Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 22 dicembre 2017
Modifica del decreto 18 settembre 1975, recante: «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico.».
G.U. 5 gennaio 2018, n. 4

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Vista la norma UNI EN 115-1 del 2010 avente per titolo: «Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili. Parte I: costruzione ed installazione»;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 60, «Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006;
Considerato che il decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico» è in vigore per la parte relativa all'art. 6 recante le «Norme di esercizio»;
Vista la problematica promossa dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, riguardante l'accesso di persone non vedenti su scale mobili accompagnate da cani guida;
Visto il decreto dirigenziale n. 365 del 12 ottobre 2015, con il quale è istituito il Gruppo di lavoro con il compito di analizzare la possibilità dell'accesso alle scale mobili da parte di persone non vedenti accompagnate da cane guida;
Viste le conclusioni del Gruppo di lavoro di cui sopra trasmesse alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale con nota n. 351 del 25 settembre 2017;
Ritenuta la necessità di procedere ad una revisione del decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico» relativamente all'art. 6, «Norme di esercizio»;
 

Decreta:

Art. 1

L'art. 6 «Norme di esercizio» del decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico», punto 6.1 «Regolamento di esercizio», quinto comma, terzo punto «divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, cani, pacchi, ecc.», è così modificato:
«divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini animali; fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o tappeto mobile da strutture o scuole specifiche riconosciute dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente deve essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle scale mobili o tappeti mobili».
 

Art. 2

Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro: Delrio