Tipologia: CCNL
Data firma: 9 agosto 2000
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Università, PA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I
Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
Art. 6 - Informazione.
Art. 7 - Concertazione.
Art. 8 - Consultazione.
Art. 9 - Composizione delle delegazioni.
Art. 10 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 11 - Clausole di raffreddamento.
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.
Art. 13 - Contributi sindacali.
Art. 14 - Pari opportunità.
Art. 15 - Diritti sindacali.
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Il contratto individuale di lavoro.
Art. 17 - Periodo di prova.
Capo II - Particolari tipi di contratto
Art. 18 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 19 - Assunzioni a tempo determinato.
Art. 20 - Telelavoro.
Art. 21 - Lavoro interinale.
Art. 22 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 23 - Forme contrattuali flessibili di lavoro.
Capo III - Struttura del rapporto di lavoro
Art. 24 - Mansioni del lavoratore.
Art. 25 - Orario di lavoro.
Art. 26 - Lavoro notturno.
Art. 27 - Conto ore individuale.
Art. 28 - Ferie, festività del S. Patrono e recupero festività soppresse.
Art. 29 - Riposo settimanale.
Art. 30 - Permessi retribuiti.
Art. 31 - Congedi parentali.
Art. 32 - Congedi per motivi di famiglia e di studio.
Art. 33 - Permessi brevi.
Art. 34 - Assenze per malattia.
Art. 35 - Altre assenze.
Art. 36 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
Capo IV - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 38 - Obblighi delle parti.
Art. 39 - Recesso con preavviso.
Capo V - Norme disciplinari
Art. 40 - Doveri del dipendente.
Art. 41 - Sanzioni e procedure disciplinari.
Art. 42 - Codice disciplinare.
Art. 43 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
Art. 44 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
 Capo VI - Istituti di peculiare interesse
Art. 45 - Formazione professionale.
Art. 46 - Trasferimenti.
Art. 47 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy.
Art. 48 - Patrocinio legale del dipendente per fatti commessi nell'espletamento dei compiti d'ufficio.
Art. 49 - Mense e servizi sociali.
Art. 50 - Indennità di rischio da radiazioni.
Titolo IV - Disposizioni particolari

Art. 51 - Norme per il personale che opera presso le aziende Policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate.
Art. 52 - Collaboratori ed esperti linguistici.
Art. 53 - Assistenti ex Isef.
Parte II
Titolo I - Revisione del sistema di classificazione

Art. 54 - Obiettivi.
Art. 55 - Il sistema di classificazione del personale.
Art. 56 - Progressione economica all'interno della categoria.
Art. 57 - Progressione verticale nel sistema di classificazione.
Art. 58 - Sistema di valutazione.
Art. 59 - Criteri di selezione ai fini della progressione economica all'interno della categoria.
Art. 60 - Categoria EP.
Art. 61 - Conferimento e revoca di incarichi al personale della categoria EP.
Art. 62 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
Art. 63 - Indennità di responsabilità.
Parte III
Titolo I - Trattamento economico

Art. 64 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi.
Art. 65 - Incremento dell'indennità di ateneo.
Art. 66 - Lavoro straordinario.
Art. 67 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale.
Art. 68 - Utilizzo del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale.
Art. 69 - Collegamento tra produttività e incentivi.
Art. 70 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità.
Art. 71 - Riequilibrio nella destinazione delle risorse per il trattamento accessorio.
Art. 72 - Finanziamento della progressione economica all'interno della categoria.
Art. 73 - Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina sul trattamento economico.
Parte IV
Titolo I - Disposizioni transitorie e finali

Art. 74 - Norme di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione e norme finali transitorie.
Art. 75 - Norma di salvaguardia con riferimento all'art. 72, D.lgs. n. 29/93.
Tabella A
Tabella B Tabella di corrispondenze per il 1° inquadramento nella nuova classificazione
Tabella C Classificazione università
Tabella D Aumenti trattamento tabellare
Tabella E1 Classificazione università (valori tabellari al 1 novembre 1998)
Tabella E2 Classificazione università (valori tabellari al 1° luglio 1999)
Tabella F Indennità di ateneo
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazioni a verbale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Università"

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 13 luglio 2000 sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale del comparto Università, nonché della certificazione della Corte dei Conti in data 3 agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: per le OO.SS. di categoria: Cgil/Snur, Cisl/Università, Uil/Pa, Federazioni Confsal/Snals Univ.- Cisapuni, Csa di Cisal Università (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.- Cusal, Tecstat Usppi) per le Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale dipendente del comparto Università per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione.
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nelle amministrazioni del comparto.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto del personale delle Università e delle altre istituzioni di cui all'art. 9(1) del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2.6.98.
3. Il riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente CCNL come D.lgs. n. 29/93.
4. Nel testo del presente CCNL le istituzioni di cui al comma 2 sono denominate "amministrazioni".

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai CCNL e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singola Amministrazione:
a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) interpretazione autentica dei CCNL.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
1. Le amministrazioni attivano, ai sensi dell'art. 45, comma 4, D.lgs. n. 29/93, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
[…]
d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge;
e) le linee d'indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;
f) le linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
g) le linee d'indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;
h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
j) le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
[…]
l) i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
[…]
n) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
o) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
[…]
3. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente art. 3, comma 1, decorsi 60 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lett. i) - fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 4 - nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai CCNL e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 6 - Informazione.
1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Le amministrazioni sono tenute a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle seguenti materie:
a) regolamenti d'Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro eventuali modifiche;
b) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture;
[…]
d) stato dell'occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell'organico;
[…]
f) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue modifiche;
[…]
i) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
[…]
k) criteri e linee generali per l'adozione delle forme contrattuali di lavoro subordinato previste dall'art. 36, comma 7, D.lgs. n. 29/93 e sulle iniziative di razionalizzazione assunte ai sensi dell'art. 23, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
[…]
o) modalità e criteri di composizione del comitato di cui all'art. 58, comma 3;
p) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui all'art. 63, comma 1;
q) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3.
4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, e ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto interministeriale 5.8.98 n. 363.
[…]
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
[…]
f) andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui alla lett. k), comma 3;
[…]
h) materie oggetto d'informazione preventiva;
i) stato di attuazione dei contratti integrativi.
[…]

Art. 7 - Concertazione.
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
[…]
c) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
[…]
g) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il 4° giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai Comitati per le pari opportunità istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La composizione degli organismi previsti nel precedente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.

Art. 8 - Consultazione.
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative, in particolare dall'art. 6, D.lgs. n. 29/93, o da norme contrattuali.
In tali casi, l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, senza particolari formalità e con modalità tali da facilitarne l'espressione. Le amministrazioni stesse registreranno formalmente date delle consultazioni e soggetti sindacali consultati.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, anche al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, nonché del Decreto interministeriale 5.8.98 n. 363.
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
a) criteri generali sul contenuto e motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo;
b) programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico- amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture;
[…]


Art. 9 - Composizione delle delegazioni.
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato.
Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.
2. Per le OO.SS., la delegazione è composta:
- dalle RSU;
- dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie del presente CCNL.
3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).

Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui all'art. 51, D.lgs. n. 29/93 o con quelle previste dagli artt. 4 e 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo II - Particolari tipi di contratto
Art. 19 - Assunzioni a tempo determinato.

[…]
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine […]

Art. 20 - Telelavoro.
1. Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23.3.00, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo stesso.
2. La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze dell'amministrazione e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all'art. 3, comma 5 dell'accordo quadro sopracitato.

Art. 21 - Lavoro interinale.
1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, le amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D.lgs. n. 29/93, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili alla categoria B.
[…]
5. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza, le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i 5 giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge 24.6.97 n. 196.
6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'Amministrazione utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.98, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 e ad Aran informazioni sull'andamento a consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.

Art. 22 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie definiranno la disciplina contrattuale del CFL.

Art. 23 - Forme contrattuali flessibili di lavoro.
[…]
2. Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilità, assicurando, a tal fine, la programmazione di 2 incontri ogni anno.

Capo III - Struttura del rapporto di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro.

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso dall'Amministrazione in 5 giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l'ottimale funzionamento delle strutture.
2. L'articolazione dell'orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto d'informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività formulata dall'Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni d'orario;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente.
4. L'adattamento delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 alle esigenze delle amministrazioni è oggetto di contrattazione integrativa.
5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
6. L'orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore.
7. La pausa dell'orario di lavoro giornaliero non può essere inferiore a 30 minuti.

Art. 26 - Lavoro notturno.
1. La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale da attivare entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali firmatari.

Art. 27 - Conto ore individuale.
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.

Art. 28 - Ferie, festività del S. Patrono e recupero festività soppresse.
[…]
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.
[…]

Art. 29 - Riposo settimanale.
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.
Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
[…]

Art. 31 - Congedi parentali.
[…]
4. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 17, legge n. 53/00.

Art. 34 - Assenze per malattia.
[…]
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente inferiore, l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detta categoria, integrata da un assegno 'ad personam' pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
[…]
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
[…]

Capo V - Norme disciplinari
Art. 40 - Doveri del dipendente.

[…]
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;
f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta informata a principi di correttezza, e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti all'espletamento delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente ritenga le disposizioni palesemente illegittime, è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale o costituiscano illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;
[…]
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 42 - Codice disciplinare.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall'art. 59, D.lgs n. 29/93, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'Amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità.
La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
[…]
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Amministrazione, per gli utenti o per terzi;
[…]
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione dei massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) […] arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[…]
f) comportamento minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
[…]
i) atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi comprese le molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di cui vengano fatti oggetto utenti o colleghi;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Amministrazione, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno 3 volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
[…]
e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;
[…]

Capo VI - Istituti di peculiare interesse
Art. 45 - Formazione professionale.
[…]
2. L'aggiornamento e la formazione professionali possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole amministrazioni.
[…]

Art. 50 - Indennità di rischio da radiazioni.
1. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20, DPR n. 319/90.

Titolo IV - Disposizioni particolari
Art. 51 - Norme per il personale che opera presso le aziende Policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate.

1. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 45, comma 3, D.lgs. n. 29/93, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, comma 5, D.lgs. n. 517/99 che prevede l'emanazione di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2, art. 53, CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto del comparto Università.
[…]

Parte II
Titolo I - Revisione del sistema di classificazione
Art. 60 - Categoria EP.

1. In considerazione dell'alto contenuto di professionalità richiesto al personale inquadrato nella categoria EP, per tale personale valgono le specifiche disposizioni contenute nei commi seguenti.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie trimestrali. La presenza in servizio viene assicurata correlandola in modo flessibile all'orario di servizio della struttura di appartenenza, tenendo conto delle esigenze e dei criteri organizzativi dell'Amministrazione.
[…]

Parte III
Titolo I - Trattamento economico
Art. 66 - Lavoro straordinario.

[…]
3. Le parti s'incontrano a livello di amministrazione per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 67, in sede di contrattazione integrativa.

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(1)CCNQ 2 giugno 1998
Art. 9 Comparto del personale delle Università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1 lettera G) - ivi incluso il personale di cui all’art. 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e ad eccezione dei professori e ricercatori - comprende il personale dipendente:
- dalle università e dalle istituzioni universitarie;
- dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;
- dall'Istituto superiore di educazione Fisica (ISEF) di Roma;
- dalle opere universitarie delle Regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime;