Categoria: 2019
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Tipologia: Accordo
Data firma: 15 luglio 2019
Validità: 15.07.2019 - 31.07.2023
Parti: Mec Carni e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Mec Carni
Fonte: flai.lombardia.it


Sommario:

 

1. Relazioni industriali
2. Diritti e tutele
3. Formazione e professionalità
4. Valori occupazionali
5. Orario di lavoro
6. Appalti
7. Lavoro straordinario
8. Ferie
9. Ritmi di lavoro

 

10. Premio di risultato
11. Investimenti -Sicurezza e tutela della salute
12. Premio fedeltà
13. Spaccio aziendale
14. Welfare
15. Decorrenza e durata
16. Stampa
Allegati


Verbale di accordo

Il giorno 15 luglio 2019, presso la sede della Mec Carni spa, l'Azienda […] e la RSU della Mec Carni spa […], assistiti da […] Flai Cgil provinciale ed […] Fai Cisl provinciale, si sono incontrati per esaminare le richieste di rinnovo dell'Accordo Integrativo Aziendale del 1° Febbraio 2016 presentate dalle OO.SS. in data 21 novembre 2018.
Dopo ripetuti incontri ed ampia ed articolata discussione, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Relazioni industriali
Le. Parti, dopo aver confermato che, in un mercato fortemente competitivo, il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e l'ottimizzazione dei cicli produttivi sono essenziali al raggiungimento degli obiettivi dì crescita, nel riconoscere la validità del sistema di informazione e consultazione degli ultimi anni ed il favorevole contributo che è stato dato da tale metodo per il superamento e la composizione delle controversie e dei problemi aziendali, hanno convenuto che si debba proseguire ed implementare la strada intrapresa.
In tale ottica, e nel rispetto ed in attuazione a quanto disposto dal vigente CCNL di categoria, l'Azienda fornirà annualmente, nel corso di specifico incontro da tenersi entro il mese di giugno, le informazioni riguardanti:
1. gli assetti produttivi;
2. l'organigramma aziendale;
3. i programmi di investimento;
4. l'andamento commerciale dell'Azienda;
5. la situazione occupazionale;
6. il bilancio aziendale dell'anno precedente e le relazioni allegate allo stesso.
La documentazione di riferimento sarà fornita alla RSU almeno sette giorni prima della data dell'incontro.

2. Diritti e tutele
Le Parti hanno riconosciuto, con decorrenza agosto 2019 ed a favore del personale di nuova assunzione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi, un incontro di 1 ora con la RSU aziendale al fine di informare il lavoratore in merito ai diritti sindacali derivanti dal CCNL e dagli accordi aziendali, e il ruolo e le funzioni della RSU e degli RLS. Durante l'incontro verranno consegnati al lavoratore, a cura della RSU copia del CCNL, copia del contratto aziendale e un opuscolo contenente le principali norme antinfortunistiche, sulla tutela della salute e sulla sicurezza alimentare. L'incontro, che verrà tenuto da due rappresentanti della RSU, sarà svolto durante l'orario di lavoro per il neoassunto mentre i componenti della RSU dovranno fare richiesta di permesso sindacale. Gli orari in cui verranno tenuti gli incontri di informazione dovranno essere concordati con la Direzione Aziendale.

5. Orario di lavoro
Le Parti, nel confermare l'orario di lavoro a 40 ore settimanali ed allo scopo di conseguire una migliore funzionalità dell'apparato produttivo attraverso una maggiore elasticità dell'organizzazione del lavoro e dei reparti, hanno ribadito la volontà di definire orari di lavoro confacenti alla programmazione dell'attività produttiva.
L'inizio dell'orario di lavoro verrà, quindi, modificato nel seguente modo
• Macello: ore 05.30
• Sezionamento: ore 06.00
L'articolazione dell'orario settimanale teorico, per il macello e il sezionamento sarà la seguente:
Numero ore giornaliere Pausa pranzo
Lunedì 9 50 minuti
Martedì 8 50 minuti
Mercoledì 8 50 minuti
Giovedì 8 50 minuti
Venerdì 7 50 minuti
L'orario della spedizione rimarrà invariato.
I lavoratori del macello e sezionamento hanno diritto alle seguenti pause:
• orario giornaliero di 9 ore: 15 minuti di pausa al mattino e 15 minuti di pausa al pomeriggio, con pause fisiologiche di 10 minuti, 5 al mattino e 5 al pomeriggio, da recuperare a fine orario di lavoro a carico del lavoratore;
• orario giornaliero di 8 ore: 15 minuti di pausa al mattino e a 15 minuti di pausa al pomeriggio;
• orario giornaliero di 7 ore: 15 minuti di pausa complessivi;
• orario giornaliero di 6 ore: 20 minuti di pausa complessivi;
• orario giornaliero inferiore o uguale a 5 ore: unica pausa di 15 minuti;
• orario giornaliero inferiore o uguale a 2 ore: nessuna pausa prevista.
Le Parti confermano, per la vigenza del presente accordo, nelle giornate in cui l'orario è pari a 8 ore o 7 ore, la sosta fisiologica di 5 minuti da recuperare a fine orario di lavoro a carico del lavoratore.
Rispetto all'orario teorico così definito, qualora le necessità di macellazione si riducessero, sarà utilizzato l'istituto della riduzione dell'orario di lavoro a copertura delle 40 ore settimanali.
Qualora l'orario di lavoro fosse di 6 ore giornaliere, i lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa alla fine del turno di lavoro.

6. Appalti
Le Parti net richiamare quanto previsto dall'Art. 4 del CCNL Industria Alimentare concordano che l'affidamento di appalti di servizi prevedano, in relazione alle norme vigenti, il rispetto da parte dell'appaltatore, il rispetto del contratto di riferimento.
Con l'obiettivo di voler attuare una logica di sistematico miglioramento degli attuali processi di terziarizzazione, ogni intervento sarà finalizzato ad un'efficace tutela e rappresentatività dei lavoratori utilizzati negli appalti ponendo la massima attenzione alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

7. Lavoro straordinario
Nell'ottica di una migliore e tempestiva risposta alle esigenze del mercato, le Parti hanno convenuto che la Società possa ricorrere a sua discrezione, previa comunicazione alla RSU, secondo il seguente schema:
• 42 ore settimanali: 5 settimane annue;
• 43 ore settimanali: 2 settimane annue;
• 46 ore settimanali: 6 settimane annue, con 40 ore da lunedì a venerdì e 6 ore straordinario al sabato.
Nel computo delle 40 ore non rientrano i minuti lavorati in più a causa di fermata della macellata per forza maggiore o per terminare il ciclo produttivo.
L'orario massimo giornaliero non supererà comunque le 9 ore che potranno essere effettuate per massimo 2 giornate nella stessa settimana.
Ogni prestazione straordinaria richiesta al sabato non potrà superare le 6 ore giornaliere.
Per lavoro straordinario si intendono le ore effettuate a superamento dell'orario giornaliero esposto in bacheca e che non vanno in compensazione di ore di ROL utilizzate nelle altre giornate.
Le Parti concordano che, esclusivamente per le settimane di cui al precedente schema, le sole ore eccedenti le 40 verranno retribuite con una maggiorazione del 50%; per le settimane non rientranti nel suddetto schema la maggiorazione per le ore eccedenti le 40 continuerà ad essere quella prevista dal CCNL.
Le Parti hanno ribadito che la richiesta di prestazioni straordinarie debbano essere comunicate alla RSU entro il venerdì della settimana precedente a quella di riferimento. In caso di necessità e/o emergenze improvvise, le Parti si incontreranno per verificare e ricercare soluzioni utili per il superamento delle problematiche riscontrate.
In caso di fermate delle macellate per causa di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà aziendale, l'Azienda sceglierà se interrompere l'attività con riduzione dell'orario di lavoro o se interrompere per recuperare il lavoro, nella stessa giornata, per un massimo di 1 ora. Se la fermata fosse superiore all'ora, le Parti si incontreranno per stabilire le modalità di recupero.
Nel caso in cui l'orario di lavoro venisse prolungato per portare a termine il ciclo produttivo, i minuti eccedenti l'orario giornaliero contrattualmente previsto non potranno essere superiori a sette e verranno retribuiti come straordinari, con le maggiorazioni previste dal CCNL.
I lavoratori addetti alla macellazione usufruiscono della doccia fuori dell'orario di lavoro, salvo che non sia necessaria per mutamento di mansioni nel corso dell'orario di lavoro.

11. Investimenti -Sicurezza e tutela della salute
L'azienda conferma l'impegno ad essere particolarmente attenta e sensibile alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, di conseguenza opera con diligenza attraverso l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione dei dipendenti. Inoltre viene posta attenzione all'impatto delle attività svolte sull'ambiente, garantendo condizioni di sostenibilità dei propri cicli produttivi attraverso un controllo costante dei rischi ambientali, un contenimento delle emissioni, corrette pratiche di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, verranno effettuati da parte dell'azienda:
1) Incontro annuale alla presenza del medico competente, dell'RSPP alla presenza del RLS;
2) Confronto con gli RLS finalizzato a ridurre progressivamente i potenziali rischi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali ed a migliorare ove possibile le condizioni dì lavoro;
3) Monitoraggio delle postazioni di lavoro potenzialmente usuranti o con maggiore sovraccarico fisico, al fine di individuare le soluzioni ergonomiche più corrette e idonee alle esigenze psicofisiche dei dipendenti con garanzia della rotazione di tutto il personale;
4) Programmazione di incontri di informazione e formazione con il persona le dipendente riguardanti i rischi propri dell'attività lavorativa;
5) Forniti a tutti i dipendenti i DPI necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa sulla base delle analisi del rischio in funzione della mansione svolta.