Cassazione Civile, Sez. 6, 23 settembre 2019, n. 23601 - Rendita da infortunio. Rinvio a nuovo ruolo per consentire la comunicazione dell'adunanza anche all'Inail


 

 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 23/09/2019

 

Rilevato che
La Corte di appello di Messina con la sentenza n. 841/2017 aveva riformato la decisione con la quale il tribunale di Patti aveva riconosciuto il diritto di R.V. a rendita conseguente all'infortunio sul lavoro occorso il 22.3.1988, pari al 18%.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l'aggravamento richiesto fosse intervenuto oltre i dieci anni considerati dall'art. 83 TU n. 1124/65 trattandosi di infortunio occorso il 22 marzo 1988, di prima revisione con riconoscimento dal 11% al 13% risalente al 26.2.2002 e di aggravamento riconosciuto pacificamente decorrente dall'ottobre 2011.
Avverso detta decisione il R.V. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l'Inail anche eccependo la tardività del ricorso.
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..
 

 

Considerato che
Risulta preliminare rilevare che non risulta comunicata all'Inail la fissazione della adunanza ai sensi di quanto disposto dall'art. 380-bis c.p.c, e che pertanto la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per i necessari adempimenti.
 

 

P.Q.M.
 

 

A seguito di riconvocazione il medesimo Collegio così provvede. Rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire la comunicazione dell'adunanza anche all'Inail, ritualmente costituitosi.
Così deciso in Roma all'adunanza 6 febbraio e successiva riconvocazione del 3 luglio 2019.