nn. 8 e 9, relativi alla rilevanza della condotta della bidella che pacificamente aprì la porta; dal n. 10 al n. 14, relativi all'analisi delle condotte addebitate all'imputata; l'ultimo (definito quattordicesimo dalla parte ricorrente, ma, in realtà, il quindicesimo), che costituirebbe la sintesi della ratio delle plurime doglianze svolte. 
5.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 590, comma 3, e 40, comma 2, cod. pen. e 2, lett. a), 17, 18 e 62 del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente in capo alla dirigente scolastica una posizione di garanzia che ella, in realtà, non rivestirebbe. Il dirigente scolastico, infatti, sarebbe - sì - un "datore di lavoro" ma con talune peculiarità, non essendo proprietario degli immobili che ospitano le scuole ed essendo inoltre privo dei poteri di spesa e decisionali per risolvere i problemi degli edifici scolastici, con il conseguente dovere di informare e sollecitare gli enti competenti (Comuni e Province) e, in caso di inerzia o di insufficienza degli interventi, di porre in essere tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia deH'incolumità, sino alla sospensione, come extrema ratio, dell'attività scolastica.
5.2. Con il secondo motivo censura difetto motivazionale quanto alla individuazione della posizione di garanzia.
5.3. Con il terzo motivo si duole della - ritenuta - violazione dell'art. 62 del d. Lgs. n. 81 del 2008, che definisce il "luogo di lavoro".
5.4. Mediante il quarto motivo denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione del lastrico ove si è verificato l'infortunio quale luogo di lavoro ovvero pertinenza dello stesso.
In realtà, non svolgendosi in esso - né essendosi mai svolta - alcuna attività scolastica né essendo necessario transitare attraverso lo stesso né accedervi né essendo consentito l'accesso allo stesso a studenti, professori, personale amministrativo, sarebbe luogo alieno dalle competenze, dal potere di gestione e, dunque, della responsabilità del dirigente scolastico.
Ne discende la mancanza di necessità di inserire nel D.V.R. un luogo che non è "scuola" e nel quale - si ritiene - nessuno può e deve accedere.
5.5. Con il quinto motivo censura travisamento della prova quanto all'affermazione giudiziale che il lastrico era pertinenza scolastica e luogo di transito degli studenti, non essendo tale transito, in realtà, emerso dalle prove raccolte, né dimostrata alcuna necessità di accesso né di attraversamento dello stesso, che - si assume - era segregato da una porta tenuta sempre chiusa.
In tema di individuazione della corretta nozione di "pertinenza" si richiama parte della motivazione tratta dal "considerato in diritto" di recente sentenza della Sez. 4 della S.C., n. 40721 del 09/10/2015, Steinwurzel, Rv. 264715.
5.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 2, lett. a), del d. Lgs. n. 81 del 2008.
L'alunno, infatti, non potrebbe essere ritenuto, con riferimenti ai fatti oggetto del presente processo, un lavoratore dipendente, tale essendo solo quello nei cui confronti l'insegnamento prevede l'uso di macchinari, come puntualizzato dalla S.C. (nella motivazione di Sez. 4, n. 11360 del 10/11/2005, dep. 2006, Sartori e altri, Rv. 233662).
In ogni caso, N.DL. non era un alunno della scuola o, meglio, non lo era più, avendo nei giorni precedenti sostenuto l'esame, sicché il giorno dell'infortunio era un mero visitatore-accompagnatore.
5.7. Il settimo motivo è incentrato sulla critica all'affermazione secondo la quale sarebbero equiparabili i lavoratori e gli studenti ai soggetti estranei all'organizzazione aziendale ai fini della sussistenza della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro.
5.8. Con l'ottavo motivo si denunzia violazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen, per avere - ma, si stima, illegittimamente - escluso che sia idonea ad interrompere il nesso causale la condotta della bidella signora I.B., che ha aperto la porta-finestra, che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, era sempre chiusa a chiave, così creando un rischio non governabile dall'imputata, peraltro quel giorno legittimamente assente dalla scuola perché impegnata quale commissario di esami in altro istituto.
Si richiamano i più recenti orientamenti in tema di abnormità ed esorbitanza della condotta della persona offesa e di interruzione del nesso di condizionamento della giurisprudenza di legittimità, che risulta avere aderito ad un modello "collaborativo", che valorizza la c.d. auto-responsabilità del lavoratore, ed avere abbandonato la concezione "iperprotettiva" propria del precedente e superato orientamento.
5.9. Mediante il nono motivo la ricorrente si duole del difetto di motivazione allorché si afferma che la condotta della bidella non sarebbe esorbitante né imprevedibile né inevitabile da parte del datore di lavoro - dirigente scolastico, peraltro in quel momento impegnato in improrogabili impegni lavorativi (commissario di esame) in altra sede e con nomina di due vicari nella scuola di Sapri, sicché ogni diversa condotta da parte della dirigente scolastica sarebbe stata inesigibile.
In ogni caso, si evidenzia: in punto di fatto, che bidella non era la detentrice delle chiavi e che non era autorizzata ad aprire e a chiudere la porta in questione; in punto di diritto, che, comunque, la mera apertura della porta non sarebbe idonea a trasformare la natura giuridica dello spazio, da estraneo all'attività scolastica in luogo di lavoro ovvero pertinenza dello stesso.
5.10. Con l'ulteriore motivo si lamenta omessa motivazione circa le argomentazioni difensive tese dimostrare che l'imputata aveva, in realtà, chiesto alla Provincia - ente competente - interventi sia sul lastrico/terrazza sul quale è avvenuto l'incidente sia sul sistema di chiusura di porte e finestre. 
5.11. Con l'undicesimo motivo si critica la manifesta illogicità della motivazione a proposito della - ritenuta - efficacia impeditiva dell'evento che, per come in concreto verificatosi, avrebbe eventualmente prodotto la apposizione di cartelli o di segnali di pericolo. Cartelli e segnali che - si assume - sarebbero stati eventualmente da collocare da parte dell'ente (Comune) proprietario dell'immobile, ma non già da parte della dirigenza scolastica, che aveva a disposizione un mezzo assai più efficace di un semplice cartello, cioè la chiusura della porta.
Attesa, infatti, la dinamica dell'infortunio (caduta accidentale e non già volontaria del ragazzo), la eventuale presenza di divieti ed avvisi non avrebbe potuto impedire l'evento.
5.12. Con il dodicesimo motivo censura la ritenuta manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui nega che la Provincia fosse a conoscenza dello stato e delle caratteristiche dei luoghi e, in particolare, della esistenza di lucernai sul lastrico solare, che, in realtà, erano presenti ab origine cioè sin dalla costruzione dell'edificio, situazione cioè che, insomma, l'ente Provincia conosceva ovvero doveva conoscere. Non essendovi nulla di nuovo rispetto al momento di costruzione dell'edificio e, per di più, insistendo i lucernai in un luogo in cui non si svolgeva attività scolastica e nel quale era vietato l'accesso, la dirigente - si afferma - non aveva nulla da segnalare alla Provincia.
5.13. Mediante il tredicesimo motivo F.P. denunzia motivazione carente, contraddittoria e palesemente illogica in relazione alla prevedibilità ed alla evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare asseritamente violata mirava a prevenire ed in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta ascriviblle al garante e l'evento dannoso in concreto verificatosi. Al più - si afferma - si sarebbe potuto ipotizzare un obbligo di protezione per gli addetti alla pulizia ed alla manutenzione del lastrico sul quale si aprivano i lucernai.
5.14. Con il quattordicesimo motivo ci si duole (pp. 50-51 del ricorso) della omessa motivazione in relazione alle sollecitazioni difensive svolte in appello (pp. 38-39 dell'impugnazione di merito) e tese a dimostrare che tre testimoni hanno dichiarato che la dirigente aveva correttamente disciplinato la gestione delle chiavi della porta-finestra in questione, affidandola al direttore dei servizi, e che la bidella non era abilitata alla detenzione della chiave in questione.
5.15. Infine, con l'ultimo motivo (che, più che un motivo autonomo, è il filo conduttore di tutti gli altri) la ricorrente lamenta la asserita violazione dell'art. 27 della Costituzione, per avere la Corte di appello condannato l'imputata - si ritiene - a mero titolo di responsabilità oggettiva.
Si invoca, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto

 


1. Premesso che il reato non è prescritto (infatti: 7 luglio 2011 + sette anni e sei mesi = 7 gennaio 2019 + 3 mesi e 8 giorni di sospensione = 15 aprile 2019), entrambi i ricorsi sono infondati.
2. Ricorso nell'interesse di N.I.
2.1. Con il primo motivo, come si è visto (n. 4.1 del "ritenuto in fatto"), si lamenta nullità della decisione per carenza informativa dell'imputato, derivante da mancato avviso circa la soppressione del Tribunale e la prosecuzione innanzi ad altra sede.
Al riguardo, premesso che si tratta di mera riproposizione del primo motivo di appello (pp. 2-4 dell'impugnazione di merito), si rinviene sufficiente, per quanto stringata, risposta alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, ove si evidenzia che l'imputato era, nella concreta situazione, rappresentato dai difensori: in effetti, come risultante dal relativo verbale di udienza, l'ing. N.I. era comparso personalmente all'udienza del 2 luglio 2013.
La soluzione offerta dai Giudici di merito è conforme all'insegnamento della S.C. Infatti, nel caso della soppressione dell'Ufficio giudiziario della Pretura - vicenda del tutto assimilabile alla soppressione delle Sezioni distaccate di Tribunale - si è precisato che si tratta di scelta legislativa e che le parti, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto facilmente avere cognizione del luogo esatto dove il dibattimento si sarebbe celebrato (Sez. 2, n. 43903 del 03/11/2009, Spinella e altri, Rv. 245628, in "motivi della decisione", pp. 4-6).
Con la precisazione ulteriore, quanto all'imputato - come nel caso di specie - non personalmente presente in udienza ma legittimamente rappresentato dal difensore, che «Non è necessario che sia comunicato personalmente all'Imputato dichiarato contumace (nè a quello oggi dichiarato assente) l'avviso del trasferimento del luogo di celebrazione del processo dalla "sede distaccata" soppressa ad altra sede distaccata, essendo egli rappresentato dal difensore ed essendo previsto solo in specifiche ipotesi che egli debba essere avvisato personalmente di un fatto processuale» (Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267669, v. spec. in motivazione sub n. 2 del "considerato in diritto"; in conformità, Sez. 3, n. 23274 del 30/0472015, Leone e altro, Rv. 263828, relativamente al trasferimento del processo dalla "sede distaccata" alla "sede centrale").
2.2. Il secondo motivo (n. 4.2 del "ritenuto in fatto"), avente ad oggetto la pretesa eccessività della pena applicata, di un mese di reclusione, è identico al quinto motivo (p. 7) dell'appello, cui la Corte di merito ha risposto (p. 14 della sentenza impugnata), sottolineando la estrema gravità delle conseguenze fisiche per il giovane ed il grado della colpa, concludendo per la congruità della mite pena applicata, pena che - si noti - è al di sotto del medio edittale.
Trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto secondo il quale «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima ai minimo edittale, l'obbligo di motivazione del D.G. si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art, 133 cod. pen.» (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646) e «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del D.G. di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; nello stesso senso, cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537); più in generale, si ritiene che in tema di determinazione della pena, quanto più il D.G. intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale (v., tra le numerose, Sez. 6, n. 2925 del 18/1171999, dep. 2000, Baragiani, Rv. 217333; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825).
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, come si è visto (n. 4.3 del "ritenuto in fatto"), si denunzia vizio logico, anche per travisamento della prova, valorizzando il dato fattuale della emersa chiusura della porta, circostanza che non richiedeva altre misure, porta che il 7 luglio 2011 era stata improvvidamente aperta dalla bidella.
2.3.1. In primo luogo, si osserva che il motivo in questione è la mera reiterazione di quanto già sostenuto alle pp. 6-7 dell'appello (e già in precedenza nella discussione all'esito del dibattimento primo grado: cfr. p. 15 della motivazione del Tribunale, ove si confuta congruamente l'assunto difensivo).
2.3.2. Non ricorrono, poi, le condizioni per ritenere sussistente un vizio di travisamento della prova, sottolineandosi che si è in presenza peraltro di "doppia conforme".
2.3.2.1. E' ben noto che le decisioni conformi di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda: infatti, secondo tradizionale e risalente insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, «Il D.G. di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; recentemente, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617).
2.3.2.2. Ciò posto, è opportuno precisare, poiché, accanto ad alcune denunziate violazioni di legge, il ricorso censura difetto di motivazione, che è ben noto che, nell'esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono I limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr., a mero titolo di esempio, ex plurimis, le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenze di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636, specc. ai punti nn. 4.1. e 4.2.).
Al sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal D.G. di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con la precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità") cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze minime e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico ed adeguato.
In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu ocuii, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b), a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. 
Inoltre, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal D.G. di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.
Sicché, in sintesi, il sindacato del D.G. di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:
A) sia "effettiva", non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione;
B) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
C) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
D) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell'impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal D.G. del merito; così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al D.G. del merito: infatti al D.G. di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal D.G. del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità in un ulteriore D.G. del fatto.
Ed è appena il caso di rammentare che dinanzi ad doppia pronuncia di eguale segno, c.d. "doppia conforme", come nel caso di specie, in cui l'unica modifica di quanto statuito dal Tribunale ad opera della Corte di appello è consistita nel riconoscimento del beneficio della non menzione, il vizio di travisamento della prova (nell'accezione di vizio di tale gravità e centralità da scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale / probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimità: v., tra le numerose, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) può essere rilevato In sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della richiamata legge n. 46 del 2006, risulta sindacabile il vizio di travisamento della prova (che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati dal ricorrente), travisamento che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il D.G. d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo D.G. (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; oltre alle già citate Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).
E' doveroso, dunque, prendere atto che nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato lo stesso identico materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, senza operare richiami a dati probatori non esaminati dal primo D.G. né introdurne di nuovi, e che, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione della sussistenza di penale responsabilità.
Sviluppando i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata non contenga alcun travisamento della prova o dei fatti e che, sotto il profilo del denunziato, sotto plurimi profili, difetto motivazionale, regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione.
Quanto alle ipotizzate violazioni di legge, le si è affrontate separatamente.
2.3.3. In ogni caso, si osserva che la Corte di appello risponde alle censure svolte con l'appello (alle pp. 6-7) sotto il profilo motivazionale, sottolineando che all'imputato si addebita la omessa valutazione di un rischio in effetti esistente.
Ebbene, con indubbio maggior impegno argomentativo, già la sentenza di primo grado aveva già spiegato che all'ingegnere N.I. dovevano addebitarsi la mancata valutazione del rischio precipitazione, essendo il solaio prossimo ad un corridoio da cui si accedeva alle aule frequentate dei ragazzi, la omessa apposizione di cartelli di divieto, la omessa informazione ed omessa formazione del personale circa il rischio di caduta, la omessa regolamentazione dell'apertura e della chiusura della porta e dell'impiego e della custodia delle chiavi del lucchetto; non senza evidenziare che erano proprio le concrete modalità di chiusura adottate a dimostrare la effettiva percezione del pericolo connesso, appunto, al solaio (pp. 17 e 20-21 della sentenza del Tribunale).
2.3.4. In definitiva, la soluzione offerta dai Giudici di merito è corretta ed in linea con il principio di diritto (sia pure reso in diversa fattispecie) secondo il quale «La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa all’investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all'uscita dall'istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l'insegnante dell'ultima ora di lezione erano state assolte in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza)» (Sez. 4, n. 17574 del 23/02/2010, P.G., P.C., Ciabatti e altri, Rv. 247522: v. spec. in motivazione, p. 11-13).
Discende il rigetto del ricorso dell'ing. N.I..
3. Ricorso nell'interesse di F.P..
Si affrontano i motivi raggruppandoli per questioni omogenee, preliminarmente richiamate tutte le considerazioni in diritto svolte a proposito del ricorso dell'imputato (spec. sub nn. 2.3.2.1 e 2.3.2.2. del "ritenuto in fatto"). 
3.1. Con i primi due motivi di ricorso, come si è visto in precedenza (punti nn. 5.1 e 5.2 del "ritenuto in fatto"), si contesta la sussistenza, nella concreta situazione, di una effettiva posizione di garanzia in capo alla dirigente scolastica, evidenziandosi al riguardo da parte della difesa sia violazioni di legge che vizio di motivazione nella sentenza impugnata. Il dirigente scolastico, in particolare, sarebbe un "datore di lavoro" di tipo assai peculiare, non proprietario dell'immobile e privo di poteri di spesa.
Il motivo parte da una premessa esatta, giungendo tuttavia ad una conclusione erronea.
E' certamente vero che «Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa» (così Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Maniago, Rv. 248349; in conformità, v., già in precedenza, Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Maniscalco, Rv. 233017; Sez. 3, n. 19634 del 04/03/2003, Fortunato, Rv. 224874; recentemente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini Sergio, Rv. 274263) e che la ricorrente era priva dei poteri di spesa.
Nondimeno, non può trascurarsi che «In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione» (Sez. 3, n. 23012 del 17/05/2001, Altamore G., Rv. 218940), poteri di gestione incontestabilmente riconosciuti ed effettivamente svolti dalla prof.ssa F.P., la quale, come correttamente ritenuto dai Giudici di merito, avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell'istituto alla stessa affidato, nel caso di specie la insicurezza del solaio in questione per la presenza di apertura coperte da fragili lucernai, illustrando la situazione e chiedendo e sollecitando i conseguenti interventi strutturali. Ciò che, invece, non fu fatto, avendo i Giudici di merito accertato che le richieste, pur in effetti inoltrate all'ente territoriale ed ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione, che non poteva ritenersi compresa in diciture estremamente generiche relative a "ringhiere", a "terrazzi" e ad "adeguamento porte", di sicurezza e non (pp. 14-17 della sentenza del Tribunale). Si preferì, invece - hanno conformemente stimato Corte di appello e Tribunale - affidarsi ad una soluzione, per così dire, "artigianale", che si rivelò purtroppo in concreto insufficiente per eliminare il pericolo: ed è, dunque, nell'errato inquadramento originario e nella inidonea gestione nel tempo del problema che è stata rilevata la mancanza di prudenza e, dunque, la colpa della dirigente scolastica (pp. 10-12 della sentenza impugnata e pp. 14-21 di quella di primo grado).
3.2. Si è, così, già fornita risposta anche ad altri due temi. 
Anzitutto, quello del rapporto con la Provincia e delle relative implicazioni (decimo e dodicesimo motivo di ricorso, che si sono riassunti ai punti nn. 5.10 e 5.12 del "ritenuto in fatto"), essendosi contestata da parte della difesa la mancata considerazione da parte dei Giudici di merito sia che l'imputata aveva chiesto idonei interventi al competente ente provinciale sia che la Provincia era - o doveva essere - a conoscenza delle concrete condizioni dell'edificio, comprensive della presenza di pericolosi lucernai sul solaio interno al secondo piano, sin dal momento della costruzione dell'edificio adibito a scuola. A tale ultimo riguardo non si comprende il motivo, peraltro costruito in fatto ed assertivo, incentrato sulla necessaria conoscenza delle condizioni dell'edificio da parte dell'ente territoriale sin dal momento della costruzione dell'immobile, che non è di proprietà provinciale ma comunale (p. 10 della decisione del Tribunale e p. 12 di quella della Corte territoriale).
3.3. Si è già risposto in realtà anche al motivo di ricorso (l'undicesimo: punto n. 5.11 del "ritenuto in fatto") incentrato sulla inutilità dell'apposizione di un cartello di avviso o di pericolo, che certo non avrebbe impedito la caduta, ricostruita, come accidentale, del giovane (punto n. 3.6. del "ritenuto in fatto), ma che avrebbe richiamato l'attenzione della bidella sulla pericolosità di tenere la porta aperta (p. 21 della sentenza di primo grado). Infatti, come si è visto, l'addebito fondamentale alla preside consiste sia nel mancato inquadramento ab origine del rischio rappresentato dalla presenza di aperture coperte da fragili cupolini di plexiglass sia nella insufficiente gestione successiva del rischio.
3.4. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo (nn. 5.3, 5.4 e 5.5 del "ritenuto in fatto") contestano, con vari argomenti, che il lastrico ove si è verificato l'infortunio possa essere definito "luogo di lavoro" o "pertinenza" dello stesso, essendo estraneo a qualsiasi attività scolastica, non accessibile, in concreto segregato e da non inserirsi nel D.V.R.
Al riguardo i Giudici di merito hanno fornito risposta non illogica né incongrua circa la sicura riconducibilità dell'area in questione alla nozione di luogo di lavoro ovvero luogo ad esso equiparato, trattandosi di pertinenza del corridoio dal quale si accedeva alle aree scolastiche, corridoio nel quale transitavano e stazionavano sia studenti che personale scolastico, comunque collegato all'ambiente propriamente scolastico ovvero da esso non sufficientemente segregato (p. 10 della sentenza impugnata e pp. 12 e 17-21 di quella di primo grado).
3.5. Il sesto ed il settimo motivo e, in parte, il tredicesimo (nn. 5.6, 5.7 e 5.13 del "ritenuto in fatto") contestano, in sintesi, che l'alunno infortunatosi fosse destinatario della posizione di garanzia dell'imputata, non essendo un lavoratore dipendente né un addetto alla pulizia e dalla manutenzione del lastrico posto al secondo piano ed essendo non più un allievo dell'istituto ma, ormai, un visitatore-accompagnatore estraneo alla scuola, in quanto aveva già sostenuto pochi giorni prima, superandolo, l'esame di maturità.
L'assunto è erroneo.
Esso trascura, in punto di fatto, che il ragazzo era legittimamente all'interno della scuola, In quanto assisteva alle prove orali degli esami di maturità (p. 13 della sentenza di primo grado), il cui svolgimento è pubblico, e, in punto di diritto, il - tradizionale e sempre valido - principio secondo il quale «In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo I principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod.pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta Inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma terzo dell'articolo 590 cod.pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica per partecipare ad una lezione di educazione motoria)» (Sez. 4, n. 11360 del 10/11/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Sartori ed altri, Rv. 233662; già in precedenza, v. Sez. 4, n. 6025 del 06/02/1989, Terranova, Rv. 181105; nello stesso senso, successivamente, tra le altre cfr. Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008, Caturano e altro, Rv. 239402; Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947; Sez. Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Marano, Rv. 267606). La tutela antinfortunistica, insomma, non è riservata ai soli lavoratori ma anche ai soggetti equiparati, come recita l'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 81 del 2008.
3.6. L'ottavo, il nono ed il quattordicesimo motivo (nn. 5.8, 5.9 e 5.14 del "ritenuto in fatto") sono tesi a dimostrare la interruzione del nesso di causalità per effetto della condotta, stimata esorbitante, imprevedibile, inevitabile ed abnorme, della bidella, non autorizzata ad aprire quella porta, condotta causativa di un rischio non governabile dall'imputata che era quel giorno legittimamente assente e sostituita in sede da figure vicarie e che, in realtà, avrebbe correttamente regolamentato la custodia delle chiavi. Anche il tredicesimo motivo (n. 5.13 del "ritenuto in fatto") pone il tema della prevedibilità e della evitabilità dell'evento dannoso come in concreto verificatosi.
Il Collegio osserva che i Giudici di merito hanno affrontato anche gli aspetti in questione, offrendo risposte logiche, congrue e non illegittime.
In particolare, la doppia decisione conforme ha spiegato che non era stato, in realtà, adottato alcun provvedimento che disciplinasse la chiusura né l'eventuale apertura della porta che consentiva l'accesso al solaio, né era stato correttamente formato o informato il personale scolastico né era stata regolamentato l'aspetto della custodia delle relative chiavi (p. 11 della sentenza impugnata e pp. 17-18 e 20-23 di quella del Tribunale) ed anche che «la circostanze che il giorno dell'infortunio la preside F.P. non fosse presente in istituto, in quanto impegnata come commissario d'esame in altra scuola, e che la stessa avesse provveduto a nominare due vicari, non può essere considerata una causa di esonero dalla sua responsabilità, dal momento che quest'ultima risulta contestata con riferimento non all'osservanza degli obblighi di vigilanza, bensì al momento genetico della programmazione della sicurezza, e, in particolare, della valutazione dei rischio specifico concernete l'accesso al lastrico solare e la caduta dai lucernaio» (così alle pp. 11-12 della sentenza impugnata; v. anche p. 23 di quella del Tribunale).
Si legge, inoltre, che, «come correttamente evidenziato dai D.G. di prime cure, la condotta della collaboratrice scolastica che quel giorno era in servizio presso l'istituto scolastico ed era addetta alla vigilanza sul piano in cui si è verificato l'infortunio, consistita nel consentire che la porta-finestra di accesso al solaio fosse aperta, allo scopo di arieggiare l'ambiente circostante, non può considerarsi idonea ad interrompere il nesso di causalità con la condotta omissiva ascritta ai due appellanti [...] Tale comportamento non può essere considerato imprevedibile e, quindi, esorbitante, tale dovendosi ritenere, secondo la difesa, quello che fuoriesce dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartite dai datore di lavoro nell'ambito del contesto lavorativo. Invero, a tacer d'altro, va detto che nessuna disposizione venne impartita dai dirigente scolastico, al fine di impedire l'accesso, laddove, per converso, dalle risultanze probatorie acquisite all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che la preside omise di valutare il rischio, nonché di fornire al personale informazioni ed adottare misure dirette a prevenire conseguenze pericolose» (così alla p. 12 della decisione impugnata; v. anche pp. 18-23 di quella di primo grado).
3.7. Sicché, in definitiva, non può trovare accoglimento nemmeno l'ultimo motivo di ricorso (n. 5.15 del "ritenuto in fatto"), che, nel rifarsi a tutte le argomentazioni svolte, stima violato l'art. 27 Cost. per essere stata l'imputata condannata per responsabilità meramente oggettiva, senza che alcun rimprovero le possa essere mosso, in quanto la dirigente scolastica è stata, invece, condannata per un fatto proprio colposo.
3.8. In definitiva, ritiene il Collegio che la doverosa lettura congiunta (secondo quanto previsto al punto n. 2.3.2.1 del "considerato in diritto") della decisione impugnata e della - più diffusa e puntuale - motivazione di primo grado offra risposta corretta, adeguata, logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, a tutte le questioni poste nell'impugnazione.
Discende pertanto il rigetto del ricorso, pur abilmente confezionato, nell'interesse della prof.ssa F.P..
4. Consegue da tutte le considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/04/2019.