Tipologia: CCNL
Data firma: 7 aprile 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e OO.SS. e RSU
Comparti: Sanità, S.S.N., PA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Metodologie di relazioni
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
Art. 5 -Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
Art. 6 -Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche.
• A) Informazione
• B) Concertazione
• C) Consultazione
Art. 7 - Comitati per le pari opportunità.
Capo II - I soggetti sindacali
Art. 8 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 9 - Composizione delle delegazioni.
Capo III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 10 - Clausole di raffreddamento.
Art. 11 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Parte II - Classificazione del personale
Capo I - Obiettivi

Art. 12 - Obiettivi.
Capo II - Classificazione
Art. 13 - Il sistema di classificazione del personale.
Art. 14 - Accesso dall'esterno.
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio.
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie.
Art. 17 - Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria.
Art. 18 - Norma di inquadramento del personale in servizio.
Art. 19 - Nuovi profili.
Capo III - Le posizioni organizzative
Art. 20 - Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni.
Art. 21 - Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - Indennità di funzione.
Art. 22 - Norma finale e transitoria.
Parte III
Titolo I - Flessibilitá del rapporto di lavoro

Capo I - Particolari tipi di contratto
Art. 23 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 24 -Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 25 - Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale.
Capo II - Struttura del rapporto di lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro.
Art. 27 - Riduzione dell'orario.
Art. 28 - Mansioni superiori.
Capo III
Art. 29 - Formazione e aggiornamento professionale.
Parte IV - Trattamento economico
Capo I -Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di classificazione

Art. 30 - Trattamento economico stipendiale di prima applicazione.
Art. 31 - Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico.
Capo II - Nuovi trattamenti economici
Art. 32 - Struttura della retribuzione e incrementi tabellari.
Art. 33 - Effetti dei nuovi trattamenti economici.
Art. 34 - Lavoro straordinario.
 Capo III - Sviluppo professionale
Art. 35 - Criteri per la progressione economica orizzontale.
Art. 36 - Misura dell'indennità di funzione.
Parte V - Sistemi di finanziamento
Art. 37 - Finanziamento del sistema classificatorio.
Art. 38 - Finanziamento dei trattamenti accessori.
Art. 39 - Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
Art. 40 - Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica e del livello 8° bis.
Parte VI - Disposizioni finali
Art. 41 - Disposizioni particolari.
Art. 42 - Previdenza complementare.
Art. 43 - Norme di rinvio.
Art. 44 - Disapplicazioni e sostituzioni.
Allegati
Allegato 1 Declaratorie delle categorie e profili
Allegato 2. Elementi e contenuti che devono informare i criteri da definire con il regolamento aziendale di cui all'art. 16, comma 4
Allegato 3 Trattamento economico iniziale - (art. 30, comma 1, lettera A)
Allegato 4 Trattamento economico iniziale (art. 30, comma 1, lettera A)
Allegato 5
• Prospetto 1 - Fasce retributive
• Prospetto 2 - Differenza annua tra le fasce
Allegato 6 Valori annui lordi per 12 mensilità dell'indennità professionale specifica - (art. 30, comma 5)
Allegato 7 Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione (art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce retributive previste dai prospetti dell'allegato 5).
Allegato 8
• Prospetto 1 - Aumenti mensili (in lire) a decorrere dal 1 novembre 1998
• Prospetto 2 - Aumenti mensili (in lire) a decorrere dal 1 giugno 1999
Allegato 9
• Prospetto 1 - Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1 novembre 1998
• Prospetto 2 - Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1 giugno 1999
Allegato 10
• Prospetto 1 - Fasce retributive a decorrere dal 1 novembre 1998
• Prospetto 2 -Differenza annua tra le fasce
Allegato 11
• Prospetto 1 - Fasce retributive a decorrere dal 1 giugno 1999
• Prospetto 2 -Differenza annua tra le fasce
Dichiarazione congiunta n. 1.
Dichiarazione congiunta n. 2.
Dichiarazione congiunta n. 3.
Dichiarazione congiunta n. 4.
Dichiarazione congiunta n. 5.
Dichiarazione congiunta n. 6.
Dichiarazione congiunta n. 7 - per la lotta al lavoro dei bambini.
Dichiarazione congiunta n. 8.
Dichiarazione congiunta n. 9.
Dichiarazione congiunta n. 10.
Dichiarazione congiunta n. 11.
Nota a verbale CCNL Comparto Sanità - Aran - OO.SS. del 3 marzo 1999 (confermata il 7 aprile 1999).
Nota a verbale CCNL Comparto Sanità - Aran - OO.SS. del 3 marzo 1999 (confermata il 7 aprile 1999).
Dichiarazione a verbale - Roma, 7 aprile 1999
Dichiarazione a verbale n. 1.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità 1998/2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 15.3.99 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale del comparto Sanità nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 2.4.99, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 aprile 1999 alle ore 14,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran […] e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: per le OO.SS. di categoria: Cgil-Fp Sanità, Fist-Cisl, Uil-Sanità RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi, Federazione Nazionale Fials - Confsal Sanità, Csa di Cisas-Sanità (Cisas-Sanità, Cisal (Fls-CIsal, Cisal-Sanità, Dirsan-Cisal), Confill-Sanità - Cusal, Confail - Failel - Unsiau, Fenspro, Fasil - Usppi) per le confederazioni sindacali: Cgil - Cisl - Uil - Usae - Confsal - Cisas
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale dipendente del comparto Sanità per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999.

CCNL del comparto del personale del servizio sanitario nazionale 1998/2001 Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999

Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 6(1) del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 2.6.98.
2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino all'inquadramento definitivo del personale nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.
3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.
4. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai DD.lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e 3.2.93 n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai DD.lgs. 4.11.97 n. 396 e 31.3.98 n. 80 sono riportati rispettivamente come "D.lgs n. 502/92" e "D.lgs n. 29/93". Il testo unificato del D.lgs n. 29/93 è stato ripubblicato nella GU n. 98/L del 25.5.98. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il D.lgs 29.10.98 n. 387. Pertanto la dizione "D.lgs n. 29/93" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni.
5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6(1), commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2.6.98 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
6. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di unità operativa si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Metodologie di relazioni
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda o ente, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione e informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni paritetiche;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
[…]
IV. le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 27;
V. i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
VI. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
VII. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
VIII. i criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26;
[…]
X. le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 7, anche alla luce della legge 10.4.91 n. 125;
XI. criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.
[…]
6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai CCNL e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 6 -Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche.
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:

A) Informazione:
• L'azienda o l'ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
• Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva.
• Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, CCNL 2.6.98, sulla definizione dei comparti di contrattazione.

B) Concertazione
• I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
[…]
- definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro;
- andamento dei processi occupazionali.
[…]
• La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.

C) Consultazione
1. La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all'art. 59, comma 8, D.lgs. n. 29/93 sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione e arbitrato;
c) casi di cui all'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell'azienda o ente è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione.
Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 7, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda o ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno 1 volta l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le competenti OO.SS. di categoria su materie aventi riflessi sugli istituti del presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico di cui all'art. 38, comma 4 nonché sulla formazione e aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. Ai fini del comma 5, i protocolli eventualmente sottoscritti saranno inviati all'Aran.
5. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'Aran, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle OO.SS. firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno 1 volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.

Art. 7 - Comitati per le pari opportunità.
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, punto X;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/91.
2. I Comitati, presieduti da 1 rappresentante dell'azienda o ente, sono costituiti da 1 componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
[…]
4. Le aziende e gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Capo II - I soggetti sindacali
Art. 9 - Composizione delle delegazioni.

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le OO.SS. la delegazione è composta:
- dalle RSU;
- dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Le aziende e gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).

Capo III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 29/93 o quelle previste dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.

Parte III
Titolo I - Flessibilità del rapporto di lavoro
Capo II - Struttura del rapporto di lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2, punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi e altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari e amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato e articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle 12 o 24 ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lett. b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino a un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a 3 mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino a un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; una durata della prestazione non superiore alle 12 ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore;
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.8.91 n. 266;
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale.
[…]

Capo III
Art. 29 - Formazione e aggiornamento professionale.

1. Nell'ambito dei processi di riforma delle aziende sanitarie e degli enti, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema sanitario attraverso il miglioramento delle competenze del personale e più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento e produttivi da perseguire.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione finalizzati all'ottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi.
L'attività formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformità dei programmi concordati nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, punto V. Particolare attenzione è posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
4. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato fruisce della formazione negli enti di appartenenza salvo che per i corsi di cui alla lett. b). I dipendenti comandati in servizio presso le aziende o gli enti di nuova istituzione, in attesa del loro inquadramento presso l'ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo e in particolare definiscono:
a) percorsi di formazione con esame finale collegato al sistema di classificazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi di aggiornamento professionale sono stabilite in attuazione dei programmi di cui al comma 2, con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione tecnologica e organizzativa;
- ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi;
- alle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
5. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalità definite nei programmi di formazione.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall'ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione integrativa, fermo restando il debito orario contrattuale, potrà, altresì, prevedere particolari articolazioni dell'orario settimanale e quantificare le ore necessarie a garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali, alla luce dei principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzati nell'intesa del 22.12.98.
7. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'azienda o ente è svolto in orario di lavoro riguarda anche:
a) l'uso di testi, riviste tecniche e altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
b) l'uso di tecnologie audiovisive e informatiche;
c) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi regionali;
d) il comando finalizzato previsto dall'art. 45, DPR 20.12.79 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui compete di stabilire se e in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro.
8. Per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Università e di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e), D.lgs. n. 39/93.
9. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 12 del presente contratto le aziende e gli enti promuovono la formazione e l'aggiornamento specifico del personale cui viene attribuito l'incarico di cui all'art. 21.
10. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari normative dell'Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12.3.97.
11. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di lavoro. Nell'aggiornamento tecnico- scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45, DPR 20.12.79 n. 761, così come modificato dal comma 7, lett. d).
12. Qualora l'azienda o ente ritenga l'aggiornamento facoltativo, previsto al comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con l'attività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese.
Le iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo.
13. In attuazione dell'accordo integrativo di cui all'art. 4, comma 2, punto V, il dirigente responsabile accoglie le domande di aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei lavoratori fornendo a tutti, a rotazione, l'opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, D.lgs. n. 29/93.
[…]

Parte IV - Trattamento economico
Capo II - Nuovi trattamenti economici
Art. 34 - Lavoro straordinario.

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno 3 volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.lgs. n. 502/92 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; della assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
[…]

Parte VI - Disposizioni finali
Art. 43 - Norme di rinvio.

1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30.9.99, le seguenti materie:
[…]
- disciplina sperimentale del telelavoro e banca delle ore;
- forme di lavoro flessibile (CFL; fornitura di lavoro temporaneo).
2. Entro la stessa data del comma 1 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72, D.lgs. n. 29/93, alla piena contrattualizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa all'indennità di rischio radiologico.
3. Nelle more dell'applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.

Dichiarazione congiunta n. 5.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 29 sulla formazione e aggiornamento professionale del personale, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea e il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione.
Pertanto, le parti auspicano di pervenire alla destinazione alle finalità previste dall'art. 29 di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale, in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12.3.97.

Dichiarazione a verbale - Roma, 7 aprile 1999
[…]
La sottoscrizione del presente CCNL è dettata, quindi, dall'esigenza fondamentale di consentire la partecipazione del Csa alla contrattazione integrativa aziendale.
Riteniamo che al Csa vada riconosciuto il merito di aver sollecitato e sostenuto, durante tutta la fase delle trattative contrattuali, diverse richieste fondamentali che non hanno trovato, al momento, la piena condivisione e accoglienza da parte dell'Aran.
Ci riferiamo:
• alla mancata regolamentazione e riconoscimento dell'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico, in modo particolare:
1. al personale tecnico-sanitario di radiologia medica a rapporto di lavoro part-time;
2. allo stesso personale che è stato classificato nella categoria B;
3. al restante personale del Comparto che opera in zone controllate e che è stato riconosciuto professionalmente esposto e classificato nella categoria B;
• al mancato riconoscimento:
[…]
10. dell'istituzione dell'indennità di rischio biologico per i tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
[…]

____________________
(1)CCNQ 2 giugno 1998
Articolo 6 Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1 lett. D), comprende il personale dipendente:
- dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall' Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ( IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie.
- dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA)
2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all’inquadramento definitivo nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.