Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 ottobre 2019, n. 24487 - Confezionamento gomme e malattie professionali. Mancanza di nesso causale


Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 01/10/2019

 

Fatto

 


1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso che le malattie denunciate come professionali dall'assicurato fossero riconducibili alle mansioni svolte, di confezionamento gomme preso lo stabilimento Pirelli s.p.a. di Settimo Torinese.
2. La Corte di merito riteneva insufficiente la dimostrazione dell'esposizione nociva in ambiente di lavoro e indimostrato, quanto alle denunciate malattie non tabéllate, il nesso causale con l'esposizione nociva.
3. In particolare, premessa la genesi multifattoriale dell'ipoacusia e l'esposizione a rumorosità inferiore ad 80 dBA, escludeva l'eziopatogenesi professionale dell'ipoacusia da rumore; escludeva, inoltre, l’origine tecnopatica della denunciata patologia pluri-erniaria lombo-sacrale, in considerazione di pregressi chirurgici remoti nel tempo e tanto valeva anche per la broncopneumopatia cronica ostruttiva, per essere patologia di comune riscontro nella popolazione generale e non necessariamente correlata ad attività lavorativa.
4. Quanto al mieloma multiplo, in mancanza di dati statistici supportanti la riconducibilità della forma neoplastica alle sostanze chimiche identificate nella lavorazione di specie e, accertato il contatto cutaneo diretto soltanto con i lattici della gomma, era risultata indimostrata l'esposizione qualificata ai vapori di eptano, fumi contenenti IPA, nerofumo, amine aromatiche e sostanze inquinanti provenienti dalle lavorazioni di vulcanizzazione e «Bemboli», eseguite in reparti attigui e non ermeticamente separati ai quali l'assicurato non era direttamente addetto e la cui esposizione era stata soltanto indiretta; inoltre, trattandosi di malattia multifattoriale e non tabellata, la Corte di merito riteneva non assolto l'onere probatorio, a carico dell'assicurato, del rilevante grado di probabilità, prossimo alla certezza, al fine della dimostrazione positiva della correlazione concausale.
5. Avverso tale sentenza ricorre B.A., con ricorso affidato a sette articolati motivi di ricorso, al quale l'INAIL non ha opposto difese e ha conferito delega in calce alla copia notificata del controricorso.
 

 

Diritto

 


6. Con il primo motivo, denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di censura sollevato avverso la sentenza di primo grado e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., la parte ricorrente si duole che la Corte di merito nulla abbia statuito in merito alla denunciata omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per non avere l'ausiliare risposto esaurientemente al quesito sottopostogli e alle osservazioni di parte e per non avere statuito sulla conseguente istanza di rinnovazione dell'incarico peritale.
7. Con il secondo motivo, riproposte le violazioni enunciate nel primo mezzo, con l'aggiunta degli artt. 62,63 cod.proc.civ., in relazione all'art. 51 cod.proc.civ., è denunciata la ritenuta tardività della richiesta di ricusazione del consulente tecnico nominato in primo grado con motivazione della Corte territoriale manifestamente contraddittoria ed insufficiente e l'omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al prospettato motivo di astensione facoltativa dell'ausiliare per la sussistenza di circostanze tali da ingenerare gravi ragioni di convenienza per l'astensione e la revoca dell'Incarico.
8. Con il terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 132 cod.proc.civ. e 118 disp att cod.proc.civ., è censurata la non rilevata manifesta carenza di motivazione che affligge la sentenza di primo grado quanto agli espressi rilievi critici alla consulenza tecnica.
9. Con il quarto motivo, deducendo violazione degli artt. 194, secondo comma, 195, terzo comma, 201 cod.proc.civ., si assume che la Corte di merito sarebbe incorsa nelle predette violazioni per avere rigettato il motivo di gravame in ordine all'omessa considerazione dei rilievi critici della difesa dell'assicurato, sulla scorta della mancata contestazione alle operazioni peritali e sulla mancata partecipazione di un consulente tecnico di parte.
10. Con il quinto mezzo, reiterando la violazione enunciata nel terzo mezzo, e aggiungendo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quali risultanze testimoniali e documentazione sanitaria, nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di censura, il ricorrente assume di aver ampiamente ed univocamente provato l'esposizione continuativa, dal 1970 al 2001, ad un severo e costante rischio tale da porsi quale causa e/o concausa efficiente delle malattie professionali denunciate; assume che l'onus probandi circa il nesso eziologico nelle malattie non tabellate risulta confermato nella sentenza di primo grado in cui si legge che i testi escussi hanno confermato le mansioni lavorative indicate nel ricorso dal lavoratore e che la dimostrazione della genesi tecnopatica delle affezioni denunciate sia stata fornita con le prove testimoniali e documentali. Assume, quanto alla malattia professionale da sovraccarico biomeccanico del rachide e delle affezioni ortopediche alle spalle, l'omessa pronuncia sul relativo motivo di gravame, la nullità della sentenza d'appello e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio e violazione degli artt. 132 cod.proc.civ., e 118 disp att cod.proc.civ. quanto alla broncopneumopatia cronica ostruttiva. Inoltre, in riferimento al mieloma multiplo e all'esposizione a fattori ambientali, nella specie derivati dal petrolio, assume che la Corte di merito, sull'indimostrata correlazione, da parte della dottrina medica, tra esposizione a sostanze inquinanti in ambiente di lavoro e insorgenza del mieloma multiplo, in mancanza di dati statistici in tal senso, non abbia tenuto conto dei contributi scientifici offerti in studi epidemiologici sui fattori causativi dell'insorgenza della tipologia di mieloma in esame, conseguentemente incorrendo in omesso esame di elementi decisivi (testimoniali e documentali).
11. Con il sesto motivo è denunciata violazione degli artt. 3, 74,131 d.P.R. n.1124 del 1965, dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 41 cod.proc.civ., in ordine alla prova del nesso di causalità e/o concausalità tra attività lavorativa e affezioni riportate; nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame con riferimento al dato epidemiologico, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al medesimo dato, e si assume di aver fornito la prova della ragionevole certezza, quale elevato grado di probabilità, dell'origine professionale delle affezioni, desunta dalla refertazione medica comprovante la sussistenza delle malattie di natura professionale riconducibili, in via causale o concausale, secondo un giudizio di elevata probabilità scientifica, e da modalità di espletamento e caratteristiche dell'attività lavorativa emergenti dal testimoniale acquisito alla causa.
12. Infine, con l'ultimo motivo, reiterando le violazioni denunciate con il mezzo che precede ed aggiungendo la violazione dell'art. 112,132 cod.proc.civ., e 118 disp att. cod.proc.civ., assume che la Corte di merito, adottando, nella parte motiva, estratti della relazione peritale quale unica argomentazione a sostegno delle statuizioni sui motivi di gravame, sarebbe incorsa nelle violazioni delle regole in ordine all'accertamento del nesso causale o concausale tra attività lavorativa e malattia professionale denunziata, e in definitiva alle regole che impongono di pronunciare su tutta la domanda e che disciplinano la motivazione della sentenza.
13. I primi quattro motivi, che per plurimi profili investono la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono da rigettare.
14. Occorre premettere che con potere ampiamente discrezionale il giudice può disporre l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali, la sostituzione del consulente, la richiesta di chiarimenti sulla relazione già depositata, disporre un supplemento o un'integrazione delle indagini, la rinnovazione in toto o in parte delle attività peritali e per tale ampia discrezionalità che connota, in particolare, per quanto qui rileva, l’esercizio del potere del giudice di rinnovare la consulenza tecnica, non è esercitabile alcun sindacato in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass.20227 del 2010; Cass. n. 17693 del 2013).
15. Costituisce consolidato insegnamento di legittimità il carattere relativo della nullità della consulenza tecnica d'ufficio che, pertanto, deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata, con la conseguenza che non può essere denunciata come motivo d'impugnazione della sentenza (cfr., fra le tante, Cass. n. 21149 del 2013; Cass. n. 21984 del 2018).
16. Nella specie parte ricorrente non ha né dedotto, né precisato se e quando sarebbe stata eccepita, nelle varie articolazioni ora denunciate, la nullità della consulenza tecnica di talché le censure difettano, sotto quest'ultimo profilo, del requisito di specificità necessario per apprezzarne l'incidenza sul processo.
17. Ancora, quanto alla doglianza con la quale si ripropone il dubbio in ordine all'imparzialità del consulente tecnico, vale rilevare che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il relativo motivo di gravame sul presupposto dell'assenza di una formale istanza di ricusazione all'udienza di conferimento dell'incarico peritale e della formulazione di riserve all'operato dell'ausiliare officiato in giudizio, solo con le note finali di discussione, come tali tardive ed inammissibili.
18. La decisione così resa dalla Corte territoriale si conforma ai principi che governano la ricusazione del consulente tecnico medesimo nel termine di cui all'art. 192 cod.proc.civ. e non è più deducibile, in questa sede di legittimità, alcun dubbio circa obiettività e imparzialità del consulente che, peraltro, nel ricorso all'esame investe profili esulanti dalla mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio.
19. Va anche ribadito, quanto alle doglianze che investono la decisione di primo grado (in particolare con il terzo motivo) che la sentenza di appello si sostituisce integralmente alla sentenza di primo grado e le censure avverso la prima decisione devolute alla Corte di legittimità sono pertanto inammissibili.
20. Nondimeno va ricordato che solo l'omessa pronuncia su domande o eccezioni costituisce violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e, con i motivi all'esame, il ricorrente lamenta, inammissibilmente, l'omessa pronuncia su istanze probatorie.
21. Le censura svolte con il quinto e sesto motivo non sono riconducibili al paradigma di cui all'art. 360, primo comma 1, n, 5, cod.proc.civ., nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis.
22. Secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez.U., nn. 8053, 8054 del 2014) è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicché tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
23. Tali ipotesi non ricorrono nel caso in esame, dal momento che la Corte d'appello ha ampiamente motivato - come sintetizzato nei paragrafi che precedono che si intendono qui integralmente richiamati - in ordine a tutte le malattie professionali denunciate dall'assicurato, all'esclusione della genesi tecnopatica, all'indimostrata esposizione qualificata a sostanze nocive e alla negativa dimostrazione della correlazione concausale con la malattia neoplastica in termini di ragionevole certezza, nel senso del rilevante grado di probabilità dell'origine professionale.
24. La motivazione, dunque, è certamente esistente sotto l'aspetto formale e sostanziale, essendo idonea a rendere conoscibile il percorso logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alla sua decisione e non sono riscontrabili intrinseche contraddizioni, peraltro neppure evidenziate.
25. Nondimeno va riaffermato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr, Cass., Sez.U., nn. 8053, 8054 del 2014).
26. Inammissibili risultano, inoltre, le doglianze, illustrate nel sesto mezzo, incentrate esclusivamente sulla confutazione e sul riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
27. La sentenza impugnata sfugge, infine, anche alle censure formulate con l'ultimo mezzo: non incorre nel vizio di nullità la sentenza che recepisca, per relationem, le conclusioni e i passi salienti della relazione e del supplemento di relazione dell'ausiliare officiato in giudizio di cui dichiari di condividere il merito.
28. Questa Corte ha più volte affermato che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione, ed e ciò che la Corte di merito ha fatto, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1660 del 2014).
29. In conclusione il ricorso va rigettato.
30. Quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esonero di cui all'art. 152 disp. att. cod.proc.civ., le quali - in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute - devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio; nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo.
31. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio 2019