MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° 2444/4108 A. 1

Roma, 09 febbraio 1985
 

OGGETTO: D.M. 20 novembre 1981 - Norme di sicurezza dipendenti dalla capacità di parcamento per le autorimesse.
 

Per opportuna conoscenza si fa tenere in allegato copia del parere espresso dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, relativo alla capacità di parcamento per le autorimesse.
 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE ED INFIAMMABILI
Seduta del 27 settembre 1984 n. 21/2004

Il relatore legge la seguente relazione:
Comando provinciale VV.F. di Roma - Norme di sicurezza dipendenti dalla capacità di parcamento per autorimesse - Quesito.
“Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha posto il seguente quesito:
Se ai fini di stabilire l’obbligo per i gestori delle autorimesse della installazione degli impianti di ventilazione e di estinzione incendi si debba fare riferimento esclusivamente alla capacità di parcamento, desunta dalla superficie dei locali ed assumendo come superficie specifica di parcamento i valori indicati rispettivamente per i parcheggi e le autorimesse nel D.M. 20 novembre 1981 al punto 2.12 oppure possa anche ritenersi valida, sempre agli stessi fini, la dichiarazione presentata dagli interessati nella quale precisano il numero massimo di autoveicoli che essi, sotto la loro responsabilità, si impegnano a parcheggiare.
A tale proposito richiamando l’indicazione esplicativa, contenuta nell’allegato A della circolare n. 2 - MI.SA. (82) 2 del 16 gennaio 1982 relativa al punto 2.12 del D.M. 20 novembre 1981, si conferma che le dichiarazioni presentate dai titolari del diritto all’uso dei locali, con le quali essi precisano il numero massimo di veicoli che, sotto la propria responsabilità, si impegnano a parcheggiare, hanno validità anche ai fini di prescrivere o meno l’installazione nei locali degli impianti di ventilazione e di estinzione incendi, a condizione che tale dichiarazione sia esibita all’atto della presentazione della domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi, allegato a tutta la documentazione prescritta.
La omessa presentazione di tale dichiarazione è da considerare esplicito intendimento dell’interessato ad utilizzare la massima capacità di parcamento consentita dalla superficie dei locali; e pertanto, sempre ai fini delle prescrizioni anzidette, si dovrà calcolare tale capacità massima in base alle superfici specifiche di parcamento indicate al punto 2.12 del già richiamato D.M. 20 novembre 1981”.
La Commissione all’unanimità dei presenti condivide il parere del Relatore.